Regione Emilia-Romagna
DPGR 15 giugno 2020, n. 111
Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Disposizioni in merito alle attività estive fascia 9 - 36 mesi.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia- Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Vista l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Richiamati i propri Decreti:
n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina”;
n. 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;
n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;
n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;
n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 61 dell'11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;
n. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina”;
n. 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;
n. 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 75 del 6 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive”;
n. 82 del 17 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 84 del 21 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 87 del 23 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 94 del 30 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 95 del 1° giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito ai centri estivi”;
n. 98 del 6 giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
n. 109 del 15 giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
Visto il Decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
Considerato che:
• il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;
• le Regioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
• l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e si connota come attività di protezione civile;
Ritenuto che l'attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID-19 nel territorio emiliano-romagnolo consenta la riapertura e l'autorizzazione di diverse attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale;
Ritenuto opportuno consentire, a far data dal 22 giugno le attività estive per i bambini di età inferiore ai 3 anni;
Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
Dato atto dei pareri allegati;
 

ORDINA

1. a decorrere dal 22 giugno 2020, sono consentite le attività estive per i bambini di età inferiore ai 3 anni secondo le disposizioni dettate dal “Protocollo regionale per avvio di attività estive specificamente dedicate a bambine e bambini dai 9 ai 36 mesi di età”, allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
2. le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981;
3. la presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.
 

Stefano Bonaccini                                


Allegato parte integrante - 1
 

PROTOCOLLO REGIONALE PER AVVIO DI ATTIVITÀ ESTIVE SPECIFICAMENTE DEDICATE A BAMBINE E BAMBINI DAI 9 AI 36 MESI DI ETÀ
 

PREMESSA
Obiettivo del presente Protocollo, è fornire indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia di Covid-19, in relazione alla possibile apertura, a decorrere dal 22 giugno 2020, di attività estive specificamente rivolte a bambini nella fascia d'età 9-36 mesi.
Il presente Protocollo, redatto in coerenza con quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera q) del Dpcm 11 giugno 2020, ed in particolare in attuazione dell'Allegato 8 al citato DPCM, recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19” ne fornisce la contestualizzazione alla realtà regionale, caratterizzata da una consistente, diffusa, ampia e plurale rete di servizi rivolti alla prima infanzia, sviluppatasi anche grazie alla preesistente normazione regionale e regolamentazione comunale, specificando le indicazioni concernenti l'apertura e l'organizzazione di attività estive specificamente rivolte alla fascia d'età 9-36 mesi in Emilia- Romagna.
Il testo del presente Protocollo tiene conto del confronto avviato sull'argomento con rappresentanti di Enti locali, soggetti gestori, coordinamenti pedagogici territoriali, terzo settore, anche con il coinvolgimento di esperti di diverse discipline e si ispira, tra l'altro, alle seguenti elaborazioni:
- documento della Regione Emilia-Romagna “Proposte e linee di indirizzo per modalità alternative di gestione in sicurezza dei centri estivi e delle attività per minori in fase 2 di emergenza Covid-19” (28 Aprile 2020);
- documento di proposte “Premesse alle linee guida per la riapertura dei servizi educativi 0-3 anni durante il periodo estivo”, redatto dalla Commissione per il Sistema integrato di educazione e istruzione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 65/2017 (documento sintetico del 24 maggio 2020);
- verbale del Comitato Tecnico Scientifico nazionale n. 84 del 3 Giugno 2020.


1. CONDIZIONI FONDAMENTALI PER L'ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ
• Le attività estive di cui al presente Protocollo potranno essere attivate, per la fascia d'età 9-36 mesi, a partire dal 22 Giugno 2020, da soggetti pubblici o da soggetti privati già in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della LR 19/2016 e della DGR 1564/2017, nei medesimi locali oggetto dell'autorizzazione stessa;
• I titoli di studio del personale educativo impiegato nelle suddette attività estive coincidono perfettamente con quelli espressamente previsti dalla Direttiva in materia di requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia (DGR 1564/2017), in particolare al punto 1.8, che s'intende integralmente qui richiamato;
• Ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 2, della LR 19/2016, al fine di preservare lo stato di salute sia dei minori sia della collettività con cui i medesimi vengono a contatto, costituisce requisito di accesso alle attività estive di cui al presente Protocollo l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente;
• In considerazione delle necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio e mantenere il distanziamento interpersonale, per quanto possibile con bambini in questa fascia d'età, è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate. Ogni gruppo non può accogliere più di 5 bambini. È opportuno altresì privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto della disponibilità di adeguate zone d'ombra.


2. REQUISITI FUNZIONALI E ORGANIZZATIVI
I bambini di età inferiore ai tre anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al movimento. La cura del corpo del bambino è un aspetto pregnante della sua educazione poiché la costruzione dell'identità personale passa anche attraverso le cure delicate e attente che gli vengono fornite. I bambini hanno bisogno di interazione con i coetanei, bisogno che, nell'età da 0 a 3 anni si esprime soprattutto in situazioni di gioco. Anche questa relazione passa attraverso il contatto, lo scambio e la condivisione.
La delicatezza che caratterizza l'utenza potenziale (bambini tra i 9 e i 36 mesi) suggerisce l'adozione di misure particolarmente attente a garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità educativa della proposta di attività estive. Dunque, la possibilità di apertura di servizi di tipo estivo va riservata alle strutture educative per l'infanzia (pubbliche e private) rientranti nelle tipologie previste dal D.lgs. 65/2017 e dalla normativa regionale (nidi e micronidi, sezioni primavera; servizi integrativi: spazi bambini, centri per bambini e famiglie, servizi sperimentali e servizi educativi in contesto domiciliare) e che siano - se private - già autorizzate al funzionamento alla data del presente atto.
In considerazione anche delle recenti esperienze di vita dei bambini, le attività estive prevederanno particolari attenzioni per accoglienza e ambientamento. Per i bambini in età 0-3 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, secondo i quali è necessario prevedere un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i genitori. Tale ambientamento è suggerito anche per i bambini già socializzati al nido, stante che escono da un periodo in cui sono rimasti a casa esclusivamente con i propri genitori o tutori. In questo caso il piccolo gruppo rimane di massimo cinque bambini con eventuale presenza di un genitore, in considerazione del fatto che non cambia il numero complessivo di nuclei familiari riconducibili al piccolo gruppo stesso.
L'organizzazione dei diversi momenti della giornata (accoglienza, gioco, pasti, pulizia, riposo, ecc.) dovrà essere coerente e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini devono essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. Considerata la fascia di età dei frequentanti, nel caso la permanenza del bambino superi le 5 ore è necessario prevedere il riposo, da organizzare mantenendo il principio dei piccoli gruppi stabili e prevedendo lettini individualizzati e distanziati di almeno 1 metro e in ambienti ben areati.
Un'attenzione particolare va data ai bambini che nel prossimo anno educativo passeranno alla scuola dell'infanzia, prevedendo per loro momenti riservati di ascolto e di attività, anche per riannodare le esperienze di socializzazione educativa bruscamente interrotte e prepararli alla nuova stagione scolastica.


2.1 Personale: titoli richiesti e rapporto numerico fra personale e bambini
Il personale educativo impiegato nelle attività estive di cui al presente Protocollo deve essere in possesso dei titoli di studio espressamente previsti al punto 1.8 della vigente Direttiva in materia di requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia (DGR 1564/2017).
Il rapporto educativo medio giornaliero è definito in 1 educatore ogni 5 bambini; tale rapporto può essere potenziato in determinati momenti della giornata o in relazione alle diverse autonomie dei bambini, aumentando la presenza di educatori. Per i bambini con disabilità è indicato il rapporto educativo 1:1.
Occorre inoltre prevedere un'adeguata dotazione di personale ausiliario, nella misura funzionale allo svolgimento delle attività, tenuto conto della necessaria organizzazione per rispettare le misure di precauzione, igiene e sicurezza. Si indica al riguardo un rapporto numerico minimo pari a 1 ausiliario ogni 15 bambini, per le strutture che ospitino fino a tre piccoli gruppi, mentre un rapporto numerico di 1 ausiliario ogni 10 bambini nelle strutture che ospitino quattro o più gruppi.
Al fine di rafforzare le attività di documentazione e studio delle esperienze, è possibile prevedere la presenza, in aggiunta al personale educativo e ausiliario come sopra descritto, di volontari quali studenti universitari, tirocinanti o tutor che stanno svolgendo un percorso formativo universitario in discipline afferenti all'ambito dell'educazione. Tali volontari, se presenti, non concorrono alla determinazione del rapporto numerico e non possono essere utilizzati in sostituzione del personale educativo o ausiliario.
Al personale e ai volontari eventualmente coinvolti nella gestione delle attività estive è richiesta una formazione di base in merito alle norme igienico sanitarie, sui temi della prevenzione di Covid-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Tale formazione può essere fornita in collaborazione con il servizio regionale competente con modalità a distanza, collegandosi al seguente link: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi.


2.2 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e per la stabilità nel tempo della relazione fra educatori e gruppi di bambini
Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini, garantendo la condizione della loro stabilità con gli stessi educatori attribuiti per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Si richiede il massimo sforzo organizzativo per costituire piccoli gruppi omogenei di bambini, anche in riferimento al numero di turni settimanali frequentati o comunque al periodo di frequenza. Il piccolo gruppo si caratterizza come unità di relazione e di cura educativa relativamente autonoma ed autosufficiente e dovrà disporre di uno specifico e stabile spazio di riferimento, all'interno dell'edificio e di uno spazio individuato all'esterno.
Qualora il numero di turni settimanali frequentati da bambini del medesimo gruppo sia diverso, non si preclude, se necessario, l'integrazione del piccolo gruppo nel successivo turno settimanale, privilegiando il più possibile la continuità e stabilità dei gruppi. Si deve tendere a mantenere la relazione tra ogni bambino e gli stessi educatori per l'intera durata di frequentazione, evitando che nei turni settimanali gli stessi educatori lavorino con più gruppi. Le condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venisse a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo. La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi dunque nel rispetto delle seguenti principali condizioni:
- continuità di relazione fra gli educatori ed i piccoli gruppi, principalmente in considerazione dello stadio di sviluppo evolutivo di bambine e bambini al di sotto dei tre anni d'età, ed anche al fine di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
- le presenze dei bambini e degli adulti (educatori, ausiliari, studenti volontari) devono essere giornalmente annotate in un apposito registro;
- necessità di evitare ogni attività che preveda assembramenti di più persone, come eventuali feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini;
- dovrà essere in ogni caso ridotta al minimo la presenza di genitori o titolari di responsabilità genitoriale nei locali del servizio, se non in momenti strettamente necessari (es. entrata/uscita e “ambientamento”), contemperando le esigenze di durata della fase quotidiana di “saluto” e limitando l'accesso alle zone dedicate all'accoglienza dei bambini.


2.3 Principi generali di igiene e pulizia
Considerato che l'infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sono le seguenti:
1) lavare frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) per gli adulti, non tossire o starnutire senza protezione (mascherina, fazzoletto, la piega
del gomito);
3) mantenere per quanto possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
4) non toccarsi il viso con le mani;
5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
6) arieggiare frequentemente i locali.
Particolare considerazione deve essere rivolta all'utilizzo corretto delle mascherine, che devono essere indossate da tutte gli adulti che accedono al centro. Al riguardo va precisato che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 e con il parere del Comitato Tecnico Scientifico (Verbale n. 84 del 3 Giugno 2020) “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina (...)”. In considerazione dell'età dai 9 ai 36 mesi cui sono rivolte le attività estive di cui al presente Protocollo, considerata l'oggettiva difficoltà a mantenere costantemente il distanziamento interpersonale con bambini che non utilizzino la mascherina in quanto minori di 3 anni oppure minori con disabilità, gli educatori, gli ausiliari e altri adulti eventualmente ammessi alle attività utilizzano preferibilmente una mascherina FFP2 inderogabilmente senza valvola.
In coerenza con il citato Parere del CTS n. 84/2020 si considera che il distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza, “seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie didattiche di un contesto educativo estremamente dinamico”. In considerazione di ciò, per gli educatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, potrà essere previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre alla prevista mascherina. Per tali dispositivi, essendo di norma riutilizzabili, dovranno essere seguite le indicazioni per la pulizia e disinfezione prima dell'utilizzo ed in ogni occasione vengano a contatto con saliva e mani.
Le operazioni di pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività e dei materiali devono essere svolte, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro. Si suggerisce di utilizzare giochi e materiali, di dimensioni e consistenza adeguati all'età del bambino, che possono essere igienizzati più facilmente e di non mescolare i giocattoli fra diversi gruppi di bambini (ogni gruppo deve avere la sua scorta). Oltre al normale lavaggio e disinfezione di fine giornata i giocattoli andranno lavati e disinfettati anche tramite l'uso di salviettine igienizzanti (imbevute di alcool), se portati alla bocca da un bambino. L'operatore addetto al lavaggio dei giocattoli, così come chiunque provveda alla pulizia delle superfici o allo smaltimento dei vestiti eventualmente sporchi, utilizza i guanti (che vanno poi correttamente smaltiti o sanificati) durante la pulizia e igienizza le mani dopo averli rimossi.
I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni utilizzo, e di “disinfezione” almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. Particolare ed analoga attenzione dovrà essere posta per il cambio dei pannolini.
Appare opportuno affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi, ad esempio attraverso il corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine.
In generale per le misure igieniche si rimanda al Protocollo “Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio Sars Cov-2, di cui al decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/20 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.


2.4 Somministrazione pasti
A garanzia della salubrità dei pasti eventualmente somministrati, deve essere fatto riferimento alle Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio Sars Cov-2, di cui al decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/20 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.
Prima dell'eventuale consumo di pasti occorre provvedere al lavaggio delle mani e nel momento del consumo del pasto è necessario porre attenzione alla non condivisione dell'utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini.
La somministrazione del pasto, anche assistito dall'educatore (se il bambino non è autonomo), può prevedere la distribuzione in monoporzione, in vaschette separate unitamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso (possibilmente compostabili).
 

3. ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI
Gli spazi utilizzabili per le attività estive rivolte alla fascia d'età 9-36 mesi di cui al presente Protocollo sono quelli già destinati ai servizi educativi per l'infanzia - temporaneamente sospesi
- di cui alla LR 19/2016 ed al D.Lgs. 65/2017.
Nel caso di domande superiori alla ricettività, dovranno essere tenuti in considerazione, anche in relazione al contesto socio-economico territoriale, nel rispetto di eventuale regolamentazione degli Enti locali, alcuni criteri di priorità per l'accesso alle attività estive:
- la precedente iscrizione a servizi educativi per la prima infanzia temporaneamente sospesi a seguito dell'emergenza Covid-19;
- la condizione di disabilità della bambina o del bambino;
- la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza;
- impegni lavorativi dei genitori.
 

4. REQUISITI SANITARI PER L'AMMISSIONE DEI MINORI E DEL PERSONALE
Secondo quanto espressamente indicato nel Verbale n. 84/2020 del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, «La precondizione per la presenza presso il servizio educativo “estivo” di bambini e di tutto il personale a vario titolo operante è l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale».
Al fine di rilevare la presenza di eventuali problemi di salute del minore è opportuno che gli adulti titolari della responsabilità genitoriale segnalino al gestore le eventuali condizioni in merito a:
- allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata);
- patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie ad accessi parossistici come ad esempio l'asma bronchiale).
Tali condizioni possono essere riportate nella "Scheda sanitaria per minori" (allegato 1 al presente Protocollo) o autocertificate da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Non è richiesto certificato medico per la frequenza delle attività estive di cui al presente Protocollo.
Il personale addetto alla struttura non deve presentare alcun certificato di idoneità sanitaria.
Il personale addetto alla preparazione dei pasti (ove presente) è tenuto a possedere l'attestato di formazione ai sensi della LR 11/2003. Occorre prevedere un certo numero di sostituti disponibili nel caso in cui qualche collega dovesse contagiarsi o rimanere in isolamento come previsto da normative e protocolli di controllo dell'epidemia.
In caso di comparsa di sintomi acuti durante la frequenza alle attività estive per i bambini e per gli adulti (educatori, ausiliari, volontari) che possano far rientrare il caso nei criteri di caso sospetto positivo al Covid-19, l'Ente Gestore provvede all'isolamento del caso sospetto e, nel caso riguardi un bambino, ad informare immediatamente i familiari per il suo ritiro. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP). In caso di positività per SARS-CoV-2, la procedura prevede l'effettuazione dell'indagine epidemiologica da parte della sanità pubblica, allertata dal pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, da effettuarsi in tempi rapidi. Il DSP, oltre ad effettuare l'indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti nei confronti dei quali adottare i relativi provvedimenti, valuterà il rispetto rigoroso delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia adottate nel contesto specifico al fine di individuare i contatti stretti effettivi. Ciò consentirà la prosecuzione delle attività estive, limitando le misure di allontanamento esclusivamente ai contatti stretti. La riammissione dell'adulto o minore positivo alle attività estive è vincolata alla piena guarigione, certificata dal Dipartimento di Sanità Pubblica secondo i protocolli previsti. A tale riguardo, si fa riferimento a specifica nota procedurale del Direttore generale a Cura della Persona, Salute e Welfare e ai relativi diagrammi di flusso.


4.1 Triage in accoglienza - Accompagnamento e ritiro dei bambini
I punti di triage devono essere collocati all'esterno degli spazi ove si svolgono le attività o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati, onde evitare assembramento nelle aree interessate.
Nel punto di accoglienza/triage deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura. Va usata la massima attenzione nell'igienizzazione delle mani dei bambini sotto l'anno di vita: in assenza di acqua e sapone, che vanno usati di preferenza in questi bambini piccoli, utilizzare una piccola quantità di gel e verificare che sia ben asciugato prima di lasciare le mani del bambino. Similmente, va curata l'igiene delle mani del bambino in uscita dalla struttura, prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso del personale che entra in turno.
In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, se inevitabile devono essere puliti accuratamente all'ingresso.
Nello svolgimento della procedura di triage l'accompagnatore è tenuto a informare l'operatore all'ingresso, sullo stato di salute corrente del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro; se ha avuto sintomi compatibili al Covid- 19 non è possibile accedere alle attività.
È possibile prevedere la verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione). In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi non è possibile l'accesso alle attività. Anche le salviette igienizzanti e l'alcool eventualmente utilizzato per la pulizia del termometro devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
La stessa procedura va posta in essere all'entrata per gli adulti (educatori, ausiliari, studenti volontari), che, in presenza di sintomi compatibili al Covid-19, devono rimanere a casa e allertare il loro medico di famiglia e il soggetto gestore. In ogni caso in presenza di sintomi o temperatura superiore a 37,5 gradi non possono svolgere attività.


4.2 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini con disabilità
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.
Il rapporto numerico, nel caso di bambini con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di educatori nel gruppo in cui viene accolto il bambino, adottando il rapporto numerico a 1 educatore per 1 bambino con disabilità, salvo casi specifici previa attenta valutazione.
Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.
 

5. PROCEDURE PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ ESTIVE RIVOLTE A BAMBINI DI ETÀ 9-36 MESI
Nel caso la gestione non sia a diretto carico del Comune, i soggetti gestori, contestualmente all'apertura di attività estive rivolte a bambini di età compresa fra 9 e 36 mesi, inoltrano al Comune sede della struttura Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). Tale Dichiarazione, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica richiedente, attesta il possesso dei requisiti previsti dal presente Protocollo e l'impegno a provvedere alla copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti. In caso di affidamento a soggetti terzi della gestione di un servizio in appalto o concessione da parte del Comune, l'atto di assegnazione tiene luogo della Dichiarazione di cui sopra.
Il soggetto privato che presenta la Dichiarazione, deve utilizzare il fac-simile, allegato 2 al presente Protocollo, avendo cura di dichiarare con precisione gli estremi dell'atto di autorizzazione al funzionamento, in corso di validità, precedentemente rilasciato dal Comune ai sensi della LR 19/2016 e della DGR 1564/2017
Ai fini dei controlli di pertinenza, il Comune trasmette all'Ausl competente l'elenco dei servizi/gestori di attività estive rivolte a bambini di età compresa fra 9 e 36 mesi.
Nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra la massima tutela della sicurezza e della salute e il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini, occorre prendere atto che in questa fase di emergenza sanitaria da Covid-19, non è possibile azzerare completamente il rischio di contagio, ma è necessario ridurlo al minimo attraverso il rispetto delle misure di precauzione e sicurezza indicate nelle Linee guida nazionali, nel presente Protocollo e in quelli richiamati.
È possibile prevedere che enti gestori e famiglie condividano un patto di responsabilità reciproca in cui dichiarino di essere informati e consapevoli dei possibili rischi di contagio da virus Covid- 19 derivanti dalla frequenza dei luoghi di attività, e delle misure di precauzione e sicurezza indicate. Dal punto di vista giuridico tale patto non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell'epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e del presente Protocollo regionale.
Quale strumento utile, si allega un fac-simile di “Patto di responsabilità reciproca” (Allegato 3), che può essere adattato e integrato dai soggetti gestori.


6. VIGILANZA E SANZIONI
Le funzioni di controllo e vigilanza sui centri estivi a favore di minori sono attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b e dell'art 14 comma 12 della L.R. 14/08 e ss.mm. e comprendono la vigilanza sul funzionamento delle strutture, dei servizi e delle attività, fatti salvi i controlli di competenza dell'autorità sanitaria. Peraltro, nel campo dei servizi per la prima infanzia, sussistono in capo al Comune i poteri di vigilanza e sanzioni di cui all'art. 20 della LR 19/2016
Nel caso in cui venissero attivate attività estive rivolte a bambini dai 9 ai 36 mesi di età, in assenza di presentazione della Dichiarazione da parte del soggetto gestore prevista al precedente punto 5, il Comune competente può ordinare la sospensione delle attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
Fatto salvo quanto sopra previsto in materia di appalti e concessioni, chiunque gestisca attività estive rivolte alla fascia 9-36 mesi senza avere presentato la predetta Dichiarazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 1.300,00 (art. 39 comma 5 L.R. 2/2003), il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi sono di competenza del Comune.


7. DURATA
Il presente Protocollo ha validità dal 22 Giugno 2020 al 31 Agosto 2020, salvo diverse successive disposizioni.
 

Elenco Allegati:

1 Scheda sanitaria per minori
2 Fac-simile Dichiarazione su possesso dei requisiti e progetto organizzativo
3 Fac-simile “Patto di responsabilità reciproca”
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