Tipologia: CCNL
Data firma: 25 maggio 2020
Validità: 24.05.2020 - 24.05.2024
Parti: Confcoinar e Confsal-Sia
Settori: Servizi, Pulizia ecc.
Fonte: cnel

 

Sommario:

 

Costituzione delle parti
Titolo I: Profili generali
A. Ambito di applicazione
B. Sistema di relazioni sindacali
C. Livelli e materie della contrattazione collettiva di settore
D. Cessazione dell’appalto
Titolo II: Disciplina del rapporto di lavoro
Capo 1 Regolamentazione dei singoli istituti

Art. 1 Assunzione; contenuto e obblighi di comunicazione
Art. 2 Consegna e restituzione dei documenti di lavoro
Art. 3 Tutela del lavoro delle donne e dei minori
Art. 4 Periodo di prova
Art. 5 Condizioni di miglior favore
Art. 6 Inquadramento del personale
Art. 7 Mutamento di mansioni e di livello
Art. 8 Retribuzione
Art. 9 Determinazione del trattamento economico
Art. 10 Tredicesima mensilità
Art. 11 Quattordicesima mensilità
Art. 12 Scatti biennali per gli impiegati e anzianità forfettaria di settore per gli operai
Art. 13 Riproporzionamento della retribuzione
Art. 14 Indennità varie
Art. 15 Alloggio al personale
Art. 16 Indumenti di lavoro e divisa
Art. 17 Trasferte
Art. 18 Mobilità aziendale.
Art. 19 Trasferimenti
Art. 20 Orario di lavoro
Art. 21 Orario di lavoro multiperiodale per i lavoratori a tempo pieno
Art. 22 Orario di lavoro dei lavoratori discontinui per le attività di gestione dei servizi fieristici e di custodia e controllo di aree ed edifìci
Art. 23 Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 24 Assenze, permessi, congedo matrimoniale, permessi legge 104/1992
Art. 25 Diritto allo studio.
Art. 26 Permessi ai lavoratori studenti
Art. 27 Lavoro straordinario: nozione e trattamento retributivo (anche in riferimento al lavoro notturno e festivo).
Art. 28 Lavoro notturno.
Art. 29 Riposo settimanale
Art. 30 Ricorrenze festive
Art. 31 Ferie
Art. 32 Servizio di volontariato
Art. 33 Ritiro patente
Art. 34 Doveri del lavoratore
Art. 35 Provvedimenti disciplinari
Art. 36 Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 37 Licenziamento per illeciti del lavoratore.
Art. 38 Sospensione cautelare
Art. 39 Tutela dei tossicodipendenti
Art. 40 Trattamento in caso di malattia e infortunio
Art. 41 Congedo di maternità e congedo parentale
Art. 42 Lavoratori immigrati
Art. 43 Previdenza complementare
Art. 44 Trattamento di fine rapporto
Art. 45 Indennità in caso di morte
Art. 46 Preavviso
Art. 47 Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’impresa
Titolo III: Strumenti di flessibilità
Lavoro a tempo determinato

Art. 48 Assunzione di lavoratori a termine
Art. 49 Durata
Art. 50 Obblighi informativi
Art. 51 Disciplina del rapporto: elementi essenziali, obblighi di comunicazione, patto di prova
Art. 52 Proroga e rinnovo. Computo e limiti numerici. Rinvio
Apprendistato
Art. 53 Nozione e tipologie del contratto di apprendistato
Art. 54 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Art. 55 Apprendistato professionalizzante
Art. 56 Apprendistato di alta formazione e ricerca
Art. 57 Proporzione numerica

 

Art. 58 Requisiti formali e sostanziali del contratto di apprendistato
Art. 59 Diritto di recesso
Art. 60 Periodo di prova
Art. 61 Durata del rapporto di apprendistato
Art. 62 Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato
Art. 63 Premessa generale in tema di formazione
Art. 64 Disciplina della formazione nell’apprendistato. Durata, contenuto e modalità.
Art. 65 Requisiti di idoneità delle strutture e del tutore. Rinvio.
Art. 66 Trattamento normativo
Art. 67 Inquadramento professionale e trattamento economico
Art. 68 Trattamento in caso di malattia ed istituti non contemplati: rinvio.
Contratti di stage e di tirocinio

Art. 69 I contratti di inserimento: Rinvio
Lavoro ripartito
Art. 70 Il rapporto di lavoro ripartito - Job sharing
Somministrazione di lavoro
Art. 71 Nozione ed ambito di applicazione
Art. 72 Obblighi di comunicazione
Art. 73 Trattamento economico e normativo
Lavoro a tempo parziale
Art. 74 Il contratto di lavoro a tempo parziale (part time)
Art. 75 Nozione e tipologie
Art. 76 Disciplina del contratto
Art. 77 Trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale (o viceversa).
Art. 78 Clausole flessibili ed elastiche
Art. 79 Lavoro supplementare
Art. 80 Prestazioni di lavoro straordinario
Art. 81 Trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale
Art. 82 Computo dei lavoratori a tempo parziale; informazioni a carico dell’impresa.
Art. 83 Rinvio alle disposizioni di legge e contrattuali più favorevoli.
Art. 84 Contratti flessibili e percentuali di utilizzo
Titolo IV: Istituti e relazioni sindacali nell’impresa
Art. 85 Rappresentazione Sindacale Unitaria; Rappresentazioni Sindacali Aziendali; attività, scambi di informazioni, rapporti con le parti contrattuali.
Art. 86 Diritti sindacali
Art. 87 Consigli Unitari e Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 88 Mense aziendali
Art. 89 Ambiente dì lavoro. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Titolo V: Strumenti paritetici nazionali
Art. 90 Strumenti nazionali
Art. 91 Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale
Art. 92 Commissione permanente per le pari opportunità
Art. 93 Osservatorio nazionale
Art. 94 Commissione paritetica nazionale
Art. 95 Commissione paritetica nazionale-Procedure
Titolo VI: Bilateralità
Art. 96 Ente Bilaterale nazionale
Art. 97 Analisi di problemi settoriali da parte dell’Ebilter
Art. 98 Enti bilaterali territoriali
Art. 99 Finanziamento Ebilter
Titolo VII: Composizione delle controversie
Art. 100 Commissione Paritetica di Conciliazione
Art. 101 Collegio arbitrale
Art. 102 Clausola compromissoria
Art. 103 Tentativo di conciliazione per i licenziamenti individuali
Art. 104 Contributi di assistenza contrattuale
Titolo VIII: Disposizioni finali
Art. 105 Patronati
Art. 106 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 107 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 108 Rinvio
Art. 109 Decorrenza e durata
Art. 110 Tabelle retributive decorrenza 1° giugno 2020


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, di servizi integrati e di multiservizi.

Costituzione delle parti
Addì, 25 del mese di maggio dell’anno 2020, in Roma, le sotto indicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito nominato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, dei servizi integrati e multiservizi. All’atto della stipula sono presenti: Confcoinar - Confederazione del Commercio, Industria ed Artigianato, Turismo, Professioni e Servizi, con sede a Milano (MI) in Via Vittor Pisani 8, […] e Confsal-Sia (in acronimo) - Sindacato Indipendente Agroalimentare, Agenzie di Controllo e Vigilanza, con sede a Roma in Via Carlo della Rocca n.25/E, […]
Le parti si impegnano a depositare al CNEL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il presente CCNL nonché successivi rinnovi e/o integrazioni.
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti delle parti stipulanti.

Titolo I Profili generali
A. Ambito di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra le imprese esercenti servizi di pulizia, servizi integrati e multiservizi ed il relativo personale dipendente.
Il Contratto, sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello nazionale e territoriale (anche ai sensi di cui all’art. 7, comma 4, Decreto Legge n. 248/2007, convertito con modificazioni in Legge n. 31/2008), integra un complesso unitario ed Inscindibile e costituisce con riferimento alle disposizioni ivi contenute - siano esse considerate individualmente o in modo unitario - un trattamento minimo inderogabile, salvo quanto ivi espressamente previsto, per i lavoratori delle imprese di seguito indicate, nonché condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, così come per l’accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni In materia di Previdenza complementare, Organismo paritetico nazionale di settore - Ebilter ed Assistenza sanitaria integrativa rappresenta una condizione necessaria per l’utilizzo di tutti gli strumenti che il presente Contratto Collettivo ha istituito al fine di soddisfare le esigenze delle imprese sia in materia di mercato del lavoro che di gestione del singolo rapporto lavorativo.
Il presente Contratto Collettivo sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti CCNL, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate.
Per quanto non previsto dal presente Contratto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia, salve in ogni caso le condizioni più favorevoli al lavoratore.
Premesso che il mercato dei servizi di pulizia e dei servizi integrati, sia in ambito pubblico che nel settore privato si sta evolvendo, segnatamente nell’ottica di contemplare attività caratterizzate dalla presenza congiunta di professionalità eterogenee e diversificate e pertanto le Parti concordano di ulteriormente definire la sfera di applicazione del presente Contratto Collettivo, nonché di ampliare l’ambito di operatività della precedente normativa, nei modi e nei termini di seguito specificati, al fine di fornire una regolamentazione più adeguata alle nuove esigenze del mercato e dei committenti.
Le attività svolte per la committenza pubblica e privata, così come delineate in prosieguo, possono essere gestite nell’ambito di imprese tradizionali di pulizia e/o di imprese di servizi integrati/multiservizi/ global service in conformità del presente CCNL. Sono di conseguenza escluse dalla sfera di applicazione del presente Contratto le attività svolte autonomamente - anche per specifici contratti di committenza - I cui rapporti dì lavoro sono disciplinati, conformemente alla vigente normativa, da specifici e distinti Contratti Collettivi Nazionali.
I servizi di pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione sono regolati dalle Leggi, nonché dalle norme e regolamenti di attuazione successivi; la medesima disciplina si applica alle attività di servizi ausiliari/integrativi e le attività di ordine manutentivo, ordinario e straordinario svolte in via non esclusiva su richiesta della committenza pubblica o privata.
II progressivo ampliamento dei contratti di global service - basati sui risultati e comprendenti anche attività dì progettazione e governo della produzione dei vari servizi - di facility management e di servizi integrati o multiservizi giunge a coprire una pluralità di attività di servizio. In con siderazione di quanto testé evidenziato, le Parti Stipulanti intendono con II presente Contratto Collettivo offrire al mercato uria regolamentazione più completa, sì da consentire, fra l’altro, l’adeguamento dell’offerta alle domande di servizi rientranti nell’ambito delle nuove politiche di esternalizzazione di attività non primarie, provenienti dal settore pubblico o privato.
Nella sfera di applicazione del presente Contratto Collettivo rientrano pertanto le attività di seguito indicate, con la precisazione che si tratta di un’elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa:
-servizi di pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, ecc.
-servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ccc.);
-servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc,);
-servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.);
-servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, eco.);
-servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, eco.);
-servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, ecc);
-servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.);
-servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, ecc.);
-servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, ecc.);
-servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
-servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché ì servizi di primo intervento antincendio, ecc.
-servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione dì parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l’ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
-servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei cali-center, ecc.;
-servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinata, apposizione bande anti taccheggio, applicazione codici a barre, ecc.;
Il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL opera nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse, mentre per i soci lavoratori di cooperative trova applicazione la Legge 3 aprile 2001, n. 142.

B. Sistema di relazioni sindacali
Nella consapevolezza dell’importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine, di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del settore, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro fra le Parti stipulanti il presente Contratto per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale. All’uopo si prevedono i seguenti livelli:
Ferme restando l'autonomia e le rispettive attribuzioni delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le Parti stipulanti convengono di promuovere, con cadenza annuale ed in ogni caso ove sussista la richiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale al fine di:
-esaminare lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
-esaminare la possibilità di far realizzare programmi formativi e/o di qualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche dell'organizzazione del lavoro, all’organismo paritetico di settore;
-realizzare monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto, con particolare riferimento alla durata dei contratti di appalto, all'andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri dì aggiudicazione, nell'obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l'armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;
-esaminare la necessaria regolamentazione del settore, alla luce delle modificazioni di carattere legislativo nazionali ed europee, nonché la definizione di codici comportamentali da adottarsi tra Amministrazione Pubblica e società erogatrici dei servizi in appalto;
-rendere maggiormente funzionale ed operativo l'Osservatorio per il governo del mercato del lavoro, anche al fine di supportare le iniziative nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge attività di analisi statistica in materia di mercato del lavoro, previdenziale e di protezione sociale;
-esaminare, alla luce delle modificazioni di carattere legislativo, comprese le evoluzioni in materia di società miste, nonché dei profondi mutamenti del mercato del lavoro, l'andamento quantitativo e qualitativo dei rapporti di lavoro in essere.
Informazioni a livello territoriale
Annualmente, a livello regionale e/o provinciale e su richiesta di una delle Parti saranno effettuati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori allo scopo di:
-concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale dall'organismo Paritetico di settore;
-effettuare periodiche verifiche sulla durata dei contralti di appalto, l’andamento delle gare e i criteri di aggiudicazione al fine di individuare le iniziative per l’armonizzazione ed il miglioramento, a livello regionale, delle regolamentazioni in materia;
-assumere le necessarie iniziative in materia di controllo e prevenzione delle malattie nonché, in generale, in materia di sicurezza sul lavoro, alla luce delle norme dì legge e degli Accordi interconfederali vigenti e in base alle decisioni assunte dall'organismo paritetico di settore.
Informazioni a livello aziendale per imprese di dimensioni nazionali
Le Parti stipulanti convengono di promuovere, con cadenza annuale ed in ogni caso su richiesta motivata di una delle due Partì incontri a livello nazionale, nell’ambito del sistema di informazioni esistente, per le imprese di dimensioni nazionali con almeno 200 dipendenti ai finì un esame congiunto:
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori alla \ luce delle norme legislative e contrattuali in vigore;
- sulla consistenza numerica dell'organico e sui diversi tipi di rapporto di lavoro esistenti in azienda;
- sull'andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 125/1991;
- sui contratti di appalto in scadenza;
- sulle crisi aziendali che abbiano riflessi sull'occupazione e/o sulla mobilità dei lavoratori.
Nel corso di appositi incontri fra l'impresa e la rappresentanza sindacale formeranno oggetto di esame e confronto preventivo:
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche;
- l'eventuale nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi stessi, nonché le ricadute sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori indotte da innovazioni tecnologiche, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
“le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;
-l'andamento del lavoro straordinario;
-la programmazione del periodo di riposo annuale di ferie;
-l’attuazione dei modelli e dell’articolazione di orario definiti dal vigente Contratto Collettivo.
Informazioni a livello aziendale
Al livello aziendale formeranno oggetto di confronto le innovazioni tecnologiche o le ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità dei lavoratori.
In particolare l’esame congiunto fra imprese e le RSU e/o le RSA- avrà luogo a cadenze semestrali in relazione alle tematiche di seguito elencate.
1) Consistenza numerica del personale;
2) Programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale;
3) Andamento del lavoro straordinario.
Le imprese informeranno altresì le RSU e/o le RSA - sulle materie in relazioni alle quali disposizioni di legge o contrattuali prevedano informazioni a livello aziendale,
Per quanto concerne le ulteriori competenze del livello aziendale si rinvia a quanto previsto all’art. 55 del presente Contratto,
Temi di contratto a livello nazionale
Le Parti in appositi incontri affronteranno i problemi di inserimento dei lavoratori stranieri, in applicazione delle norme di legge che li riguardano.
Le Parti si impegnano altresì a confrontarsi in sede di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di adeguare la vigente normativa contrattuale alle nuove disposizioni di legge.

C. Livelli e materie della contrattazione collettiva di settore
Le Parti stipulanti individuano due livelli di contrattazione e precisamente: un contratto collettivo nazionale di lavoro ed un secondo livello di contrattazione, in base alle specifiche clausole di rinvio dello stesso CCNL, nonché in conformità dei criteri e delle procedure ivi indicate.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il presente Contratto Collettivo Nazionale ha durata quadriennale tanto per la parte economica che normativa; esso disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi.
[…]
Il CCNL individua per la contrattazione di secondo livello le materie, i soggetti abilitati e le tempistiche, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
[…]
Contrattazione di secondo livello
Le Parti con il presente Contratto Collettivo hanno ritenuto congiuntamente di introdurre un modello di contrattazione di secondo livello preordinato alla crescita del settore anche nell’ambito del confronto e delle relazioni sindacali
La contrattazione di secondo livello compete alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il CCNL,
Le imprese sono rappresentate ed assistite dalle Associazioni territorialmente competenti delle organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato.
[…]
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente Contratto Collettivo, come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve inoltre riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, in applicazione del principio "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente CCNL.
In particolare, la contrattazione di secondo livello può prevedere:
- azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
-azioni positive per la flessibilità di cui all’articolo 9 della legge n. 53/2000;
- accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale;
- differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell’articolo 12 del presente CCNL;
- monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all’articolo 33 del presente CCNL;
- accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell’ottica di una migliore organizzazione del lavoro;
- modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente Contratto e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio;
- individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell’ambito comunale;
- individuazione di misure atte a migliorare le condizioni dit lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo.
[…]

D. Cessazione dell’appalto
[…]
L’impresa cessata deve inoltre consegnare all’impresa subentrante, per ogni lavoratore in possesso dei requisiti per l’eventuale l’assunzione, la seguente documentazione:
[…]
-situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40, commi 4 e 5, del presente contratto.
La medesima impresa dovrà altresì fornire:
-l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999;
-le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle Iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni;
-le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino - di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005;
[…]

Titolo II Disciplina del rapporto di lavoro
Capo I Regolamentazione dei singoli istituti
Art. 1 Assunzione; contenuto e obblighi di comunicazione.

[…]
5. Il datore di lavoro operante in regime di appalto e subappalto fornirà al lavoratore una tessera di riconoscimento ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera u) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 Tutela del lavoro delle donne e dei minori
Per la tutela del lavoro delle donne e dei minori trova applicazione la vigente normativa in materia, cui si rinvia.

Art. 14 Indennità varie
[…]
Indennità lavoro disagiato
Per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l’impiego di bilancino o ponte o di scala aerea o cosiddetta romana, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 15% della retribuzione tabellare.
Indennità di alta montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’impresa corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali territoriali competenti.
[…]
Indennità rimozione scorie e polverino altiforni
Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli alti forni, l’impresa corrisponderà un’indennità di € 0,05 per ogni ora di lavoro.
Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni, l’impresa corrisponderà un’indennità di € 0,036 per ogni ora di lavoro.
[…]
Precisazione a verbale
Le parti si danno atto che con la locuzione “pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazione” hanno inteso riferirsi esclusivamente alla prestazione resa in quelle parti degli stabilimenti ove si svolge l'attività industriale vera e propria.
L’indennità non spetta pertanto al personale che, pur lavorando all’interno di stabilimenti industriali, è addetto ai servizi di pulizia in aree o locali in cui non vengano svolte operazioni di trasformazione produttiva, quali ad esempio cortili interni ed esterni, servizi igienici, uffici, e così via.
[…]
Indennità pulizia ambienti radioattivi
Al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (Alfa - Beta - Gamma - Raggi X) sarà corrisposta un’indennità di € 0,12 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (Reattori nucleari in funzione - trattamento radio - elementi, radio isotopi).
[…]
Indennità per lavori nel sottosuolo
Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati, sarà corrisposta un’indennità di € 0,03 per ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità.
Precisazione a verbale
Attese le particolari caratteristiche tecniche non ricorrenti in attività similari o analoghe, per i lavori effettuati nelle metropolitane in locali che si trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi, etc.) verrà corrisposta al personale un’indennità oraria di € 0,03 non cumulabile con l'indennità per lavori nel sottosuolo.
Tale indennità non spetta al personale che, pur prestando la propria opera nelle stazioni della Metropolitana o lungo le linee della stessa svolga la propria attività all'aperto o sotto la pensilina.
[…]

Art. 15 Alloggio al personale
Al personale cui per esigenze di servizio il datore di lavoro chieda di restare a disposizione nei locali aziendali la concessione dell’alloggio sarà gratuita.

Art. 16 Indumenti di lavoro e divisa
Indumenti di lavoro
Le imprese forniranno ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio 2 tute o 2 camiciotti e 2 pantaloni o 2 indumenti equivalenti.
L’impresa concorderà in sede aziendale con la RSU ovvero, ove ancora non costituita, con le RSA l’eventuale fornitura di ulteriori indumenti in relazione al grado di rischio per la salute e l’incolumità del lavoratore nello svolgimento delle prestazioni richieste.
L’impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione dei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati nonché ad indossarli durante il servizio.
[…]
Si applicano in ogni caso le vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 20 Orario di lavoro
1. Per la regolamentazione dell’orario di lavoro le Parti fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge per quanto non diversamente previsto nel presente Contratto.
2. La durata dell’orario di lavoro è concordata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi articoli 21 e 22
3. Ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, Decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso il lavoro straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali
4. Per quanto concerne l’orario “multiperiodale” di cui all’art. 21 del presente Contratto il periodo di riferimento è in ogni caso pari a dodici mesi.
5. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo,
6. In deroga a quanto previsto al precedente comma 5, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l’altro giorno di riposo può essere fruito nell’arco della settimana.
7. L’attuazione della disciplina di cui al presente articolo, così come la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo ed in ogni caso con congruo preavviso.
8. Mediante le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. […]
9. La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive.
Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell’articolo 17, comma 4, Decreto legislativo n. 66/2003.
[…]
14. L’impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
15. L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
16. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle 2 ore.
17. Il tempo passato a disposizione dell’impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all’altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell’orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell’orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita,
[…]
19. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all’altro, tra l’inizio e il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.

Art. 21 Orario di lavoro multiperiodale per i lavoratori a tempo pieno
1. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell’attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
2. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della RSU, ovvero se ancora non costituita, delle RSA. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare,
[…]
4. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 40° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente li mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate,
[…]

Art. 22 Orario di lavoro dei lavoratori discontinui per le attività di gestione dei servizi fieristici e di custodia e controllo di aree ed edifici
1. Sono da considerarsi ad orario discontinuo quei lavoratori a tempo pieno e indeterminato non aventi nella loro attività professionale carattere di continuità nell'espletamento della mansione.
2. Per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento a quanto previsto nel successivo comma 3 del presente articolo, nonché a quanto stabilito nel R.D. n. 692/1923 (e successive modifiche ed integrazioni),
3. Le mansioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle precedenti disposizioni di cui al Titolo I del presente Contratto sono limitate come segue:
1. custodi o guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili;
2. custodi o guardiani addetti a ingressi fieristici, museali ed altri edifici;
3. personale addetto ai servizi di primo intervento antincendio;
4. personale addetto al carico e scarico nell’attività interna di servizi;
5. personale addetto al controllo degli impianti e delle aree,
4. Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro del personale addetto vi rientra nella norma di cui al comma 2 dell'articolo 30 del presente CCNL. La presente norma non si applica nel caso dì lavoro occasionale o sporadico,
5. Per i lavoratori rientranti nel presente articolo l'orario di lavoro contrattuale è fissato nella misura di 45 ore settimanali,
[…]

Art. 27 Lavoro straordinario: nozione e trattamento retributivo (anche in riferimento al lavoro notturno e festivo).
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento.
L’impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 180 ore annue.
È considerato lavoro straordinario - con diritto a compenso - quello disposto dall’impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’art. 20, fermo restando quanto previsto dall'art. 21.
[…]

Art. 28 Lavoro notturno
È considerato lavoro notturno ai soli effetti retributivi quello prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del mattino.
È considerato "lavoro notturno" agli effetti legali quello effettivamente prestato tra le ore 22,00 e le ore 5,00 del mattino in relazione alla fattispecie delineata all’art. 1, comma 2, lettera d) Decreto Legislativo 66/2003.
[…]
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, Decreto Legislativo 66/2003, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale.
Ai sensi dell'art. 15 Decreto legislativo 66/2003 - che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno - in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell’ambito del medesimo livello, il lavoratore può essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine dr agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione.
Ai fini di quanto previsto dall’art. 13, comma 2, del medesimo Decreto legislativo 66/2003 viene confermato quanto previsto in materia dal precedente Contratto Collettivo.
L’introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, delle RSA o, in mancanza anche di queste, delle Organizzazioni Sindacali Territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni dalla comunicazione del datore di lavoro.

Art. 29 Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempre che tale spostamento non comporti il superamento del limite di 6 giornate di in interrotta prestazione - il lavoratore avrà diritto a un’indennità […]
Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.
In relazione a quanto previsto dall’articolo 9 Decreto Legislativo 66/2003, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 20, comma 9 del presente Contratto.
Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni […]

Art. 31 Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi. Restano salve le condizioni di miglior favore.

Art. 34 Doveri del lavoratore
Il lavoratore ha l’obbligo di:
eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dall’impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
osservare l’orario di lavoro;
comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori, colleghi, dipendenti e pubblico;
avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell’impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito;
uniformarsi all’ordinamento gerarchico dell’impresa nei rapporti attinenti al servizio;
osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate dall’impresa stessa, essere munito di idonea documentazione attestante la regolarità dell’assunzione fornita dall’impresa.

Art. 35 Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per illeciti ai sensi dell'art. 37.
[…]

Art. 36 Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell'azienda o del committente;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
[…]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell'appalto.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 37 Licenziamento per illeciti del lavoratore
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 36, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B) del presente articolo.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dell'impresa o del committente;
c) rissa sul luogo di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[…]
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 36, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui al medesimo art. 36, salvo quanto disposto dall'ultimo comma della citata previsione contrattuale.
B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'impresa grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'impresa o al materiale del committente;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'impresa per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'impresa;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Art. 41 Congedo di maternità e congedo parentale
Per quanto riguarda il trattamento per il congedo di maternità e per il congedo parentale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e delle successive norme di legge introdotte e rese definitive e strutturali dal d.lgs. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015.
[…]

Art. 42 Lavoratori immigrati
[…]
Le Parti convengono sull’utilizzo delle ore di diritto allo studio di cui all’articolo 25 del presente Contratto Collettivo per corsi di alfabetizzazione per lavoratori extracomunitari, fermo restando il monte ore complessivo di cui alla stessa norma.

III Strumenti di flessibilità
Lavoro a tempo determinato
Premessa

Le Parti Stipulanti nel disciplinare il rapporto di cui al presente articolo hanno inteso recepire le novità introdotte dal “decreto dignità” del Governo Conte (d.l. 12.7.2018, n. 87, conv. con mod. dalla 1. 9.8.2018, il. 96) in materia di contratto a termine, e le linee giuda e i principi e le finalità dell’Accordo Quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE del Consiglio Europeo 28 giugno 1999). Detto Accordo è il risultato del lavoro congiunto di UNICE (Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea), CEEP (Centro europeo dell’impresa a partecipazione pubblica) e CESI (Confederazione europea dei sindacati Autonomi), le quali hanno evidenziato nel Preambolo la necessità di dar vita a forme flessibili quali, oltre al contratto a termine, il lavoro a tempo parziale, quello stagionale ed il lavoro interinale. La finalità è quella di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori rendendo al contempo le imprese più competitive sul mercato, sia nazionale che comunitario. In tale contesto si è voluto al contempo rimarcare che il rapporto a tempo indeterminato è e sarà sempre la forma tipica, ordinaria e comune e che l’Accordo quadro intende dettare alcuni principi cardine volti alla tutela del lavoro a tempo determinato, segnatamente ponendo regole e requisiti minimi inderogabili, si da garantire il rispetto del divieto di discriminazione e prevenire l’abuso derivante dall’utilizzo abnorme di tale strumento negoziale mediante la successione di contratti a termine al di fuori dei casi consentiti.
Per quanto evidenziato in premessa le Parti ribadiscono che Ì contratti a tempo determinato rappresentano una forma negoziale utilizzabile in particolari settori, occupazioni ed attività per soddisfare sia le esigenze del lavoratore che quelle dell’impresa.

Apprendistato
Premessa

Le Parti stipulanti, preso atto della revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo operata dal Decreto legislativo n. 81/2015 (e successive modificazioni), riconoscono nell’apprendistato un importante strumento ai fini dell’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un tramite fra scuola e mondo del lavoro particolarmente utile per agevolare l’occupazione giovanile, specie in un contesto quale quello attuale in cui i processi di trasformazione e informatizzazione rendono quanto mai necessario un costante aggiornamento ed adeguamento alle rinnovate esigenze della clientela.

Art. 53 Nozione e tipologie del contratto di apprendistato
1. Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, caratterizzato dalla finalità di formazione ed occupazione dei giovani. È ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal II al VII
2. Il contratto di apprendistato può rientrare in una delle tipologie di seguito indicate:
a. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b. apprendistato professionalizzante;
c. apprendistato di alta formazione e ricerca.

Art. 54 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata nell’impresa con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Decreto Legislativo 226/2005 e di quelli previsti dall’art. 46 Decreto Legislativo 81/2005 e le successive modificazioni previste per garantire un maggior raccordo tra Scuola e mondo del lavoro, in data 31 maggio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 il quale, nell’ambito della riforma della Scuola di cui alla L. n. 107/2015 ridisegna l’assetto didattico e organizzativo degli istituti professionali.
2. Possono essere assunti con tale contratto, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni,
3. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale, in conformità di quanto stabilito dall’art. 43, comma 2 Decreto Legislativo 81/2015 (e successive modificazioni),
4. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta,
[…]

Art. 55 Apprendistato professionalizzante
1. Le Parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa fra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 226/2005 e successive modifiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
2, La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base delle qualificazioni professionali previste dal sistema di inquadramento del personale di cui al presente contratto, in conformità di quanto stabilito dall’art. 44, comma 1 Decreto Legislativo 81/2015 (e successive modificazioni).

Art. 56 Apprendistato di alta formazione e ricerca
1. Ai sensi dell’art. 45, comma 1 Decreto Legislativo 81/2015 (e successive modificazioni) possono essere assunti in tutti i settori di attività con contratto di apprendistato per il conseguimento di studi universitari e della alta formazione i soggetti di età compresa fra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi dì istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o dal diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
2. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 7 Decreto Legislativo 81/2015 […]

Art. 57 Proporzione numerica
1. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 42, comma 7 Decreto Legislativo 81/2015 (e successive modificazioni) per l’assunzione di apprendisti all’interno di una impresa operano i seguenti limiti:
a. Per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori pari o superiore a 10 unità, il numero complessivo di apprendisti che possono essere assunti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso la medesima impresa-
b. Il rapporto di cui al precedente punto a) non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero dì lavoratori inferiore a 10 unità.
c. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Art. 58 Requisiti formali e sostanziali del contratto di apprendistato.
1. Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta a fini di prova e deve contenere la prestazione oggetto del conti-atto con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo individuale - anche in forma sintetica - nonché il tutore assegnato.
2 Contestualmente all’assunzione deve essere consegnato all’apprendista un libretto formativo nel quale verrà annotato il percorso formativo espletato.

Art. 61 Durata del rapporto di apprendistato
1. Il contratto di apprendistato si risolve in relazione al conseguimento delle previste qualifiche ed in ogni caso al termine della durata massima prevista in relazione ai diversi livelli, come di seguito indicati.
II livello 24 mesi
III livello 24 mesi
IV livello 36 mesi
V livello 36 mesi
VI livello 48 mesi
2. In caso di assenza superiore alle 4 settimane consecutive il periodo di apprendistato verrà prolungato in misura pari alla durata del l'assenza,
3. Per i lavoratori con destinazione finale a partire dal V al VII livello, in possesso di diploma riguardante la professionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 6 mesi; se in possesso di laurea riguardante la professionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 12 mesi.
4. A livello territoriale le parti potranno prevedere durate maggiori per specifiche situazioni professionali e/o operative.
[…]

Art. 62 Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato
1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre imprese sarà computato presso la nuova, fatta salva la durata minima prevista dalla legislazione vigente, ai finì del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sta intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
2. La registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata a cura del datore di lavoro sul libretto formativo.
3. Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
4. Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese l’apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e la frequenza dei corsi di formazione esterna.
5. In caso di risoluzione del rapporto all’apprendista verrà rilasciato dall’impresa un documento attestante i periodi di apprendistato già compiuti.

Art. 64 Disciplina della formazione nell’apprendistato. Durata, contenuto, modalità.
1. La formazione professionale costituisce un obbligo per il datore di lavoro, così come il relativo adempimento integra un dovere dell’apprendista; la disciplina della formazione, anche con riferimento alle ore è determinata in conformità degli articoli 44 e 45 Decreto Legislativo 81/2015 e successive modificazioni.
2. Con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante la formazione annuale dovrà essere di 120 ore e si articolerà in formazione di base, trasversale e tecnico professionale.
3. Per formazione di base e trasversale si intende quella destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali, con la precisazione che sarà collocata all’inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
4. La definizione dei singoli profili formativi è contenuta nell’allegato 1, da considerarsi ad ogni effetto parte integrante formale e sostanziale del presente Contratto Collettivo: le Parti si riservano ove necessario di modificare e/o ampliare successivamente detti profili.
5. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato,
6. Quanto alle modalità, la formazione potrà aver luogo alternativamente on the job ed in affiancamento
7. La formazione formale potrà essere interna o esterna all’impresa e dovrà essere conforme alle normative di legge e di regolamento operanti a livello territoriale.

Art. 65 Requisiti di idoneità delle strutture e del tutore. Rinvio.
1. Al fine di verificare la sussistenza all’interno dell’impresa dei requisiti per l’espletamento dell’intero piano formativo verranno valutati i seguenti fattori - risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione,
2. Il datore di lavoro od un suo delegato attesterà altresì l’idoneità dei locali che l’impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali in caso di impresa dislocata in diverse aree - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa Provincia.
3. Le imprese potranno altresì ottemperare al piano formativo tramite strutture di loro pertinenza ed a tal  fine predisposte, sia per gli apprendisti dalle medesime assunte sia - in caso di gruppo di imprese - per gli apprendisti di altre imprese facenti parte del gruppo medesimo.
4. Per quanto riguarda i requisiti necessari affinché possa essere svolta la funzione di tutor si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 66 Trattamento normativo
1. Salve specifiche disposizioni, l’apprendista ha diritto durante il periodo di apprendistato allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale è stato assunto
2. È ammessa l’assunzione dell’apprendista con rapporto a tempo di lavoro a tempo parziale; in tal caso l’orario di lavoro non deve essere inferiore al 50% rispetto a quello previsto per il rapporto a tempo pieno.

Art. 67 Inquadramento professionale e trattamento economico
1. L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal II al VI.
[…]
6. È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Contratti di stage e di tirocinio
Art. 69 I Contratti di Stage e di Tirocinio

Con riferimento ai contratti di cui al presente articolo le Parti richiamano quanto contenuto nelle linee guida di competenza delle Regioni, in base all’accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013.

Somministrazione di lavoro
Art. 71 - Nozione ed ambito di applicazione

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, in forza del quale un’agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del Decreto Legislativo 276/2003 mette a disposizione di un utilizzatore propri dipendenti che, per tutta la durata della somministrazione, svolgono attività lavorativa nell’interesse, sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.
Con il Decreto legge n. 87/2018, convertito dalla Legge n. 96/2018, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti (con arrotondamento del decimale all'unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5), Tale limite è cedevole rispetto alle diverse disposizioni previste dalla contrattazione collettiva dell’utilizzatore, e non si applica nei seguenti casi: lavoratori in mobilità, disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti dì disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati (d.m. 17 ottobre 2017),
2. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
d. da parte dei lavoratori che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 72 - Obblighi di comunicazione. Limiti di utilizzazione.
L’impresa utilizzatrice deve comunicare preventivamente alle RSU/RSA ovvero, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione ed i motivi del ricorso allo stesso.
3. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione dovrà essere effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di somministrazione di lavoro.
4. Ai fini del calcolo della percentuale di cui all’articolo 83 i lavoratori somministrati con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro e l’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale è arrotondata all’unità intera superiore.
5. Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10 contratti.
6. Restano fermi i limiti numerici inderogabili sanciti dall’art. 31 Decreto Legislativo 81/2015 e successive modificazioni (Decreto legge n. 87/2018, convertito dalla Legge n. 96/2018 e dal D.M. 17 ottobre 2017).

Art. 73 - Trattamento economico e normativo
1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
[…]
3. […] I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

Lavoro a tempo parziale
Art. 81 - Trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale

[…]
5. Al lavoratore a tempo parziale deve essere riconosciuto un trattamento retributivo, economico e normativo equivalente o più favorevole rispetto a quello attribuito ai dipendenti di uguale livello,
6. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti del lavoratore a tempo pieno quanto a: […]
maternità;
durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
accesso ai servizi aziendali;
[…]
diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al Titolo III L. n. 300/1970 e successive modificazioni.
[…]

Art. 82 - Computo dei lavoratori a tempo parziale; informazioni a carico dell’impresa.
1. I lavoratori a tempo parziale si computano in proporzione all'orario contrattuale.
[…]

Art. 84 - Contratti flessibili e percentuali di utilizzo
1. Le Parti stabiliscono che i contratti di somministrazione a tempo determinato, i contratti di inserimento ed i contratti a tempo determinato, salvo quanto previsto dalla vigente normativa, possono essere stipulati nella misura massima, complessivamente, del 30% in media annua rispetto al totale dei dipendenti in forza con contratto a tempo in determinato, con un massimo del 20% per ciascuna tipologia contrattuale, e del 12 % previsto per la somministrazione.
2. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro. Fino a 10 dipendenti, la proporzione è di uno a uno. Da 11 a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di dieci contratti.
3. Le proporzioni di cui sopra si intendono, limitatamente alla predetta disciplina, con riferimento al singolo appalto

Titolo IV Istituti e relazioni sindacali nell’impresa.
Art. 85 - Rappresentazione Sindacale Unitaria; Rappresentazioni Sindacali Aziendali; attività, scambi di informazioni, rapporti con le parti contrattuali.

Alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero, ove non ancora costituita, alle rappresentanze sindacali aziendali, sono demandati i compiti sia della gestione del contratto che quelli espressamente previsti nei singoli istituti del presente contratto e dalla vigente legislazione.
Alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero, ove non ancora costituita, alle rappresentanze sindacali aziendali spetta:
a) di intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
b) di intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali.
L’impresa esaminerà con la rappresentanza sindacale unitaria, ovvero, ove non ancora costituita, con le rappresentanze sindacali aziendali:
a) fermo restando l’ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dell’orario di lavoro;
b) l’eventuale diversa programmazione delle ferie rispetto alla norma contrattuale;
c) la necessità di lavoro straordinario fuori della norma contrattuale, programmabile a lungo termine. […]

Art. 86 - Diritti sindacali
[…]
Assemblea
In osservanza dell’art. 20 della legge n. 300/1970 (e successive modificazioni) le imprese garantiscono l’esercizio del diritto di assemblea nei luoghi di lavoro.
Nell’ipotesi di provata carenza di locali nei luoghi di lavoro, l’impresa metterà a disposizione altro locale o altra area idonea da concordare con le strutture sindacali aziendali.
L’assemblea può essere convocata anche dalle organizzazioni sindacali territoriali delle federazioni dei lavoratori stipulanti il CCNL.
[…]

Art. 87 - RSU/Rappresentanze Sindacali Aziendali
Ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto possono essere indette le elezioni delle RSU in base all’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del protocollo di intesa sulla Rappresentanza del 31 maggio 2013 e sul Testo Unico sulla Rappresentanza del gennaio 2014 che avranno le stesse prerogative delle Rappresentanze Sindacali Aziendali

Art. 88 - Mense Aziendali
Le Imprese si impegnano a richiedere alle stazioni appaltanti, informandone le Organizzazioni sindacali, servizi di mensa che possono essere fruiti dai propri dipendenti le cui prestazioni coincidano con gli orari di erogazione dei pasti.

Art. 89 - Ambiente di lavoro. Prevenzione degli Infortuni e delle malattie professionali
La RSU ovvero, ove non ancora costituita, le RSA, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
La prevenzione degli infortuni c delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’impresa e dei lavoratori.
Il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall’impresa per la tutela della salute e dell’integrità fisica.
È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro.
Attesa la notevole importanza che la sicurezza nei luoghi di lavoro assume per i lavoratori e per le imprese, anche alla luce del decreto legislativo n. 81/2008 che ha fortemente innovato le precedenti disposizioni legislative in materia, le parti concordano di istituire una commissione tecnica paritetica che si insedierà all’interno dell’Ebilter con il compito di verificare ed analizzare le esigenze specifiche del settore in materia e di armonizzare con la legge vigente.
La commissione fornirà le valutazioni alle parti firmatarie del presente CCNL entro il 31 Ottobre di ogni anno successivo alla firma del presente CCNL del 24 maggio 2020.

Titolo V Strumenti paritetici nazionali
Premessa

Il sistema della bilateralità del terziario è un sistema ormai evoluto ed indispensabile per il buon funzionamento del mercato del lavoro: le parti dichiarano di aderire all’Ente bilaterale nazionale per il terziario, in sigla Ebilter, e di dar seguito alla costituzione degli Enti bilaterali territoriali. Inoltre, attesa l’importanza dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, le parti considerano l’eventualità di costituirne uno apposito al servizio delle imprese aderenti al CCNL.

Art. 90 - Strumenti nazionali
Le parti concordano sull'opportunità di istituire all’interno dell’Ebilter:
1. la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale;
2. la Commissione permanente per le pari opportunità;
3. l'Osservatorio nazionale;
4. la Commissione paritetica nazionale.
La Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale, la Commissione permanente per le pari opportunità, l'Osservatorio nazionale, la Commissione paritetica nazionale, sono composti ciascuno da tre membri dei quali uno designato dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti, uno dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e un ultimo nella persona del Presidente di Ebilter o in una persona da lui delegata. Per ogni membro effettivo va nominato un supplente.

Art. 91 - Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale
Le parti, tenuto conto de devoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento italiano, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.
In particolare qualora l'Unione europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore terziario, distribuzione e servizi, le parti si incontreranno al fine di valutare l’opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all'emanazione della normativa di recepimento. Le parti ritengono opportuno monitorare, a livello europeo, l'impatto dei processi sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:
1. dialogo sociale europeo settoriale;
2. evoluzione dei Comitati aziendali europei;
3. responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;
4. diritti di in formazione, consultazione e partecipazione;
5. Società europea;
6. coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
A tal fine, le parti concordano dì istituire la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.
La Commissione, che si riunirà di nonna semestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta, avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere un parere in merito all'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.

Art. 92 - Commissione permanente per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione permanente per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1. studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2. seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
3. promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa;
4.individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;
5. predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale delle donne lavoratrici;
6. favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
7. analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
8. individuare iniziative volte al superamento dì ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati fomiti dall’Osservatorio. nazionale.
La Commissione si riunirà di norma semestralmente, o prima su richiesta di una delle parti.
Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali documentali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle parti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta la maggioranza in Commissione quanto le proposte in posizione di minoranza.

Art. 93 - Osservatorio nazionale
1. L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'Ente bilaterale per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale,
2. A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale nonché di ricerca industriale applicata, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie;
c. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di apprendistato nonché di contratti a termine;
d. riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e. predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
f. svolge le funzioni previste in materia di contratti a tempo determinato, di stage, di apprendistato.

Art. 94 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle parti stipulanti l’aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a. con le modalità e le procedure previste dall’art. 95, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal presente Titolo prima del contratto;
b. in apposita sottocommissione:
1. individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza.
[…]

Titolo VI Bilateralità
Premessa

Le parti confermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli. In assenza del livello territoriale si farà riferimento al livello regionale ed in assenza di questo al livello nazionale.
Le parti effettueranno una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia dì riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle imprese e dei dipendenti del settore.

Art. 96 - Ente bilaterale nazionale
L’Ente bilaterale nazionale per il terziario, in sigla Ebilter, ha i seguenti scopi:
a. promuovere la costituzione degli Enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b. verificare la coerenza degli Statuti e dei regolamenti degli Enti bilaterali territoriali, regionali e provinciali, dando i relativi visti di congruità;
c. incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
d. promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
e. attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
f. istituire e gestire l'Osservatorio nazionale nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
g. promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire rincontro tra la domanda e offerta di lavoro;
h. favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione del Codice delle pari opportunità - Decreto Legislativo 198/2006, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
i. ricevere dalle imprese e analizzare i dati previsti nel rapporto biennale sulla parità previsto dall’art. 46 del Decreto Legislativo 198/2006 - Codice delle pari opportunità;
j. costituire una banca dati relativa alle professionalità, con il supporto degli Enti bilaterali territoriali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
[…]
l. seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
m. ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/1986 di riforma del CNEL;
n. ricevere la notizia della elezione delle RSU o delle Rappresentanze Sindacali Aziendali al fatto della loro costituzione;
o. promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali, nonché promuovere l'attivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;
p. offrire consulenza alle imprese che volessero sottoscrivere accordi di prossimità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 Legge 148/2011;
q. promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle nonne stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
r. valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
[…]
t. attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ebilter;
u. svolgere le attività di certificazione di cui al Decreto Legislativo 276/2003 e di conciliazione di cui agli articoli 2113 cod. civ., nonché articoli 410, 411 e 412 ter cod. proc, Civ., secondo le modalità che saranno successivamente indicate in appositi Regolamenti operativi;
v. formulare proposte in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al tema della formazione dei soggetti tenuti all’obbligo formativo ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 nonché dare assistenza alle imprese nell’attuazione degli obblighi in capo al soggetto datoriale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
w. designare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a livello Territoriale, in sigla RLST, secondo i criteri previsti dall’Accordo interconfederale nazionale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale per la Salute e la Sicurezza in ambito lavorativo del 1° luglio 2013;
x. comunicare all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici ed il nominativo degli RLST;
y. rilasciare parere di conformità del contratto di apprendistato e del relativo Piano Formativo Individuale, in sigla PFI, alle prescrizioni contenute nella legge e nel presente CCNL nonché svolgere ogni attività utile ai fini della certificazione delle competenze e della validazione degli apprendimenti;
z. svolgere ogni qualsiasi altro compito successivamente definito da norme di legge o da accordi collettivi.
L'Ebilter può costituire, al proprio interno, Commissioni paritetiche bilaterali composte da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati per attuare alcuni dei suoi compiti.
L’Ebilter formula uno schema di Regolamento per gli Enti bilaterali territoriali.
[…]

Art. 98 - Enti bilaterali territoriali
L'Ente bilaterale territoriale istituisce l'Osservatorio che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio,
A tal fine, l'Osservatorio:
a. programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a) dell'art. 93, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 Legge 56/1987 (restano ferme le garanzie di cui all’art. 4 Legge 628/1961);
b. ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di stage/tirocinio e di apprendistato, inviandone ì risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale;
c. predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
d. riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alle Associazioni datoriali stipulanti - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14 del presente CCNL.
L'Ente bilaterale territoriale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. L’Ente bilaterale territoriale, inoltre, potrà costituire, al proprio interno, Commissioni paritetiche per attuare alcuni dei suoi compiti.
Svolge le funzioni:
a. di Ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi e di inserimento ai sensi della Legge 196/1997, del D.M. 142/1998, della Legge 92/2012 nonché della Legge 99/2013;
b. di Ente preposto alla certificazione ed alla conciliazione in conformità a quanto previsto dagli articoli da 37 a 40 del presente CCNL, attraverso Commissioni paritetiche costituite al proprio interno.