Categoria: 1994
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Tipologia: CCNL
Data firma: 17 dicembre1994
Validità: 01.07.1994 - 30.06.1998
Parti: Aica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Catene alberghiere
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa al CCNL
Campo di applicazione
Titolo I Sistema di relazioni industriali
Art. 1 - Livello nazionale
Art. 2 - Livello aziendale
Art. 3 - Osservatorio di settore
Art. 4 - Pari opportunità
Art. 5 - Enti bilaterali
Art. 6 - Procedure di composizione e conciliazione delle controversie
· a) Commissione paritetica nazionale

· b) Controversie individuali e plurime
· c) Controversie collettive
Art. 7 - Contrattazione territoriale
Art. 8 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 9 - Contrattazione di secondo livello: premio di risultato
Art. 10 - Contrattazione aziendale
Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Art. 12 - Dirigenti sindacali
Art. 13 - Permanessi sindacali
Art. 14 - Diritto di affissione
Art. 15 - Assemblea
Art. 16 - Referendum
Art. 17 - Norme generali
Art. 18 - Contributi associativi
Art. 19 - Rappresentanza sindacale unitaria
Titolo II Inquadramento professionale
Art. 20 - Classificazione del personale
Art. 21 - Passaggi di qualifica
Art. 22 - Mansioni promiscue.
Art. 23 - Commissione per la revisione della classificazione
Art. 24 - Mobilità
Titolo III Forme di contratto di lavoro
Apprendistato
Art. 25 - Assunzione dell'apprendista
Art. 26 - Durata e qualifiche dell'apprendistato
Art. 27 - Periodo di prova
Art. 28 - Numero degli apprendisti
Art. 29 - Orario di lavoro
Art. 30 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 31 - Obblighi dell'apprendista
Art. 32 - Conclusione del periodo di apprendistato
Art. 33 - Prove di idoneità e comunicazioni al collocamento
Art. 34 - Retribuzione degli apprendisti
Art. 35 - Clausola di rinvio
Art. 36 - Stagiaires
Contratto di formazione e lavoro
Art. 37 - Clausola di rinvio
Contratto a tempo parziale
Art. 38 - Finalità
Art. 39 - Elementi del rapporto
Art. 40 - Disciplina del rapporto
Art. 41 - TFR
Art. 42 - Clausole di rinvio
Art. 43 - Condizioni di miglior favore
Art. 44 - Part time temporaneo
Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 45 - Casi e condizioni
Art. 46 - Riposi compensativi e proroga del contratto
Art. 47 - Costituzione del rapporto
Art. 48 - Disciplina generale
Art. 49 - Periodo di prova
Art. 50 - Trattamento normativo
Art. 51 - Trattamento economico
Art. 52 - Risoluzione del rapporto
Art. 53 - Spese di viaggio
Art. 54 - Chiusura dell'esercizio o riduzione del personale per cause di forza maggiore
Art. 55 - Ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a termine
Art. 56 - Numero dei lavoratori che possono essere assunti nelle aziende di stagione
Lavoro extra
Art. 57 - Disciplina del rapporto
Contratto di inserimento
Art. 58 - Disciplina del rapporto
Titolo IV Rapporto di lavoro
Art. 59 - Assunzione
Art. 60 - Esclusione dalle quote di riserva
Art. 61 - Periodo di prova
Art. 62 - Donne e minori
Art. 63 - Orario normale settimanale
Art. 64 - Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 65 - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
 Art. 66 - Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 67 - Flessibilità
Art. 68 - Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
Art. 69 - Recuperi
Art. 70 - Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 71 - Lavoro straordinario
Art. 72 - Lavoro notturno
Art. 73 - Riposo settimanale
Art. 74 - Lavoro domenicale
Art. 75 - Festività
Art. 76 - Ferie
Art. 77 - Congedo per matrimonio
Art. 78 - Congedo per motivi familiari
Art. 79 - Permessi per elezioni
Art. 80 - Permessi per lavoratori studenti-Diritto allo studio
Art. 81 - Doveri del lavoratore
Art. 82 - Sanzioni disciplinari
Art. 83 - Assenze non giustificate
Art. 84 - Divieto di accettazione delle mance
Art. 85 - Consegne e rotture
Art. 86 - Corredo - Abiti di servizio
Norme specifiche per l'area quadri
Art. 87 - Disposizioni generali
Art. 88 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 89 - Indennità di funzione
Art. 90 - Formazione ed aggiornamento
Art. 91 - Responsabilità civile
Trattamento economico
Art. 92 - Elementi della retribuzione
Art. 93 - Trattamenti salariali integrativi
Art. 94 - Determinazione della retribuzione giornaliera
Art. 95 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 96 - Paga base nazionale
Art. 97 - Corresponsione della retribuzione
Art. 98 - Assorbimenti
Art. 99 - Scatti di anzianità
Art. 100 - Premio di anzianità
Art. 101 - Tredicesima mensilità
Art. 102 - Quattordicesima mensilità
Titolo V Sospensione della prestazione
Art. 103 - Malattia
Art. 104 - Infortunio
Art. 105 - Conservazione del posto
Art. 106 - Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 107 - Gravidanza e puerperio
Art. 108 - Servizio militare di leva
Art. 109 - Richiamo alle armi
Titolo VI Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 110 - Recesso
Art. 111 - Preavviso
Art. 112 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 113 - Dimissioni
Art. 114 - Dimissioni per giusta causa
Art. 115 - Dimissioni in caso di matrimonio
Art. 116 - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 117 - Licenziamento discriminatorio
Art. 118 - Licenziamento in caso di matrimonio
Procedure di conciliazione ed arbitrato
Art. 119 - Tentativo di conciliazione
Art. 120 - Collegio arbitrale
Art. 121 - Composizione del collegio
Art. 122 - Compiti del collegio
Art. 123 - Trattamento di fine rapporto
Art. 124 - Restituzione documenti di lavoro
Art. 125 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1
Allegato 2 Premio di anzianità aziende alberghiere
Allegato 3 Vitto e alloggio
Allegato 4 Inps: Riscossione contributi
Allegato 5 Inail: CCNL
Allegato 6
Allegato 7 Accordo interconfederale 18/12/88 - 21/01/89 sui progetti di contratti di formazione e lavoro
Allegato 8 Accordo interconfederale 20/01/93 Confindustria e Cgil-Cisl-Uil sulle politiche della formazione professionale
Allegato 8.1 Analisi dei fabbisogni formativi dell'industria e dei servizi
Allegato 9 Accordo interconfederale 31/01/95 tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil sui contratti di formazione e lavoro - organismi paritetici.

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 17 dicembre 1994 per i dipendenti delle aziende facenti parte dell'Associazione Italiana Catene Alberghiere

Addì 1994, il giorno 17 del mese di dicembre tra l'Associazione Italiana Catene Alberghiere (Aica), […] con l'assistenza della: Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (Federturismo) […], Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria) […] da una parte e dall'altra la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil) […], con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat/Cisl) […], con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs) […] e con la partecipazione della Uil - Unione Italiana del Lavoro […] si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro valevole per i dipendenti dell'industria alberghiera facenti parte dell'Associazione Italiana Catene Alberghiere (Aica), composto da 6 Titoli, 125 articoli, 9 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Premessa al CCNL
[…]
La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
A tale fine l'Associazione degli industriali è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza da parte delle aziende associate all'Aica delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere - e ad intervenire perché siano evitate - azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai due livelli.
Gli inadempimenti alle previsioni di cui alla presente premessa verranno segnalati dalla parte che ne ha interesse alle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti entro quindici giorni dal momento in cui sono stati rilevati. Seguirà entro i sette giorni lavorativi successivi un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle istanze delle parti competenti per territorio nel caso in cui l'inadempimento riguardi una singola azienda.
Qualora la controversia non abbia trovato soluzione in sede di conciliazione, le parti potranno decidere, di comune accordo, di adire ad un Collegio di conciliazione e di arbitrato. Il Collegio sarà formato da due componenti nominati da ciascuna delle parti e presieduto da un terzo nominato di comune accordo fra di loro il quale dovrà, entro un mese dall'insediamento, pronunciarsi sulla controversia.

Campo di applicazione
1) Il presente contratto di lavoro è stipulato sulla base della premessa, che ne costituisce parte integrante, e vale su tutto il territorio nazionale per le aziende alberghiere gestite da:
a) catene alberghiere operanti in Italia - ivi compresi gli Hotel villaggio - anche stagionali, secondo criteri propri dell'organizzazione industriale, intendendosi per tali le imprese che, in qualsiasi modalità, societaria e/o commerciale, gestiscono sotto uno o più marchi, più strutture coordinate tra loro;
b) imprese straniere, o loro stabili organizzazioni in Italia che, pur operando sul territorio nazionale anche con una sola struttura ricettiva esercitino con le modalità sopra specificate l'attività alberghiera in ambito internazionale.
2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibili con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Esso deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al precedente punto 1 anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 502 e successive modificazioni.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e gli Accordi interconfederali.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
Tale complesso normativo ed economico dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai lini della emanazione di un provvedimento legislativo che garantisca l'efficacia erga omnes del presente CCNL con esclusivo riferimento al suo campo di applicazione.

Titolo I Sistema di relazioni industriali
Art. 1 - Livello nazionale

Le parti, ferme restando l'autonomia, le prerogative e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - convengono sull'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
A tal fine le parti stipulanti daranno luogo ad apposito incontro, a cadenza annuale, generalmente da realizzarsi nel primo quadrimestre, nel corso del quale, da parte della Delegazione Aica costituita dai rappresentanti di tutte le catene aderenti, saranno fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore riguardanti:
[…]
b) prospettive di sviluppo della ricezione alberghiera, programmazione della politica turistica, stato ed evoluzione della legislazione di settore;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti alberghieri;
d) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni delle strutture esistenti;
e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d);
f) andamento dell'occupazione complessiva;
g) andamento delle condizioni di lavoro nel settore.
Con riferimento anche alle eventuali risultanze dei lavori dell'Osservatorio di cui al punto 3, potranno essere presentate agli organi pubblici competenti proposte di interesse del settore sulle quali vi sia consenso delle parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione dell'incontro nazionale, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di alberghi, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle rispettive strutture territoriali interessate.
L'esame riguarderà i prevedibili effetti che le prospettive turistiche, come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni sulla situazione ambientale e del territorio, potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.

Le parti si impegnano, infine, a promuovere e realizzare una «Conferenza annuale sullo stato dell'industria ricettiva», per dare risalto alle peculiari problematiche del settore.

Art. 2 - Livello aziendale
Le direzioni, assistite dalle Associazioni imprenditoriali, forniranno, a richiesta, di norma annualmente in un apposito incontro, alle RSU, ai loro coordinamenti e alle Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli, informazioni sulle prospettive aziendali, sull'andamento e le caratteristiche dell'occupazione, sui programmi formativi e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti e/o significativi ampliamenti e/o trasformazioni delle strutture esistenti.
Nel corso di tale incontro le rappresentanze sopra indicate verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
Le stesse rappresentanze verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.

Art. 3 - Osservatorio di settore
Le parti provvederanno a costituire un Osservatorio di settore composto da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e 3 in rappresentanza dell'Organizzazione Imprenditoriale, che si riunirà di norma semestralmente, al fine di acquisire ed esaminare dati, ivi compresi quelli risultanti dalle fasi di informativa in sede nazionale e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di prevalente interesse.
In particolare, saranno oggetto di esame:
[…]
- le innovazioni e le modifiche tecniche organizzative;
- l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno del settore, anche con riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
[…]
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente;
[…]
- le ore di formazione professionale, disaggregate - in quanto possibile - per donne, uomini e livelli di inquadramento, mettendo in evidenza la quantità di ore di formazione impartita ai sensi del Protocollo d'intesa 20 gennaio 1993 e successive intese per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro.
Le valutazioni dell'osservatorio sono formulate all'unanimità. Per l'attività dell'osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire e con spese a carico del Centro Servizi Aica.
I risultati dei lavori dell'osservatorio potranno formare oggetto di esame delle parti anche in sede di informazione a livello nazionale.

Art. 5 - Enti bilaterali
L'Aica dichiara di condividere la posizione espressa dalle Organizzazioni sindacali stipulanti riguardante la positiva funzione svolta dagli «Enti bilaterali» di cui al CCNL 30 maggio 1991 per il settore turismo, anche nelle loro articolazioni territoriali laddove esistenti.
Fatti salvi diversi accordi territoriali preesistenti l'Aica e per essa le imprese aderenti, verseranno alle istanze territoriali laddove esistenti il contributo commisurato a una percentuale del salario minimo + contingenza nella misura dello 0,30% a carico del datore di lavoro e dello 0,10 a carico del lavoratore fino al 31 agosto 1995 e dello 0,20 a carico del datore di lavoro e dello 0,20 a carico del lavoratore a far data dal 1 settembre 1995. Dal 1 gennaio 1995, per le aree territoriali in cui gli enti in questione non siano stati ancora costituiti, le imprese suddette provvederanno a versare gli ammontari a carico dell'azienda e dei lavoratori su un c/c bancario istituito in sede centrale e intestato ad Aica e alle segreterie generali delle OO.SS. stipulanti.
L'ingresso di Aica negli enti territoriali avverrà previa richiesta di adesione sottoscritta da presidente e vice presidente dell'ente bilaterale e rivolta all'Aica tramite le sezioni turismo di Federturismo-Confindustria.
L'ingresso delle sezioni turismo delle associazioni territoriali nell'ente bilaterale comporterà una revisione dello Statuto che tenga conto della adesione suddetta.
L'adesione in parola verrà riconsiderata fra Aica e le OO.SS. stipulanti a scadenza di due anni dalla stipulazione del contratto, anche in relazione alla eventuale nuova situazione normativa contrattuale e legislativa in materia di ammortizzatori sociali che sarà stata eventualmente introdotta nell'ordinamento lavoristico.

Art. 6 - Procedure di composizione e conciliazione delle controversie
a) Commissione paritetica nazionale

Le parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorra anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le parti stipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle parti anche interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione sarà composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'Aica e tre in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti e si riunirà presso l'Aica.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle parti da indirizzare presso la sede dell'Aica.

b) Controversie individuali e plurime
Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime queste dovranno essere sottoposte, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori. In caso di mancato accordo, la soluzione delle controversie interpretative del contratto collettivo, prima che sia adita l'Autorità Giudiziaria, potrà essere concordemente affidata alle competenti Associazioni sindacali centrali le quali potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articolo.
Nota a verbale
Le parti nel confermare la obbligatorietà del ricorso al tentativo di conciliazione disciplinato dall'articolo di cui sopra, si impegnano ad incontrarsi, dopo l'emanazione della procedura prevista dall'ultimo capoverso del punto 2.2. dell'accordo interconfederale 25 gennaio 1990, per coordinare la clausola del presente contratto con quelle interconfederali.

c) Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda le parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie collettive tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla prima parte del CCNL, le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articolo.

Art. 7 - Contrattazione territoriale
La contrattazione territoriale nei termini e per le materie qui indicate potrà essere esercitata su richiesta di una delle parti stipulanti rivolta all'istanza territoriale di rappresentanza della controparte, nei primi quindici giorni del mese di febbraio di ogni anno e dovrà concludersi entro il successivo mese di marzo. Le parti non daranno luogo per lo stesso periodo, rispettivamente ad azioni dirette e a mutamenti unilaterali della situazione, restando inteso che alla scadenza del periodo suddetto, nel caso in cui la contrattazione in discorso non abbia prodotto un risultato negoziale, ciascuna di esse riprenderà la sua piena libertà di autonoma iniziativa.
Sono materie di contrattazione:
- L'elaborazione e la definizione di schemi di convenzioni di cui all'articolo 17 legge 28 febbraio 1987, n. 56 al fine della sua concreta attuazione.
- Azioni a favore del personale femminile, in attuazione delle raccomandazioni Ue e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale.
- Recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 69.
- Il superamento del limite di ore annue per lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.
- Disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione lavoro in cicli stagionali.
- Definizione della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali.
- Individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato.
- Definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del primo comma art. 23 della L. 56/1987 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente CCNL
- Definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta a quanto previsto dall'apposito articolo.
- Definizione di strumenti analoghi a quanto previsto dal contratto di inserimento volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
- Utilizzazione degli impianti nei periodi di cd. «bassa stagione».
[…]

Art. 10 - Contrattazione aziendale
1) La contrattazione integrativa aziendale è ammessa limitatamente alle seguenti materie:
a) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
b) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
[…]
d) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro e degli eventuali riposi di conguaglio;
[…]
f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
g) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
h) ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 67.
2) Sono riconosciuti titolari per l'esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello in rappresentanza rispettivamente delle parti cui viene applicato o applicano il presente contratto collettivo, le RSU di cui all'art. 19, i loro coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti dell'impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali che agiranno, salvo diverso accordo, secondo l'attuale specifica prassi.

Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 marzo di ogni anno le direzioni e le RSU, assistite dai rispettivi Organismi territoriali di rappresentanza, procederanno, su richiesta di una delle parti, ad un esame congiunto orientato al risultato negoziale e che non avrà in ogni caso natura vertenziale, riguardante le prospettive di organizzazione del lavoro dell'azienda che abbiano rilevanti ricadute sui livelli occupazionali, sugli assetti professionali e sull'articolazione delle diverse tipologie di contratti di lavoro.
Nella stessa sede le direzioni renderanno alle RSU informazioni intorno alle prospettive di innovazioni organizzative e/o tecnologiche che non abbiano le ricadute di cui sopra.
In apertura degli incontri previsti in questo articolo, le direzioni comunicheranno volta a volta agli organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 c.p.
La fase di esame congiunto e di informazione di cui al presente articolo si considera conclusa con la data del 31 marzo.

Art. 14 - Diritto di affissione
È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Art. 15 - Assemblea
Nelle unità alberghiere ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali singolarmente o congiuntamente presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione del datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite.
[…]
Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature […]

Art. 17 - Norme generali
Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 19 - Rappresentanza sindacale unitaria
[…]
I componenti la RSU subentrano alla RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La RSU e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
[…]

Titolo II Inquadramento professionale
Art. 23 - Commissione per la revisione della classificazione

Viene istituita una Commissione paritetica con il compito di procedere alla revisione della classificazione professionale che tenga conto delle esigenze specifiche della categoria. La Commissione riferirà intorno ai risultati dei suoi lavori, sei mesi prima della scadenza della parte economica del presente contratto, alle delegazioni dell'Aica e delle Organizzazioni sindacali stipulanti.

Titolo III Forme di contratto di lavoro
Apprendistato
Art. 25 - Assunzione dell'apprendista

Nei casi in cui l'apprendistato è ammesso dalla legge, possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, salvo quanto disposto dalla legge in materia di età minima per l'ammissione al lavoro nelle attività non industriali e per i lavori leggeri (Dpr 4 gennaio 1971, n. 36).
Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.
L'aspirante apprendista deve essere in possesso:
[…]
- del certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell'apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;
[…]
Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Art. 29 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro per gli apprendisti di età superiore a quindici anni non può superare le otto ore giornaliere e quaranta ore settimanali e le sette ore giornaliere e trentacinque settimanali per gli apprendisti di età compresa tra i quattordici e i quindici anni.
È vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore ventidue e le ore sei.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, secondo e terzo comma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, viene stabilito in novantasei ore annue, ripartite in tre ore settimanali, il numero delle ore destinate all'insegnamento complementare, che sono computabili agli effetti retribuitivi - e dei limiti di orario giornaliero e settimanale precisati nei commi precedenti.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Art. 30 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 31 - Obblighi dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
e) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera o) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 35 - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capo in materia di apprendistato e di istruzione professionale valgono le norme del presente Contratto nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 36 - Stagiaires
Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti ad alcuna delle norme del presente contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Contratto di formazione e lavoro
Art. 37 - Clausola di rinvio

I contratti di formazione e lavoro sono disciplinati dalle intese interconfederali del 18 dicembre 1988 e successive integrazioni di cui agli allegati 7-8-9 (1).
(1) Gli accordi di cui sopra sono stati definiti con riguardo all'art. 3 della L. 863/1984, all'art. 8 della L. 407/1990, all'art. 9, c.1 della L. 159/1991, all'art. 16 della L 451/1994 e all'art. 6, Col del DL 572/1994 in via di conversione.

Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 45 - Casi e condizioni

Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
[…]

Art. 46 - Riposi compensativi e proroga del contratto
Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all'articolo 71, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
I congedi di conguaglio di cui all'articolo 67 nonché i permessi non goduti di cui all'articolo 66 concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
[…]
Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
[…]

Dichiarazione a verbale
Le Parti tenuto conto delle specifiche soluzioni normative adottate per i lavoratori stagionali e in relazione agli adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di prestazioni di disoccupazione erogate dall’Inps, si impegnano ad esaminare le conseguenti problematiche al fine di favorire la corretta e migliore applicazione delle prescrizioni legislative rispetto alla disciplina contrattuale nel suo complesso. Sulla base di tale esame da espletare entro il 30 giugno 1991 verranno attuate le più opportune iniziative.

Art. 48 - Disciplina generale
Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Lavoro extra
Art. 57 - Disciplina del rapporto

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987, è consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra nei seguenti casi:
- banquetting;
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari.
[…]
Le imprese comunicheranno alle RSU - quadrimestralmente gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni dei lavoratori extra.
Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato libro paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal TU 20 giugno 1965, n. 1124. Le parti richiedono al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di ribadire le istruzioni già impartite in proposito.
[…]

Titolo IV Rapporto di lavoro
Art. 62 - Donne e minori

Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 63 - Orario normale settimanale
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai lini contrattuali.
Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'articolo 1 del R.d. 15 marzo 1923, n. 692 in relazione all'articolo 3 del R.d. 10 settembre 1923, n. 1955 e cioè, ai direttore tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 64 - Distribuzione dell'orario settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.

Art. 65 - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.
In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle con l'indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.

Art. 67 - Flessibilità
In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, esclusivamente previe intese aziendali, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente articolo 63 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 63 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 63 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 63 non potrà superare le sei consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro quindici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.

Art. 68 - Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
L'orario di lavoro dei fanciulli (minori di età inferiore a quindici anni) che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
I minori di cui al precedente articolo hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all'articolo 65 u.c.

Art. 69 - Recuperi
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Art. 70 - Intervallo per la consumazione dei pasti
È demandato ai contratti integrativi aziendali stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora al giorno.

Art. 71 - Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli articoli 63 e 67 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali e nel limite di due ore giornaliere.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
[…]
Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.
[…]
Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.

Art. 72 - Lavoro notturno
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa sull'orario di lavoro nello spirito informatore della stessa.
Le Organizzazioni Sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno una volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali in materia di orario di lavoro.

Art. 73 - Riposo settimanale
Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Art. 76 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
[…]

Art. 82 - Sanzioni disciplinari
Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
[…]
Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
[…]
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[…]

Art. 86 - Corredo - Abiti di servizio
[…]
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[…]

Norme specifiche per l'area quadri
Art. 87 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente disposto nel presente capo, al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
[…]

Titolo V Sospensione della prestazione
Art. 103 - Malattia

[…]
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]
Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell'azienda stessa oppure di richiedere l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
[…]

Art. 104 - Infortunio
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'Inail il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]
Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
[…]

Art. 105 - Conservazione del posto
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
[…]

Art. 106 - Lavoratori affetti da tubercolosi
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da TBC fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953 n. 86.
[…]

Art. 107 - Gravidanza e puerperio
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]
I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli articoli 68 e 70 del presente Contratto e da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Titolo VI Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 116 - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604, 20 maggio 1970, n. 300, 11 maggio 1990 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
a) «giusta causa» senza preavviso il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (articolo 2119 del Codice Civile).
b) «giustificato motivo con preavviso», intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro omero da ragioni inerenti alla attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
[…]
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per «giusta causa» le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell'articolo 82;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d'aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[…]
h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
[…]
m) reiterato stato di ubriachezza.
[…]