Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 17 giugno 2020, n. 250
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Indicazioni per la gestione dell’emergenza COVID-19 sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e la standardizzazione dei comportamenti da adottare in tutti gli ambiti socio-sanitari e territoriali. Integrazione delle indicazioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione n. 124 del 27 marzo 2020 e revoca parziale della medesima ordinanza.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza- urgenza sanitaria”;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale''' e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un’emergenza pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 che, nell’abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "''Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19";
ATTESO che il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 testé citato:
- all’articolo 1, comma 1, prevede che “A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica'',
- all’articolo 1, comma 3, prevede che ‘M decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”',
- all’art. 1, comma 4, prevede che “Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali'"',
- all’art. 1, comma 8 prevede che “E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020";
- all’articolo 1, comma 14, prevede che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 76”;
- all’articolo 1, comma 15, prevede che “7/ mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza''-.
- all’art. 1, comma 16, prevede che “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del’11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19’', le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1 lettera bb) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, che prevede che ’l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosuffìcienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”',
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 124 in data 27 marzo 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Indicazioni per la gestione dell’emergenza COVID-19 sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e la standardizzazione dei comportamenti da adottare in tutti gli ambiti socio-sanitari e territoriali);
RICHIAMATO, in particolare, il documento allegato alla propria ordinanza n. 124 in data 27 marzo 2020, recante “Indicazioni per la gestione dell’emergenza COVID-19 sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e la standardizzazione dei comportamenti da adottare in tutti gli ambiti socio-sanitari e territoriali”;
RICHIAMATO, inoltre, il punto 2 del dispositivo della citata ordinanza n. 124 in data 27 marzo 2020, che prevede che “l’applicazione delle indicazioni di cui trattasi avviene in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 495/2017 relativamente alla valutazione multidisciplinare in capo all’Unità di valutazione multidimensionale distrettuale per l’inserimento di persone nelle strutture residenziali per anziani e conferisce facoltà in capo all’Unità Operativa Medico-Specialistica per l’emergenza COVID-19 di riservare/occupare posti letto da dedicare a pazienti COVID positivi in ogni struttura, pubblica o privata, in deroga al sistema di contribuzione previsto per gli ospiti delle strutture residenziali di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 627/2015 e n. 251/2017, atteso che i posti letto di cui sopra hanno valenza sanitaria"',
VISTA la nota prot. n. 13026, in data 16 giugno 2020, del Coordinatore del Dipartimento Sanità e salute e della Coordinatrice del Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali recante Richiesta di approvazione con Ordinanza del Presidente della Regione del documento “Disposizioni per l’accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d’Aosta - Fase 3 emergenza Covid-19”;
ATTESO che il documento in questione, redatto in data 10 giugno 2020, dal Gruppo Regionale medico-specialistico della Protezione Civile, modificato con integrazioni dall’Unità di crisi regionale in data 16 giugno 2020, ha lo scopo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera bb) del DPCM 11 giugno 2020, di fornire ai direttori sanitari delle strutture indicazioni al fine di regolamentare gli accessi presso le strutture residenziali da parte dei familiari, nonché le uscite degli ospiti, al fine di garantire il benessere psico-fisico degli ospiti e la ripresa degli aspetti relazionali, contemperando tale esigenza con la situazione emergenziale tuttora in essere che impone di adottare, comunque, misure di contenimento del rischio di contagio, a tutela della salute degli ospiti e degli operatori;
CONSIDERATO che, in relazione ai dati fomiti dalle Autorità Sanitarie e stanti le proiezioni sulla prosecuzione del contagio che attestano come l’indice del contagio “R con zero” sia calato progressivamente e che non sia, al momento, necessario prevedere misure ulteriormente restrittive secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35;
RICHIAMATI gli esiti del report, aggiornato al 26 maggio 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020", in relazione ai quali è stata confermata la classificazione a “rischio basso/livello 2” per la Regione;
ATTESO che l’Unità di crisi regionale nella riunione del 26 maggio 2020 ha preso atto di tale classificazione, confermando che la situazione epidemiologica è sotto controllo;
RICHIAMATI, altresì, gli esiti del report sopraindicato, aggiornato al 3 giugno 2020 e al 9 giugno 2020, in relazione ai quali è stata in entrambi i casi confermata la classificazione a “rischio basso” per la Regione;
RITENUTO, con riferimento a quanto disciplinato dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e, in particolare dall’articolo 1, comma 16, visto l’andamento della situazione epidemiologica del territorio regionale che si attesta, allo stato attuale, a un indice di contagiosità in progressivo decremento verso un valore di stabilizzazione, che dimostra il contenimento della diffusione del contagio, e considerata l’esigenza, pur nel costante e prioritario interesse della tutela della salute pubblica, di adottare con la presente ordinanza misure per regolamentare l’accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della regione Valle d’Aosta, nonché le uscite degli ospiti dalle strutture medesime;
RITENUTO, per le medesime motivazioni, che siano venute meno le condizioni che hanno reso necessarie le misure derogatorie di cui al punto 2 dell’ordinanza n. 124 in data 27 marzo 2020, e che, pertanto, la medesima ordinanza debba essere revocata in parte qua;
ATTESO che la comunità scientifica ha indicato quale unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o di farmaci specifici, il cosiddetto “distanziamento sociale”, oltre ad alcune misure precauzionali;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
SU PROPOSTA dell’Unità di Crisi;
 

ORDINA

1. Le “Disposizioni per l’accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della regione Valle d’Aosta - Fase 3 emergenza Covid-19”, allegate alla presente ordinanza, integrano le “Indicazioni per la gestione dell’emergenza COVID-19 sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e la standardizzazione dei comportamenti da adottare in tutti gli ambiti socio-sanitari e territoriali” allegate all’ordinanza del Presidente della Regione n, 124 in data 27 marzo 2020 e sono applicate sull’intero territorio regionale;
2. Continuano ad avere applicazione le “Indicazioni per la gestione dell’emergenza COVID- 19 sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e la standardizzazione dei comportamenti da adottare in tutti gli ambiti socio-sanitari e territoriali” allegate all’ordinanza del Presidente della Regione n. 124 in data 27 marzo 2020, ove non incompatibili con le “Disposizioni per l’accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della regione Valle d’Aosta - Fase 3 emergenza Covid-19” di cui al precedente punto 1 e allegate alla presente ordinanza;
3. Il punto 2 del dispositivo dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 124 in data 27 marzo 2020 è revocato;
4. È in ogni caso vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza;
5. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, nonché le misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto- legge n. 19/2020, come previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020.

***

La presente ordinanza ha validità dal 18 giugno 2020 fino a nuovo provvedimento.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35.
La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale della Regione, nel sito istituzionale dell’Azienda USL Valle d’Aosta e sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, all’Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali, all’Azienda USL Valle d’Aosta, nonché al Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta (CELVA), ai Sindaci dei Comuni della Regione e alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Allegato

Disposizioni per l’accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della regione Valle d’Aosta - Fase 3 emergenza Covid-19.
 

Le misure di contenimento del contagio da coronavirus hanno determinato, per la tutela della salute delle persone inserite, un lungo periodo di isolamento degli ospiti presso le strutture residenziali.
Tenuto conto, tuttavia, del fatto che la situazione emergenziale tuttora in essere impone di adottare, comunque, misure di contenimento del rischio di contagio, a tutela della salute degli ospiti e degli operatori, il seguente documento ha lo scopo di regolamentare gli accessi presso le strutture residenziali da parte dei familiari, al fine di garantire il benessere psico-fisico degli ospiti e la ripresa degli aspetti relazionali.

ACCESSO AI VISITATORI
L’accesso dei visitatori è condizionato dai seguenti criteri:
A. Situazione generale della pandemia; allo stato attuale l’accesso deve essere autorizzato dal responsabile della struttura e previsto per casi eccezionali
B. Adozione di misure di sicurezza da parte dei visitatori,
C. Durata e frequenza delle visite,
D. Misure restrittive per mancata osservanza delle disposizioni.

A. Situazione generale della pandemia
La possibilità di accedere alle strutture residenziali è subordinata all’andamento della pandemia e potrebbe essere sospesa nel caso di recrudescenza dei contagi.
L’accesso del visitatore può avvenire in area esterna della struttura, soluzione che è da privilegiare, opportunamente attrezzata, o, in un locale idoneo, isolato all’interno della struttura, a questo scopo adibito e di cui dovrà essere fatta opportuna sanificazione dopo ogni visita.
L’accesso alle strutture è ammesso solo nel caso in cui nella struttura non vi siano ospiti COVID positivi; nel caso di presenza di utenti COVID positivi, le visite sono ammesse solamente se siano disponibili, nella struttura, locali adeguatamente isolati atti ad accogliere la visita o ambienti all’aperto e solamente se possano essere garantite in assoluto le misure di prevenzione; l’accesso deve essere autorizzato dal responsabile della struttura e previsto per casi eccezionali. Non è ammessa la visita a utenti posti in isolamento.
In ogni caso, per consentire all’ospite della struttura residenziale di mantenere i contatti con i propri famigliari, laddove ciò non interferisca con il progetto di assistenza, la struttura deve provvedere all’attivazione di sistemi di videochiamate o altri sistemi di comunicazione a distanza.
Resta inteso che la struttura deve garantire un’informazione costante ai famigliari circa le condizioni dell’ospite e l’andamento dell’assistenza.
L’accesso rimane precluso a visitatori che:
- mostrino sintomi di infezione: febbre, tosse, disturbi respiratori.
Il visitatore ammesso dovrà dichiarare formalmente (v. doc. allegato) di: essere in buono stato di salute,
- non essere venuto a contatto con soggetti contagiati o presunti da Covid-19,
- di non essersi recato negli ultimi 14 giorni in luoghi ad alto rischio di contagio (ospedali, viaggi in zone a rischio pandemia).

B. Adozione di misure di sicurezza da parte dei visitatori
Considerato che il DPCM del 8 marzo 2020 art.2, comma q) prevede che “Per tutta la durata dell’emergenza, si dispone il divieto di accedere alla struttura da parte di familiari e conoscenti (come indicato nel documento di “Indicazioni per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 sul territorio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n.124 del 27/03/2020, la visita può essere autorizzata in casi eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita) soltanto dalla Direzione della struttura, previa appropriata valutazione dei rischi-benefici Le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2.
Nelle situazioni di fine vita, su richiesta del morente o dei familiari, si consideri anche di autorizzare l’assistenza spirituale, ove non sia possibile attraverso modalità telematiche, con le tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2.” con la presente disposizione sono definite le modalità secondo le quali può essere ammessa la visita nelle strutture residenziali.
L’accesso alle strutture è consentito solo ad una persona per volta e per ciascun ospite, tranne che nelle strutture dove gli spazi al chiuso o all’aperto consentono l’accesso a più persone alla volta, secondo le indicazioni del responsabile della struttura, previa prenotazione telefonica presso la struttura residenziale, secondo modalità definite localmente.
Il visitatore è tenuto a presentarsi con puntualità, nel giorno e nell’ora stabilita, all’ingresso della struttura.
Il visitatore avrà accesso esclusivamente se dotato di mascherina, che dovrà essere indossata correttamente per tutta la durata della visita, garantendo idonea copertura di naso e bocca.
Il personale addetto procederà alla misurazione della temperatura corporea, farà eseguire l’igiene delle mani e compilare la dichiarazione ed accompagnerà il visitatore nel luogo individuato per le visite.
Il personale può impedire l’accesso alla struttura qualora le condizioni del visitatore non risultino idonee, invitandolo, nel caso, a rivolgersi al proprio medico di famiglia.
L’accesso del visitatore può avvenire in area esterna della struttura, opportunamente attrezzata, laddove possibile, o in un locale idoneo, all’interno della struttura, a questo scopo adibito; detto locale deve essere ubicato il più vicino possibile all’ingresso, per limitare al massimo il passaggio nelle zone frequentate dagli ospiti.
Detto ambiente dovrà premettere un adeguato arieggiamento e sarà dotato di tavolo con schermo trasparente, a maggior tutela dell’utente. Eventuali oggetti e indumenti andranno lasciati nell’atrio dell’ingresso e ritirati all’uscita.
L’ospite della struttura deve indossare una mascherina chirurgica, laddove tollerata, e deve sanificare le mani, nel caso aiutato dal personale che indosserà i DPI come da protocollo.
Al termine del colloquio il tavolo, le sedie e l’ambiente devono essere sanificati con prodotti idonei per la disinfezione da SARS CoV-2 (alcol etilico al 75%, ipoclorito di sodio allo 0’1%, perossido d’idrogeno al 0.3%).
Comunque, si precisa che va sempre mantenuta una distanza di almeno 1 metro tra visitatore ed ospite e che andranno evitati abbracci, strette di mano e qualsiasi altro contatto fisico con l’utente o persona presente in struttura.
L’introduzione di cibo e bevande è vietata. Altri beni potranno essere introdotti previa sanificazione o eliminazione dell’imballaggio esterno e, in ogni caso, dovranno essere consegnati esclusivamente al personale che provvederà a registrarli e stoccarli.

C. Durata e frequenza delle visite
La visita potrà avere una durata massima di 60 minuti.
La frequenza delle visite è condizionata dalle richieste e potrebbe essere stabilita anche con cadenza di due o più settimane. In assenza di particolari limitazioni e richieste, la frequenza è stabilità in una visita a settimana per ospite.
Tali restrizioni terranno conto dell’andamento della pandemia e potranno essere allentate o aumentate al fine di garantire la sicurezza della struttura.

D. Misure restrittive per mancata osservanza delle disposizioni.
In caso si rilevi il mancato rispetto delle regole per la visita all’ospite da parte di un visitatore, i responsabili delle struttura si riservano di allontanare il visitatore e sospendere l’autorizzazione al soggetto per ulteriori visite, al fine di garantire la sicurezza del personale e degli altri ospiti.

Documento redatto dal GRUPPO REGIONALE MEDICO – SPECIALISTICO DELLA PROTEZIONE CIVILE:

Dott. Luca Montagnani
Dott. Leonardo Iannizzi
Dott. Franco Brinato
Dott. Paolo Bonino
Dott. Marco Patacchini
Dott. Nunzio Venturella
Dott. Paolo Millo

e modificato con integrazioni dall’unità di crisi regionale in data 16/06/2020.

Allegato 1