Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 24 giugno 2020, Prot. n. A001/2020/359684/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - Disposizioni per la riapertura dei servizi didattici ed educativi di istruzione e formazione professionale, provinciali e paritari, del primo e secondo ciclo per i servizi a favore degli alunni e alunne, studenti e studentesse con bisogni educativi speciali.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);
VISTO l’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che attribuisce potestà amministrativa alla Province autonome nelle materie in cui alle medesime lo Statuto speciale attribuisce potestà legislativa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento;
VISTA la legge provinciale legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);
VISTO il D.P.P. 8 maggio 2008 n. 17-124 Leg (Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, art. 74 L.P. 7 agosto 2006 n.5);
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
• l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell'emergenza”, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale", circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, il Protocollo generale per la sicurezza sul Lavoro;
VISTO il Protocollo di data 30 aprile 2020 del Comitato provinciale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro della Provincia Autonoma di Trento;
VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 1 comma 1 lettera q) con cui è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza in ogni ordine e grado di scuola, già disposta con precedenti provvedimenti;
CONSIDERATO che le previsioni del D.P.C.M. 11 giugno 2020 sopra citato sono efficaci fino al 14 luglio 2020, restando salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del citato decreto;
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
CONSIDERATO che sul territorio provinciale le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 stanno evidenziando, da giorni, con un trend costante, risultati positivi in termini di riduzione del numero dei ricoveri in terapia intensiva, di aumento del numero dei dimessi e di una stabilizzazione del numero dei soggetti positivi; considerato, inoltre, che sul territorio provinciale non sono presenti focolai incontrollati del virus e che i contesti che presentano la maggiore criticità sono individuati in alcune strutture socio-sanitarie già debitamente isolate e poste in sicurezza;
CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela, altrettanto fondamentale, del diritto all’istruzione nonché del tessuto sociale provinciale, in funzione dell'andamento dell'evoluzione della crisi epidemiologica;
CONSIDERATO il prevalente interesse di tutela dei bisogni educativi speciali degli alunni e alunne, studenti e studentesse, con disabilità certificata ai fini dell’inclusione scolastica (L. 104/92) o in situazione di svantaggio per ragioni sociali, culturali, ambientali, familiari o per disturbi specifici di apprendimento, così come previsto dall’articolo 74 della legge provinciale sulla scuola, e del fondamentale interesse a tutelarne il supporto educativo e didattico in vista della ripresa delle attività didattiche in settembre, implementando già in questa seconda fase quanto comunque garantito a distanza nella prima fase di emergenza sanitaria che ha visto la sospensione di tutte le attività in presenza;
CONSIDERATA la fondamentale e significativa valenza dell’esperienza educativa e didattica in presenza dei servizi scolastici di istruzione e formazione professionale, del primo e del secondo ciclo, per gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse con bisogni educativi speciali e per le loro famiglie; valutata altresì l'importanza di riprendere i percorsi educativi e relazionali interrotti a causa dell'epidemia offrendo agli alunni e alunne, studenti e studentesse con bisogni educativi speciali opportunità di crescita, di apprendimento e di socializzazione fondamentali per il successo formativo ma al tempo stesso per il loro benessere, per il loro stato di salute e per il benessere complessivo del loro contesto familiare e di vita;
CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.RC.M. 17 maggio 2020, a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia” e che “le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità' dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e che tale disposizione è confermata dall’art. 1, comma 1 lett.c) del D.P.C.M. 11 giugno 2020;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. q) del D.P.C.M. 11 giugno 2020 nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore a utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne formali, senza pregiudizio alcuno per le attività' delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività' dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
RILEVATO quindi che - in un contesto regolato dall’applicazione di idonee misure di sicurezza e previa valutazione della situazione epidemiologica del territorio - la creazione di momenti di aggregazione in presenza di operatori è ammessa dallo Stato per le attività ludiche ricreative ed educative anche all’interno degli spazi scolastici (articolo 1, comma 1 lettera q) D.RC.M. 11 giugno 2020), in presenza di positive condizioni, anche in anticipo rispetto alla data individuata del 15 luglio per la riapertura delle attività scolastiche;
RILEVATO quindi che, analogamente, in applicazione dei canoni di ragionevolezza, la riapertura dei servizi educativi e didattici per gli alunni e alunne, studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, non può essere considerata incompatibile con le misure adottate a livello statale, se accompagnata dalla previa positiva valutazione della situazione epidemiologica del territorio provinciale e dall’applicazione di idonei protocolli di sicurezza, volti, tra l’altro, a individuare un rapporto ridotto tra utenti e operatori.
RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi a tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettive;
CONSIDERATO che per la riapertura dei servizi in oggetto sono già state predisposte, in collaborazione con l’A.RS.S., Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza, connesse all’emergenza da Covid-19, nelle scuole dell’infanzia e Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza, connesse all’emergenza da Covid-19, nei nidi d’infanzia, micronidi e servizi Tagesmutter;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 741 del 3 giugno 2020 con la quale sono state dettate le "Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti";
VISTE le “Linee di Indirizzo per l’erogazione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale nella “fase 2” della pandemia COVID-19” emanate dal Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento il 5 giugno 2020;
VISTA l’attinenza dei servizi e dell’utenza alle quali le medesime sono rivolte al fine di salvaguardare, nel rispetto della sicurezza di operatori e utenti, il diritto a servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari di estrema importanza specie per i cittadini e le cittadine in età evolutiva e ancor più se con bisogni educativi speciali;
VISTO che per la riapertura dei servizi oggetto della presente ordinanza sono state predisposte, in collaborazione con l’A.P.S.S., “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza connesse all’emergenza Covid-19- Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo (scuole: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative)- disposizioni in materia di apertura delle strutture prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 per erogare servizi e attività’ didattiche a studenti con disabilità certificata e/o con bisogni educativi speciali”, che sono state oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, documento allegato parte integrante della presente ordinanza;
CONSIDERATO l’andamento epidemico sul territorio provinciale come attestato nella nota dell’APSS - Dipartimento di Prevenzione acquisita in data 10 giugno 2020 prot. n. 313136, ove nell’incipit si parla di situazione che mostra un netto miglioramento;
RICHIAMATE tutte le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l’emergenza Covid.19 e relative motivazioni,
tutto ciò premesso,
 

il Presidente
ordina quanto segue

Disposizioni per la ripresa dei servizi educativi e didattici di istruzione e formazione professionale, provinciali e paritari, del primo e del secondo ciclo, per gli alunni e alunne, studenti e studentesse con bisogni educativi speciali

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della presente ordinanza, è ammessa la ripresa dei servizi educativi e didattici di istruzione e formazione professionale, provinciali e paritari, del primo e del secondo ciclo destinati agli alunni e alunne, studenti e studentesse con bisogni educativi speciali;
2. I servizi di cui al punto 1 sono di norma attivati entro dieci giorni dal termine iniziale ivi previsto.
Lo svolgimento dei servizi è subordinato al puntuale rispetto delle “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza connesse all’emergenza Covid-19- Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo (scuole: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative)- disposizioni in materia di apertura delle strutture prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 per erogare servizi e attività’ didattiche a studenti con disabilità certificata e/o con bisogni educativi speciali” predisposte in collaborazione con A.P.S.S., che sono state oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori , allegato parte integrante della presente ordinanza.
Nei luoghi di lavoro dovrà inoltre essere integralmente rispettato il Protocollo generale per la sicurezza sul Lavoro di data 30 aprile 2020 del Comitato provinciale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro della Provincia autonoma di Trento.
Restano vigenti le disposizioni delle ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l’emergenza COVID-19, qualora non in contrasto con la presente ordinanza, ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e tutti i Comuni.

Allegato: Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza connesse all’emergenza Covid-19- Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo (scuole: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative)- disposizioni in materia di apertura delle strutture prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 per erogare servizi e attività’ didattiche a studenti con disabilità certificata e/o con bisogni educativi speciali
 

COVID-19
LINEE DI INDIRIZZO per la tutela della SALUTE e SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE e FORMATIVE del PRIMO e del SECONDO CICLO
(scuole: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA DELLE STRUTTURE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER EROGARE SERVIZI E ATTIVITA' DIDATTICHE SOLO A STUDENTI CON DISABILITA' CERTIFICATA E/O CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI


DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA (LEGGE 104/1992)
Ferme restando le misure di tutela già previste per il personale delle istituzioni scolastiche e formative e per i soggetti terzi che accedono alle stesse, per erogare servizi e attività didattiche a studenti con disabilità certificata fin da subito e cioè prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, si applicano le seguenti misure tenendo conto delle attività definite nel piano educativo individualizzato (PEI) adottato:
• nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico di almeno 1 metro, la gestione degli studenti con disabilità certificata deve essere pianificata anche in riferimento alla tipologia di disabilità e alle risorse professionali specificatamente dedicate, tenendo conto in particolare degli aspetti di supporto psicologico e relazionale dello studente che sono gestiti caso per caso con attenzione alla disabilità dello stesso e alle modalità di accoglienza e erogazione del servizio organizzate dalla scuola. L'attività comunque deve essere programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a disposizione;
• per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, può essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi; nello specifico in questi casi il lavoratore può usare unitamente alla mascherina chirurgica guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si deve necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti;
• il personale e lo studente devono indossare la mascherina. Se lo studente non riesce a indossare la mascherina in ragione della sua disabilità, oppure non sia in grado di indossarla adeguatamente - in applicazione del DPCM 17 maggio 2020, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina - si consiglia, valutando le specifiche situazioni, l'utilizzo per il personale di ulteriori dispositivi quali ad esempio: guanti in nitrile, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, filtrante facciale FFP2 senza valvola. In questo caso per lo studente è incrementato il lavaggio delle mani e anche l'uso di gel igienizzante sulle mani dello stesso e, ove opportuno, la detersione frequente del volto e nelle attività è previsto un distanziamento maggiore ed è raccomandato di rafforzare le misure di igiene. E' possibile non indossare la mascherina se ci si trova all'aperto fuori dall'edificio scolastico, ma nelle sue pertinenze, solo se è mantenuto un distanziamento tra soggetti di almeno 2 metri;
• il rapporto personale/studente è di uno a uno; in relazione al fabbisogno assistenziale dello studente può essere programmata sino a un massimo di un rapporto uno a due;
• l'orario d'accesso dello studente è concordato con l'istituzione scolastica al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di accesso agli spazi scolastici; il personale è presente nella struttura prima dell'arrivo dello studente.
• al momento dell'accesso a scuola il personale, i genitori/accompagnatori, i soggetti terzi e gli studenti possono essere sottoposti al controllo della temperatura che altrimenti è attestata dal medesimo soggetto o, per lo studente, da chi ne ha la responsabilità genitoriale, tramite comunicazione; nel caso di misurazione della temperatura la stessa è effettuata da personale della scuola debitamente formato. Nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o di sua segnalazione in merito:
o se trattasi di lavoratore, si rinvia a specifico punto contenuto nel PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento;
o se trattasi di studente, viene accudito dal personale fino all'arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo in un locale separato e indossando una mascherina chirurgica. In questo caso il personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo). Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il medico di libera scelta, valutato il caso, se conferma l'ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l'avvio dell'inchiesta epidemiologica e l'applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario;
• favorire il lavaggio frequente della mani e l'uso di gel igienizzante;
• le attività devono avvenire sempre nello stesso gruppo, se presente, in cui è inserito lo studente e non devono esserci compresenze con altri studenti inseriti in gruppi diversi;
• a fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari dell'istituzione scolastica e formativa utilizzate per le varie attività e spostamenti degli studenti;
• se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al momento dell'accesso nell'istituzione scolastica e formativa si procede alla disinfezione delle parti sensibili e in particolare dei braccioli dei dispositivi;
• predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il dirigente assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti.
 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, SENZA DISABILITA' CERTIFICATA (LEGGE 104/1992)
Ferme restando le misure di tutela già previste per il personale delle istituzioni scolastiche e formative e per i soggetti terzi che accedono alle stesse, per erogare servizi e attività didattiche a studenti con bisogni educativi speciali, senza disabilità certificata, o per i quali sia necessario programmare attività personalizzate al fine di favorire il raggiungimento del successo formativo fin da subito e cioè prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, si applicano le seguenti misure, tenuto conto delle attività definite nel progetto educativo personalizzato (PEP o PDP) adottato:
• il personale e lo studente devono indossare la mascherina garantendo anche il distanziamento di almeno 1 metro; è possibile non indossare la mascherina se ci si trova all'aperto fuori dall'edificio scolastico, ma nelle sue pertinenze, solo se è mantenuto un distanziamento tra soggetti di almeno 2 metri;
• il rapporto personale/studenti (piccoli gruppi) è programmato in relazione all'attività didattica ed educativa prevista per l'utente, al rispetto delle misure di distanziamento previste, rimodulando gli spazi in modo da permettere di occupare i locali a disposizione, anche con il posizionamento di arredi ed eventuali attrezzature, in modo da garantire un rapporto di massimo di 1 studente ogni 4 metri quadri dell'aula dove svolge l'attività;
• l'orario d'accesso dello studente è concordato con l'istituzione scolastica al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di accesso agli spazi scolastici; il personale è presente nella struttura prima dell'arrivo dello studente;
• al momento dell'accesso a scuola il personale, i genitori/accompagnatori, i soggetti terzi e gli studenti possono essere sottoposti al controllo della temperatura che altrimenti è attestata dal medesimo soggetto o, per lo studente, da chi ne ha la responsabilità genitoriale, tramite comunicazione; nel caso di misurazione della temperatura la stessa è effettuata da personale della scuola debitamente formato. Nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o di sua segnalazione in merito:
o se trattasi di lavoratore, si rinvia a specifico punto contenuto nel PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento;
o se trattasi di studente, viene accudito dal personale fino all'arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo in un locale separato e indossando una mascherina chirurgica. In questo caso il personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo). Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il medico di libera scelta, valutato il caso, se conferma l'ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l'avvio dell'inchiesta epidemiologica e l'applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario;
• favorire il lavaggio frequente della mani e l'uso di gel igienizzante;
• privilegiare attività che consentano il distanziamento;
• le attività di socializzazione avvengono privilegiando lo stesso gruppo in cui è inserito lo studente e circoscrivendo le compresenze con altri studenti inseriti in gruppi diversi;
• predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il dirigente assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti.
In allegato si riportano alcune norme di comportamento

 

Da applicare nei punti dove ci si lava le mani

Norme di comportamento quando si starnutisce

 

L'uso corretto dei guanti monouso

Indossare i guanti NON è un sostituto della disinfezione igienica delle mani!
I guanti monouso non devono essere indossati durante l’intero periodo di servizio. Devono essere indossati principalmente nelle seguenti situazioni e poi smaltiti correttamente.
- in caso di contaminazione prevedibile con escrezioni corporee, secrezioni ed escrementi, ad esempio nel trattamento di ferite, nel cambio dei pannolini, nel soffiare il naso o nell'aiutare i bambini ad andare in bagno
- nello smaltimento di secrezioni, escrementi o vomito.

La corretta gestione della maschera FFP2 senza valvola

È importante che vengano rispettate le seguenti misure igieniche:
- la maschera deve essere indossata correttamente (vedi illustrazioni) o per chi porta gli occhiali: prima la maschera, poi gli occhiali
- evitare di toccare o spostare la maschera mentre è indossata
- sostituire la maschera se è sporca o umida (aria respirabile) se possibile, non toccare l'esterno quando si toglie la maschera
- disinfettare la maschera secondo le istruzioni o smaltirla correttamente