Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 18 giugno 2020, n. 34
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riavvio di attività a decorrere dal 19 giugno 2020 attualmente sospese ed altre disposizioni.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Dato atto che il DPCM 26 aprile 2020 segna l'avvio della cosiddetta fase 2 nella quale si assiste alla ripresa di parte delle attività produttive che in forza di precedenti decreti avevano sospeso le attività, ma non presenta un cronoprogramma che le contempli tutte, neanche in tempi differiti;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
Richiamate le ordinanze della Presidente della Giunta regionale che sono state emanate dall'inizio del diffondersi dei contagi nel territorio regionale per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 2019;
Rilevato che l'Umbria continua ad evidenziare un declino della curva epidemica e che è stato studiato un programma regionale per il riavvio delle attività economiche, produttive e culturali attualmente sospese, subordinando l'attuazione dello stesso ad un attento monitoraggio, prevedendo che, sulla base delle indicazioni nazionali, si possa procedere alla sospensione del piano di riapertura anche in esito alla continua verifica da parte del Comitato scientifico regionale da tempo insediato;
Rilevato che a seguito dell'analisi delle attività produttive e culturali umbre e degli addetti alle stesse si prospetta uno scenario piuttosto rassicurante sul fronte del livello di rischiosità delle attività realizzate in Umbria, ma che nel contempo si accompagna ad una prospettiva economica particolarmente compromessa;
Richiamata la propria ordinanza n. 4 del 12 marzo 2020;
Considerato che:
- l'Umbria, alla data odierna, come altre regioni ha un indice di contagiosità estremamente basso differenziandosi in tal senso da altre realtà territoriali;
- il sistema sanitario regionale è in grado di monitorare e trattare in maniera coerente l'evoluzione della situazione sanitaria grazie ad una importante attività di coordinamento ed indirizzo della Regione e dell'Università e ad una capillare presenza di strutture territoriali che garantiscono immediata capacità di risposta in caso di recrudescenza di casi di contagio;
- il Governo tramite il Commissario ha assicurato categoricamente e pubblicamente una massiccia capacità di risposta in termini di supporto e fornitura di dispositivi di protezione che potranno essere reperiti o destinati alla popolazione regionale, in particolare si raccomanda comunque l'applicazione dei principi contenuti nelle guide regionali per la sicurezza delle riaperture, nonché degli ulteriori documenti di specificazione, già condivisi con le parti sociali, ed approvati dal COR Umbria;
Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;
Viste le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepite nel DPCM del 11/06/2020 allegato 9;
Dato atto che tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale ed igienico- comportamentale finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-COV-2 in tutti i contesti di vita sociale;
Dato atto che quanto previsto nella presente ordinanza ha come presupposto la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti e comunque;
• si dovranno realizzare tutte le prescrizioni delle autorità sanitarie legate alla capacità di operare in sicurezza, sia con riferimento al personale dipendente, oltre che ai lavoratori autonomi, sia con riferimento alla fruizione da parte dei cittadini dei servizi commerciali e produttivi;
• in particolare si raccomanda l'applicazione dei principi contenuti nelle guide regionali per la sicurezza delle riaperture, nonché degli ulteriori documenti di specificazione, già condivisi con le parti sociali, ed approvati dal COR Umbria;
Visto il DPCM dell'11 giugno 2020, in GU 147 dell'11/06/2020;
Richiamata la propria ordinanza n. 33 del 12 giugno 2020;
 

ORDINA

Art. 1

1) A decorrere dal 19 giugno 2020, è consentito l'esercizio delle seguenti attività:
• discoteche ed altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento (in particolar modo serale e notturno)
• cerimonie - relativamente alla effettuazione di banchetti nell'ambito di cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi)
di cui alle specifiche linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di cui all'allegato 9 del DPCM del 11/06/2020 GU 147 del 11/06/2020 come approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta dell'11 giugno 2020.
 

Art. 2

1) L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle indicazioni riportate nelle schede tecniche individuate nell'allegato 9 del DPCM 11/06/2020, già allegate all'ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 33 del 12.06.2020.
 

Art. 3

1) Si dispone con decorrenza immediata la revoca dell'articolo 1 dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 4 del 12 marzo 2020.
 

Art. 4

1) La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria e ai Sindaci dell'Umbria alle Camere di Commercio di Perugia e Terni. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 18/06/2020
 

Presidente
Donatella Tesei