Categoria: 1997
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Tipologia: CCNL
Data firma: 4 aprile 1997
Validità: 27.03.1997 - 26.03.2008
Parti: Assoced e Ugl Terziario
Settori: Servizi, CED
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Validità e sfera di applicazione del contratto
Titolo I Classificazione del personale
Art. 1 (Classificazione del personale)
Titolo II Quadri
Art. 2 (Declaratoria)
Art. 3 (Orario part time speciale per Quadri)
Art. 4 (Formazione e aggiornamento)
Art. 5 (Assegnazione della qualifica)
Art. 6 (Polizza assicurativa)
Art. 7 (Indennità di funzione)
Titolo III Assunzione ordinaria e con contratti atipici
Art. 8 (Assunzione)
Art. 9 (Documentazione)
Art. 10 (Periodo di Prova)
Titolo IV Orario di lavoro
Art. 11 (Orario normale settimanale)
Art. 12 (Flessibilità dell'orario)
Art. 13 (Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede)
Art. 14 (Fissazione dell'orario)
Art. 15 (Lavoratori discontinui)
Titolo V Part-time
Art. 16 (Premessa)
Art. 17 (Rapporto a tempo parziale)
Art. 18 (Disciplina del rapporto a tempo parziale)
Art. 19 (Riproporzionamento)
Art. 20 (Lavoro supplementare)
Art. 21 (Registro lavoro supplementare)
Art. 22 (Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima)
Art. 23 (Preavviso)
Titolo VI Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 24 (Norme generali lavoro straordinario)
Art. 25 (Maggiorazioni lavoro straordinario)
Art. 26 (Registro lavoro straordinario)
Art. 27 (Lavoro ordinario notturno)
Titolo VII Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 28 (Riposo settimanale)
Art. 29 (Festività)
Art. 30 (Retribuzione prestazioni festive)
Art. 31 (Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge)
Art. 32 (Permessi retribuiti)
Titolo VIII Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 33 (Congedi retribuiti)
Art. 34 (Congedo matrimoniale)
Art. 35 (Diritto allo studio)
Art. 36 (Chiamata alle armi)
Art. 37 (Richiamo alle armi)
Titolo IX Ferie
Art. 38 (Ferie)
Art. 39 (Funzioni pubbliche elettive)
Art. 40 (Determinazione periodo di ferie)
Art. 41 (Insorgenza della malattia durante il periodo feriale)
Art. 42 (Normativa per cessazione rapporto)
Art. 43 (Richiamo lavoratore in ferie)
Art. 44 (Irrinunciabili)
Art. 45 (Registro ferie)
Titolo X Missioni e trasferimenti
Art. 46 (Missioni)
Art. 47 (Trasferimenti)
Art. 48 (Disposizioni per i trasferimenti)
Titolo XI Malattie e infortuni

Art. 49 (Malattia)
Art. 50 (Normativa)
Art. 51 (Obblighi del lavoratore)
Art. 52 (Periodo di comporto)
Art. 53 (Trattamento economico di malattia)
Art. 54 (Infortunio)
Art. 55 (Trattamento economico di infortunio)
Art. 56 (Quota giornaliera per malattia ed infortunio)
Art. 57 (Festività)
Art. 58 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)
Art. 59 (Tubercolosi)
Art. 60 (Sicurezza sul lavoro)
Art. 61 (Rimando alla vigente normativa)
Titolo XII Gravidanza e puerperio
Art. 62 (Astensione dal lavoro)
Art. 63 (Permessi per assistenza)
Art. 64 (Normativa)
Titolo XIII Sospensione del lavoro
Art. 65 (Sospensione)
Titolo XIV Anzianità di servizio
Art. 66 (Decorrenza anzianità di servizio)
Art. 67 (Computo anzianità frazione annua)
Art. 68 (Anzianità convenzionale)
Titolo XV Passaggi di qualifica
Art. 69 (Mansioni del lavoratore)
Art. 70 (Passaggi di livello)
Art. 71 (Scatti di anzianità)
Titolo XVI Trattamento economico
Art. 72 (Normale retribuzione)
Art. 73 (Retribuzione di fatto)
Art. 74 (Retribuzione mensile)
Art. 75 (Quota giornaliera)
Art. 76 (Quota oraria)
Art. 77 (Paga base nazionale conglobata)
Art. 78 (Assorbimenti)
Art. 79 (Prospetto paga)
Titolo XVII Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 80 (Tredicesima mensilità)
Art. 81 (Quattordicesima mensilità)
Titolo XVIII Fondo pensioni integrativo
Art. 82 (Fondo pensioni per i lavoratori dei CED)
Titolo XIX Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 83 (Recesso ex art. 2118 cod. civ.)
Art. 84 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.)
Art. 85 (Normativa)
Art. 86 (Nullità del licenziamento)
Art. 87 (Nullità del licenziamento per matrimonio)
Art. 88 (Licenziamento simulato)
Art. 89 (Preavviso)
Art. 90 (Indennità sostitutiva del preavviso)
Art. 91 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 92 (Decesso del dipendente)
Art. 93 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Art. 94 (Dimissioni)
Art. 95 (Dimissioni per matrimonio)
Art. 96 (Dimissioni per maternità)
Titolo XIX Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 97 (Obbligo del prestatore di lavoro)
Art. 98 (Divieti)
Art. 99 (Giustificazioni delle assenze)
Art. 100 (Rispetto orario di lavoro)
Art. 101 (Comunicazione mutamento di domicilio)
Art. 102 (Provvedimenti disciplinari)
Art. 103 (Codice disciplinare)
Art. 104 (Normativa provvedimenti disciplinari)
Titolo XX Responsabilità civili e penali
Art. 105 (Assistenza legale)
Art. 106 (Normativa su procedimenti penali
Titolo XXI Relazioni sindacali
Art. 107 (Relazioni Nazionali)
Art. 108 (Relazioni Regionali)
 Art. 109 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
Art. 110 (Regolamento elettorale RSU)
Art. 111 (Assemblea)
Art. 112 (Delegato Provinciale)
Art. 113 (Deleghe Sindacali)
Titolo XXII Composizione delle controversie
Art. 114 (Composizione delle controversie)
Art. 115 (Commissione Paritetica Nazionale)
Art. 116 (Procedure)
Art. 117 ( Organismi Paritetici)
Art. 118 (Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali)
Art. 119 (Contributi di assistenza contrattuale)
Art. 120 (Distribuzione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro)
Titolo XXIII Accordi integrativi regionali
Art. 121 (Accordi integrativi regionali)
Titolo XXIV Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 122 (Tutela delle lavoratrici madri)
Art. 123 (Pari Opportunità)
Art. 124 (Azioni Positive)
Art. 125 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Art. 126 (Lavoratori di lingua non italiana)
Art. 127 (Lavoratori stranieri)
Art. 128 (Aspettativa per tossicodipendenza)
Art. 129 (Tutela dei genitori di portatori di Handicap)
Titolo XXV Decorrenza e durata del contratto
Art. 130 (Decorrenza e durata)
Allegati al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati
Allegato A Paga base conglobata nazionale dal 27 marzo 1997

Allegato B Regolamento elettorale RSU
Parte prima
Premessa
Modalità di costituzione e di funzionamento
Art. 1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
Art. 2 Composizione
Art. 3 Numero dei componenti
Art. 4 Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
Art. 5 Compiti e funzioni
Art. 6 Durata e sostituzione nell'incarico
Art. 7 Decisioni
Art. 8 Clausola di salvaguardia
Parte seconda
Disciplina della elezione della RSU

Art. 1 Modalità per indire le elezioni
Art. 2 Quorum per la validità delle elezioni
Art. 3 Elettorato attivo e passivo
Art. 4 Presentazione delle liste
Art. 5 Commissione elettorale
Art. 6 Compiti della Commissione
Art. 7 Missioni
Art. 8 Scrutatori
Art. 9 Segretezza del voto
Art. 10 Schede elettorali
Art. 11 Preferenze
Art. 12 Modalità della votazione
Art. 13 Composizione del seggio elettorale
Art. 14 Attrezzatura del seggio elettorale
Art. 15 Riconoscimento degli elettori
Art. 16 Compiti del Presidente
Art. 17 Operazioni di scrutinio
Art. 18 Attribuzione dei seggi
Art. 19 Ricorsi alla Commissione elettorale
Art. 20 Comitato dei garanti
Art. 21 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
Art. 22 Adempimenti della Direzione aziendale
Art. 23 Clausola finale
Allegato C Norme per l'applicazione del D.Lgs. 626/94
Protocollo Sindacale per l'attuazione del disposto del Decreto Legislativo 626/94.

Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti -
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Elezioni del RLS
Art. 3 Durata del mandato
Art. 4 Formazione RLS
Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione.
Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Art. 7 Rappresentante del lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Art. 8
Art. 9 Dimensioni del territorio
Art. 10 Durata del mandato
Art. 11 Clausola estensiva
Titolo II - Organismo paritetico
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti -
Art. 17 Sfera di applicazione
Art. 18 Numero degli RLS
Art. 19
Art. 20 Garanzie per gli RLST
Art. 21 Modalità di elezione
Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST -
Art. 22
Art. 23 RLST
Art. 24 RLS
Art. 25 Permessi per la formazione
Titolo V - Percorso formativo -
Art. 26 Materie formative
Art. 27 Criteri valutativi
Art. 28 Riconoscimento
Titolo VI- Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 30 Modalità di consultazione
Art. 31 Informazione
Art. 32 Documentazione aziendale
Art. 33 Norme di salvaguardia ed estensive
Titolo VII- Norme transitorie e finali -
Art. 34 Sostituzione RLS
Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti
Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti
Art. 37 Sostituzione RLST
Art. 38
Art. 39 Decorrenza e durata
Allegato D Contratti di Formazione e Lavoro
Art. 1 (rimando alla legislazione vigente)

Art. 2 (dichiarazione di intenti)
Art. 3 (rimando alla contrattazione territoriale)
Allegato E Contratti di Apprendistato
Art. 1 (rimando alla legislazione vigente)
Art. 2 (dichiarazione di intenti)
Art. 3 (rimando alla contrattazione territoriale)
Allegato F Contratti a Tempo Determinato
Art. 1 (rimando alla legislazione vigente)
Art. 2 (dichiarazione di intenti)
Art. 3 (campo di applicazione)
Art. 4 (proroga del Contratto a tempo determinato)
Art. 5 (preferenza nelle assunzioni)
Art. 6 (rimando alla contrattazione territoriale)
Allegato G Previdenza Integrativa complementare
Art. 1 (richiamo dell'art.82 del CCNL 19/12/1996)
Art. 2 (Commissione di studio)

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati

L'Anno 1997, il giorno 4 del mese di aprile in Venezia tra la Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati - Assoced [...] e la Ugl Terziario, Federazione Nazionale Lavoratori Commercio Turismo Distribuzione e Servizi […] con l'assistenza della Ugl (Unione Generale del Lavoro) […] si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, se compatibili a tempo determinato, tra tutti i Centri Elaborazione Dati qui di seguito elencati ed il relativo personale dipendente.
A) Centri elaborazione dati contabili;
B) Centri elaborazione cedolini paghe;
C) Centri elaborazione data entry;
D) Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
E) Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato
F) Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale
G) Centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing
H) altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie.

Titolo III Assunzione ordinaria e con contratti atipici
Art. 8 (Assunzione)

[...]
Per le assunzioni con contratti di Formazione e Lavoro, si rimanda all'allegato D al presente CCNL. Per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista si rimanda all'allegato E al presente CCNL.
Nota a verbale
Le Parti sottoscrittici del presente CCNL si danno atto del beneficio per l'occupazione che ricadrebbe sul Paese se intervenisse nell'ordinamento la facoltà di utilizzazione di strumenti atipici per i rapporti di lavoro contratti di lavoro interinale, lavoro in alternanza.
Sin d'ora le Parti si danno reciprocamente atto della piena disponibilità ad inserire nel testo contrattuale norme di attuazione delle su indicate tipologie lavorative.

Titolo IV Orario di lavoro
Art. 11 (Orario normale settimanale)

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

Art. 12 (Flessibilità dell'orario)
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di sedici settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
[...]
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Art. 14 (Fissazione dell'orario)
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda.
Ai sensi dell'art. 12, R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, l'articolazione dell'orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 15 (Lavoratori discontinui)
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) uscieri;
2) inservienti;
3) fattorini, abilitati alla guida di motocicli e/o autoveicoli;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali.
Qualora i lavoratori di cui al 1° comma del presente articolo svolgano nei periodi di attesa altre mansioni, sempre riconducibili con il proprio inquadramento, l'orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali.

Titolo VI Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 24 (Norme generali lavoro straordinario)

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 100 ore annue.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e dell'art. 9 del relativo regolamento.

Art. 26 (Registro lavoro straordinario)
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nei Centri Elaborazione Dati che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

Titolo VII Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 28 (Riposo settimanale)

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nella giornata della domenica nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 31 (Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge)
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 72 fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo IX Ferie
Art. 44 (Irrinunciabili)

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 45 (Registro ferie)
Per le ferie verrà istituito presso i Centri elaborazione Dati un apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 26 per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nei CED che abbiano la gestione del personale informatizzata.

Titolo XI Malattie e infortuni
Art. 50 (Normativa)

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 54 (Infortunio)
Così come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto ha tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali i Centri Elaborazione Dati sono tenuti ad assicurare presso l'Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 59 (Tubercolosi)
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia, in caso di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario anti tubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 60 (Sicurezza sul lavoro)
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato C al presente contratto.

Art. 61 (Rimando alla vigente normativa)
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano altresì immutate le potestà delle legislazioni speciali previste per le Regioni Autonome e per le Provincie Autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.

Titolo XII Gravidanza e puerperio
Art. 62 (Astensione dal lavoro)

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 63 (Permessi per assistenza)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 64 (Normativa)
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XIX Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 84 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.)

Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo;
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
[…]

Titolo XIX Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 102 (Provvedimenti disciplinari)

La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 72;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 97;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94;
[…]
- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo.
[…]

Titolo XXI Relazioni sindacali
Art. 107 (Relazioni Nazionali)

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito ogni anno l'Assoced e la Ugl Terziario si incontreranno, di norma nel mese di gennaio, per una valutazione congiunta dell'andamento del settore e dei trend occupazionali.
Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dalla Commissione Paritetica Nazionale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate dalla Commissione stessa in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.

Art. 108 (Relazioni Regionali)
Le parti consapevoli delle differenziazioni presenti nelle tipologie dei Centri Elaborazione Dati operanti nelle diverse realtà regionali, si riuniranno - su richiesta di una delle parti - su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazione e del mercato del territorio.

Art. 111 (Assemblea)
Nei Centri Elaborazione Dati con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa:
[…]

Art. 112 (Delegato Provinciale)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da CED con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso i CED con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
[…]

Titolo XXII Composizione delle controversie
Art. 114 (Composizione delle controversie)

In sede di soluzione amichevole di eventuali vertenze inerenti l'applicazione del presente CCNL, l'Assoced e le OO.SS. firmatarie del Contratto si impegnano, prima di adire le vie legali, ad intraprendere il tentativo di conciliazione in sede sindacale.
[…]

Art. 115 (Commissione Paritetica Nazionale)
La Commissione Paritetica Nazionale è composta da quattro componenti designati dalla Assoced, da quattro componenti designati dalla OO.SS: firmatarie del presente CCNL, da un Presidente nominato di comune accordo tra le parti.
Funzioni della Commissione Paritetica Nazionale sono:
- preparazione dei testi di lavoro per gli incontri nazionali di cui al precedente articolo 107;
- valutazione dello stato di applicazione del CCNL nel territorio;
- definizione di standards applicativi comuni, su tutto il territorio nazionale, degli istituti di cui al presente CCNL;
- istruttoria delle pratiche inerenti le vertenze collettive direttamente collegate con l'autentica interpretazione contrattuale;
- istruttoria della pratiche connesse con le nuove figure professionali o con quelle interessate da rilevanti mutamenti di contenuto professionale.

Art. 117 ( Organismi Paritetici)
L'Assoced e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, promuoveranno la costituzione di appositi Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse con:
- Formazione professionale;
- Formazione Continua;
- Aggiornamento professionale
- Osservatorio sull'andamento del mercato del lavoro nel settore dei CED.

Titolo XXIII Accordi integrativi regionali
Art. 121 (Accordi integrativi regionali)

In sede di incontro regionale, di cui al precedente art. 108 la Assoced e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno stipulare appositi contratti integrativi regionali per le materie che gli Accordi sulla Politica dei Redditi delegano alla contrattazione di secondo livello.

Titolo XXIV Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 125 (Molestie sui luoghi di lavoro)

Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.

Art. 126 (Lavoratori di lingua non italiana)
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all'articolo 35 del presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.

Allegati al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati
Allegato B Regolamento elettorale RSU
Parte prima
Modalità di costituzione e di funzionamento
Art. 4 Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio

I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 30 della legge n. 300/1970.
[…]
In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL CED, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. 300/1970.
c) diritto di affissione di cui all'art. 25, L. n. 300/1970.

Art. 5 Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei CED.

Allegato C Norme per l'applicazione del D.Lgs. 626/94
Protocollo Sindacale per l'attuazione del disposto del Decreto Legislativo 626/94.
Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti -
Art. 1 Sfera di applicazione

L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 Elezioni del RLS
L'RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 Durata del mandato
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 Formazione RLS
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo III.

Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione.
Per la formazione basica l'RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito.
Nel caso di successive rielezioni l'RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti.
Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.

Art. 7 Rappresentante del lavoratori per la Sicurezza Territoriale
È prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni dell'RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 8
L'RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 per il settore dei Centri Elaborazione Dati.
Accedono all' OP le OO.SS. stipulanti il CCNL CED e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 9 Dimensioni del territorio
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

Art. 10 Durata del mandato
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 Clausola estensiva
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge.
Le aziende o U.P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'OP.

Titolo II - Organismo paritetico
Art. 12
L'OP per l'applicazione del D. Lgs. 626/94 per i Centri Elaborazione Dati è costituito pariteticamente dalle OO.SS. di cui all'art. 7 e dalla ASSOCED.

Art. 13
L'OP si articola su due livelli nazionale e territoriale.
Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

Art. 14
Il funzionamento dell' OP è garantito da una quota associativa pari allo 0.1% della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti.
L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

Art. 15
L' OP provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30 della L. 300/70.

Art. 16
L'OP provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali ed all'UPLMO competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti -
Art. 17 Sfera di applicazione

Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 18 Numero degli RLS
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS
- aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS
- aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS.

Art. 19
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS
- aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS.

Art. 20 Garanzie per gli RLST
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L.300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 21 Modalità di elezione
Per l'elezione dell' RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all'allegato B.

Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST -
Art. 22

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP.
È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 23 RLST
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 24 RLS
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP, con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa.
Le materie e la ripartizione della formazione non potranno m ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.

Art. 25 Permessi per la formazione
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica.
Qualora allo scadere del proprio mandato l'RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

Titolo V - Percorso formativo -
Art. 26 Materie formative

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in tre aree conoscitive normativa di Legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.

Art. 27 Criteri valutativi
L'OP elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 28 Riconoscimento
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare all'RLS un ulteriore monte ore formativo.
Le ore formative concesse m surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

Titolo VI- Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 Accesso ai luoghi di lavoro

I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST.
Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge.
L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 30 Modalità di consultazione
Per i diritti di informazione previsti dal Decreto Legislativo 626/94 l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso.
Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali.
Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata m informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.

Art. 31 Informazione
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda.
La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatone potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 32 Documentazione aziendale
Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 33 Norme di salvaguardia ed estensive
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo VII- Norme transitorie e finali -
Art. 34 Sostituzione RLS

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dell'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.

Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti
Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti.
Agli RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25.

Art. 37 Sostituzione RLST
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati.
Per ogni sostituzione e/o modifica l' OP seguirà la procedura di cui all'art. 16.

Art. 38
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 L. 300/70 con retribuzione a cura dell' OP sino alla scadenza dell'anno solare.
Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico dell'OP che ne richiede l'aspettativa non retribuita.

Art. 39 Decorrenza e durata
Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo.
Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.

Allegato D Contratti di Formazione e Lavoro
Art. 1 (rimando alla legislazione vigente)
Le Parti rimando la gestione dei Contratti di formazione e lavoro alle disposizioni previste dalla Legge 863/84 art.3

Art. 2 (dichiarazione di intenti)
Le parti, ai sensi della nota a verbale dell'art. 8 del CCNL per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati, si danno reciprocamente atto della disponibilità a recepire le eventuali modifiche alla normativa oggetto del presente allegato.

Art. 3 (rimando alla contrattazione territoriale)
Le Parti si incontreranno in sede territoriale per la stipula di accordi operativi per la gestione dei Contratti di Formazione e Lavoro.

Allegato E Contratti di Apprendistato
Art. 1 (rimando alla legislazione vigente)
Le Parti rimandano la gestione dei Contratti di apprendistato alle disposizioni previste dalla Legge 56/87 art.21.

Art. 2 (dichiarazione di intenti)
Le parti, ai sensi della nota a verbale dell'art. 8 del CCNL per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati, si danno reciprocamente atto della disponibilità a recepire le eventuali modifiche alla normativa oggetto del presente allegato.

Art. 3 (rimando alla contrattazione territoriale)
Le Parti si incontreranno in sede territoriale per la stipula di accordi operativi per la gestione dei Contratti di Apprendistato.

Allegato F Contratti a Tempo Determinato
Art. 1 (rimando alla legislazione vigente)

Le Parti richiamando le disposizioni previste dalla Legge 230/62, art. 1 e successive modificazioni, si danno reciprocamente atto della disponibilità a recepire le eventuali modifiche alla normativa oggetto del presente allegato, come previsto dalla nota a verbale di cui all'art. 8 del CCNL.

Art. 2 (dichiarazione di intenti)
Oltre ai casi previsti dalla vigente normativa, le parti stabiliscono l'applicabilità dei Contratto a tempo determinato per le seguenti situazioni aziendali:
1) picco improvviso di carichi di lavoro derivante da eventi riscontrabili non prevedibili che blocchino o limitino la normale attività lavorativa, per queste fattispecie i CED potranno stipulare Contratto a tempo determinato per una durata massima di 90 gg. per qualsiasi qualifica.
2) carichi di lavoro derivante da attività lavorativa, non continuativa su base annuale, possibilità di stipulare Contratto a tempo determinato per una durati di 190 gg. per le qualifiche comprese nei livelli 3, 4, o 5.

Art. 3 (campo di applicazione)
La stipula dei Contratti a tempo determinato previsti dall'art. 2 del presente allegato potranno essere richiesti dai Centri Elaborazione Dati mediante presentazione della documentazione probante nella sede territorialmente competente della Assoced.

Art. 6 (rimando alla contrattazione territoriale)
Le Parti si potranno incontrare in sede territoriale per la stipula di accordi operativi per la gestione dei Contratti a tempo determinato per le materie di competenza territoriale.