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Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 25 giugno 2020, prot. n. A001/2020/365730/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Utilizzo della mascherina e altre disposizioni.


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l’altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l’uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
CONSIDERATO che l’articolo 10, comma 3, del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020, nonché l’articolo 11, comma 3, dei D.P.C.M. 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020 prevedono che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
CONSIDERATO l’andamento epidemico sul territorio provinciale come attestato nella nota dell’APSS - Dipartimento di Prevenzione acquisita in data 10 giugno 2020 prot. n. 313136, ove nell’incipit si parla di situazione che mostra un netto miglioramento;


Utilizzo della mascherina

CONSIDERATO che con propria ordinanza del 13 giugno 2020 prot. n. 318493/1 è stato disposto, fino al 28 giugno 2020, l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, in questa fase si ritiene ragionevole prorogare la suddetta misura fino al 14 luglio 2020, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 11 giugno 2020;
 

Sport di contatto

CONSIDERATO che l’art. 1, lett. g), del DPCM 11 giugno 2020 dispone che, a decorrere dal 25 giugno 2020, è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;
CONSIDERATO che con propria ordinanza del 13 giugno 2020 prot. n. 318493/1 è stato disposta la sospensione dello svolgimento di tali sport fino al 28 giugno 2020;
CONSIDERATO che attualmente non sussistono indicazioni chiare a livello nazionale circa lo svolgimento di tali sport, si conferma la sospensione degli stessi, anche eventualmente oltre il 28 giugno 2020, fintantoché non giunga l’assenso da parte del Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport;
 

Aree giochi per bambini presenti all’interno di aree pubbliche e private

CONSIDERATO che i gestori delle aree giochi per bambini presenti all’interno di aree pubbliche e private sono tenuti, in base ai protocolli/schede tecniche approvate a livello sia nazionale che provinciale, ad una pulizia periodica delle superfici più toccate;
VISTA l’attuale fase decrescente dell’epidemia, sentita sul punto l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, si ritiene ragionevole disporre che, in alternativa alla predetta pulizia periodica, i gestori possano consentire l’utilizzo delle aree gioco anche qualora gli stessi gestori mettano a disposizione degli utenti strumenti di pulizia delle mani (quali, ad es., in un parco pubblico, la presenza di una fontana nei pressi dell’area gioco);
 

Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi didattici ed educativi di istruzione e formazione professionale, provinciali e paritari, del primo e secondo ciclo per i servizi a favore degli alunni e alunne, studenti e studentesse con bisogni educativi speciali

CONSIDERATO che per la riapertura dei servizi didattici ed educativi di istruzione e formazione professionale, provinciali e paritari, del primo e secondo ciclo per i servizi a favore degli alunni e alunne, studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, con propria ordinanza del 24 giugno 2020 prot. n. 359684/1 sono state adottate specifiche Linee di indirizzo;
CONSIDERATO che, per un mero errore materiale, a pag. 2 delle medesime Linee di indirizzo dopo il periodo “il personale e lo studente devono indossare la mascherina garantendo anche il distanziamento di almeno 1 metro; è possibile non indossare la mascherina se ci si trova all’aperto fuori dall’edificio scolastico, ma nelle sue pertinenze, solo se è mantenuto un distanziamento tra soggetti di almeno 2 metri;" non è stata inserita la frase “non sussiste l’obbligo dell’uso della mascherina se la stessa interferisce con la disabilità dello studente;”.
Tutto ciò premesso
 

il Presidente
ordina quanto segue

Utilizzo della mascherina

1. fino al 14 luglio 2020 compreso, è disposto l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo è obbligatorio indossare la mascherina:
- per accedere a tutte le attività di vendita/economiche/commerciali/professionali sul territorio provinciale, alle edicole, ai tabaccai, alle farmacie e alle parafarmacie e negli spazi aperti al pubblico delle banche e degli uffici postali;
- per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea;
- per gli avventori che accedono ai mercati comunali e ad ogni altra area di vendita all’aperto;
- per accedere agli uffici della pubblica amministrazione;
- per accedere a tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Per l’obbligo di usare la mascherina, così come gli altri dispositivi di protezione individuale, da parte degli operatori economici e avventori si rimanda a quant’altro previsto nei vari protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore economico di riferimento o in ambiti analoghi;


Sport di contatto

2. per le motivazioni di cui in premessa, gli sport di contatto sono sospesi, anche eventualmente oltre il 28 giugno 2020, fintantoché non giunga l’assenso da parte del Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport;


Aree giochi per bambini presenti all’interno di aree pubbliche e private

3. per le motivazioni di cui in premessa, per le aree giochi per bambini presenti all’interno di aree pubbliche e private, in alternativa alla pulizia periodica degli stessi, i gestori possono consentirne l’utilizzo anche qualora i medesimi gestori mettano a disposizione degli utenti strumenti di pulizia delle mani (quali, ad es., in un parco pubblico, la presenza di una fontana nei pressi dell’area gioco);


Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi didattici ed educativi di istruzione e formazione professionale, provinciali e paritari, del primo e secondo ciclo peri servizi a favore degli alunni e alunne, studenti e studentesse con bisogni educativi speciali

4. a pag. 2 delle Linee di indirizzo adottate con propria ordinanza del 24 giugno 2020 prot. n. 359684/1 dopo il periodo "il personale e lo studente devono indossare la mascherina garantendo anche il distanziamento di almeno 1 metro; è possibile non indossare la mascherina se ci si trova all’aperto fuori dall’edificio scolastico, ma nelle sue pertinenze, solo se è mantenuto un distanziamento tra soggetti di almeno 2 metri;’’ è inserita la frase "non sussiste l’obbligo dell’uso della mascherina se la stessa interferisce con la disabilità dello studente ".
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33. Resta inteso che non sono passibili di sanzione gli esercenti delle attività economiche qualora le violazioni siano commesse fuori dei rispettivi locali o aree di vendita/esercizio.
Restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è efficace dal giorno della sua adozione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.