Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 giugno 2020, n. 11545 - Lesioni gravissime all'imbianchino caduto da un ponteggio privo del corrente intermedio e della tavola fermapiede. Responsabilità del datore di lavoro


Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: LORITO MATILDE Data pubblicazione: 15/06/2020
 

 

Fatto


Il Tribunale di Pistoia con sentenza non definitiva n.223/2012 e con sentenza definitiva n.975/2012, dichiarava la responsabilità di P.S. in ordine all'infortunio occorso in data 13/7/2000 al proprio dipendente L.M. il quale, mentre espletava le mansioni di imbianchino, era caduto da un ponteggio riportando lesioni gravissime. Il giudice di prima istanza accertava, alla stregua dell'indagine svolta dalla Azienda Usi di Pistoia, che il ponteggio era privo del corrente intermedio e della tavola ferrmapiede e che tale dato, unitamente al riconoscimento di responsabilità insito nel patteggiamento definito in sede penale, concorreva nel delineare la responsabilità del convenuto in ordine alla causazione dell'evento dannoso; condannava quindi il datore di lavoro al risarcimento del danno quantificato nella misura di euro 840.792,97.
Tale pronunzia veniva confermata dalla Corte distrettuale con sentenza resa pubblica in data 13/7/2015.

A fondamento del decisum, il giudice del gravarne osservava che il lavoratore aveva adempiuto agli oneri di allegazione e di prova sul medesimo gravanti, secondo i principi elaborati in sede di legittimità con riguardo ai dettami di cui all'art.2697 c.c., avendo ritualmente prospettato un duplice profilo di inadempimento a carico della parte datoriale, suffragato dal quadro istruttorio definito in prime cure: l'installazione non stabile di parti del ponteggio e la carenza di misure di protezione atte ad evitare cadute dall'alto. In tal senso condivideva gli approdi ai quali era pervenuto il primo giudice, il quale aveva affermato che "pur assumendo che la sbarra laterale (più precisamente il corrente superiore) fosse adeguatamente installata", vi era "prova certa della carenza delle altre misure di protezione" ovverosia della collocazione del corrente intermedio e della tavola fermapiede.

Sotto altro versante, la prospettazione di parte convenuta in ordine alla abnormità della condotta del dipendente - secondo cui egli si sarebbe sporto imprudentemente oltre la sbarra superiore per verificare dall'alto la corretta posizione del secchio all'interno del portapaioline che si apprestava a sollevare - non era condivisibile, attesa la mancanza di testimoni, la contrastante prospettazione risultante dagli accertamenti di P.G., gli elementi probatori desumibili dalla intervenuta pronuncia di patteggiamento.
La cassazione di tale decisione è domandata da P.S. sulla base di quattro motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

 

Diritto


1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art.2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma primo n.3 c.p.c.
Si criticano gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame in tema di applicazione dei criteri di ripartizione dell'onus probandi sancito dalla richiamata disposizione codicistica, ribadendosi che il ricorrente non avrebbe adempiuto all'"onere della prova sul nesso causale tra l'inadempimento, costituito dall'assenza delle tavole fermapiede e del corrente intermedio, e l'evento". Nella prospettazione di parte ricorrente, la tesi attorea secondo cui la causa della caduta era ascrivibile al cedimento della sbarra cui era appoggiato, legata semplicemente con un fil di ferro, non aveva rinvenuto effettivo riscontro all'esito della attività istruttoria espletata in prime cure.

2. Il motivo in esame è inammissibile.

Questa Corte (ex aliis, vedi in motivazione Cass. 29/5/2018 n.13395) ha infatti reiteratamente ribadito che la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. 5/9/2006, n.19064; Cass. 17/6/2013, n. 15107; Cass. 21/2/2018, n.4241).

Nel caso di specie il giudice del merito non ha operato un'indebita inversione di tale onere, trasferendolo sulla parte datoriale, ma ha ritenuto che lo stesso fosse stato debitamente assolto dal lavoratore, il quale aveva comunque dedotto, sin dall'atto introduttivo del giudizio, anche l'assenza del corrente intermedio e della tavola fermapiedi, dato obiettivamente acclarato nel corso delle indagini di Polizia Giudiziaria e documentato dalla relazione dell'Ufficio di Prevenzione e Sicurezza dei luoghi di lavoro.
L'eventualità che la valutazione delle acquisizioni istruttorie sia stata incongrua e che il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata avesse assolto l'onus probandi, non integrerebbe violazione dell'art. 2697 c.c., ma solo un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente nei ristretti limiti del novellato art.360 n. 5 c.p.c.. Ad onta della formale intestazione, il motivo attiene, dunque, a profili di mero fatto, chiedendo una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di suscitare dalla Corte di legittimità, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte di Appello, non consentito nella presente sede.

3. Il secondo motivo attiene alla violazione dell'art.115 c.p.c. in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c..
Viene prospettata la assoluta arbitrarietà della ricostruzione del sinistro offerta dal giudice di prima istanza, il quale ha ipotizzato che la causa dell'evento dannoso sarebbe riconducibile ad uno "scivolamento" del L.M. al di sotto della sbarra superiore, che si sarebbe potuto evitare se il ponteggio fosse stato fornito del montante intermedio e della tavola fermapiede. Questa tesi, confermata in sede di gravame, non aveva rinvenuto riscontro nel quadro probatorio definito in prime cure, né nell'ambito delle mere allegazioni dell'attore, il quale aveva fondato il proprio diritto al risarcimento del danno con altro fatto (cedimento della sbarra superiore), diverso e contrario rispetto a quello fornito dai giudici di merito (scivolamento al disotto del corrente superiore). In tal senso si sarebbe consumata la violazione della norma richiamata, che, secondo i principi affermati in sede di legittimità, non conferisce al giudicante il potere di ricostruire i fatti in maniera difforme da quella allegata dall'attore.

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 61 c.p.c. ed omessa, contraddittoria insufficiente motivazione in relazione all'art.360 comma primo n.5 c.p.c..

Si lamenta la inadeguata motivazione da parte dei giudici d'appello, della statuizione di rigetto della istanza di CTU cinematica ritualmente richiesta che, lungi dall'essere ispirata ad intenti esplorativi, avrebbe consentito di "risolvere il problema rappresentato dall'improbabile dinamica dell'evento riferita dal L.M., tecnicamente incompatibile con la sua caduta nel vuoto". Ed invero il ricorrente, nonostante il corrente superiore dell'impalcatura fosse stato rinvenuto saldamente ancorato all'impalcatura stessa, era precipitato nel vuoto sul secchio, rinvenuto al suolo ricolmo di vernice; il che era incompatibile con la versione fornita dal lavoratore, il quale aveva riferito di aver azionato il montacarichi per far salire il secchio, di averlo prelevato, e, successivamente, di aver azionato la pulsantiera per far calare il portapaioline, allorquando era precipitato.

5. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi, siccome connessi, vanno disattesi.
Una questione, quale quella prospettata in questa sede, di violazione o di falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. non può, infatti, porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (vedi Cass. 27/12/2016 n, 27000, Cass. 17/1/2019 n.1229); ipotesi queste non riscontrabili nella fattispecie scrutinata.
Non può poi, tralasciarsi di considerare che, secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. (così come dell'art.116) è apprezzabile, in sede di -ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art.360 c.p.c., comma 1, n.5, oltre ad emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, non consentito in sede di legittimità (vedi Cass. 20/6/2006 n.14267, cui adde, Cass. 30/11/2016 n.24434, nonché Cass. 27/7/2017 n.18665).

Orbene, nello specifico i motivi sollecitano, all'evidenza, anche nella forma apparente della denuncia di errar in iudicando, un riesame dei fatti non ammissibile atteso che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex plurimis, vedi Cass. 7/12/2017 n.29404).

Con riferimento, al vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va rimarcato che lo stesso può rileva re solo nei limiti in cui l'apprezzamento delle prove - liberamente valutabili dal giudice di merito, costituendo giudizio di fatto - si sia tradotto in una pronuncia che sia sorretta da motivazione non rispondente al minimo costituzionale (vedi per tutte Cass. S.U. 7/4/2014 n.8053); ma la Corte di merito, nel proprio incedere argomentativo, non è incorsa in siffatta omissione, giacchè con accertamento che investe pienamente la quaestio facti, ha dato conto delle fonti del proprio convincimento ed ha argomentato in modo logicamente congruo in ordine alla fattispecie sottoposta al suo scrutinio. Condividendo il giudizio espresso dal giudice di prima istanza, ha, infatti, ribadito che la prospettazione del lavoratore sulla carenza delle misure di protezione atte ad evitare il verificarsi dell'eventus damni, e, dunque, della sussistenza di un nesso causale fra condotta omissiva della parte datoriale e l'infortunio occorsogli, era stata suffragata dagli approfonditi accertamenti di P.G., i quali avevano obiettivato la carenza sia del corrente intermedio che della tavola fermapiede, misure di prevenzione antinfortunistica coessenziali alla salvaguardia della salute del lavoratore.

6. La statuizione impugnata si sottrae, poi, alla formulata censura, anche con riferimento alla sollecitata attività istruttoria mediante l'espletamento di ctu cinematica, denegata dai giudici del gravame. E' bene rammentare al riguardo, che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) che ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere; è quindi sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, la motivazione dell'eventuale diniego potendo anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte, nonchè dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (vedi ex plurimis, Cass. 5/7/2007 n.15219, cui adde Cass. 21/4/2010 n. 9461).
Nella specie la Corte distrettuale, all'esito delle sollecitazioni dì parte appellante volte a conseguire l'espletamento di accertamenti intesi alla ricostruzione della dinamica del sinistro, è pervenuta alla reiezione dell'istanza sul rilievo della superfluità della indagine, avendo reputato appaganti, ai fini considerati, i risultati dell'inchiesta espletata al momento del verificarsi dell'evento ed avendo altresì congruamente individuato gli elementi fattuali rilevanti della vicenda, procedendo alla corretta sussunzione degli stessi negli archetipi normativi di riferimento.
7. Con il quarto motivo è denunciata violazione dell'art.444 e dell'art.445 c.1 bis c.p.p. in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c.. Il ricorrente critica la pronuncia dei giudici del gravame per aver conferito rilievo fondante, nell'ambito dell'accertamento della responsabilità in ordine alla causazione del sinistro, alla sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti, benchè, secondo i principi affermati da questa Corte, la sentenza di applicazione della pena costituisca solo un elemento che, unitamente agli altri elementi indizianti, può essere valutato dal giudice ai fini del suo convincimento.
8. Il motivo non è fondato.

La statuizione censurata si sottrae alle censure svolte, giacchè, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, il giudice del gravame ha proceduto ad un ponderato scrutinio della sentenza penale di applicazione della pena inserendola nel contesto delle acquisizioni probatorie, come definite nel giudizio di primo grado.

In tale prospettiva, non è incorso in violazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo di giudicato (ex aliis, vedi Cass. 6/l2/2011 n. 26263), nè inverte l'onere della prova; ha infatti proceduto alla globale valutazione di tutte le acquisizioni probatorie nel cui ambito la pronuncia di patteggiamento è stata doverosamente inserita, in coerenza con il dictum di questa Corte secondo cui di tale pronuncia di applicazione della pena, il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (vedi Cass. 6/12/2011 n. 26263) .

9. Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto. Nessuna statuizione va emessa in tema di regolazione delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono le condizioni per dare atto ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
 

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 11 febbraio 2020