Tipologia: Accordo di rinnovo CCNL
Data firma: 19 giugno 2020
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2020
Parti: Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici-Vetro
Fonte: filctemcgil.it

Sommario:

 

1 Osservatorio
Premessa
Sostenibilità ed economia Circolare
Responsabilità sociale di impresa, sostenibilità ed occupabilità
Occupabilità e bilanciamento generazionale
Appalti
Formazione professionale
Premessa
Investimento per la formazione
Nota a verbale
Art. 11 - Classificazione del personale delle aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati)
Art. 11 bis - Classificazione del personale delle seconde lavorazioni del vetro e settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche
Capitolo XVII Settori lampade e display
Art. 11 - Classificazione del personale (ex art. 13 CCNL Lampade)
Art. 20 - Lavoro normale notturno e lavoro in turni
Capitolo XVII Settori lampade e display
Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno, festivo (lavoro in turni) (ex art. 17 - 1a parte CCNL Lampade)

 

Art. 20 bis - Indennità media di turno ex turnisti
Note a verbale
Capitolo XVII Settori lampade e display
Art. 20 bis - Indennità media di turno ex turnisti (ex art. 18 CCNL Lampade)
Nota a verbale
Art. 24 - Ferie
Art. 36 - Riparazioni a caldo
Art. 41 - Trasferimenti
Art. 48 - Permessi
Art. 48 bis - Aspettativa
Art. 52 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Salute, sicurezza e ambiente
Art. 59 - Part-Time
Art. 60 bis - Lavoro Agile
Art. 67-bis-Reinserimento lavorativo e accomodamento ragionevole
... - Iniziative per le vittime della violenza di genere
Trattamento economico


Accordo di rinnovo CCNL per gli addetti delle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, comprese le aziende che producono lampade e display

In data 19 giugno 2020, tra Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl ed Uiltec-Uil, si è concordato il presente rinnovo del CCNL, che decorre dal 1° gennaio 2020 ed avrà vigenza a tutto il 31 dicembre 2022.

1 Osservatorio
(omissis)
Le Parti nel riconfermare il valore e l'efficacia dell'Osservatorio Nazionale, consolidati negli anni dal continuo rafforzamento dei contenuti informativi previsti, ne auspicano una migliore articolazione che consenta anche di intraprendere iniziative di sostegno congiunto del settore nei confronti delle Istituzioni e dell'opinione pubblica, per il rilancio delle attività e la salvaguardia dell'occupazione.

Appalti
(omissis)
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno le RSU almeno una volta l'anno, o su richiesta delle stesse in caso di nuovi contratti, sulla natura, i contenuti, gli obiettivi, le prescrizioni di sicurezza relative alle attività conferite in appalto e il relativo CCNL applicato.

Art. 11 - Classificazione del personale delle aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati)
(omissis)
Nota a verbale

Qualora l'importanza delle nuove forme di organizzazione dovesse far emergere nuove figure professionali caratterizzate o meno dalla polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro all'interno della medesima posizione organizzativa o livello) e/o polifunzionalità (intesa come esercizio di mansioni svolte su più posizioni organizzative o su diversi livelli) che comportino un incremento di professionalità da costituire un punto di riferimento per l'intero settore, Direzioni aziendali ed RSU potranno proporre al livello nazionale di valutare le eventuali integrazioni od inserimenti al sistema classificatorio, valutazione da effettuarsi con frequenza annuale, in prossimità dell'Osservatorio Nazionale.
Le Parti concordano che tali attività si articoleranno in linea di massima nel rispetto del principio di invarianza del costo.
Allo scopo di verificare l'emersione di nuove figure professionali da sottoporre alle Parti stipulanti al fine di valutarne l'inserimento nel sistema di classificazione, verrà costituita entro la fine del 2020 una Commissione Paritetica. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, potrà fare ricorso ad esperti.
A tali fini, intese aziendali sulla valutazione e sperimentazione di nuovi profili professionali, non riconducibili all'attuale inquadramento, individuabili per effetto dell'innovazione tecnologica e delle specificità delle lavorazioni, potranno essere di riferimento per i lavori della Commissione.

Art. 11 bis - Classificazione del personale delle seconde lavorazioni del vetro e settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche
(omissis)
Nota a verbale

Idem

Capitolo XVII Settori lampade e display
Art. 11 - Classificazione del personale (ex art. 13 CCNL Lampade)

(omissis)
Nota a verbale

Idem

Art. 20 - Lavoro normale notturno e lavoro in turni
omissis
Chiarimento a verbale

Le Parti concordano che al lavoratore adibito anche solo temporaneamente al lavoro notturno compreso in turni avvicendati compete la maggiorazione prevista dall'art. 20.

Capitolo XVII Settori lampade e display
Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno, festivo (lavoro in turni) (ex art. 17 - 1a parte CCNL Lampade)

omissis
Chiarimento a verbale

Le Parti concordano che al lavoratore adibito al lavoro notturno compreso in turni avvicendati anche solo temporaneamente compete la relativa maggiorazione.

Art. 24 - Ferie
(omissis)
Le Parti concordano di consentire la cessione a titolo gratuito dei riposi e delle ferie maturati da parte di ogni lavoratore, fermi restando i diritti di cui al D.lgs. 66/2003, ai colleghi dipendenti della stessa unità produttiva al fine di consentire loro di assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e nella misura e modalità concordate con la Direzione Aziendale, dando priorità ai riposi accantonati nel conto ore ed in ogni caso maturati negli anni precedenti a quello della richiesta. La contrattazione aziendale potrà disciplinare misure e modalità per la cessione di ferie e riposi da parte dei lavoratori e l'accantonamento delle relative ore per le modalità sopradescritte. Al fine di agevolarne l'utilizzo, le Parti si impegnano alla predisposizione di apposite linee guida entro un anno dalla sottoscrizione del presente rinnovo.

Art. 36 - Riparazioni a caldo
In considerazione della varietà della struttura tecnica degli impianti che rende difficile la regolamentazione su base nazionale delle riparazioni a caldo, resta inteso che ai lavoratori adibiti alle predette riparazioni sarà corrisposta una particolare maggiorazione da fissarsi mediante accordi aziendali.

Art. 41 - Trasferimenti
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento dei lavoratori di età superiore ai 55 anni potrà avvenire con il consenso degli interessati.
(omissis)

Art. 48 - Permessi
(omissis)
L'azienda potrà concedere a richiesta, compatibilmente con le esigenze produttive, permessi non retribuiti ai lavoratori che abbiano assunto la tutela volontaria a termini di legge di minori stranieri non accompagnati. Le eventuali criticità alla concessione di tali permessi potranno essere oggetto di confronto, su richiesta, da parte della RSU con la finalità di trovare soluzioni condivise.
(omissis)

Art. 48 bis - Aspettativa
L'Azienda può concedere al lavoratore, che abbia maturato una anzianità di servizio non inferiore a 2 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un limitato periodo di aspettativa non retribuita.
Per il lavoratore in condizioni di accertata tossicodipendenza, ai sensi della legge n. 162/1990, nonché per quello con familiari a carico in condizioni documentate di tossicodipendenza, ovvero per i lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate, ai sensi della legge n. 125/2001, l'aspettativa di cui al comma precedente prescinde dal requisito di due anni di anzianità di servizio.
Detta aspettativa non è considerata ad alcun effetto contrattuale.

Salute, sicurezza e ambiente
Le Parti concordano sulla necessità di aggiornare, in sede di stesura contrattuale, il capitolo relativo a Salute, Sicurezza e Ambiente per adeguarlo alle intervenute evoluzioni normative e derivanti dagli accordi interconfederali. Concordano sin da ora:
- all'art. 55, punto 6) integrare con “• partecipa agli incontri dedicati all'analisi dei mancati incidenti e delle tematiche inerenti l'inquinamento acustico e il microclima”;
- all'art. 55, in fondo, aggiungere “Nell'ambito dell'attuale disponibilità delle ore di assemblee annuali, un'ora sarà dedicata e gestita congiuntamente tra RLS/RLSSA/CA e RSPP per discutere e confrontarsi con i lavoratori sui temi della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Nelle aziende con più siti produttivi è incoraggiato il coordinamento su queste tematiche”;
- all'art. 56, punto 9), secondo alinea, aggiungere in fondo “con la partecipazione dei rispettivi RLSSA”.

Art. 59 - Part-Time
(omissis)
[…]
Ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa accertata dall'autorità, hanno diritto, su richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
[…]
Dichiarazione a verbale
[…]

Art. 60 bis - Lavoro Agile
Il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa, laddove ne ricorrano le condizioni, stabilita mediante accordo tra azienda e lavoratore e regolata dalla legge. In quanto strumento orientato ad incrementare la produttività e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le Parti intendono promuoverne l'utilizzo, anche in via sperimentale, e si impegnano alla predisposizione di apposite linee guida entro un anno dalla sottoscrizione del presente rinnovo.

Art. 67-bis-Reinserimento lavorativo e accomodamento ragionevole
Le Parti riconoscono l'importanza sociale del reinserimento del lavoratore disabile o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto, anche in riferimento alle disposizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE, come recepite in Italia nel d.lgs. n. 216/2003. A tal fine dichiarano di ispirare le proprie iniziative ai contenuti dell'accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 12 dicembre 2018, “Salute e sicurezza - Attuazione del Patto della fabbrica”: in particolare ribadiscono la necessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e l'impegno, rivolto ad individuare le possibili soluzioni attraverso l'analisi di modalità tecnologiche, organizzative o contrattuali.

... - Iniziative per le vittime della violenza di genere
La condizione delle lavoratrici interessate a percorsi di protezione a motivo di violenza di genere, debitamente certificati dall'autorità, sarà valutata dall'azienda con la massima attenzione, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte, verificando la necessità / opportunità nonché la fattibilità - compatibilmente con le esigenze organizzative, di misure ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 24, d.lgs. n. 80/2015. Per le violenze di genere nel suo complesso e non solo femminili, potranno essere oggetto di valutazione, a titolo semplificativo anche:
- la rimodulazione dell'orario di lavoro;
- l'ampliamento del periodo di aspettativa;
- l'accesso all'istituto delle ferie solidali, ove previsto;
- la possibilità di spostamento, su richiesta, in altri stabilimenti del Gruppo.