Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 23 giugno 2020, n. 266
Attuazione D.P.C.M. 11 giugno 2020 - art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di trasporto non di linea - noleggio con conducente per i servizi atipici.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in particolare, l'art. 32. che dispone "... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, avente efficacia dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020.
RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1 co. 1 lett. ii) del medesimo decreto, che statuisce che “il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti'”;
VISTI, altresì gli allegati al medesimo dpcm dell'11 giugno 2020, recanti il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nel settore del trasporto e della logistica” (allegato 14) e le “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” (allegato 15);
CONSIDERATO che l'art.11 del dpcm 11 giugno 2020 prevede che le disposizioni in esso contenute si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020;
RICHIAMATO, il citato allegato 15, nella parte in cui è fatta salva la possibilità per le Regioni di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi”;
VISTA la nota prot. n. AOO_005/PROT./19.6.2020/2235 del direttore del Dipartimento Salute e del responsabile coordinamento regionale emergenze epidemiologiche con la quale in considerazione della bassa circolazione del virus nella comunità residente pugliese non ravvisano nel frangente temporale del trasporto un rischio aggiuntivo di entità significativa tanto da ritenere ragionevole derogare ai limiti di tasso di occupazione del mezzo con riferimento ai:
1. trasporto di gruppi di lavoratori che comunemente condividono lo stesso luogo di lavoro e si muovono su predefinite relazioni casa-lavoro;
2. trasporto di gruppi di pazienti che condividono gli stessi ambienti assistenziali e che per raggiungere le strutture di assistenza diurna, si muovono su predefinite relazioni casa-strutture di assistenza;
CONSIDERATO che, nella medesima nota si ravvisa la necessità di rispettare in ogni caso le seguenti regole:
a. uso delle protezioni delle vie respiratorie;
b. divieto di far salire a bordo soggetti con febbre (temperatura >37,5 C°) o sintomi respiratori;
c. garanzia dell'apertura dei finestrini o di altre prese d'aria naturale per il ricambio dell'aria;
d. esclusione il posizionamento dei passeggeri c.d. faccia a faccia, evitando comunque che vengano occupati posti vicino al conducente;
RITENUTO necessario adottare, nel rispetto delle regole sopra elencate, misure specifiche per l'erogazione dei servizi di trasporto “atipici” di cui all'art. 18, co. 1, lett. b) della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 effettuati con mezzi per il trasporto: di gruppi di lavoratori che condividono lo stesso luogo di lavoro e che per esigenze di lavoro e per definiti periodi di tempo si muovono su predefinite relazioni casa-lavoro; di gruppi di pazienti che condividono gli stessi ambienti assistenziali e che per raggiungere le strutture di assistenza diurna, si muovono su predefinite relazioni casa-strutture di assistenza;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale;
Sentito il Capo Dipartimento Promozione della Salute e il Capo Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
emana la seguente
 

O R D I N A N Z A

Art. 1

Con decorrenza immediata e sino al 14 luglio 2020, fermo restando l'obbligo vigente sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza, per le attività di trasporto per i servizi non di linea, fermo restando il rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nel protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, allegato 14 al D.P.C.M. 11 giugno 2020 - nonché di quanto prescritto nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico, allegato 15 al D.P.C.M. 11 giugno 2020:
1) è consentito il trasporto di gruppi di lavoratori che comunemente condividono lo stesso luogo di lavoro e si muovono su predefinite relazioni casa-lavoro, nonché il trasporto di gruppi di pazienti che condividono gli stessi ambienti assistenziali e si muovono su predefinite relazioni casa-strutture di assistenza, riducendo la distanza interpersonale a bordo, ai fini di un maggiore indice di riempimento dei mezzi, nei limiti di quanto consentito dalla carta di circolazione, nel rispetto delle seguenti regole:
a) uso delle protezioni delle vie respiratorie;
b) divieto di far salire a bordo soggetti con febbre (temperatura >37,5 C°) o sintomi respiratori;
c) garanzia dell'apertura dei finestrini o di altre prese d'aria naturale per il ricambio dell'aria;
d) esclusione del posizionamento dei passeggeri c.d. faccia a faccia, evitando comunque che vengano occupati posti vicino al conducente.
 

Art. 2

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35).
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.
 

Bari, addì 23 giugno 2020

Michele Emiliano