Regione Sicilia
Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

Circolare 10 giugno 2020, n. 4
Chiarimenti attuazione Decreto Assessoriale dell'8 luglio 2019, n. 1432
 

Con il Decreto Assessoriale n. 1432 dell'8 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 19 luglio 2019 n 34 - parte I, è stato recepito l'“Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ex art. 32 D.lgs. 81/2008)”, sono state emanante “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e sono state fornite “Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi Decreti Assessoriali e Circolari esplicative dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana”.
In data 9 agosto 2019 è stata emanata la Circolare n. 11 “Circolare Esplicativa per l'applicazione del Decreto Assessoriale dell'8 luglio 2019, n. 1432
In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti in merito all'applicazione delle procedure definite dal citato D.A. n. 1432/2019 si forniscono, su conforme parere della Commissione per la verifica dei soggetti formatori di cui al capitolo 4 del D.A., i chiarimenti di seguito riportati.
Si ribadisce, infine, quanto riportato nella Premessa dell'Allegato A al D.A. n. 1432/2019 «Per quanto non specificamente trattato nel presente documento, si rimanda integralmente a quanto sancito nelle specifiche norme ed accordi di riferimento».

1. PROCEDURE DI COMUNICAZIONE AVVIO CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI (par. 7.3 del D.A. n. 1432/2019)
Vista la peculiarità della formazione dei lavoratori, che deve avvenire contestualmente all'assunzione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, per i corsi di formazione dei lavoratori organizzati dai soggetti formatori incaricati dai datori di lavoro, qualora tali corsi risultino programmati con regolarità e continuità dal soggetto formatore, la procedura di Comunicazione di Avvio di Corso e la relativa documentazione da trasmettere all'ASP territorialmente competente può anche avvenire in due step temporali differenti: iniziale programmatoria nel primo step e di effettivo svolgimento negli step successivi, come nel seguito specificato.
1.1 a) Comunicazione di Avvio Corsi in fase Programmatoria
Il Soggetto formatore in sede di programmazione, annuale o riferita ad altro periodo che dovrà essere specificato nella comunicazione, trasmette all'ASP territorialmente competente la seguente documentazione:
1) Elenco previsionale dei corsi di formazione che il Soggetto formatore intende programmare nel periodo di riferimento indicato e relativi programmi di insegnamento. Questi ultimi devono essere dettagliati per contenuti e durata e devono rispettare almeno i contenuti minimi previsti dall'Accordo Stato-Regioni n. 221/2011;
2) Indicazione del/i Responsabile/i del progetto formativo, come riportato nel parere della Commissione per la verifica dei requisiti dei Soggetti formatori;
3) Elenco dei docenti che potranno essere coinvolti nello svolgimento dei suddetti corsi ed indicazione dei relativi moduli di insegnamento. Per ogni docente indicato, come previsto dal D.A. n. 1432/2019, l'Ente dovrà:
- allegare il curriculum vitae datato e firmato;
- specificare a quale dei sei criteri previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 si fa riferimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti del docente-formatore;
- allegare la relativa documentazione di supporto comprovante il possesso dei suddetti requisiti.
Si ribadisce che, ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, «La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc ...). In particolare, l'esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente».
1.1 b) Comunicazione di Avvio Corsi in fase di svolgimento
Il Soggetto formatore, per ogni corso ed il giorno prima dell'inizio, trasmette all'ASP territorialmente competente solamente la seguente documentazione:
1) il calendario delle lezioni;
2) l'elenco dei docenti che svolgeranno le docenze del corso, individuati nell'ambito dell'elenco docenti già trasmesso con la Comunicazione di Avvio Corsi in fase Programmatoria (punto 3 paragrafo 1.1.a del presente documento);
3) l'indicazione della sede formativa in cui si svolgerà il corso, se diversa dalla sede legale del soggetto richiedente;
4) l'Elenco discenti definitivo.
Eventuali variazioni rispetto a quanto trasmesso nella fase programmatoria (per esempio docenti non inclusi in fase di trasmissione programmatoria) devono essere trasmesse secondo i termini stabiliti dal D.A. n. 1432/2019, ovvero almeno 20 giorni prima dell'inizio del corso.

2. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, anche se organizzate con più datori di lavoro, come previsto dall'art. 2 lett. b del D.lgs. n. 81/2008, le strutture interne a dette Pubbliche Amministrazioni, preposte all'organizzazione dei corsi di formazione per il personale interno, non si intendono Soggetti formatori esterni, e pertanto la procedura di Comunicazione Avvio Corsi prevista dal D.A. n. 1432/2019 non si applica.

3. DOCUMENTAZIONE DEL/I RESPONSABILE/I DEL PROGETTO FORMATIVO (RPF)
Nell'ambito della procedura di Comunicazione di Avvio Corso i soggetti formatori non sono obbligati a trasmettere alle AA.SS.PP. territorialmente competenti la documentazione inerente i requisiti del/i Responsabile/i del progetto formativo (RPF) già inseriti nell'Elenco Regionale dei Soggetti formatori, in quanto tale documentazione è oggetto di preventiva validazione da parte della Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori.

4. LA FORMAZIONE IN MODALITA' E-LEARNING E LA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE AVVIO CORSO
Come è noto l'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni n. 128/2016 dal titolo “Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning” sostituisce l'Allegato I dell'Accordo del 21 dicembre 2011.
A tal proposito il paragrafo 6 del D.A. n. 1432/2019 ribadisce quanto espressamente previsto dall'Accordo Stato-Regioni n. 128/2016 in merito alla possibile scelta della modalità e-learning, riportando la seguente dicitura: «Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II».
Pertanto il D.A. n. 1432/2019 non aggiunge adempimenti specifici ulteriori per la formazione in modalità e-learning.
Inoltre si ribadisce che i Soggetti Formatori che intendono erogare nel territorio regionale corsi di formazione e aggiornamento, di cui alla tabella 1.1 del DA n. 1432/2019, in modalità e-learning devono essere iscritti nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori.
Relativamente poi alla procedura di Comunicazione di Avvio Corso, prevista dal D.A. n. 1432/2019, trattandosi di una procedura che contempla tutte le modalità di erogazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio regionale, la stessa è valida anche per i corsi di formazione in modalità e-learning, ove specificamente prevista dalla normativa nazionale vigente.
Pertanto i Soggetti Formatori, inseriti nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori, che intendono erogare corsi di formazione e aggiornamento in modalità e-learning, dovranno attuare la procedura di Avvio Corso trasmettendo all'ASP territorialmente competente, ovvero all'Azienda Sanitaria della Provincia in cui il Soggetto formatore ha sede legale, l'apposito Modello di Allegato AC relativo al corso in esame, adattato alla modalità di erogazione e-learning, con allegata la documentazione prevista dall'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni n. 128/2016, che, per maggiore chiarezza e semplificazione, si riporta di seguito:
1) Indicazione del Responsabile/coordinatore scientifico del corso con relativo curriculum vitae, datato e firmato, con allegata la documentazione di supporto, comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'Allegato II dell'Accordo Stato- Regioni n. 128/2016, ovvero: esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.
2) Elenco dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica e relativi curricula vitae, datati e firmati, con allegata la documentazione di supporto comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni n. 128/2016, ovvero in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013;
3) Programma completo del corso;
4) Data di pubblicazione del corso nella piattaforma dedicata;
5) Indicazione della sede formativa in cui si svolgeranno le verifiche finali di apprendimento;
6) Elenco degli idonei a conclusione del corso.
Per quanto sopra esposto, si rappresenta che per i corsi erogati in modalità e-learning:
a) la comunicazione della data di pubblicazione del corso nella piattaforma dedicata sostituisce il limite temporale dei 20 giorni prima dell'inizio dei corsi previsto dal D.A. n. 1432/2019. Pertanto per i corsi organizzati in modalità e-learning tale limite temporale non si applica;
b) in merito alle verifiche finali di apprendimento si riporta:
- quanto indicato nell'Accordo Stato - Regioni n. 153 del 25 luglio 2012: «- procedure di valutazione: si puntualizza che: “devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione ‘in itinere' possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica”, mentre viene statuito che comunque “la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza”, ed ancora «Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica - cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie - ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.»
- quanto ribadito dalla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro - Interpello n. 12/2014 del 11/07/2014 “Formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning”: «L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, prevede l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato I, che al punto d) stabilisce che “la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza”. Pertanto se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria.

5. COMMISSIONE D'ESAME E VERIFICHE FINALI
Il capitolo 5 dell'allegato A al D.A. n. 1432/2019 recante “Modalità di effettuazione dei corsi di formazione ed aggiornamento, verifiche di apprendimento e certificazione finale” afferma che: «Le modalità di effettuazione dei corsi di formazione/aggiornamento oggetto del presente decreto e delle verifiche dell'apprendimento, ove previste, devono essere svolte ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, degli Accordi Stato Regioni e delle normative regionali di riferimento. La verifica dell'apprendimento è effettuata da una Commissione composta dal Responsabile del progetto formativo e da almeno un docente del corso».
Per quanto riguarda la realizzazione delle verifiche finali di apprendimento si ribadisce quanto previsto dal secondo capoverso del punto 7 dell'Accordo Stato-Regioni n. 128/2016: «la predisposizione delle prove è competenza dei vari docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo.
Pertanto la composizione della Commissione a cui fa riferimento il D.A. n. 1432/2019 è da intendersi come prevista dal suddetto Accordo Stato Regioni (...vari docenti), deducendone che la presenza del Responsabile del progetto formativo può essere sostituita anche da un suo delegato, che può essere individuato tra i docenti del corso in oggetto.
Si specifica, altresì, quanto riportato nel già citato Interpello n. 12/2014 del 11/07/2014 «...se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria». Nel caso di corsi di formazione erogati in aula, pertanto, l'eventuale organizzazione e modalità di espletamento di tali verifiche sarà a cura e discrezione del soggetto formatore, mentre nel secondo caso, corsi di formazione erogati in modalità e-learning, per la verifica di apprendimento finale vale quanto specificato al punto b) del paragrafo precedente. Nel caso di corsi attivati in videoconferenza ai sensi della Circolare assessoriale n. 1 del 07 maggio 2020, gli stessi si intendono equiparati alla formazione tradizionale in aula.

6. PROGRAMMI DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Il D.A. n. 1432/2019 prevede che, in fase di Comunicazione di Avvio Corso, il Soggetto Formatore trasmette alle AA.SS.PP. territorialmente competenti gli allegati indicati in ogni modello di Avvio Corso (AC). Tra questi allegati il soggetto formatore deve trasmettere «il programma e il relativo calendario delle lezioni e delle verifiche finali di apprendimento, ove previste».
Tale programma dovrà essere dettagliato per contenuti e durata e rispettare almeno i contenuti minimi previsti dalle normative nazionali vigenti.

7. ATTESTAZIONI E FASCICOLO DEL CORSO
Gli attestati dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui alla tabella 1.1 del D.A. n. 1432/2019 sono rilasciati dai soggetti formatori a firma del Legale rappresentante del soggetto formatore o suo delegato.
Tali attestati devono contenere il Codice Identificativo Attestato [Codice IDA], come specificato al capitolo 5 dell'allegato A al D.A. n. 1432/2019, devono essere prodotti secondo lo schema di cui all'Allegato A.3 al suddetto decreto e contenere gli elementi minimi di cui alle norme nazionali vigenti.
Quanto sopra specificato vale anche per gli attestati dei corsi di formazione e aggiornamento erogati in modalità e-learning.
Nel caso in cui il Datore organizza direttamente i corsi di formazione/aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti l'attestato sarà rilasciato dal Datore di lavoro stesso secondo il Format dell'Allegato A.3 al suddetto Decreto, opportunamente adattati al corso specifico e non riporterà il Codice Identificativo Attestato.
In merito al Fascicolo del corso si riporta quanto previsto dal punto 11 dell'Accordo Stato-Regioni n. 128/2016:
«Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente:
- dati anagrafici del partecipante;
- registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.»

8. CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI ATTREZZATURE DI LAVORO
L'Accordo Stato-Regioni n. 53/2012 ed il paragrafo 7.7.1 del D.A. n. 1432/2019 individuano l'elenco dei soggetti formatori che possono organizzare i corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori di attrezzature di lavoro. Nell'ambito di tale elenco e in riferimento all'esperienza di almeno sei anni richiesta ai soggetti formatori di cui alla lettera h) si rappresenta che essa può essere posseduta dal Soggetto formatore istante, oppure da una persona fisica che riveste il ruolo di titolare o socio amministratore del Soggetto istante. In entrambi i casi il soggetto formatore per essere inserito nell'Elenco regionale dei Soggetti formatori dovrà esplicitare tale esperienza, indicando quali sono stati i corsi organizzati per ogni anno di riferimento.
In merito ai requisiti dei docenti formatori dei corsi in oggetto, si ribadisce quanto indicato nell'Accordo Stato-Regioni n. 53/2012 e riportato nel Modello ALLEGATO AC 7 al D.A. n. 1432/2019: «Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati...»;

9. CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE
Si rappresenta che i corsi di formazione ed aggiornamento per preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare devono essere organizzati secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. I rinvii al Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 contenuti nel D.A. n. 1432/2019 costituiscono meri refusi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, nella Circolare assessoriale n. 1 del 07 maggio 2020 e nel D.A. n. 1432/2019, si rimanda integralmente a quanto sancito nelle specifiche norme nazionali di riferimento.
La presente Circolare sarà trasmessa per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà pubblicata sul sito web dell'Assessorato della Salute - Area Tematica “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L'Assessore Regionale per la Salute
Avv. Ruggero Razza