Regione Toscana
Delibera 21 aprile 2020, n. 536
Approvazione Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente al periodo dell'attuale emergenza epidemiologica COVID-19
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art.32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Vista la disciplina in materia di formazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro, ed in particolare l'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, ex art.37 D-Lgs.81/2008, che disciplina la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, l' Accordo Stato- Regioni n.128 del 7 luglio 2016, ex art.32 D-Lgs.81/2008, che tra l'altro introduce disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'Accordo Stato- Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 ex art.73 D-Lgs.81/2008 che disciplina la formazione/abilitazione richiesta agli operatori che utilizzano alcune specifiche attrezzature;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45 che all'art. 1, punto 2.d, stabilisce la sospensione di tutte le attività di formazione, salvo quelle svolte a distanza;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno dettato disposizioni applicative del citato decreto legge n.6/2020, tra cui la sospensione della frequenza ai corsi di formazione, lasciando ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n.18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, c.d. “Cura Italia” , ed in particolare l'art.103, comma 2;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 che, al punto 10, riporta che “sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work”;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, e del fatto che, nei tempi stabiliti a livello nazionale, avremo la ripartenza di diverse attività economico-lavorative;
Considerato che, ai sensi del D. Lgs.81/2008, la formazione è uno dei principali strumenti di prevenzione, e che si rende pertanto ancor più necessario, in un momento come questo, che vengano effettuate le attività formative obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia pur ricorrendo a modalità di formazione a distanza;
Tenuto conto inoltre della necessità di favorire l'applicazione omogenea, sul territorio regionale, della disciplina in materia di formazione alla sicurezza sul lavoro, sia da parte di chi deve attuarla, i datori di lavoro, sia da parte di chi deve vigilarne l'applicazione, con particolare riferimento ai servizi PISLL (Prevenzione, igiene e sicurezza sul luoghi di lavoro) delle Aziende USL toscane;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere a fornire ai datori di lavoro indicazioni riguardo l'effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Tenuto conto inoltre che a livello di coordinamento interregionale PISLL vi è convergenza di vedute sull'argomento;
Tenuto conto che le predette Indicazioni sono state illustrate e condivise nell'ambito dell'Articolazione PISLL del 8/04/2020;
Tenuto conto che tali Indicazioni sono state portate a conoscenza delle parti sociali, sia datoriali che sindacali, nell'ambito della riunione del 9/04/2020 del Comitato regionale di coordinamento ex art.7 D.lgs. 81/2008;
Viste pertanto le “Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell'attuale emergenza COVID-19” (Allegato n. 1);
Precisato che tali Indicazioni avranno valenza per il periodo dell'emergenza Coronavirus, così come stabilito dal governo nazionale, e che la Regione Toscana si uniformerà ad eventuali indirizzi nazionali che potranno essere emanati in ambito “formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5189 del 08/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica Covid 19: misure straordinarie per la formazione riconosciuta” che indica le modalità per lo svolgimento in FAD per i percorsi inseriti nel Repertorio delle Figure Professionali (RRFP) e nel Repertorio della Formazione Regolamentata (RRFR) e dato atto che il citato decreto non si applica alla formazione obbligatoria in materia di formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro;
Sentito il “Settore regionale della formazione; Infrastrutture digitali e azioni di sistema”;
Ritenuto opportuno, a seguito degli aggiornamenti intervenuti e sopra indicati, di dare mandato al settore competente “Settore regionale della formazione; Infrastrutture digitali e azioni di sistema” di modificare il decreto n. 5189/20 per estenderne l'ambito di applicazione ai percorsi di formazione relativi alla salute e sicurezza sul lavoro presenti nel Repertorio regionale della formazione regolamentata;
Dato atto che gli organismi formativi devono attenersi alle modalità di presentazione delle richieste e di utilizzo della fad indicate nel decreto n. 5189/20, come sopra modificato, per i percorsi formativi in materia di salute e la sicurezza sul lavoro inseriti nel Repertorio della Formazione Regolamentata (RRFR);
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
- di approvare le “Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell'attuale emergenza COVID-19“ di cui all'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare mandato al settore regionale “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro” di procedere alla diffusione delle presenti Indicazioni;
- di dare mandato al settore regionale “Settore regionale della formazione; Infrastrutture digitali e azioni di sistema” di modificare il decreto n. 5189/20 per estenderne l'ambito di applicazione ai percorsi di formazione relativi alla salute e sicurezza sul lavoro presenti nel Repertorio regionale della formazione regolamentata;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'amministrazione regionale;
- di precisare che tali Indicazioni avranno valenza per il periodo dell'emergenza Coronavirus, così come stabilito dal governo nazionale, e che Regione Toscana si uniformerà ad eventuali indirizzi nazionali che potranno essere emanati in ambito “formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.
Allegato 1
REGIONE TOSCANA
Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell'attuale emergenza COVID 19
Premessa:
In analogia a quanto effettuato da altre Regioni, anche la Regione Toscana intende fornire, con riguardo al periodo dell'attuale emergenza Coronavirus, indicazioni utili per applicare in maniera omogenea sul territorio regionale le disposizioni in materia di formazione alla sicurezza, anche al fine di contribuire a fornire supporto ed assistenza alle Aziende che operano sul proprio territorio.
Queste indicazioni vengono fornite facendo riferimento ai vari provvedimenti governativi connessi all'emergenza Coronavirus, in particolare il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro”, il Decreto legge 23 febbraio 2020 e il DPCM 8/03/2020 che sospende le attività di formazione su tutto il territorio nazionale, ma anche il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "Cura Italia". Riguardo ad alcune definizioni si fa poi riferimento a circolari o disposizioni nazionali.
Le indicazioni sotto riportate , vengono fornite, inoltre, a seguito di confronto con le altre Regioni e pertanto di condivisione a livello interregionale di principi ed interpretazioni di norme.
Ciò detto si premette che queste indicazioni verranno meno in conseguenza di eventuali modifiche di disciplina a livello nazionale e/o accordi stato/regioni, insomma a seguito di modifiche del quadro di riferimento.
Il periodo di applicazione, come sopra riportato, è quello della durata dell'attuale emergenza Coronavirus. Naturalmente le attestazioni di cui alla formazione effettuata seguendo le indicazioni sotto riportate avranno la valenza temporale stabilita nella disciplina di riferimento (accordi stato/regioni ecc.).
INDICAZIONI:
- Evitare l'organizzazione di corsi di formazione che prevedano la presenza fisica di persone in aule didattiche;
- Sostituire la prevista “formazione in presenza” con la formazione in videopresenza (=videoconferenza= streaming sincrono).
Per videoconferenza si intende:
Streaming sincrono ovvero un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona) presso più sedi individuate dal Soggetto organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.
Deve pertanto essere prevista una modalità di interazione tra docente e discenti tramite videocamera, citofono ecc. Devono essere registrate, dal soggetto organizzatore, le presenze nell'apposito registro, riportando gli orari di inizio e fine lezione. Questo può essere effettuato anche digitalmente tramite registro elettronico. I sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma/ collegate in videoconferenza.
- Si può ricorrere alla formazione in videopresenza sia per l'effettuazione delle ore nei corsi di formazione di base o abilitanti, che per l'aggiornamento, ad eccezione dei moduli formativi dei corsi abilitanti che prevedono l'addestramento pratico (es. parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
- È opportuno che le aziende effettuino celermente la formazione teorica in videoconferenza in occasione di eventuali cambi di mansione conseguenti a modifiche organizzative messe in atto per contrastare il diffondersi del Covid-19.
- Anche l'addestramento, con particolare riguardo all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ma non solo, potrà essere effettuato on-line, per evitare rischi di contagio.
Di seguito un esempio pratico, relativamente ai corsi di formazione lavoratori ex art. 37 - D. lgs. 81/2008:
• Formazione generale lavoratori (ore 4): da effettuarsi in videoconferenza o in e-learning (in quest'ultimo caso con le indicazioni previste dall'allegato II dell'Accordo del luglio 2016);
• Formazione specifica:
- Rischio basso: da effettuarsi in videoconferenza o in e-learning (in quest'ultimo caso con le indicazioni previste dall'allegato II dell'Accordo del luglio 2016);
- Rischio medio e alto: da effettuarsi in videoconferenza. Il corso può essere effettuato in e-learning soltanto nell'ambito di progetti sperimentali approvati dalle Regioni.
Per la Toscana la modalità e-learning è prevista al momento soltanto per il settore della sanità, sia pubblico che privato, con riguardo alle strutture sanitarie e ospedaliere che ne hanno fatto richiesta, presentando progetti alla Regione Toscana, e con alcune specifiche indicate nella delibera di riferimento (n. 959/2019). Una Commissione di valutazione ha effettuato la valutazione dei progetti trasmessi. Essendo stato previsto nella citata delibera che una parte di ore (n.4) sarebbero dovute esser svolte in aula, queste dovranno essere effettuate in videopresenza, come sopra specificato.
• Aggiornamento: da effettuarsi in e-learning o in videopresenza.
CORSI DI FORMAZIONE ABILITANTI:
Uno specifico riferimento va fatto ai corsi di formazione “abilitanti” (es. corsi per l'abilitazione alla guida di grandi attrezzature ex art.73 d. lgs.81/2008 ed ex accordo stato/regioni del 22 febbraio 2012):
Il protocollo condiviso del 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali al punto 10 prevede “Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).”.
A questo va anche aggiunto quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "Cura Italia" che, all'articolo 103, comma 2 ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".
Pertanto la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Naturalmente le ore da effettuare in presenza potranno essere effettuate in videopresenza (come sopra specificato), mentre la parte pratica dei corsi non potrà essere tenuta, così come l'eventuale esame finale. L'aggiornamento dovrà essere completato, al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.
Preme specificare che, qualora nei luoghi di lavoro vi siano più lavoratori che svolgono il medesimo ruolo, connesso a quella specifica abilitazione, il datore di lavoratore dovrà cercare di adibire alle funzioni aziendali di cui si sta parlando, prioritariamente i soggetti che hanno completato, precedentemente all'emergenza, il percorso di aggiornamento.
Quanto sopra detto non si applica al caso del mancato completamento della formazione di base (quella abilitante). Pertanto l'operatore privo della dovuta formazione, non avendo potuto effettuare la parte pratica/addestrativa del corso, non può e non deve in alcun modo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione abilitante si riferisce.