Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 17 giugno 2020, n. 249
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riapertura dei servizi diurni per persone con disabilità psico-fisiche dei Centri Educativi Assistenziali (C.E.A.), degli altri centri diurni, dei servizi di riabilitazione equestre e di acquaticità. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell’ordinanza n. 104 in data 11 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza- urgenza sanitaria”;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale'' e, in particolare, l’art. 32 che dispone “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’Organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un’emergenza pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 che, nell’abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19";
ATTESO che il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 testé citato:
- all’articolo 1, comma 1, prevede che “A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”;
- all’articolo 1, comma 3, prevede che ‘M decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree"',
- all’art. 1, comma 4, prevede che “Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali;
- all’art. 1, comma 8 prevede che “E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”;
- all’articolo 1, comma 14, prevede che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”;
- all’articolo 1, comma 15, prevede che “Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.”',
- all’art. 1, comma 16, prevede che “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del’11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020;
VISTO, in particolare, l’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, che prevede: “1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista”',
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 104 in data 11 marzo 2020 (Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 447 in data 29 maggio 2020, con la quale, tra gli altri, è stato adottato il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla graduale riattivazione delle attività dei servizi diurni rivolti a persone con disabilità;
PRESO ATTO della nota della Coordinatrice del Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali dell’11 giugno 2020, prot. 12697, acquisita agli atti nella medesima data con il prot. n. 7781/GAB, con cui viene richiesta la revoca dell’ordinanza n. 104 dell’11 marzo 2020 che disponeva la chiusura dei servizi diurni per persone con disabilità psico-fisiche dei Centri educativi assistenziali (C.E.A.) degli altri centri diurni, dei servizi di riabilitazione equestre e di acquaticità, prevedendone la riapertura degli stessi a partire dal 22 giugno c.a.;
CONSIDERATO che i protocolli approvati dalla Giunta regionale, le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e, in assenza di questi, le linee di indirizzo nazionali costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;
CONSIDERATO, altresì, che, in relazione ai dati fomiti dalle Autorità Sanitarie e stanti le proiezioni sulla prosecuzione del contagio che attestano come l’indice del contagio “R con zero” sia calato progressivamente e che non sia al momento necessario prevedere misure ulteriormente restrittive secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35;
RICHIAMATI gli esiti del report, aggiornato al 26 maggio 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, in relazione ai quali è stata confermata la classificazione a “rischio basso/livello 2” per la Regione;
ATTESO che l’Unità di crisi regionale nella riunione del 26 maggio 2020 ha preso atto di tale classificazione, confermando che la situazione epidemiologica è sotto controllo;
RICHIAMATI, altresì, gli esiti del report sopraindicato, aggiornato al 3 giugno 2020 e al 9 giugno 2020, in relazione ai quali è stata, in entrambi i casi, confermata la classificazione a “rischio basso” per la Regione;
RITENUTO, con riferimento a quanto disciplinato dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e, in particolare dall’articolo 1, comma 16, visto l’andamento della situazione epidemiologica del territorio regionale che si attesta, allo stato attuale, a un indice di contagiosità in progressivo decremento verso un valore di stabilizzazione a dimostrazione del contenimento della diffusione del contagio, e considerata l’esigenza, pur nel costante e prioritario interesse della tutela della salute pubblica, di proseguire con la ripresa del tessuto economico e sociale e di adottare con la presente ordinanza misure per consentire il riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali;
RITENUTO, pertanto, di stabilire, con la presente ordinanza, con decorrenza dal 22 giugno 2020, la riapertura dei servizi diurni per persone con disabilità psico-fisiche, dei Centri Educativi Assistenziali (C.E.A.), degli altri centri diurni, dei servizi di riabilitazione equestre e di acquaticità, tenuto conto anche di quanto previsto dal protocollo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 447 in data 29 maggio 2020, procedendo altresì alla revoca dell’ordinanza n. 104 in data 11 marzo 2020;
ATTESO che la comunità scientifica ha indicato quale unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o di farmaci specifici, il cosiddetto “distanziamento sociale”, oltre ad alcune misure precauzionali;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
 

ORDINA

1. Con decorrenza 22 giugno 2020 è revocata l’ordinanza n. 104 in data 11 marzo 2020.
2. A decorrere dal 22 giugno 2020 è consentita la riapertura dei servizi diurni per persone con disabilità psico-fisiche dei Centri Educativi Assistenziali (C.E.A.), degli altri centri diurni, dei servizi di riabilitazione equestre e di acquaticità.
3 Le attività di cui al punto 2) sono esercitabili nel rispetto del protocollo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 447 in data 29 maggio 2020.
4. È in ogni caso vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
La presente ordinanza ha validità dal 22 giugno 2020 fino a nuovo provvedimento.
Conservano validità le ordinanze n. 115 in data 19 marzo 2020 e n. 124 in data 27 marzo 2020.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, nonché ai Sindaci dei Comuni della Regione e alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.