Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 13 giugno 2020
Prot. n. A001/2020/318493/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni relative all’obbligo di utilizzo della mascherina e altre disposizioni adottate a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e dei conseguenti Dpcm 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l’altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.’’;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale";
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante ''Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l’uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
CONSIDERATO che l’articolo 10, comma 3, del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020, nonché l’articolo 11, comma 3, dei D.P.C.M. 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020 prevedono che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
CONSIDERATO l’andamento epidemico sul territorio provinciale come attestato nella nota dell’APSS - Dipartimento di Prevenzione acquisita in data 10 giugno 2020 prot. n. 313136, ove nell’incipit si parla di situazione che mostra un netto miglioramento, con un considerevole calo della percentuale dei tamponi positivi e con meno di dieci casi riscontrati negli ultimi dieci giorni;
CONSIDERATO che la propria ordinanza del 1 giugno 2020 prot. n. 296873/1 detta, con efficacia fino al 14 giugno 2020, disposizioni a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e del conseguente Dpcm 17 maggio 2020 in merito a misure di contenimento, di informazione e di prevenzione della diffusione del COVID-19 e rispetto alle quali, in questa fase, si evidenzia quanto segue;
 

Utilizzo della mascherina

CONSIDERATO che, anche nei giorni successivi all’adozione della citata ordinanza del 1 giugno 2020, si è assistito a un costante decremento dell’andamento epidemico sul territorio provinciale, sentita sul punto l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari, si ritiene che debba essere rivisto nella sua declinazione, a partire dal 15 giugno 2020 e fino al 28 giugno 2020, quale misura precauzionale e prudenziale, l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina, ossia non più allorché ci si trovi fuori dall’abitazione o domicilio, ma soltanto nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;
 

Distanziamento interpersonale

CONSIDERATO altresì che resta fondamentale per il contenimento della diffusione del contagio il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, tuttavia, alla luce del predetto costante decremento dell’andamento epidemico sul territorio provinciale ed in considerazione dell’allentamento delle misure restrittive alla circolazione delle persone, appare in questa fase ragionevole disporre che il rispetto di tale distanza non sia obbligatorio per le persone “conviventi”, inteso tale termine in senso atecnico ed estensivo, ossia quali persone che abbiano tra loro rapporti di frequentazione abituale e non siano necessariamente coabitanti (l’asserzione di tale circostanza afferisce alla responsabilità individuale);
CONSIDERATO ragionevole applicare tale concetto estensivo di “persone conviventi” anche nell’ambito dei protocolli/linee guida predisposte per la riapertura delle attività economiche/produttive/sociali, laddove detti documenti fanno espresso riferimento a tale categoria di persone (ad es., a titolo esemplificativo e non esaustivo, laddove il documento provinciale di sicurezza per le attività dei servizi di ristorazione, adottato con deliberazione di Giunta provinciale n. 656 del 2020, parla di “conviventi” quali clienti per i quali non sia necessario applicare il rispetto del distanziamento tra loro, vanno considerati tali non soltanto le persone tra loro coabitanti, ma anche quelli che abbiano rapporti di frequentazione abituale).
 

Utilizzo di guanti e igienizzazione delle mani e dei carrelli della spesa

CONSIDERATO il dibattito ancora aperto in seno alla comunità scientifica in merito all’efficacia dell’utilizzo dei guanti per il contenimento della diffusione del contagio, sentita sul punto l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, si ritiene in questa fase ragionevole non disporre l’obbligo dell’uso dei guanti da parte degli avventori presso le attività di vendita al dettaglio, sottolineando comunque la fondamentale necessità di igienizzazione delle mani prima dell’accesso a dette attività e dei manici dei carrelli della spesa dopo ogni utilizzo;
 

Quarantena per i lavoratori stranieri impiegati nell’esbosco di lotti boschivi conseguenti alla tempesta Vaia

CONSIDERATO necessario per il settore di riferimento, qualora ancora sussista o venga reintrodotto a livello statale l’obbligo per le persone provenienti dall’estero di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un determinato periodo, confermare la disposizione di cui alla lettera bb) di cui al dispositivo dell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 2 maggio 2020 prot. n. 241403/1 in materia di “ditte boschive estere impegnate nell’emergenza Vaia”, ossia “che, se le ditte straniere impiegate nell’esbosco di lotti boschivi conseguenti alla tempesta Vaia sono in grado di attrezzare presso i cantieri di esbosco idonee strutture mobili per l’accoglienza dei boscaioli che garantiscano che la quarantena prescritta dai DPCM 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 sia ivi svolta idoneamente, e cioè con le garanzie di igiene, sicurezza e isolamento prescritte dai medesimi DPCM, nel periodo di quarantena i medesimi lavoratori possono svolgere i lavori di esbosco, nel medesimo cantiere in cui sono le strutture di accoglienza, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie relative. Per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa qui prevista nel corso della quarantena, saranno emanate specifiche linee guida attuative”;
 

Quarantena attiva per i lavoratori agricoli

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020 e, in particolare, gli articoli 4 (Disposizioni in materia di ingresso in Italia), 5 (Transiti e soggiorni di breve durata in Italia) e 6 (Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero);
CONSIDERATO che la coltivazione del terreno per uso agricolo è funzionale alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente, del territorio rurale e montano e della salubrità dei prodotti;
CONSIDERATO che la coltivazione del terreno per uso agricolo richiede un impiego significativo di manodopera, specie per far fronte alle esigenze di carattere stagionale, sia per le attività di cura delle piante che per le operazioni di raccolta dei prodotti;
CONSIDERATO che la coltivazione del terreno per uso agricolo è riconducibile alle attività con codice Ateco 01 (Coltivazione di colture agricole non permanenti) consentite ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
CONSIDERATO che le imprese agricole si avvalgono anche di lavoratori provenienti da Stati o territori esteri diversi da quelli previsti dalla lettera c) del comma 9 dell’articolo 4 del DPCM 11 giugno 2020;
CONSIDERATO che è comunque necessario garantire il rispetto dell’obbligo di quarantena da parte dei suddetti lavoratori che arrivano in Trentino per lavorare al servizio delle suddette imprese agricole;
CONSIDERATO che, se le imprese agricole in parola sono in grado di attrezzare nelle aziende agricole o nelle loro immediate vicinanze idonee strutture per l’accoglienza dei lavoratori che garantiscano che la quarantena prevista dal DPCM 11 giugno 2020 sia ivi svolta idoneamente, e cioè con le prescritte garanzie di igiene, sicurezza e isolamento, si possa ritenere che nel periodo di quarantena i medesimi lavoratori possano svolgere i lavori agricoli nella medesima azienda agricola in cui si trovano le strutture di accoglienza, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie relative;
CONSIDERATO che l’attrezzare siti di accoglienza per i suddetti lavoratori tramite il posizionamento di strutture mobili non costituisce attività di campeggio ai sensi delle normative provinciali vigenti, in considerazione dello stato di emergenza;
 

Imprese agrituristiche

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg., in particolare l’articolo 5 (Orari e periodi di apertura);
VISTO il comma 1 dell'articolo 5 citato a norma del quale “Qualora nel corso dell’esercizio agrituristico l’operatore intenda variare l’orario o periodo di apertura scelto con la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), lo stesso operatore deve darne previamente comunicazione al comune competente”;
VISTO anche il successivo comma 2 dell’articolo 5 citato che stabilisce l’obbligo per l’operatore agrituristico di garantire l'apertura dell’esercizio agrituristico per almeno 90 giorni nel corso dell’anno solare;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)), in particolare l’articolo 81, comma 9;
CONSIDERATA la difficoltà degli operatori agrituristici di provvedere alla previa comunicazione al comune competente della variazione del periodo di apertura indicato nella SCIA in relazione al periodo di chiusura imposto in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
CONSIDERATO che, anche a seguito della consentita riapertura degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, una parte degli operatori agrituristici può ritenere di non esercitare comunque la propria attività, tenuto conto della difficoltà di rispondere alle esigenze organizzative legate alla necessità di garantire le prescritte misure di contenimento;
CONSIDERATO che il protrarsi della chiusura degli esercizi agrituristici potrebbe non consentire agli operatori agrituristici di rispettare il limite minimo di 90 giorni di apertura nel corso dell’anno solare previsto dal comma 2 dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg., nonché il periodo di apertura minimo pari ad almeno 200 giorni all'anno previsto dal comma 9 dell’articolo 81 del Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg;
 

Orari di apertura e di chiusura delle attività dei prestatori di servizi alla persona di estetisti e acconciatori

CONSIDERATO ragionevole confermare, fino al 31 luglio 2020, la disposizione secondo cui è prevista la possibilità per i prestatori di servizi alla persona di estetisti e acconciatori di organizzare le rispettive prestazioni lavorative secondo la modalità oraria più confacente in deroga a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 11 del DPP 5 novembre 2008, nr. 52-159/ Leg., attuativo della legge 1 agosto 2002, nr. 11 e ss.mm., determinando liberamente gli orari di apertura e di chiusura delle proprie attività, nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all’orario notturno, festivo e ai turni di riposo;
 

Soggetti privati che erogano attività formativa

CONSIDERATO ragionevole autorizzare i soggetti privati che erogano attività formative allo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate al settore di riferimento, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al documento "Indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid nelle Aziende - Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro rev. 5-03 giugno 2020" predisposto dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento;
 

Circoli culturali e ricreativi

VISTA la scheda tecnica "Circoli culturali e ricreativi" di cui al documento "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” adottato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 giugno 2020 prot. n. 20/83/CR01/COV19, si dà atto che, in assenza in protocolli o linee guida predisposte in materia dalla Provincia, le attività svolte nei luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età continuano ad operare nel rispetto del contenuto della predetta scheda tecnica (allegata quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza), fatta salva l’applicazione di eventuali protocolli o linee guida in materia “Covid” eventualmente approvati per specifiche attività svolte nei predetti luoghi;
 

Mense per i poveri e senzatetto

VISTO il documento "Protocollo per la gestione delle mense per i poveri e senzatetto" adottato dall’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari - Dipartimento di Prevenzione in data 4 giugno 2020, si dà atto che le attività svolte nell’ambito della gestione delle mense per i poveri e senzatetto sono espletate nel rispetto del contenuto del predetto documento (allegato quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza).
 

Accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici

CONFERMATO quanto previsto in materia di accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici ai sensi dell’art. 1, left, b), del D.P.C.M. 11 giugno 2020, compreso l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del citato D.P.C.M.; e, laddove prevede misure differenti, nel rispetto della scheda tecnica “Aree giochi per bambini" di cui al documento “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 giugno 2020 prot. n. 20/83/ CR01/COV19;
 

Vaccinazioni presso strutture non sanitarie

CONSIDERATO che è di fondamentale importanza riprendere tempestivamente l’attività vaccinale su bambini, ragazzi ed anziani, sospesa durante l’emergenza Covid, con invito attivo di un alto numero di persone in poche settimane. E’ infatti necessario recuperare preferibilmente nel corso dell’estate i calendari vaccinali e le richieste che arrivano dai cittadini per la vaccinazione TBE.
CONSIDERATO che l’attività di cui sopra non può svolgersi in alcune usuali sedi dei servizi vaccinali sul territorio (ad eccezione dei bambini con meno di tre anni di età), per l’impossibilità a garantire l’attuazione delle misure previste nella fase dell’emergenza Covid.
CONSIDERATO pertanto necessario autorizzare, fino al 31 luglio 2020, gli organi sanitari competenti a svolgere l'attività vaccinale presso strutture anche non originariamente destinate all’attività sanitaria, individuate con la collaborazione delle Amministrazioni Locali e di altri enti pubblici, adeguate per dimensione ed accessibilità e con le caratteristiche idonee al distanziamento ed ai percorsi separati di ingresso ed uscita per la gestione in sicurezza di tale attività.
CONSIDERATO che, in queste sedi, l’attività vaccinale dovrà essere svolta rispettando tutte le procedure di sicurezza e che la gestione dell'emergenza sanitaria dovrà essere attuata con le medesime procedure e dispositivi previsti nelle sedi vaccinali (primo soccorso e manovre BLS, chiamata del soccorso avanzato, etc).
 

Attività necessarie all’adeguamento delle strutture pre-Covid e di transito destinate ad accogliere gli ospiti in entrata nelle RSA

CONSIDERATO necessario che, anche in questa fase, il Dipartimento della Protezione Civile della Provincia continui a supportare il Dipartimento Salute e Politiche Sociali e (’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari nell’ambito delle attività di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria.
CONSIDERATO che, in questa fase, è necessario che tale supporto di natura operativa, strutturale ed economica sia rivolto tra l’altro all'espletamento delle attività necessarie all’adeguamento delle strutture pre-Covid e di transito destinate ad accogliere gli ospiti in entrata nelle RSA.
Tutto ciò premesso,
 

il Presidente
ordina quanto segue
 

1. sono confermate, fino al 14 giugno 2020 compreso, le prescrizioni disposte sino a tale data con propria ordinanza del 1 giugno 2020 prot. n. 296873/1;
 

Utilizzo della mascherina

2. a partire dal 15 giugno 2020 e fino al 28 giugno 2020 compreso, è disposto l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo è obbligatorio indossare la mascherina:
- per accedere a tutte le attività di vendita/economiche/commerciali/professionali sul territorio provinciale, alle edicole, ai tabaccai, alle farmacie e alle parafarmacie e negli spazi aperti al pubblico delle banche e degli uffici postali;
- per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea;
- per gli avventori che accedono ai mercati comunali e ad ogni altra area di vendita all’aperto;
- per accedere agli uffici della pubblica amministrazione;
- per accedere a tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Per l’obbligo di usare la mascherina, così come gli altri dispositivi di protezione individuale, da parte degli operatori economici e avventori si rimanda a quant’altro previsto nei vari protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore economico di riferimento o in ambiti analoghi;
 

Distanziamento interpersonale

3. è confermato l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; tuttavia, alla luce del costante decremento dell’andamento epidemico sul territorio provinciale ed in considerazione dell’allentamento delle misure restrittive alla circolazione delle persone, in questa fase, a partire dalla data di adozione della presente ordinanza, si dispone che il rispetto di tale distanza non è obbligatorio per le persone “conviventi", inteso tale termine in senso atecnico ed estensivo, ossia quali persone che abbiano tra loro rapporti di frequentazione abituale e non siano necessariamente coabitanti (l’asserzione di tale circostanza afferisce alla responsabilità individuale);
4. il concetto estensivo di “persone conviventi" si applica anche nell’ambito dei protocolli/linee guida predisposte per la riapertura delle attività economiche/produttive/sociali, laddove detti documenti fanno espresso riferimento a tale categoria di persone (ad es., a titolo esemplificativo e non esaustivo, laddove il documento provinciale di sicurezza per le attività dei servizi di ristorazione, adottato con deliberazione di Giunta provinciale n. 656 del 2020, parla di “conviventi” quali clienti per i quali non sia necessario applicare il rispetto del distanziamento tra loro, vanno considerati tali non soltanto le persone tra loro coabitanti, ma anche quelli che abbiano rapporti di frequentazione abituale);


Utilizzo di guanti e igienizzazione delle mani e dei carrelli della spesa

5. non è obbligatorio l’uso dei guanti da parte degli avventori presso le attività di vendita al dettaglio, rimanendo confermato l’obbligo di igienizzazione delle mani prima dell’accesso a dette attività e dei manici dei carrelli della spesa dopo ogni utilizzo;


Quarantena peri lavoratori stranieri impiegati nell’esbosco di lotti boschivi conseguenti alla tempesta Vaia

6. resta salva, qualora ancora sussista o venga reintrodotto a livello statale l'obbligo successivamente al 14 giugno 2020 per le persone provenienti dall’estero di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un determinato periodo, la disposizione di cui alla lettera bb) di cui al dispositivo dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 2 maggio 2020 prot. n. 241403/1 in materia di "ditte boschive estere impegnate nell’emergenza Vaia”, ossia “che, se le ditte straniere impiegate nell’esbosco di lotti boschivi conseguenti alla tempesta Vaia sono in grado di attrezzare presso i cantieri di esbosco idonee strutture mobili per l’accoglienza dei boscaioli che garantiscano che la quarantena prescritta dai DPCM 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 sia ivi svolta idoneamente, e cioè con le garanzie di igiene, sicurezza e isolamento prescritte dai medesimi DPCM, nel periodo di quarantena i medesimi lavoratori possono svolgere i lavori di esbosco, nel medesimo cantiere in cui sono le strutture di accoglienza, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie relative. Per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa qui prevista nel corso della quarantena, saranno emanate specifiche linee guida attuative”;


Quarantena attiva per i lavoratori agricoli

7. che, se le imprese agricole sono in grado di attrezzare nell’azienda agricola o nelle immediate vicinanze della stessa idonee strutture per l’accoglienza dei lavoratori che garantiscano che la quarantena prescritta dal DPCM 11 giugno 2020 per le persone fisiche provenienti da Stati o territori esteri diversi da quelli previsti dalla lettera c) del comma 9 dell'articolo 4 del medesimo DPCM sia ivi svolta idoneamente, e cioè con le prescritte garanzie di igiene, sicurezza e isolamento, nel periodo di quarantena i medesimi lavoratori possono svolgere attività lavorativa nella medesima azienda agricola, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie relative. Per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa qui prevista nel corso della quarantena, sono emanate specifiche linee guida attuative che, tra l’altro, devono prevedere che:
• l’attività lavorativa sia svolta nel massimo distanziamento sociale tra gli operatori che in contemporanea svolgono l'attività nella medesima azienda;
• vengano previsti gruppi stabili operativi composti al massimo da 4 persone (gruppo stanza) anche relativamente all’alloggio, ai pasti e al’attività lavorativa al fine di facilitare un eventuale contact tracing in caso di positività al Covid-19 ed evitare quindi l’isolamento fiduciario di tutti gli altri lavoratori con il relativo impatto sul ciclo produttivo
• sia assicurato un alloggio idoneo nell’azienda o nelle immediate vicinanze della stessa ove gli operatori possano domiciliare nel corso del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
• gli operatori non si allontanino dall’azienda per l’intera durata del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
 

Imprese agrituristiche

8. che per il periodo compreso tra la data del 12 marzo 2020 e la fine del periodo di emergenza (fissato oggi per il 31 luglio 2020) dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge, non vi sia l’obbligo per le imprese agrituristiche di comunicare previamente al comune competente la variazione dell'orario e del periodo di apertura scelto con la SCIA ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica);
9. che per l’anno 2020, non si applichi alle imprese agrituristiche il limite minimo di 90 giorni di apertura nel corso dell’anno solare previsto dal comma 2 dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. (Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all’esercizio dell'attività agrituristica) nonché il periodo di apertura minimo pari ad almeno 200 giorni all'anno previsto dal comma 9 dell’articolo 81 del Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8- 61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)).
 

Orari di apertura e di chiusura delle attività dei prestatori di servizi alla persona di estetisti e acconciatori

10. è confermata, fino al 31 luglio 2020, la possibilità per i prestatori di servizi alla persona di estetisti e acconciatori di organizzare le rispettive prestazioni lavorative secondo la modalità oraria più confacente in deroga a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 11 del DPP
5 novembre 2008, nr. 52-159/Leg., attuativo della legge 1 agosto 2002, nr. 11 e ss.mm., determinando liberamente gli orari di apertura e di chiusura delle proprie attività, nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all’orario notturno, festivo e ai turni di riposo.
 

Soggetti privati che erogano attività formativa

11. i soggetti privati che erogano attività formative sono autorizzati allo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate al settore di riferimento, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al documento “Indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid nelle Aziende - Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro rev. 5-03 giugno 2020“ predisposto dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento;
 

Circoli culturali e ricreativi

12. le attività svolte nei luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età continuano ad operare, a partire dal 15 giugno 2020, nel rispetto del contenuto della scheda tecnica “Circoli culturali e ricreativi” di cui al documento “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” adottato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 giugno 2020 prot. n. 20/83/CR01/COV19 (Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza), fatta salva l’applicazione di eventuali protocolli o linee guida in materia “Covid” eventualmente approvati per specifiche attività svolte nei predetti luoghi;
 

Mense per i poveri e i senzatetto

13. le attività svolte nell’ambito della gestione delle mense per i poveri e i senzatetto sono espletate nel rispetto del contenuto del documento “Protocollo per la gestione delle mense per i poveri e senzatetto" adottato dall’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari - Dipartimento di Prevenzione in data 4 giugno 2020 (Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza);
 

Accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici

14. è confermato quanto previsto in materia di accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici ai sensi dell’art. 1, lett. b), del D.P.C.M. 11 giugno 2020, compreso l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del citato D.P.C.M.; e, laddove prevede misure differenti, nel rispetto della scheda tecnica "Aree giochi per bambini” di cui al documento "Linee Guida perla riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 giugno 2020 prot. n. 20/83/ CR01/COV19 (Allegato 3 quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza);
 

Vaccinazioni presso strutture non sanitarie

15. per le motivazioni e secondo le modalità di cui in premessa, fino al 31 luglio 2020, gli organi sanitari competenti sono autorizzati ad effettuare le attività vaccinali presso strutture anche non originariamente destinate all’attività sanitaria.
 

Attività necessarie all’adeguamento delle strutture pre-Covid e di transito destinate ad accogliere gli ospiti in entrata nelle RSA

16. per le motivazioni di cui in premessa, il Dipartimento della Protezione Civile della Provincia è autorizzato a continuare a supportare dal punto di vista operativo, strutturale ed economico il Dipartimento Salute e Politiche Sociali e l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari nell’ambito delle attività di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria e, in particolare in questa fase, nell'espletamento delle attività necessarie all’adeguamento delle strutture pre-Covid e di transito destinate ad accogliere gli ospiti in entrata nelle RSA.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza, compreso la violazione dell’obbligo di uso della mascherina, comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'alt 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33. Resta inteso che non sono passibili di sanzione gli esercenti delle attività economiche qualora le violazioni siano commesse fuori dei rispettivi locali o aree di vendita/esercizio.
Restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti


SCHEDA TECNICA
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
■ Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
■ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
■ Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
■ Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).
■ L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
■ È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
■ Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).
■ La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente.
■ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
■ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
■ Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.
 

Provincia Autonoma di Trento
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Dipartimento di Prevenzione

Protocollo per la gestione delle mense per i poveri e senza tetto
Dipartimento di Prevenzione

Trento 4 giugno 2020
 

Protocollo per la gestione delle mense per i poveri e senza tetto

La norma nazionale L. 155/2003 equipara le organizzazioni caritatevoli, come ultimo anello della filiera alimentare, al consumatore finale ai fini di responsabilità civile.
Si ritiene opportuno chiarire che nonostante la vasta diffusione della pandemia, finora non è stata segnalato alcun caso di trasmissione di Covid-19 attraverso il consumo di alimenti. Resta comunque necessario garantire una corretta gestione delle attività di produzione e somministrazione pasti, pertanto si forniscono degli indirizzi per le mense gestite da Organizzazioni Caritative che agiscono a scopo di beneficenza.
I fruitori di tali mense rappresentano una popolazione fragile e pertanto dovrà essere messa in atto ogni possibile misura per mitigare il rischio di contagio e la relativa diffusione del virus.
È necessario individuare misure organizzative affinché venga rispettata la distanza di sicurezza almeno 1 m. (percorsi, accessi e limitazione degli spazi comuni, segnaletica). Gli ospiti dovranno essere adeguatamente informati (es. cartellonistica, poster,...) sulle misure adottate dall'organizzazione per il rispetto delle stesse e per l'uso di mascherine. All'ospite andrà chiesto di indossare la mascherina ogni qual volta si sposta negli spazi comuni, ovvero quando è occupato in attività propedeutiche o successive al pasto al tavolo.
 

1. Rapporti tra persone
In considerazione del fatto che la via primaria di trasmissione del virus COVID-19 è quella da persona a persona, principalmente attraverso le goccioline del respiro che le persone infette trasmettono in fase di espirazione (in particolare quando si tossisce), il protocollo è stato impostato tenendo conto delle diverse relazioni delle persone all'interno delle strutture ricettive.
 

Rapporti tra volontari
Il responsabile della struttura deve assumere misure di sicurezza anticontagio organizzando le attività, il layout e gli spazi di lavoro, garantendo una distanza di almeno un metro. Laddove non fosse praticabile il distanziamento sociale, è necessario indossare mascherina o installare barriere fisiche sulle postazioni di lavoro. Il volontario, già informato dal referente COVID-19, DEVE comunicare tempestivamente la comparsa di sintomi riconducibili a COVID-19.
Le principali pratiche igieniche per evitare la contaminazione degli alimenti da parte di microrganismi nocivi per la salute umana quando si maneggiano, preparano, trasformano, confezionano e imballano gli alimenti rappresentano un approccio idoneo anche nei confronti della diffusione del SARSCoV-2. In particolare nella fase di produzione e preparazione degli alimenti si devono adottare le seguenti pratiche igieniche:
• rispetto delle distanze tra gli operatori (almeno 1 mt) o adozione di misure diverse che evitano la trasmissione del virus (es barriere fisiche);
• accurata pulizia e sanificazione con prodotti specifici di superfici, linee produttive, attrezzature e materiali;
• lavaggio delle mani per tutti gli operatori
• utilizzo di abbigliamento idoneo per gli ambienti di produzione (indumenti specifici per il lavoro, camici, copricapo etc.)
• utilizzo di mascherine chirurgiche; se gli operatori indossano guanti, sostituirli di frequente o altrimenti provvedere a lavarsi frequentemente le mani e utilizzare disinfettanti;
• rispetto delle regole di igiene personale (taglio delle unghie, rimozione di accessori e gioielleria etc)
• utilizzo di idonee modalità di stoccaggio e di adeguate istruzioni operative per gli operatori (lavaggio frequente delle mani, utilizzo di guanti, ecc.)
Deve essere assicurata la disponibilità di idonei quantitativi di sapone liquido, guanti monouso, igienizzanti per le mani e materiali per l'asciugatura igienica per garantire il lavaggio frequente delle mani di tutto il personale.
 

Rapporti tra ospiti e volontari
Il personale addetto all'accoglienza dovrà indossare mascherina chirurgica in assenza di barriere fisiche. Dovrà essere disponibile dispenser di sapone liquido per operatore e ospiti e dovranno essere presenti indicazioni in fase di accesso per gli ospiti (es. percorsi prestabiliti). L'addetto all'accoglienza dovrà essere adeguatamente addestrato a fornire indicazioni agli ospiti sulle regole della struttura rispetto al rischio COVID-19. Il personale di sala indossa mascherine ed igienizza frequentemente le mani e/o utilizza i guanti monouso.
Gli ospiti che accedono alla struttura igienizzano le mani e indossano la mascherina.
L'ingresso e l'uscita dell'ospite dalla struttura deve avvenire garantendo i percorsi e il distanziamento sociale, anche alternando i flussi temporalmente.
Dovranno essere oggetto di valutazione da parte del responsabile della struttura, la numerosità delle persone presenti in sala - ospiti e personale di servizio - al fine di ridurre l'affollamento (organizzare più turni con più servizi). Si suggerisce il parametro di 2,5 mq a persona con la maggior areazione possibile dei locali.
Nelle sale da pranzo i tavoli dovranno essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell'altra sedia sia maggiore di 1 metro e che gli ospiti rivolti l'uno verso l'altro siano distanziati da almeno un metro, anche lateralmente. Potranno essere installate barriere fisiche per ridurre queste misure.
Laddove possibile, utilizzare aree esterne per la somministrazione. Anche per le aree esterne valgono le medesime misure di distanziamento sopra riportate.
Il layout degli ambienti va, quindi, rivisto con una rimodulazione dei tavoli, dei posti a sedere che garantiscano il distanziamento tra i tavoli anche in considerazione dello spazio di movimento delle persone. Va prevista la presenza di dispenser di gel idroalcolico all'esterno della sala da pranzo con la disposizione di igienizzare le mani prima dell'accesso e anche all'uscita.
Organizzare l'attività di somministrazione degli alimenti prediligendo l'impiego di personale per la consegna delle pietanze, diverso da quello che libera i tavoli. Diversamente, dovranno essere distinte queste operazioni temporalmente e l'allontanamento delle stoviglie sporche potrà essere fatto indossando i guanti monouso.
Al tavolo non sarà possibile lasciare a libero servizio condimenti o altri alimenti (oliera, formaggiera, cestino del pane) o altri oggetti se non possono essere sanificati tra un ospite e l'altro o sostituiti.
I servizi igienici sono una zona di particolare rischio di contagio e quindi vanno gestiti in maniera attenta, evitando gli assembramenti e l'avvicinamento tra le persone. Va prevista la sanificazione frequente dei bagni (e soprattutto sulle superfici di contatto, rubinetteria, maniglie, interruttori, ecc) oltre che la presenza di dispenser di gel idroalcolico all'esterno con la disposizione di igienizzare le mani prima dell'accesso e anche all'uscita.
 

2. Pulizia, sanificazione e areazione
Si raccomanda di incrementare/migliorare le operazioni di pulizia. Un'attenzione speciale deve essere data alla pulizia come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Coronavirus. La sanificazione di superfici che vengono spesso toccate - maniglie di porte e finestre, corrimano, interruttori, rubinetti, tavoli, sedie ecc - dovrà essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente.
Il personale addetto alle pulizie dovrà conoscere le direttive per la sanificazione. Le attività di sanificazione e disinfezione delle superfici dovranno essere stabilite in apposita procedura che stabilisca quali sono le superfici da pulire, la frequenza con cui devono essere fatte, i materiali impiegati, i prodotti utilizzati, le modalità di esecuzione - compresi i tempi di contatto se previsti dai prodotti e le concentrazioni, chi esegue le operazioni, quali dpi indossa l'addetto. Va tenuto conto che gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente, in modo particolare durante le operazioni di sanificazione
Pulizia frequente (almeno due volte al giorno) con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm) per la disinfezione di superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, bottoni dell'ascensore, corrimano, interruttori etc) e bagni, e allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per le altre superfici. Le superfici devono essere risciacquate con acqua pulita non prima di 1 minuto di contatto. In alternativa potrà essere effettuata la disinfezione con alcol etilico al 70%.
In caso di utilizzo di altri prodotti specifici, utilizzare le modalità ed i tempi indicati nella scheda tecnica nelle istruzioni d'uso.
Premesso che sarebbe meglio utilizzare stoviglie monouso, se cio' non fosse possibile il lavaggio di piatti, bicchieri, posate e simili dovrebbe essere fatto in lavastoviglie. Se per qualche motivo il lavaggio automatico non fosse possibile, in caso di lavaggio manuale si consiglia di utilizzare le procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo (se previsto per il disinfettante impiegato). Le stoviglie sporche non dovranno rimanere sui piani di lavoro o sui tavoli per tempi prolungati. Le stoviglie lavate e disinfettate a mano, dovranno essere asciugate con carta monouso o equivalenti. Si raccomanda di garantire la separazione tra sporco e pulito.
Si ricorda che è necessario sottoporre a sanificazione tutti gli oggetti, anche se non utilizzati a tavola, che potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli ospiti. Il lavaggio di eventuali tessuti per la tavola deve essere fatto a temperatura di 70°C o più alta.
Arieggiare gli ambienti sia prima dell'uso, che durante occupazione degli stessi aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture (finestre, porte esterne). Il ricambio di aria naturale è da privilegiare ad altri tipi di ricambi di aria. Se presente un sistema di ricircolo dell'aria, andrà escluso totalmente.
 

3. Comportamento in caso di riscontro positivo in azienda
Il volontario DEVE comunicare tempestivamente al medico di base e al responsabile della mensa la comparsa di sintomi riconducibili a COVID-19.
Per approfondire si rinvia al cap 7 “Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle Aziende” emanato dal Comitato di Coordinamento Provinciale SSL.
 

4. Gestione rifiuti e informazioni pratiche per la sanificazione
Condizioni normali (no sintomi, no positivi): rifiuti verranno gestiti seguendo le normali procedure smaltimento rifiuti. Si consiglia di avere bidoni chiusi con apertura a pedale.
Condizioni speciali (sintomi e/o positivi): rifiuti indifferenziati ma raccolti in due sacchetti di plastica uno dentro l'altro in un contenitore dedicato chiuso con apertura a pedale. Per lo smaltimento dei DPI impiegati per le pulizie, materiale monouso impiegato per le pulizie, ecc si procederà nel seguente modo: inserire gli oggetti direttamente in sacchi dedicati indossando guanti monouso e chiuderli; inserire il/i sacchi in un ulteriore sacco che andrà anch'esso chiuso bene; avvertire l'ente gestore per lo smaltimento dei rifiuti che dovrà effettuare il ritiro di rifiuti COVID-19.

Scheda - SARS-COV 2: INDICAZIONI PER PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE

PULIZIA

Consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con detergenti comuni e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni (Reg. CE 648/2004).

IGIENIZZAZIONE

Consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio ovvero candeggina/varichina) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma normalmente non sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici. Con circolare n. 5543 del 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio O, 1% come decontaminante da SARS-COV-2 dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate da ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro (cit.). PMC reg. UE 528/2012.

DISINFEZIONE

E' il procedimento che con l'utilizzo di sostanze disinfettanti (PMC e Biocidi Tabella 1) riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizzazione). Praticare la disinfezione mediante un disinfettante efficace contro i virus. I prodotti con attività virucida normati dalla ISO EN 14476 sono autorizzati dai mercati nazionali e possono essere utilizzati seguendo la scheda tecnica e la scheda di sicurezza presenti sul prodotto.

DISINFESTAZIONE

Riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta ad singola specie.

STERILIZZAZIONE

Processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore.

DERATTIZZAZIONE

Riguarda il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.

SANIFICAZIONE

Con il termine ” sanificazione ” si intende l'intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, l'umidità e ventilazione). Nel caso del SARS-COV 2 l'attività di igienizzazione con ipoclorito di sodio o alcool equivale a quella di disinfezione. La sanificazione può essere necessaria per decontaminare interi ambienti e richiede quindi attrezzature specifiche per la diffusione dei principi attivi e competenze professionali, oppure aree o superfici circoscritte, dove gli interventi sono alla portata anche di soggetti non specializzati. La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell'immediato, ma la sua efficacia non dura nel tempo. Sono importanti gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più circoscritti alle superfici di frequente contatto.
Per la sanificazione periodica dei locali e spazi comuni o puntuale delle aree specifiche esposte ai casi di COVID-19 si deve attuare quanto segue:
• Garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti, in maniera naturale aprendo le finestre e i balconi per circa 1 ora, e successivamente pulire accuratamente con un detergente neutro.
• Eseguire la disinfezione delle superfici che si sporcano con secrezioni respiratorie o altri fluidi corporei della persona o delle persone malate o sospette, ad esempio toilette, lavandini e vasche da bagno con una soluzione disinfettante per uso domestico ipoclorito di sodio (cioè equivalente a 1000 ppm) contenente lo 0,1% di cloro attivo.
• Risciacquare con acqua pulita dopo 10 minuti di contatto con il cloro.
•Quando l'uso dell'ipoclorito di sodio non è adatto (es. telefono, apparecchiature di controllo a distanza, maniglie delle porte, pulsanti dell'ascensore, ecc.) utilizzare alcool etilico al 70%.
•Quando possibile, usare solo materiali di pulizia monouso.
•Se necessario, disinfettare adeguatamente gli attrezzi per la pulizia non porosi con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro attivo o secondo le istruzioni del produttore prima dell'uso per altri ambienti.
•Per superfici porose come moquette e tappeti, rimuovere lo sporco visibile, pulire con detergenti e disinfettanti appropriati secondo le istruzioni del produttore.
•Raccogliere la biancheria sporca in contenitori chiusi (sacchi o sacconi in carrelli) manipolandola e scuotendola il meno possibile nell'ambiente prima dell'inserimento nel sacco e dell'invio all'impresa qualificata (sia essa esterna o interna all'organizzazione) addetta al lavaggio e alla sanificazione. Nel caso in cui il servizio di lavanderia sia fornito da una impresa esterna, sostituire la biancheria da letto e da bagno utilizzata con biancheria sanificata da impresa qualificata (es. dotata di certificazione UNI EN 14065:2016 Tessili trattati in lavanderie). Nel caso la teleria sia lavata all'interno della struttura, lavare tutti i tessuti (es. biancheria da letto, tende, ecc.) con un ciclo ad acqua calda (60°C o più per almeno 30 minuti) e con l'aggiunta di comune detersivo per il bucato. Se non è possibile utilizzare un ciclo ad acqua calda a causa delle caratteristiche dei tessuti, è necessario aggiungere prodotti chimici specifici per il lavaggio (es. candeggina o prodotti per il bucato contenenti ipoclorito di sodio o prodotti di decontaminazione sviluppati appositamente per l'uso su tessuti).
•Non appoggiare le lenzuola e la biancheria al corpo
•Gli articoli monouso (asciugamani di carta, guanti, mascherine, fazzoletti) devono essere messi in un contenitore con coperchio e smaltiti secondo le procedure individuate e le norme nazionali per la gestione dei rifiuti.

BONIFICA

Procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto (es: canali di aerazione), di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della Cross-Contamination (contaminazione incrociata).

DECONTAMINAZIONE

Sanificazione + bonifica.

DECADIMENTO NATURALE DEL VIRUS

In alternativa ai trattamenti sopra definiti si evidenzia la possibilità di isolare l'ambiente oggetto o attrezzatura potenzialmente contaminati il tempo massimo di decadimento del Virus previsto dalla TABELLA 4

BUONE PRATICHE GENERALI

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici ambientali che devono essere tanto più accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici con le quali si viene più frequentemente a contatto (es. maniglie, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, sanitari e rubinetti).
0 Pulire regolarmente, giornalmente e puntualmente al bisogno.
0 Igienizzare giornalmente, puntualmente negli usi comuni (circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute).
0 Disinfettare con Presidi Medico Chirurgici (PCM) e biocidi (vedi Tabella 1 e 2) quando necessario. I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) ed Europeo (biocidi), come riportato nel Rapporto N. 19/2020 -
Nell'attuale emergenza COVID-19: tra i presidi medico chirurgici e biocidi individuati dal “Gruppo di lavoro ISS Biocidi”- Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 si annoverano l'etanolo, i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio - DDAC, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio, ADBAC), il perossido d'idrogeno, il sodio ipoclorito e altri principi attivi.
 

Raccomandazioni

Sanificazione periodica e in caso conclamato SARS-COV2 (circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute).
• Eseguire le pulizie, igienizzazione, disinfezione con guanti e mascherine chirurgiche o in caso di sospetto COVID-19 a seconda del prodotto utilizzato come descritto nella scheda di sicurezza (circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 Ministero della Salute).
• L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta prima e dopo aver rimosso guanti o mascherina.
• I materiali di scarto prodotti durante la pulizia devono essere collocati in un sacchetto separato e ben chiuso, che può essere smaltito con la spazzatura indifferenziata;
• Il personale che ha effettuato le procedure di sanificazione in locali dove abbia soggiornato un sospetto caso COVID-19 non va considerato come CONTATTO STRETTO salvo in caso di mancata osservanza delle misure di protezione o di esposizione accidentale;
• Leggere attentamente le etichette dei prodotti utilizzati;
• Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia;
• Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), successivamente uscire dal locale e aumentare temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi di ventilazione meccanica controllata o aprendo le finestre e le porte finestre;
• Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone;
• Utilizzare disinfettanti quali quelli a base di alcool almeno al 70% o in alternativa ipoclorito di sodio diluito allo 0,5% per i servizi igienici e le altre superfici (es. candeggina), e allo 0,1% per tutte le altre superfici (vedi tabella conversione), tenendo in considerazione il tipo di materiale sul quale si interviene;
• Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia;
• Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro;
• Non si deve utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale potenzialmente infettivo nell'ambiente, fatta eccezione per particolari trattamenti che possano essere attuati in ambiente protetto ad esempio sanificazione con disinfettanti in soluzione acquosa aerosolizzati dall'esterno all'interno degli abitacoli dei mezzi/ambienti garantendone la sigillatura in modo da evitare il contatto con le persone;
• In caso di pulizia e disinfezione di locali utilizzati da casi sintomatici o conclamati COVID-19 non utilizzare aspirapolvere per la pulizia dei pavimenti per il rischio di generazione di aerosol;
• Presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. Il personale dedicato alla pulizia ambientale degli spazi pubblici frequentati da una persona sospetta o confermata COVID-19 deve indossare i dispositivi medici e i DPI:
1. mascherina chirurgica o meglio FFP2;
2. grembiule in plastica uniforme e monouso;
3. guanti;
4. occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche);
5. stivali o scarpe da lavoro chiuse.
• Per i dispositivi elettronici come tablet, touch screen, tastiere, telecomandi, seguire le istruzioni del produttore per tutti i prodotti di pulizia e disinfezione. Se non sono disponibili le istruzioni del produttore, considerare l'uso di salviette pre-impregnate o panni imbevuti di prodotti a base di alcol etilico al 70% per disinfettare. Asciugare accuratamente le superfici per evitare il ristagno di liquidi. Considerare anche l'impiego di involucri sanificabili per tali dispositivi.
• Si raccomanda di non spruzzare in maniera diretta i disinfettanti sopra gli eventuali spandimenti di materiale biologico, al fine di evitare la formazione di aerosol.
• La pulizia di servizi igienici, lavandini del bagno così come tutte le superfici accessibili di pareti e finestre devono essere eseguite con cura.
• Le apparecchiature di laboratorio utilizzate devono essere sanificate in accordo con quanto prescritto dalla ditta produttrice o in accordo ai protocolli in uso all'interno dei laboratori.
• Procedere dalle aree più pulite verso quelle più contaminate, dall'alto verso il basso e tenendo per ultimo il pavimento.

GESTIONE RIFIUTI

Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti sospetti o conclamati COVID-19 e finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01)”.
Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono:
 • Utilizzare 2 sacchi di idoneo spessore uno dentro l'altro;
• Evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l'aria;
• Chiudere adeguatamente i sacchi;
• Utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;
• Lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.

VEDI LINEE GUIDA ADOTTATE DA AZIENDA RACCOLTA E SMALTIMENTO

TRATTAMENTO OZONO

 L'utilizzo dell'ozono è attualmente consentito a livello internazionale in campo alimentare, per i servizi igienico-sanitari di superfici e acque potabili. Non esistono informazioni specifiche sull'efficacia contro il SARS COV-2. Di contro sono disponibili diversi studi che ne supportano l'efficacia virucida (Norovirus) in ambienti sanitari e non. L'utilizzo di questo trattamento di disinfezione implica l'utilizzo di specifiche attrezzature corredate di manuale d' uso e di manutenzione e di adeguata formazione e di specifici DPI. Per approfondimenti il DL.vo 155/2010 fissa valori limite e obiettivi di qualità anche per le concentrazioni nell'aria ambiente di ozono.

CLORO ATTIVO

Il cloro attivo normalmente non è considerato disinfettante in quanto non può essere autorizzato dal Ministero della Salute come presidio medico chirurgico (DPR n. 392/98). Sebbene la valutazione non sia stata completata, sono già  disponibili indicazioni in merito all' efficacia contro il SARS-COV 2, impatto ambientale e effetti per la salute umana.

RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA

Poiché l'attività disinfettante della radiazione ultravioletta, si attua mediante un'azione di natura fisica e non chimica non rientra nella definizione di prodotto Biocida. Non esistono informazioni specifiche sull'efficacia contro il SARS COV-2. L'utilizzo di questo trattamento implica l'utilizzo di specifiche attrezzature corredate di manuale d' uso e di manutenzione e di adeguata formazione e di specifici DPI.

PEROSSIDO DI IDROGENO

Il perossido d'idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR per i disinfettanti. Considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l'utilizzo di perossido d'idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali.


Istruzioni pratiche ai fini della preparazione dei prodotti per la sanificazione

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 5%

come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo

Recipiente da 1 litro: 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua (100ml corrisp. a circa 1/2 bicchiere di acqua)

Recipiente da 5 litri:

0,5 litri di prodotto in 4,5 litri di acqua

Recipiente da 10 litri:

1 litro di prodotto in 9 litri di acqua

come arrivare alla diluizione dello 0,1% di cloro attivo

Recipiente da 1 litro:

20 ml di prodotto in 980 millilitri di acqua

Recipiente da 5 litri:

100 ml di prodotto in 4,9 litri di acqua

Recipiente da 10 litri:

200 ml di prodotto in 9,8 litri di acqua

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 3%

come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo

Recipiente da 1 litro:

167 ml di prodotto in 833 millilitri di acqua

Recipiente da 5 litri:

0,83 litri di prodotto in

4,17 litri di acqua

Recipiente da 10 litri:

1,67 litri di prodotto in 8,33 litri di acqua

come arrivare alla diluizione dello 0,1% di cloro attivo

Recipiente da 1 litro:

33 ml di prodotto in 967 millilitri di acqua

Recipiente da 5 litri:

167 ml di prodotto in 4,833 litri di acqua

Recipiente da 10 litri:

330 ml di prodotto in 9,67 litri di acqua


Note: predisponiamo i calcoli per recipiente da un litro, poi è agevole ottenere altri risultati per eventuali altri contenitori mancanti: è sufficiente moltiplicare i dati per ottenere i valori negli altri recipienti. Ad esempio, se si vuole aggiungere un recipiente da 5 litri, basta moltiplicare per 5 tutti i valori del contenitore da un litro.
La candeggina in commercio presenta in etichetta la percentuale di cloro attivo (normalmente 3% o 5%). Se la candeggina è al 5%, in un litro ci sono 50 ml di cloro. Se la candeggina è al 3%, in un litro ci sono 30 ml di cloro.
Se si vuole arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro, in 1 litro di prodotto voglio 5 ml di cloro, e quindi 995 ml di acqua.
Ad es. quanta candeggina mi serve per fare sanificare, se la candeggina è al 5% cloro?
Utilizziamo una proporzione per ottenere la quantità necessaria
(1 litro di candeggina al 5%) sta a (50 ml di cloro contenuti) come (quantità necessaria) sta a (5 ml)
X (quantità necessaria) = 1 litro * 5 / 50 = 100
Pertanto per un litro d'acqua mi servono 100 ml di candeggina, e 900 di acqua per portare la soluzione al litro.

 

SCHEDA TECNICA
AREE GIOCHI PER BAMBINI

Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.
■ Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
■ Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
■ Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
■ Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
■ La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
■ Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
■ Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo.