Tipologia: Accordo
Data firma: 20 settembre 2001
Validità: 20.09.2001 - 31.12.2005
Parti: Fiaip e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Servizi, Agenti immobiliari
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Parte I
Capo I - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
2. Individuazione della rappresentanza.
3. Procedure per l'individuazione del RLS.
4. Permessi retribuiti.
5. Attribuzioni del RLS.
5a - Strumenti e mezzi.
5b - Accesso ai locali.
5c - Modalità di consultazione.
5d - Informazioni e documentazione delle unità produttive.
6. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
 Capo II - Formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Capo III - Formazione e informazione dei lavoratori
Capo IV - Formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione
Parte II - Organismi paritetici

1. Organismo Paritetico Nazionale (OPN).
2. Organismi Paritetici Territoriali (OPT).
3. Procedura controversie.
4. Funzionamento degli Organismi paritetici.
4a - Gli Organismi paritetici:
4b - Composizione e controversie.
4c - Procedure.
4d
Parte III - Decorrenza e durata

Accordo applicativo del D.lgs. n. 624/94.

Le Parti Associazione Nazionale Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip) rappresentata dal Presidente e Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil [...].

Il giorno 20 settembre 2001, in Roma,
- premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ravvisato che il D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati, e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
- preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- considerato che la logica, che fonda i rapporti tra le parti sulla materia, intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
- nel comune intento di privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all'attuazione di una politica di prevenzione e protezione;
- tenuto conto delle peculiarità del settore, caratterizzato da:
• piccole/medie società, ditte o studi, per i quali è prevista la standardizzazione procedurale degli adempimenti;
• prestazioni che si svolgono anche presso proprietà immobiliari si è stipulato il presente accordo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni da valere per i dipendenti da Amministratori di condominio.

Parte I
Capo I - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, D.lgs. n. 626/94, stante la definizione di unità produttiva di cui all'art. 2, D.lgs. n. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni e con riferimento all'accordo sulla elezione delle RSU, un RLS è individuato in tutte le unità produttive, salvo clausole più favorevoli dei contratti definite in relazione alle peculiarità dei rischi presenti.
Il RLS, in conformità a quanto prevede l'art. 19, comma 4, D.lgs. n. 626/94, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge e dal CCNL con i relativi allegati per le rappresentanze sindacali.

2. Individuazione della rappresentanza.
a) Unità produttive fino a 15 dipendenti:
elezione a suffragio universale, su iniziativa di 1 o più lavoratori o delle OOSS territoriali aderenti alle OOSS firmatarie del presente accordo previa comunicazione all'Organismo Paritetico Territoriale (OPT) e ai lavoratori 15 giorni prima della data stabilita; la votazione del RLS avverrà a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori al loro interno; risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il massimo numero di voti.

b) Unità produttive con più di 15 dipendenti:
b1) nei casi in cui è già stata costituita la RSU, il RLS è designato dai rappresentanti della RSU al loro interno entro 60 giorni dalla data della stipula del presente accordo;
b2) nei casi in cui le RSU non siano ancora state costituite e operino le RSA, il RLS è eletto dai lavoratori su iniziativa e nell'ambito della rappresentanza sindacale in azienda con elezione a suffragio universale a scrutinio segreto;
b3) nel caso di assenza di rappresentanti sindacali aziendali il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno a suffragio universale, a scrutinio segreto, su iniziativa delle OOSS territoriali, aderenti alle OOSS firmatarie del presente accordo, secondo le modalità di cui al successivo punto 3).

3. Procedure per l'individuazione del RLS.
Fatto salvo quanto previsto in materia al punto b1) e b3) le RSA, ove presenti nelle unità lavorative, indicheranno come candidati 1 o più del loro componenti che saranno inseriti in una o più liste separate presentate dalle OOSS dei lavoratori.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola.
Ogni lavoratore potrà esprimere una preferenza. Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con CFL.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggiore numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio al datore di lavoro e da questi tempestivamente inviata all'OPT, che provvederà ad iscrivere il nominativo in un'apposita lista.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione del verbale in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni del RLS, lo stesso sarà sostituito dal 1° dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre 60 giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
Le date e gli orari delle elezioni saranno concordate tra il datore di lavoro e le RSU/RSA dei lavoratori, ove presenti, ovvero le OOSS territoriali dei lavoratori aderenti alle OOSS stipulanti il presente accordo.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza dalle persone la salvaguardia dei beni e degli impianti e in modo da garantire il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

4. Permessi retribuiti.
In relazione alle peculiarità per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione un massimo di:
- 18 ore annue nelle unità produttive sino a 15 dipendenti;
- 30 ore annue nelle unità produttive oltre i 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l), art. 19, D.lgs. n. 626/94, non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati, salvo quanto previsto da accordi stipulati ex art. 9, legge n. 300/70.

5. Attribuzioni del RLS.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, le parti concordano sulle seguenti indicazioni:

5a - Strumenti e mezzi.
In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) ed f), D.lgs. n. 626/94, il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione dal datore di lavoro ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi o l'autocertificazione previsti all'art. 4, D.lgs. n. 626/94 custodito presso il datore di lavoro.
L'attività della rappresentanza dei lavoratori avviene nei locali dell'Amministrazione, dello Studio o Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS. Il RLS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Il RLS, nell'espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che il datore di lavoro ha destinato alle RSA/RSU.

5b - Accesso ai locali.
Il diritto di accesso ai locali deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge. La rappresentanza per la sicurezza dei lavoratori deve segnalare al datore di lavoro, con preavviso di almeno 2 giorni feriali, le visite che intende effettuare, salvo i casi di comprovata urgenza.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà, sarà accompagnato per ragioni organizzative e produttive dal datore di lavoro o da persona delegata.

5c - Modalità di consultazione.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa deve essere effettuata nei modi e nei termini di legge.
Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, che saranno, comunque, verbalizzate. Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell'avvenuta consultazione.

5d - Informazioni e documentazione delle unità produttive.
Ai sensi della lett. e), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94, il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi laddove impiegati, le macchine, gli impianti l'organizzazione e i locali, gli infortuni e le malattie professionali.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al paragrafo precedente, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.

6. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
In tutti i casi in cui il RLS, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preavviso al datore di lavoro, almeno 2 giorni feriali prima, firmando un'apposita "scheda permessi" al fine di consentire il computo delle ore utilizzate, salvo i casi di comprovata urgenza.

Capo II - Formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l'acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, si stabilisce quanto segue:
- il RLS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94 e al DM 16.1.97 del Ministero del lavoro e della sanità; la formazione non può comportare oneri economici a carico del RLS e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività.
Tale formazione avverrà sugli argomenti di seguito indicati con una durata di 32 ore secondo il programma e i moduli formativi predisposti dall'OPN e i contenuti stabiliti dal DM 16.1.97 del Ministero del lavoro e della sanità:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
I corsi di formazione possono essere organizzati dai datori di lavoro direttamente o dall'OPT tramite, eventualmente, da strutture esterne specializzate.
Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.
Sono inclusi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazioni organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, in applicazione del D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Al termine del corso sarà rilasciata, in triplice copia, attestazione di partecipazione dalla struttura che ha tenuto il corso; una copia sarà consegnata all'azienda, un'altra al RLS e la terza all'OPT.

Capo III - Formazione e informazione dei lavoratori
1. Fiaip e le OOSS dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno la redazione di un volume informativo sulle materie elencate all'art. 21, comma 1, lett. a), b) e c), D.lgs. n. 626/94, tenendo conto del programma di cui al successivo punto 3, lett. d), volume che sarà pubblicato e distribuito dall'Ebnaip.
La pubblicazione sarà messa a disposizione di tutti i datori di lavoro, ed eventuali terzi interessati, dietro rimborso delle relative spese. I datori di lavoro provvederanno alla distribuzione gratuita della pubblicazione ai lavoratori di cui all'art. 21, comma 2, D.lgs. n. 626/94.
2. Fiaip e le OOSS dei lavoratori firmatarie del presente accordo, in quanto parti stipulanti il CCNL per i dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali, riconoscono che la formazione dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 22, D.lgs. n. 626/94, può ritenersi adempiuta mediante la frequenza di corsi promossi dall'Ebnaip o, comunque, che rispondano alle seguenti caratteristiche:
a) siano tenuti da soggetti qualificati - iscritti negli albi professionali di competenza o forniti del relativo titolo di studio, per le materie tecniche - anche nell'ambito di Enti, Istituti, Società, Associazioni con attività finalizzata alla fornitura di servizi d'istruzione, di assistenza e consulenza in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, o rivolta all'associazionismo di categoria;
b) siano attivati in collaborazione con l'Ebnaip;
c) abbiano durata di 8 ore e prevedano le seguenti materie, così come indicato all'art. 1, DM 16.1.97, Ministri del lavoro e della sanità;
c1) illustrazione dei rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni, nonché dei possibili danni e delle conseguenti misure e procedure di prevenzione o protezione;
c2) nozioni relative ai diritti e ai doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c3) cenni di tecnica della comunicazione interpersonali in relazione al ruolo partecipativo;
d) siano svolti con un programma articolato sui seguenti argomenti, da trattare con i tempi a margine indicati:

 durata H

argomenti e programmi

d/11,5 il D.lgs. n. 626/94:- disposizioni generali;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- sanzioni
d/21Il rischio elettrico:- rischio da contatto diretto e da contatto indiretto;
- requisiti impiantistici e dispositivi per la protezione da contatto diretto e indiretto;
- rischio connesso all'utilizzo di apparecchiature elettriche e le fondamentali misure di prevenzione e protezione
d/31Il rischio di incendio:

- triangolo del fuoco;
- materiali esplosivi, altamente infiammabili e incendiabili;
- normativa antincendio;
- fondamentali misure di prevenzione e protezione;
- tipologie di estintori e modalità di pratico impiego

d/42I rischi connessi all'uso di attrezzature munite di videoterminali:campo di applicazione, obblighi delle parti, svolgimento del lavoro, sorveglianza sanitaria, caratteristiche tecniche
 
d/51Nozioni di base di primo soccorso 
d/60,5Elementi di comunicazione interpersonale 
d/71Esercitazione:Individuazione dei rischi e adozione di idonei comportamenti preventivi e protettivi riferiti al posto di lavoro del singolo lavoratore.

L'esercitazione di cui all'ultimo punto della elencazione precedente dovrà articolarsi sulla base delle risultanze della valutazione del rischio contenute in apposito documento che i datori di lavoro consegneranno ai propri dipendenti.
Ove ricorrano rischi atipici, legati alla presenza di particolari impianti e strutture, la stessa esercitazione comprenderà anche una ricognizione dei particolari rischi individuati.
L'esercitazione pratica dovrà in ogni caso comprendere un accesso sul luogo di lavoro al fine di una ricognizione della realtà operativa di ciascun lavoratore, individuando i fattori di rischio e le modalità per eliminarli.
L'avvenuto accesso sarà documentato nell'attestato di frequenza di cui alla successiva lett. f), del quale costituirà parte integrante e necessaria.
Di eventuali aggiornamenti del programma sopra riportato, concordati fra le parti firmatarie, sarà data informativa all'Ebnaip.
e) La frequenza ai vari moduli del corso risulterà da appositi elenchi sottoscritti di volta in volta dai rispettivi docenti e dai singoli lavoratori.
f) Al termine della formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza, sottoscritto dal o dai docente/i, dai rappresentanti del soggetto organizzatore e dal lavoratore, che conterrà anche l'elenco degli argomenti trattati la data del corso e i nominativi dei docenti e del soggetto organizzatore.
L'attestato di frequenza sarà rilasciato in 4 copie, delle quali, a cura del soggetto organizzatore:
- una verrà consegnata al lavoratore, che dovrà conservarla ed esibirla in caso di frequenza di ulteriore successivo corso di formazione, determinata da cambiamento di attività, sia presso lo stesso che presso altro datore di lavoro anche esercitante altra attività, ovvero a seguito di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuovi impianti o nuove tecnologie;
- una verrà conservata agli atti del soggetto organizzatore stesso;
- una verrà consegnata al datore di lavoro del lavoratore frequentante, al fine della conservazione unitamente all'altra documentazione di lavoro;
- una, infine, verrà inviata all'OPT, di cui all'art. 20, D.lgs. n. 626/94, e al successivo punto 2, 2a parte.
g) La frequenza del corso di formazione avrà luogo:
- per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente alla data di sottoscrizione del presente accordo, che non abbiano già frequentato un corso con caratteristiche analoghe a quelle del presente accordo, entro 6 mesi dalla predetta data;
- per i lavoratori assunti successivamente, entro 2 mesi dall'assunzione (se effettuata senza periodo di prova) o dal termine del periodo di prova seguito da conferma in servizio;
- per i lavoratori da assumere con contratti a termine di breve durata, la frequenza del corso potrà aver luogo preventivamente rispetto all'inizio del rapporto di lavoro.
h) La formazione comprenderà tutti gli argomenti di cui alla lett. d) per i lavoratori occupati con rapporto di lavoro dipendente alla data d'entrata in vigore del D.lgs. n. 626/94 (1.1.97) nonché, in caso di 1a assunzione o in caso di nuova assunzione che intervenga oltre 10 anni successivi alla frequenza di precedente corso di formazione.
In caso di assunzione non rientrante nei casi precedenti, ovvero di intervenuta introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuovi impianti o nuove tecnologie, la formazione sarà limitata ai punti d/1) e d/7).
In caso di successiva riassunzione, entro il decennio, di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro con le medesime mansioni, la formazione comprenderà esclusivamente l'esercitazione di cui al punto d/7).
i) I corsi saranno tenuti durante l'orario di lavoro e, comunque, in orari retribuiti; essi saranno svolti possibilmente in 2 o 3 moduli anche non consecutivi.
j) I corsi non comporteranno oneri economici diretti a carico dei lavoratori.
I corsi e i relativi attestati di frequenza saranno pertanto gratuiti per i lavoratori partecipanti.
I corsi saranno tenuti, possibilmente, nella stessa località ove il lavoratore presta normalmente la propria attività, ovvero in località viciniori, compatibilmente con ragioni di economicità di gestione. Nel caso che il lavoratore, per la frequenza del corso, debba recarsi in località diverse da quelle ove egli presta la propria attività, il datore di lavoro provvederà a rimborsargli le relative spese di trasporto.

Capo IV - Formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione
La formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, se e in quanto soggetti rientranti nelle figure professionali previste dal CCNL per i dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22, comma 7, D.lgs. n. 626/94 e dal Decreto dei Ministeri del lavoro e sanità 16.1.97, avverrà secondo programmi, modalità e moduli formativi predisposti dall'OPN tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del succitato decreto ministeriale.
I corsi di formazione possono essere organizzati dagli Agenti Immobiliari direttamente o dall'OPT tramite Ebnaip.
I suddetti parteciperanno ai predetti corsi usufruendo di permessi retribuiti di durata pari a quella dei corsi e comunque per un minimo di 16 ore.
Al termine del corso sarà rilasciata in triplice copia l'attestazione di partecipazione dalla struttura che ha tenuto il corso; una copia sarà consegnata all'azienda, l'altra al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la terza all'OPT.

Parte II - Organismi paritetici
1. Organismo Paritetico Nazionale (OPN).
Fiaip e le OOSS dei lavoratori firmatarie del presente accordo istituiscono un OPN con le seguenti funzioni e compiti:
a) promozione della costituzione degli OPT di cui al successivo punto 2 e coordinamento delle loro attività;
b) promozione, anche diretta, di attività formativa a favore dei componenti degli OPT; a tal fine potranno essere organizzati corsi, seminari e altre attività complementari, anche tramite l'Ebnaip;
c) collaborazione, in funzione di surroga e/o di supplenza rispetto agli OPT, per qualunque causa resasi necessaria, nella attuazione degli interventi formativi di cui all'art. 22, D.lgs. n. 626/94;
d) definizione e proposizione di linee guida e di posizioni comuni in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, che siano di riferimento per gli OPT;
e) promozione e coordinamento di interventi formativi, anche attraverso l'attivazione di canali di finanziamento da parte della UE e di altri Enti pubblici comunitari, nazionali e/o locali;
f) elaborazione e proposizione alle parti sociali di valutazione e pareri in merito alle normative, sia comunitarie che nazionali, inerenti l'igiene e sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni;
g) monitoraggio sull'andamento delle controversie di cui all'art. 20, comma 1, D.lgs. n. 626/94, fornendo orientamenti interpretativi ed attuativi in materia e ricevendo la documentazione indicata al punto 3-j);
h) indicazione agli OPT di criteri interpretativi nei riguardi delle modalità di applicazione del presente accordo;
i) istanza di 2° grado per la composizione delle controversie di cui al successivo punto 4-d), nel rispetto di procedure analoghe a quelle indicate al punto 3.
L'OPN è formato da 3 componenti, ognuno dei quali con un supplente, in rappresentanza di FIAIP e da altrettanti in rappresentanza delle OOSS dei lavoratori, firmatarie del presente accordo.
Le attività operative di segreteria necessarie per l'attuazione delle funzioni proprie dell'OPN saranno assolte dall'Ebnaip.

2. Organismi Paritetici Territoriali (OPT).
Saranno istituiti OPT, con le funzioni di cui all'art. 20, comma 1, D.lgs. n. 626/94, fatte salve le riserve formulate al precedente punto 1.
Articolazioni territoriali differenti saranno concordate con l'OPN.
Gli OPT saranno formati da 3 componenti ognuno dei quali con supplente, in rappresentanza di Fiaip e da altrettanti in rappresentanza delle corrispondenti OOSS dei lavoratori, firmatarie del presente accordo.
Gli OPT avranno le seguenti funzioni e i seguenti compiti:
a) individuare i fabbisogni informativi e formativi commessi con le specificità territoriali e ambientali, definire i contenuti, effettuare attività di orientamento e promozione delle relative iniziative nei confronti dei lavoratori;
b) ricevere e conservare copia degli attestati di frequenza ai corsi cui abbiano partecipato i dipendenti;
c) curare la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei lavoratori formati ai sensi dell'art. 22, D.lgs. n. 626/94;
d) comporre in 1a istanza le controversie di cui all'art. 20, comma 1, D.lgs. n. 626/94, sulla base del presente accordo e nel rispetto delle procedure di cui al successivo punto;
e) promuovere la formazione dei lavoratori, dei RLS e dei responsabili aziendali della sicurezza.
L'OPT sarà considerato regolarmente riunito in presenza di ciascuna delle parti costituenti l'OPT stesso.
In via transitoria e per tutta la durata del presente accordo i compiti dell'OPT saranno assunti dall'OPN.

3. Procedura controversie.
Per la composizione delle controversie di cui al precedente punto 2-d) opereranno con le seguenti procedure:
a) l'attivazione del procedimento avrà luogo a seguito della ricezione di un ricorso da parte di un datore di lavoro, o di un lavoratore, o di alcuno dei loro rappresentanti, sia congiunto che disgiunto;
b) la segreteria dell'OPT provvederà a convocare i componenti l'Organismo stesso, la parte ricorrente e quella controinteressata, entro 7 giorni dalla ricezione del ricorso, mediante lettera raccomandata a.r.;
c) eventuali ricorsi disgiunti, relativi alla stessa fattispecie, verranno riuniti;
d) l'OPT si riunirà entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso e dovrà preliminarmente effettuare l'audizione delle parti interessate sui fatti che costituiscono oggetto di contenzioso; l'audizione potrà essere sia congiunta che disgiunta;
e) le riunioni potranno essere aggiornate, ma la fase istruttoria dovrà essere ultimata entro 30 giorni dalla 1a riunione;
f) l'OPT emetterà parere motivato entro 7 giorni dal termine della fase istruttoria, con deliberazione unanime dei propri componenti;
g) il parere di cui sopra sarà trasmesso alle parti interessate entro ulteriori 7 giorni, mediante lettera raccomandata a.r.;
h) nel caso in cui sia stato impossibile raggiungere una delibera unanime, l'OPT provvederà a stilare un verbale dal quale risultino i pareri difformi e le relative motivazioni; tale documento sarà trasmesso alle parti interessate, in conformità con quanto previsto alla precedente lett. g);
i) ogni parere espresso congiuntamente e all'unanimità sarà vincolante per l'OPT in caso di successivi ricorsi relativi alle stesse fattispecie, proposti sia dalle stesse che da nuove e diverse parti;
j) copia dei ricorsi introduttivi, degli atti istruttori e del parere finale o del verbale di mancato accordo, con le relative motivazioni, sarà tempestivamente trasmesso all'OPN ai sensi del precedente punto 1-g).

4. Funzionamento degli Organismi paritetici.
4a - Gli Organismi paritetici:

- assumono le proprie decisioni all'unanimità: la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le Organizzazioni stipulanti;
- redigono motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese.
Le parti interessate (datori di lavoro, lavoratori e i loro rappresentanti) s'impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

4b - Composizione e controversie.
Le parti confermano che, per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro, occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.
A tale fine, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) ricorreranno all'OPT, quale 1a istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
In 2a istanza ricorreranno all'OPN secondo quanto previsto al punto 1, parte 2a.

4c - Procedure.
La parte che ricorre all'OPT ne informa senza ritardo le altre parti interessate; in tal caso la parte ricorrente deve inviare all'OPT il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare: le proprie controdeduzioni entro i 30 giorni successivi a tale termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'OPT.
L'OPT assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna.
Si redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese; trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l'OPN, secondo le modalità previste al punto 2), parte 2a.

4d - Per tutta la durata della procedura non si possono prendere iniziative sindacali e legali.
Le parti interessate (datori di lavoro, lavoratori o loro rappresentanti) s'impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

Parte III - Decorrenza e durata
Il presente accordo entra in vigore alla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2005 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti firmatarie, s'intenderà rinnovato di anno in anno.