Tipologia: Accordo
Data firma: 28 luglio 1997
Validità: 01.07.1997 - 30.06.2001
Parti: Anisap e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Sanità, Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private
Fonte: CNEL

Sommario:

 Verbale di riunione
Secondo livello di contrattazione
Accordo nazionale per i dipendenti da aziende del settore "Istituzioni sanitarie ambulatoriali private" aderenti all'Anisap
Premessa
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale di settore.
• A) Diritti di informazione
• B) Materie di accordo
Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali a livello aziendale.
Art. 3 - Strumenti nazionali.
Art. 4 - Ente Bilaterale Nazionale (EBN).
Art. 5 - Distribuzione dell'accordo Anisap/OO.SS.
Funzionamento delle relazioni sindacali contributi per l'ente bilaterale - Procedure
Art. 6 - Contributi per l'Ente Bilaterale Nazionale.
Art. 6 bis - Procedura.
Art. 7 - Mercato del lavoro.
• A) Collaborazioni
• B) Tirocinio
• C) Contratti di formazione lavoro
Art. 8 - Classificazione.
Art. 9 - Orario di lavoro.
Art. 10 - Trattamento economico.
Art. 11 - Decorrenza e durata
Art. 12 - Archivio contratti.
Allegati
Rif. Art. 4 Statuto tipo
Art. 1 - Costituzione.
Art. 2 - Sede e durata.
Art. 3 - Scopi e finalità.
Art. 4 - Soci e fondatori associati.
Art. 5 - Cessazione dell'iscrizione.
Art. 6 - Entrate.
Art. 7 - Esercizio finanziario.
Art. 8 - Organi dell'ente.
Art. 9 - L'Assemblea.
Art. 10 - Poteri dell'Assemblea.
Art. 11 - Riunioni dell'Assemblea.
Art. 12 - Comitato esecutivo.
 Art. 13 - Poteri del Comitato esecutivo.
Art. 14 - Riunioni del Comitato esecutivo.
Art. 15 - Il Presidente.
Art. 16 - Il Vice-Presidente.
Art. 17 - Collegio dei sindaci.
Art. 18 - Il patrimonio.
Art. 19 - Gestione dell'ente.
Art. 20 - Bilancio dell'ente.
Art. 21 - Liquidazione dell'ente.
Art. 22 - Modifiche statutarie.
Regolamento (- Bozza -)
Rif. Art. 6, Punto 4 Modulo di adesione all'ente bilaterale nazionale delle aziende del settore "Istituzioni sanitarie ambulatoriali private" aderenti all'Anisap (- Bozza -)
• Fotocopia ricevuta versamento
Rif. Art. 7, lett. C), comma 3 Accordo sull'utilizzo dell'istituto dei contratti di formazione lavoro
• Allegato 1 Programma formativo per il raggiungimento finale dei livelli Quadri (fascia A, B, C) 1° e 2°.
• Allegato 2 Programma formativo per il raggiungimento finale dei livelli 3°, 4°, 5°.
• Allegato 3 Programma per CFL di inserimento professionale per tutti i livelli escluso il 6° e 7° livello
• Allegato 4 Facsimile (da riprodurre su carta intestata dell'Azienda)
Rif. art. 7 lett. A (Collaborazioni)
Rif. art. 8 (Classificazione) 2° Livello
Riordino delle professioni sanitarie infermieristiche tecnico-sanitarie e della riabilitazione profili professionali
• Decreto 14 settembre 1994, n. 665
• Decreto 14 settembre 1994, n. 666.
• Decreto 14 settembre 1994, n. 667.
• Decreto 14 settembre 1994, n. 668.
• Decreto 14 settembre 1994, n. 669.
• Decreto 14 settembre 1994, n. 739.
• Decreto 14 settembre 1994, n. 740.
• Decreto 14 settembre 1994, n. 741.
• Decreto 14 settembre 1994, n. 742.
• Decreto 14 settembre 1994, n. 743.
• Decreto 14 settembre 1994, n. 744.
• Decreto 26 settembre 1994, n. 745.
• Decreto 26 settembre 1994, n. 746.
• Decreto 15 marzo 1995, n. 183.
Rif. art. 7, lett. B, legge "Per la promozione dell'occupazione"

Il giorno 28 luglio 1997 a Roma presso la Sede dell'Anisap Nazionale - via Magna Grecia 13, si sono incontrati:
a) in rappresentanza dell'Anisap […];
b) per le Organizzazioni Sindacali Cgil-Cisl-Uil [...] (Filcams- Cgil), [...] (Fisascat-Cisl) e […] (Uiltucs-Uil).

A seguito del mandato ricevuto dal Congresso Nazionale Anisap tenuto il 3 luglio u.s., il Presidente [...] ha manifestato a nome dell'Anisap il consenso alla firma dell'Accordo Nazionale per i Dipendenti da Aziende del Settore Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private aderenti all'Associazione, secondo il testo elaborato dalla Commissione sindacale a suo tempo nominata, testo che si intende parte integrante del presente verbale.
Le parti contraenti si sono altresì accordate per richiedere al Ministero del Lavoro, contestualmente al raggiungimento dell'Accordo stesso, la presa d'atto formale di quanto sopra.

Verbale di riunione
In data 16 aprile 1998, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si è svolta la riunione convocata a seguito di istanza delle parti interessate all'accordo Anisap per formalizzare l'intesa contrattuale raggiunta tra le parti medesime.

Hanno partecipato all'incontro:
¨ per il Ministero del Lavoro: Sandro Coronato della Direzione generale dei Rapporti di Lavoro;
¨ per l'Anisap: […]
¨ per le OO.SS. dei lavoratori: […] Filcams-Cgil, […] Fisascat-Cisl e […] Uiltucs-Uil.
[…]
Il Ministero del Lavoro prende atto di quanto rappresentato dalle organizzazioni partecipanti e acquisisce l'accordo siglato dai contraenti, documento che è parte integrante del presente verbale, con le seguenti rettifiche:
* pag. 10 - art. 7, mercato del lavoro, A) collaborazioni:
il termine "continuata" è sostituito dal termine "coordinata" e il termine "temporanea" è aggiunto a quella "in esclusiva", nella parte della frase che recita: "tali provvedimenti amministrativi non escludono ipotesi di attivazione di rapporti di collaborazione continuata e continuativa anche in esclusiva";
* pag. 11 - nel titolo è aggiunto il termine "temporanea".

Secondo livello di contrattazione
Accordo nazionale per i dipendenti da aziende del settore "Istituzioni sanitarie ambulatoriali private" aderenti all'Anisap

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale di settore.
Fatto salvo quanto nella Prima parte del CCNL è previsto dagli articoli e dalla dichiarazione congiunta costituenti il Titolo I dello stesso CCNL, le parti, nello spirito e in coerenza con quanto esplicitato nella "Premessa" al presente accordo, convengono che relativamente agli artt. 13 e 14 di cui al successivo Titolo II gli stessi saranno esercitati con i tempi e le modalità appresso indicate:

A) Diritti di informazione
Annualmente, a livello nazionale, di norma entro il 1° quadrimestre, l'Anisap nazionale e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali si incontreranno al fine di procedere a un esame congiunto sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sull'innovazione tecnologica e i prevedibili effetti sulla professionalità, sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile; nonché sulla dimensione e suddivisione professionale dei collaboratori operanti nelle aziende del settore quali addetti aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in esclusiva o saltuaria e dei tirocinanti.
Al riguardo, sulla base di quanto previsto al successivo art. 7 "Mercato Del lavoro" le parti, tramite l'Ente Bilaterale Nazionale (EBN), forniranno alle aziende del settore la modulistica necessaria e idonea a permettere il monitoraggio occupazionale/organizzativo delle strutture aziendali.

B) Materie di accordo
Anche con riferimento agli incontri come sopra previsti e in particolare quelli di cui al punto A), l'Anisap Nazionale e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro.
Al riguardo e con l'impegno ad operare, nel corso di vigenza del presente accordo, all'eventuale armonizzazione di quanto definito in materia di "Mercato del lavoro" con le norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti degli indirizzi generali assunti dal Governo Italiano e dalle parti sociali di cui all'accordo per il lavoro del 24.9.96 si è convenuto che i confronti saranno in particolare riferiti a interventi di formazione e riqualificazione professionali connessi a iniziative o direttive dei pubblici poteri anche nazionale o comunitario.
Potranno, inoltre, essere realizzate intese in materia di classificazione del personale per la definizione di eventuali qualifiche specifiche le cui figure professionali rivestano interesse settoriale e non siano previste e/o riconducibili nella classificazione di cui al presente accordo nonché in quella del CCNL.
Potranno, infine essere realizzate, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto previsto all'art. 5 del CCNL.
Per tutti i compiti sopra individuati le parti potranno avvalersi del supporto informativo derivante dalla modulistica di cui al punto A).

Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali a livello aziendale.
Fermo restando la validità degli accordi aziendali realizzati e in coerenza con quanto richiamato nella "Premessa" al presente accordo le parti convengono che a partire dalla sua decorrenza a livello di singola unità aziendale, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
• turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
• eventuali forme di flessibilità;
• part-time;
• determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 71, Parte II;
• contratti a termine;
• tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 5, Parte I;
• modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
• quanto delegati alla contrattazione degli artt. 20 e 21 della legge n. 300/70 "Statuto dei lavoratori".
[…]
In materia di classificazione, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel CCNL e nel presente accordo, le eventuali qualifiche specifiche che assumano un significato e valenza generali. In tale caso le rispettive parti di livello aziendale riporteranno all'Anisap Nazionale e alle corrispondenti Organizzazioni Sindacali le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Ciò al fine di attivare, in quanto di loro competenza, la procedura di cui all'art. 1, punto B).
• altre materie espressamente demandate dal presente accordo.

Art. 3 - Strumenti nazionali.
In deroga a quanto previsto dagli artt. 3 (strumenti nazionali) e 16 (Enti Bilaterali) del CCNL "Terziario della distribuzione e dei servizi" del 3.11.94, le parti, preso anche atto dell'intesa tra Anisap e Confcommercio, concordano di istituire l'EBN del settore "Istituzioni Sanitarie ambulatoriali private" con gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel successivo art. 4.

Art. 4 - Ente Bilaterale Nazionale (EBN).
1) Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente accordo concordano sulla opportunità di costituire l'EBN del settore "Istituzioni sanitarie ambulatoriali private" la cui sede sarà c/o la sede dell'Anisap Nazionale […]
2) L'EBN costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizio rivolto ai datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti e ai "collaboratori" delle aziende del settore aderenti alla Anisap.
3) A tal fine, l'EBN su mandato delle parti stipulanti il presente accordo attua e concretizza:
A) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'allegato 1 (Relazioni Sindacali a livello Nazionale) e in particolare:
• organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
• organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
• organizza e gestisce i progetti formativi per le singole figure professionali;
• organizza e gestisce quanto demandato dal Gruppo di lavoro per le pari opportunità, di cui all'art. 5 del CCNL del 3.11.94;
[…]
B) Le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 7 (mercato del lavoro) e in particolare:
• organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislativo, risultino coinvolti;
• organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti hanno raggiunto in materia di contratti e formazione lavoro (CFL) nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della 223/91;
• organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE;
• organizza e gestisce corsi di formazione per apprendisti.
C) Predispone progetti e stipula convenzioni con: Enti, Istituti, consigli e/o collegi nazionali degli ordini professionali, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti A) e B); e per le materie di cui alla legge n. 626/94 (Sicurezza sul Lavoro).
D) Riceve ed elabora anche ai fini statistici:
• i dati forniti dalle Aziende aderenti all'Anisap sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione lavoro, di apprendistato, di contratti a termine, nonché dell'attivazione delle "Collaborazioni";
• le intese relative a: stages, utilizzo della 223/91 e ai regimi di orario di cui al titolo VI artt. 32, 34 e 35 del CCNL;
• i verbali di conciliazione o di mancato accordo forniti dalle Organizzazioni territoriali così come previsto all'art. 17 del CCNL 3.11.94;
• i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente accordo.
[…]

Art. 7 - Mercato del lavoro.
Fermo restando quanto in materia è previsto dal CCNL "Terziario della Distribuzione e dei servizi" del 3.11.94 e dell'impegno di cui all'art. 1, lett. B), del presente accordo, le parti, tenuto conto della caratteristica del Settore hanno convenuto sull'opportunità di disciplinare, con la presente intesa alcune peculiari tematiche riconducibili alla materia inerente il Mercato del Lavoro, che allo stato non trovano riscontro nella specifica normativa prevista dal CCNL sopra richiamato.
In tale ambito, le tematiche peculiari su cui addivenire a una loro disciplina contrattuale risultano essere:
A) Collaborazioni.
B) Tirocinio.
C) Contratti Formazione Lavoro.

A) Collaborazioni
A1) In tema di soggetti titolati all'attivazione della prestazione in collaborazione […]
A2) In tema di tipologia della prestazione di collaborazione
Su questo tema le parti hanno convenuto che risultano compatibili con la struttura organizzativa del settore le Collaborazioni coordinate e continuative temporanee e quelle in esclusiva avuto riguardo delle rispettive specificità di prestazione come normate in successivi Temi/istituti
A3) In tema di tempo di prestazione della collaborazione coordinata e continuativa temporanea […]
A4) In tema di tempo di prestazione della collaborazione coordinata e continuativa in esclusiva […]
A5) In tema di compenso minimo per la prestazione di collaborazione […]
A6) In tema di adempimenti […]

B) Tirocinio
Le Parti, vista la legge del 18.6.97 "per la promozione dell'occupazione" il cui art. 18 è riferito a "Tirocini formativi e di orientamento", convengono che il periodo di tirocinio effettuato dai soggetti interessati presso le aziende del settore aderenti all'Anisap sarà regolato con le norme e le disposizioni della legge sopra richiamata e che viene allegata al presente accordo.

C) Contratti di formazione lavoro
• In accordo e non in antitesi con quanto previsto in materia dal CCNL del 3.11.94 le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità di utilizzo del contratto di formazione e lavoro, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 451 del 19.7.94.
• In tale ambito, le parti hanno elaborato e assunto a livello nazionale il Progetto Formativo cosi come risulta in apposito allegato al presente accordo e che ne costituisce parte integrante.
• Per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo le aziende del settore aderenti all'Anisap dovranno presentare i progetti di Formazione ricorrendo allo specifico accordo sopra richiamato, utilizzando allo scopo anche la modulistica concordata (Facsimile Allegato).
[…]

Allegati
Rif. Art. 7, lett. C), comma 3 Accordo sull'utilizzo dell'istituto dei contratti di formazione lavoro
Allegato 1 Programma formativo per il raggiungimento finale dei livelli Quadri (fascia A, B, C) 1° e 2°.

Aree didatticheOre di formazione
area giuridica e organizzativaore 50
area tecnico-amministrativa praticaore 80
totaleore 130

Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.
Le metodologie di formazione sono di 2 tipi:
A) Lezioni teoriche che riguardano l'area giuridica e organizzativa.
B) Addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico-amministrativa pratica.
Obiettivo del 1° modulo è l'apprendimento della legislazione che regola l'attività dello specifico settore, del rapporto di lavoro e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, dell'attività di organizzazione del lavoro e delle relative disposizioni.
Nella 2a fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità tecnico-pratiche, da realizzarsi attraverso l'affiancamento sul lavoro sotto la guida del datore di lavoro o di persona da lui delegata appartenente alla struttura lavorativa e riguarderà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell'esercizio delle sue mansioni.
Area giuridica e organizzativa.
- Principi fondamentali.
- Legislazione del Lavoro.
- Contratto di Lavoro.
- Attività di organizzazione della struttura lavorativa.
- Conoscenza delle disposizioni dello studio relative al rapporto di lavoro e ai principi riferiti ai rapporti interpersonali.
- Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Legislazione dello specifico settore.
Area Tecnico Amministrativa Pratica.
- La formazione avrà lo scopo preciso di istruire il lavoratore su nozioni generali e sulle procedure in essere presso lo studio nonché sulla legislazione specifica del settore.

Allegato 2 Programma formativo per il raggiungimento finale dei livelli 3°, 4°, 5°.

Aree didatticheOre di formazione
area giuridica e organizzativaore 20
area tecnico-amministrativa praticaore 60
totaleore 80

Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.
Le metodologie di formazione sono di 2 tipi:
A) Lezioni teoriche che riguardano l'area giuridica e organizzativa.
B) Addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico-amministrativa pratica.
Obiettivo del 1° modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze generali sulle leggi che regolano le procedure amministrative relative alle mansioni assegnate da realizzarsi sotto la guida del responsabile dell'unità operativa.
Nella 2a fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità pratiche, da realizzarsi con l'inserimento graduale nella posizione lavorativa e l'affiancamento sul lavoro a personale già qualificato.
Area giuridica e organizzativa.
- Legislazione del Lavoro.
- Contratto di lavoro.
- Attività di organizzazione della struttura lavorativa.
- Conoscenza delle disposizioni aziendali relative al rapporto di lavoro e ai principi riguardanti i rapporti interpersonali.
- Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Area tecnico-amministrativa pratica.
La formazione avrà lo scopo preciso di istruire la persona su:
- nozioni generali sulle procedure in essere presso lo studio nonché sulla legislazione specifica del settore.

Allegato 3 Programma per CFL di inserimento professionale per tutti i livelli escluso il 6° e 7° livello
Ore di formazione: 20
L'adeguamento delle capacità professionali necessarie all'inserimento nel contesto della struttura lavorativa sarà impartito dal datore di lavoro o da persona da lui delegata appartenente alla stessa e riguarderà tutte le indicazioni teorico pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell'esercizio delle sue mansioni, ivi comprese le norme relative alla tutela ambientale e prevenzione infortunistica.