Categoria: Normativa regionale
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Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 12 giugno 2020, n. 66
Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi 0-3 e campi estivi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravita raggiunti a livello globale;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n.630/2020;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 10/04/2020, sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);
Visto il DPCM 17/05/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33,
Visto il DPCM del 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, ed in particolare:
- l'articolo 1, comma 1, lettera c), ai sensi del quale è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
-l'Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità' organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19 Nuove opportunità' per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.57 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 - con la quale:
- è stata disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio202;
-visto anche il limitato tempo intercorso fra la diffusione del testo definitivo del DPCM e la data di entrata in vigore dell'ordinanza 57/2020, è stata prevista la possibilità di successivi aggiornamenti;
Viste l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 22 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2;
Viste Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27 Maggio 2020 “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2” con la quale sono state recepite in parte le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 30 Maggio 2020 “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2”, con cui sono state adottate, specifiche modalità per la realizzazione delle attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini di età superiore a tre anni e gli adolescenti;
Considerato che l'allegato 8 al DPCM dell'11/06/2020 consente l'attivazione delle attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini di età da zero a tre anni e l'attivazione di campi estivi che prevedano il pernottamento per i bambini di età superiore a sei anni nel rispetto di specifiche misure di prevenzione e contenimento del contagio;
Considerata la necessità di favorire la realizzazione di attività ludiche, ricreative -Centri estivi- per i bambini di età da zero a tre anni e dei campi estivi sul territorio regionale per i bambini di età superiore a sei anni assicurando, in conformità a quanto disposto per centri estivi per i bambini di età superiore a tre anni e adolescenti, l'adozione di un'omogenea procedura per la presentazione di moduli di comunicazione di inizio attività, nonché la sottoscrizione, da parte dell'ente gestore e della famiglia coinvolta, di un patto finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19; di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza;
Ritenuto che i soggetti proponenti le attività ludiche, ricreative -Centri estivi- per i bambini di età da zero a tre anni, devono possedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 4bis della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia” e svolgere le attività presso i locali di cui all'autorizzazione e col personale qualificato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento;
Ritenuto che i servizi della prima infanzia a titolarità comunale possano svolgere le attività ludiche, ricreative -Centri estivi- per i bambini di età da zero a tre anni a favore dei bambini in fascia d'età da zero a tre anni, con le stesse prescrizioni di cui al punto precedente;
Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 62 dell'8 giugno - Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni; n.63 dell'8 giugno - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica;
Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno;
Vista l'ordinanza n.65 del 10 giugno “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno” con cui sono state recepite le Linee guida sopra con riferimento a ristorazione, attività ricettive con esclusione delle strutture turistico ricettive all'aria aperta, servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing), piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, cinema e spettacoli dal vivo, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse e discoteche, sostituendo l'allegato 1 di cui all'ordinanza n.60 con l'allegato 1 di cui alla citata ordinanza;
Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 giugno di cui all'allegato 9 del DPCM dell'11/06/2020;
Considerato di confermare le Linee guida di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.65/2020 in quanto coerenti con l'allegato 9 al DPCM dell'11/06/2020;
Considerato che il quadro epidemiologico in Toscana presenta un andamento positivo e pertanto, in quanto compatibili con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettere h), l), m) e v) del DPCM 11/06/2020, di confermare le riaperture previste nell'ordinanza n.65/2020, ad eccezione di congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;
 

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:
Al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento di disporre, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali:
1. di confermare quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 65/2020;
Disposizioni per lo svolgimento di attività ludiche, ricreative - Centri estivi per i bambini di età zero - tre anni e campi estivi che prevedono il pernottamento per bambini di età superiore a sei anni
2. di confermare con riferimento ai centri estivi per i bambini di età superiore a tre anni e adolescenti quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Giunta regionale 61/2020;
3. che dal 15 giugno è consentito lo svolgimento sul territorio regionale delle attività ludiche, ricreative - Centri estivi- per i bambini di età da zero a tre anni e l'attivazione di campi estivi che prevedono il pernottamento per i bambini di età superiore a sei anni nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio di cui all'allegato 8 del DPCM dell'11/06/2020 alle condizioni di cui al punto 4;
4. che i soggetti proponenti le attività ludiche, ricreative - Centri estivi- per i bambini di età da zero a tre anni devono possedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 49 del DPGR 41/R/2013 e svolgere le attività presso i locali di cui all'autorizzazione e col personale qualificato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento e che i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale possano svolgere le attività ludiche, ricreative - Centri estivi- per i bambini di età da zero a tre anni, con le stesse prescrizioni di cui sopra;
5. che i soggetti proponenti le attività ludico-ricreative - Centri estivi - per i bambini di età da zero a tre anni devono presentare all'amministrazione comunale territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il modulo di comunicazione di inizio attività di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza;
6. e che i soggetti proponenti i campi estivi che prevedono il pernottamento devono sottoporre all'amministrazione comunale territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il progetto tramite inserimento del modulo di comunicazione di inizio attività di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n.61/2020;
7. che l'ente gestore delle attività ludico-ricreative - Centri estivi- per i bambini di età da zero a tre anni e l'ente gestore dei campi estivi che prevedono il pernottamento è tenuto a sottoscrivere insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19 secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza;
8. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; ai Prefetti;
ai Sindaci;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l.33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.
 

Il Presidente

Allegati 1-2

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