Categoria: 2009
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 15 ottobre 2009
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Uilm-Uil e Ugl-Metalmeccanici*
Settori: Metalmeccanici, Metalmeccanici e installazione impianti, Industria
Fonte: FIM-CISL e UGL-Metalmeccanici
Note*: Ugl-Metalmeccanici firma in separata sede

Sommario:

 Incremento dei minimi per livello
Regole contrattuali e premessa
Contrattazione di secondo livello
Linee guida per la definizione dei premi di risultato
Disciplina integrativa per la contrattazione aziendale
Bilateralità e welfare
Organismo bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico e della installazione d'impianti
Fondo di sostegno al reddito
Previdenza complementare
Gruppo di studio paritetico in materia di mercato del lavoro e partecipazione dei lavoratori
Referente per la formazione
Lavoratori migranti
Contratto di lavoro a tempo determinato
Dichiarazione delle parti
Part-time
Norma transitoria
Orario di lavoro - Reperibilità
Ambiente di lavoro - Salute e sicurezza
Diritto allo studio
Decorrenza e durata
Quota contribuzione una tantum
 Organismo bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico e dell'installazione d'impianti (-Bozza-)
Statuto
Art. 1 - Costituzione, durata, sede
Art. 2 - Scopi e finalità
Art. 3 - Soci
Art. 4 - Finanziamento
Art. 5 - Organi
Art. 6 - Assemblea
Art. 7 - Attribuzioni dell'Assemblea
Art. 8 - Riunioni dell'Assemblea
Art. 9 - Consiglio di gestione
Art. 10 - Attribuzione del Consiglio di gestione
Art. 11 - Riunioni del Consiglio di gestione
Art. 12 - Presidente e Vice Presidente
Art. 13 - Il Collegio dei Sindaci
Art. 14 - Patrimonio
Art. 15 - Bilancio dell'OBN
Art. 16 - Scioglimento
Art. 17 - Disposizioni finali
 

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti
Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Uilm-Uil

Roma, 15 ottobre 2009

Regole contrattuali e premessa
- Le parti, in sede di stesura del testo contrattuale, si impegnano ad armonizzare ed integrare i testi di cui alla Premessa e alla Sezione terza del CCNL alla luce delle modifiche ed integrazioni definite dall'Accordo interconfederale 15 aprile 2009

Contrattazione di secondo livello
Le parti nel considerare la contrattazione collettiva esercitata nel rispetto delle regole condivise un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, introdotto con il Protocollo del 23 luglio 1993 così come integrato dall'Accordo Interconfederale 15 aprile 2009, concordano:
- di definire specifiche "Linee guida" utili a favorire la diffusione della contrattazione aziendale con contenuti economici collegati ai risultati nelle imprese di minori dimensioni con carattere non vincolante ma come scelta volontaria di uno strumento che può favorire lo sviluppo dell'impresa ed una migliore distribuzione dei benefici prodotti ai lavoratori.
- di definire una disciplina del secondo livello di contrattazione, integrativa di quanto già previsto dal vigente CCNL, che dia attuazione ai demandi al contratto nazionale di lavoro contenuti nel citato Accordo Interconfederale secondo le indicazioni più avanti specificate.
A tale scopo le parti concordano di istituire una Commissione il cui compito sarà quello di sottoporre alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta sulla materia.
La Commissione, composta da 6 componenti per ciascuna delle due parti, inizierà i lavori entro un mese dalla firma del presente accordo e presenterà alle parti stipulanti i suoi elaborati riguardanti le "Linee guida" entro giugno 2010 e quelli riguardanti la disciplina integrativa per la contrattazione aziendale entro dicembre 2010.

Disciplina integrativa per la contrattazione aziendale
La Commissione inoltre dovrà:
a) disciplinare contenuti, tempi e procedure della contrattazione di secondo livello in coerenza con quanto previsto al punto 3 dell'Accordo Interconfederale 15 aprile 2009;
b) formulare, fermo restando il principio generale del '"ne bis in idem" già previsto dal CCNL all'art.4, Sezione terza (non ripetitività della negoziazione in azienda delle materie e istituti già negoziati al livello nazionale) una proposta circa le materie che il CCNL potrà delegare, in via esclusiva o concorrente, alla contrattazione aziendale. In tale sede sarà valutata la possibilità di definire modalità ed ambiti di confronto aziendale sulla materia dell'inquadramento professionale.
c) ferme restando le procedure di conciliazione già previste dal CCNL (art. 12 Sezione quarta, Titolo IV e art. 7, Sezione quarta Titolo VII, formulare una disciplina delle procedure di conciliazione e arbitrato da attivare in caso di eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione delle clausole del CCNL riferite alla contrattazione aziendale secondo quanto previsto al punto 3.6. dell'Accordo Interconfederale 15 aprile 2009. Tale attività terrà conto di quanto eventualmente concordato a livello interconfederale.

Bilateralità e welfare
Organismo bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico e della installazione d'impianti
Le Parti Federmeccanica, Assistal, Fim e Uilm nel convenire sulla necessità di rafforzare il sistema di relazioni sindacali in sede di categoria attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo fondato su una qualificata bilateralità, concordano di avviare la costituzione dell'Organismo Bilaterale Nazionale (OBN) per il settore Metalmeccanico e dell'Installazione di impianti dando così seguito all'impegno assunto con il CCNL 20 gennaio 2008.
Un'apposita Commissione composta da ó componenti per ciascuna delle due parti provvedere a definire gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'OBN.
La Commissione provvedere altresì agli adempimenti necessari alla costituzione dell'OBN che avverrà non oltre 6 mesi dalla data del presente accordo; allegata all'accordo una bozza condivisa dello Statuto OBN.

Inserire nella Sezione Prima – Sistema di relazioni sindacali:
Gruppo di studio paritetico in materia di mercato del lavoro e partecipazione dei lavoratori
Le parti concordano di istituire entro un mese dalla stipula del presente Contratto, un Gruppo di studio paritetico, formato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti, con il compito di monitorare e studiare l'evoluzione legislativa, comunitaria e nazionale, riguardante il rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi del mercato del lavoro e delle tipologie contrattuali, del sistema degli ammortizzatori sociali, della partecipazione dei lavoratori anche al fine di elaborare posizioni condivise da sottoporre alle parti stipulanti.
Su questi temi il Gruppo potrà proporre alle parti stipulanti la promozione di momenti di approfondimento, iniziativa e discussione anche attraverso convegni di studio o di seminari.

Referente per la formazione
- Dopo il punto 4.3. dell'art. 4. Sezione Prima, inserire un nuovo punto 4.4. così formulato:
"Nelle unità produttive con oltre 300 dipendenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace il confronto tra azienda ed RSU circa la definizione di piani aziendali finanziabili anche da Fondimpresa, la RSU potrà individuare al proprio interno un componente delegato alla formazione, che sarà referente specialistico dell'azienda sulla materia, conferendogli potere di firma per i piani condivisi.
L'azienda consentirà al referente per la formazione la frequenza a corsi formativi inerenti al ruolo che saranno attivati utilizzando il conto di sistema di Fondimpresa, fatte salve le eventuali esigenze di carattere, tecnico e produttivo".

Lavoratori migranti
- Inserire in calce all'art. 6. Sezione Prima:
Dichiarazione comune
Le parti affidano all'Organismo Bilaterale Nazionale il compito di approntare, entro 6 mesi dal suo insediamento, materiale informativo in lingua inglese e francese che le aziende potranno fornire ai lavoratori stranieri all'atto dell'assunzione.
Il materiale predisposto avrà la sua base nei moduli didattici "Disciplina del Rapporto di Lavoro e Sicurezza sul Lavoro" già condivisi dalle parti nell'ambito della Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato ed utilizzati per il Progetto Apprendo.

Contratto di lavoro a tempo determinato
- Ai lavoratori con contratto a tempo determinato assunti a decorrere dal 1 gennaio 2010 si applica la seguente disciplina contrattuale:
Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal presente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che siano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al periodo lavorativo prestato.
[…]
I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo sufficiente ed adeguato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, così come previsto dall'art. 1, Sezione quarta, Titolo V.
[…]
Di norma, semestralmente, la Direzione fornisce alla Rappresentanza sindacale unitaria e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto tramite l'Associazione territoriale di competenza, i dati sulle dimensioni quantitative e i motivi del ricorso ai contratti a termine anche con specifico riferimento alle esigenze stagionali, la durata dei contratti medesimi nonché la qualifica dei lavoratori interessati.

Dichiarazione delle parti
Ai soli fini di quanto previsto dal sesto comma del presente articolo, si considera anche l'attività lavorativa svolta in somministrazione di manodopera.

Part-time
- Il testo contrattuale di cui al punto B) dell'art. 4 - Tipologie contrattuali. Sezione Quarta - Titolo I. È così sostituito:
[…]
I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall'unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore.
[…]
La direzione comunicherà annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria i dati a consuntivo sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e sulle richieste di trasformazione a part-time da parte di lavoratori assunti a tempo pieno.
L'applicazione delle clausole elastiche o flessibili per gruppi omogenei di lavoratori sarà oggetto di informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria.
[…]

Norma transitoria
La presente disciplina entra in vigore il 1 gennaio 2012. Tale data può essere anticipata per accordo aziendale.

Orario di lavoro - Reperibilità
In sede di stesura del testo contrattuale, le parti provvederanno ad armonizzare quanto previsto dalla "Dichiarazione a verbale" n. 4 posta in calce all'art. 5, e dal 20° comma dell'art. 6, Sezione Quarta, Titolo III, con le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 come modificate dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Ambiente di lavoro – Igiene Salute e sicurezza
- All'Art. 1. Sezione Quarta. Titolo V. Sono apportate le seguenti modifiche:
A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile delle attività produttive sono valori condivisi dalle parti a tutti i livelli e costituiscono obiettivi comuni costituisce un obiettivo condiviso dall' dell'azienda e dai dei lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con questi obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i livelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente.

B) Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare:
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell'atti vita di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;
- in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi;
- informa periodicamente i lavoratori, di norma semestralmente, previa consultazione con gli RLS, attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni cartacee, età), circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli RLS.

C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;
- verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.

D) In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno; nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo dei segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 dalla legge n. 675 del 1996. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l'attività svolta dai lavoratori, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l'esposizione ed il grado della stessa.

E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995 in applicazione dell'art. 18 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (attuale art 47, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 18 e 50, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626 del 1994 come modificato dalla Legge n. 123 del 2007, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
Gli RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un'apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall'art. 50 19 lett. o) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.
I permessi retribuiti attribuiti ad ogni RLS di cui all'Accordo interconfederale 22 giugno 1995 sono elevati a 50 ore annue, nelle unità produttive che occupano da 50 e fino a 100 dipendenti, e a 70 ore annue, nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti.
Le parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali possono concordare progetti formativi per gli RLS quantitativamente più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
Per quanto non espressamente previsto dai presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.

Dichiarazione a verbale
Le parti, considerando che è in atto un'evoluzione legislativa in materia, convengono di adeguare la presente normativa alle eventuali modifiche legislative che interverranno.


F) Negli stabilimenti di cui all'art. 2, primo comma, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, su richiesta delle RSU, è istituito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA) che, fermo restando il numero complessivo di rappresentanti già previsto dalle norme contrattuali, subentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dalla legge e dalle norme contrattuali per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Gli RLSA svolgono il loro ruolo anche in materia ambientale collaborando, nell'ambito delle proprie funzioni, al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e dell'ambiente.
A tal fine, le aziende, fermo restando quanto previsto dal Decreto legge 26 maggio 2009, n. 138, forniranno agli RLSA, nel corso di specifici incontri annuali, informazioni finalizzate alla comprensione dei sistemi di gestione ambientali adottati nello stabilimento.
A seguito della istituzione degli RLSA, le parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali possono concordare specifiche iniziative di formazione sui temi ambientali per gli RLSA nell'ambito degli obblighi di formazione previsti dalle discipline vigenti.

Diritto allo studio
[…]
- Alla dichiarazione a verbale n. 3 posta in calce al medesimo art. 7 è aggiunto il seguente capoverso:
"Allo scopo di agevolare ulteriormente la promozione di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri, le Commissioni territoriali per la formazione professionale e l'apprendistato di cui al punto 4.2.. Sezione Prima, si attiveranno nei confronti delle Istituzioni locali e predisporranno appositi progetti formativi da proporre al finanziamento di "Fondimpresa".

Il presente accordo, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, decorre dal 1 gennaio 2010 e, secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale 15 aprile 2009, ha durata triennale e scade il 31 dicembre 2012.
Entro un mese dalla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo è costituto un apposito Gruppo di lavoro composto da 6 componenti per ciascuna delle due parti con il compito di pervenire alla definizione dei testi contrattuali che dovranno essere sottoscritti dalle Parti stipulanti.

Bozza
Organismo bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico e dell'installazione d'impianti
Statuto


Art. 1 - Costituzione, durata, sede
In attuazione di quanto previsto dall'accordo 20 gennaio 2008 stipulato tra Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom e Uilm, e dall'accordo……… è costituito l'Ente bilaterale denominato Organismo bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico e dell'installazione d'impianti, di seguirò indicato come OBN, regolato dal presente Statuto e, per tutto quanto non espressamente previsto, dalle normative vigenti.
[…]

Art. 2 - Scopi e finalità
L'OBN non ha fini di lucro.
L'OBN, nel rappresentare un ulteriore avanzamento nel processo di costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria, ha i seguenti scopi:
a) essere interlocutore attivo e supporto degli Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali previste dal CCNL realizzando specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti;
b) gestire la "Banca dati del settore metalmeccanico" in cui confluiscono le attività, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli Osservatori e delle Commissioni quale base documentale comune e condivisa al fine di pubblicare, di norma annualmente, un "Rapporto sull'industria metalmeccanica";
c) promuovere e gestire attività formativa ed essere interlocutore attivo di Fondimpresa per quanto attiene ai progetti di settore per l'ambito metalmeccanico ed impiantistico; operare in collegamento sinergico con la Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato, collaborare con le Commissioni territoriali per la formazione professionale al fine di realizzare iniziative sperimentali sul territorio in materia di formazione; d) attuare gli altri compiti definiti dalle parti stipulanti il CCNL.

Art. 3 - Soci
Sono soci ordinari dell'OBN le organizzazioni sindacali nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto previa formale manifestazione di volontà.
L'adesione di altri soci aggregati è deliberata all'unanimità dall'Assemblea.