Regione Veneto
Ordinanza 26 giugno 2020, n. 63
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
 

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.
 

IL PRESIDENTE

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D.L. 16.5.2020, n. 33;
Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 26 giugno 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra un nuovo contagio e n. 16 ricoverati positivi, in diminuzione, e 171 negativizzati, per un totale di 187 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a 11 ricoverati in terapia intensiva tra positivi -pari ad 1- e negativizzati, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio 2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi, pari a 487, ammontanti a 8601 unità il 30 aprile 2020 e 738 in isolamento domiciliare;
Rilevato che il rapporto sull'andamento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni, Dati relativi alla settimana 15-21 giugno 2020 (aggiornati al 23 giugno 2020 h11:00) esprime valutazione relativa all'aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali della fascia “bassa” ed attesta: “Casi complessivamente in diminuzione, sia nel flusso coordinato dal Ministero della Salute che in quello coordinato da ISS. Rt minore di 1, sebbene lo superi nell'intervallo di confidenza maggiore. Sono segnalati 35 focolai attivi (in diminuzione) di cui un nuovo focolaio nella settimana di monitoraggio in corso. Non sono segnalati casi non associati a catene di contagio note. Non si rilevano segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali ospedalieri monitorati”;
Rilevato che il “Rapporto sull'andamento dell'epidemia da COVID-19 - dati aggiornati al 22/06/2020” indica come Rt rilevato il coefficiente dello 0,59;
Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e permette, al comma 16, alla Regione, “In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, informando contestualmente il Ministro della salute” di “introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
Rilevato, con riguardo al trasporto pubblico locale di linea, in particolare ferroviario, automobilistico/tramviario e di navigazione lagunare, che i dati forniti dalle aziende di trasporto e agli atti degli uffici regionali competenti, evidenziano un costante incremento della domanda di servizi di trasporto pubblico, collegabile al sempre più esteso svolgimento di attività economiche, e al conseguente movimento dei lavoratori pendolari, nonché alla ripresa dell'attività turistica;
Considerato che le limitazioni in essere sulla presenza di utenti a bordo dei mezzi di trasporto, a fronte dell'incremento dell'utenza, sono destinate a condurre a breve all'esaurimento dell'offerta di trasporto;
Rilevato che il trasporto pubblico locale soddisfa interessi collettivi di rilevanza primaria ed essenziale, muniti di copertura costituzionale, quali la tutela del lavoro, della stessa salute e della circolazione personale, suscettibili di perseguimento contestualmente alle misure di tutela della salute, in particolare in relazione alla prevenzione del contagio da Covid-19;
Considerato che lo stato dell'evoluzione del contagio da Covid-19 quale risultante dai dati e dalle valutazioni sopra richiamati presenta condizioni di compatibilità con un ampliamento del coefficiente di riempimento dei mezzi fino al 100% nel rispetto delle linee di indirizzo elaborate dalla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria della Regione del Veneto e oggetto di valutazione congiunta nella commissione Prevenzione in sede di conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, unite alla presente ordinanza come allegato n. 1);
Rilevato, con riguardo al trasporto pubblico locale non di linea e dei servizi autorizzati, che il suddetto stato dell'evoluzione epidemiologica consente di ritenere compatibile con il perseguimento del fine di prevenzione del contagio da Covid-19 una riduzione delle restrizioni in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 1 della presente ordinanza, elaborato dalla citata Direzione Prevenzione;
Precisato che le citate disposizioni relative al trasporto valgono solo per il territorio della Regione del Veneto laddove, nel caso di viaggi che interessino anche altre regioni, devono essere osservate le disposizioni relative ai rispettivi territori regionali;
Rilevato, con riguardo allo sport di contatto, che l'art. 1 del DPCM 11.6.2020, lett. g) dispone che “a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili”;
Vista l'ordinanza n. 59 del 13.6.2020, che dispone che dal “25 giugno 2020, è consentito lo sport di contatto nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali pubblicate sul predetto sito internet regionale; la data suddetta potrà essere anticipata in caso di raggiungimento dell'intesa con il Ministero della Salute”;
Considerato che l'intesa di cui alla menzionata lett. g) dell'art. 1 del DPCM 11.6.2020 non concerne il contenuto specifico delle linee guida relative allo sport di contatto ma l'accertamento della compatibilità tra l'attività da autorizzare e la situazione epidemiologica della singola regione, accertamento che deve intendersi avvenuto in conseguenza della discussione intercorsa con le istituzioni di cui alla citata lett. g) sulle linee di indirizzo elaborate dal gruppo di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e tenuto conto comunque della possibilità di deroga alle disposizioni del DPCM ammessa dall'art. 1, commi 14 e 16, D.L. 33/20, anche dato atto dell'avvenuta richiesta dell'intesa formulata dalla Regione del Veneto all'indirizzo delle menzionate istituzioni con nota del 17.6.2020;
Viste le linee di indirizzo per gli sport di contatto e di squadra approvate all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25.6.2020;
Ritenuto di precisare, con riguardo alla formazione, di qualsiasi natura, dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, inclusa l'educazione continua in medicina e per le professioni sanitarie nonché la formazione continua per i dipendenti, relativa alla sicurezza sul lavoro e all'attività lavorativa in genere, che la stessa può avvenire anche in presenza nel rispetto delle disposizioni relative alla formazione professionale contenute nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 59 del 13.6.2020;
Rilevato, con riguardo alle manifestazioni svolte in spazi pubblici, anche con spostamento fisico dell'evento quali processioni religiose e manifestazioni tradizionali, che le stesse, anche alla luce delle indicazioni ministeriali, quali quelle del Ministero dell'Interno relative alle processioni religiose espresse con nota dell'11.6.2020, possono essere svolte purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell'informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro;
Rilevato, con riguardo alle saune aperte al pubblico, che l'utilizzo delle stesse sia compatibile con le misure di prevenzione del contagio ove la temperatura praticata nelle strutture sia compresa tra 80 e 90 gradi;
Ritenuto, alla luce dello stato epidemiologico sopra descritto, di consentire la riapertura degli esercizi commerciali collocati all'interno delle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 3);
Ritenuto, con riguardo ad attività di ippodromi e formazione dei lavoratori, di adottare disposizioni di chiarimento sulle linee di indirizzo da applicare;
Considerata la funzione culturale della lettura dei quotidiani e il basso rischio epidemiologico connesso al maneggio degli stessi, tenuto conto della loro sostituzione giornaliera, con conseguente possibilità di ammetterne la messa a disposizione in locali aperti al pubblico;
Ritenuto, anche agli effetti dei commi 14 e 16 dell'art. 1, D.L. 33/20 che le attività oggetto delle disposizioni di cui sopra siano compatibili con la situazione epidemiologica risultante dai dati sopra menzionati;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
 

ORDINA

1) Trasporto pubblico locale di linea ferroviario, automobilistico, lacuale, lagunare, costiero
I servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico/tramviario e di navigazione interna, lacuale e lagunare si svolgono, nel territorio della Regione del Veneto, nel rispetto dell'allegato 1), le cui previsioni sostituiscono le disposizioni dell'allegato 15 del DPCM 11.6.2020 e dell'ordinanza n. 60 del 14.6.2020, per quanto non compatibili con le suddette disposizioni dell'allegato 1) della presente ordinanza; l'applicazione della presente disposizione non può comportare una riduzione dell'attuale offerta commerciale da parte dell'azienda di trasporto. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 1) è esercitata anche dal personale di bordo;


2) Trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati
I servizi di trasporto pubblico non di linea di taxi e noleggio con conducente, inclusi i servizi atipici, e il noleggio con conducente di autobus o senza conducente, anche a fini turistici, sono svolti, nel territorio della Regione del Veneto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 1), le cui previsioni sostituiscono le disposizioni in materia dell'allegato 15 del DPCM 11.6.2020 e dell'ordinanza n. 60 del 14.6.2020, per quanto non compatibili con le disposizioni di cui all'allegato 1) della presente ordinanza;


3) Messa a disposizione di quotidiani in esercizi commerciali e di servizi e circoli ricreativi
Negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi è consentita la messa a disposizione di quotidiani a favore dell'utenza per l'uso comune possibilmente in più copie.


4) Sport di contatto, di squadra e individuale
Lo sport di contatto, di squadra e individuale è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 2) della presente ordinanza.


5) Saune aperte al pubblico
È consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°. Si applicano, per il resto, le disposizioni dell'apposita scheda relativa alle strutture termali e centri benessere contenute nell'allegato 1) dell'ordinanza n. 59 del 13.6.2020;


6) Processioni religiose e manifestazioni con spostamento
È ammesso lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell'evento quali cortei rievocativi e tradizionali, con obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento di m. 1 o di utilizzo delle mascherine in caso di impossibilità di costante rispetto del distanziamento medesimo tra non conviventi e di igienizzazione delle mani. Gli organizzatori devono adottare un'idonea informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle misure di protezione personale e la correlata vigilanza. Resta salva la diversa e specifica disciplina dei grandi eventi pubblici;


7) Attività commerciali o di servizio alla persona all'interno delle aree ospedaliere

L'attività degli esercizi commerciali e di servizio alla persona inseriti nelle aree ospedaliere può riprendere nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 3).


8) Ippodromi
L'attività degli ippodromi è svolta nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle politiche agricole per quanto riguarda la gestione degli animali e nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'allegato n. 1 all'ordinanza n. 59 del 13.6.2020 per le altre attività svolte quali, esemplificativamente, spettacoli aperti al pubblico, ristorazione, sale scommesse.


9) Formazione dei lavoratori dipendenti
La formazione dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, relativa anche al percorso ECM, sicurezza del lavoro, formazione continua, si svolge anche con attività in presenza nel rispetto delle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione professionale, contenuta nell'allegato 1) dell'ordinanza n. 59 del 13.6.2020;


10) Disposizioni finali
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 27.6.2020 al 10.7.2020.
L'aggiornamento delle linee di indirizzo è vincolante a seguito della pubblicazione sul sito regionale delle nuove linee di indirizzo.
La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale;
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

                                                                                                                    Dott. Luca Zaia


Allegato 1

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
LINEE DI INDIRIZZO PER IL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE/LOCALE

Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 per il settore del trasporto pubblico regionale/locale, ritenute necessarie per consentire la ripresa del trasporto a pieno carico a partire dal 26.06.2020.
Le presenti misure si applicano al trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico, tramviario, a fune, lacuale, lagunare, costiero, idroviario, nonché trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, autobus a fini turistici, inclusi i servizi atipici e il noleggio con/senza conducente).
Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico.
Nei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico regionale/locale si ritengono necessarie le seguenti misure:
- deve essere garantita un'adeguata informazione al personale addetto e deve essere prevista una comunicazione all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali e richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
- garantire entrata e uscita dal mezzo separate, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti;
- tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all'interno dei mezzi;
- i passeggeri devono procedere a una adeguata igienizzazione delle mani;
- il ricambio dell'aria deve essere assicurato in modo costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini, qualora possibile, e di altre prese di area naturale o mediante l'apertura prolungata delle porte nelle soste dei mezzi. Per quanto riguarda i treni, si suggerisce di eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie.
- deve essere prevista una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto (almeno ad ogni fine corsa di andata/ritorno, usufruendo delle squadre di pulizia operative nella stazione principale) con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità;
- la seduta deve essere utilizzata dall'utente esclusivamente a tali fini di seduta da parte del singolo utente, senza collocazione di materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti.
Nel rispetto delle misure di cui sopra, è consentita l'occupazione del 100% dei posti complessivi, sia seduti che in piedi, per i quali il mezzo è omologato, in deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM 11.06.2020.

 

Allegato 2

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO E SQUADRA

Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (allenamento, gara), ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra a partire dal 26.06.2020. Per la declinazione rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni. Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico.
- L'accesso alla sede dell'attività sportiva (sede dell'allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all'accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l'accesso.
- Il registro dei presenti nella sede dell'attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni.
Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle “Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:
- adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità
- corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri)
- mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l'attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline;
- regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico;
- tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;
Infine, in merito al ricambio d'aria negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.


Allegato 3

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE AREE OSPEDALIERE

L'accesso all'area ospedaliera è regolamentato dalle “Linee di indirizzo regionali per la riapertura delle attività sanitarie -Fase 2 Covid-19 “la gestione degli accessi in ospedale” documento ad interim - 9 maggio 2020” nota prot. n. 196849 del 19 maggio 2020.
I gestori delle attività commerciali o di servizio alla persona all'interno dell'area ospedaliera, possono definire, in accordo con la Direzione Sanitaria dell'Azienda, un percorso e un relativo protocollo, che preveda con varco indipendente e separato, per l'accesso alle loro attività da parte di clienti che non accedono alla Struttura Sanitaria per le necessità definite nelle linee di indirizzo regionali.
Tale protocollo, identifica tale “percorso di passaggio” e stabilisce che, oltre al rispetto di tutte le indicazioni previste dalle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” specifiche per il tipo di attività, per l'accesso alla struttura per il cliente sono previsti i seguenti obblighi:
- misurazione obbligatoria della temperatura (le persone con TC > 37,5° e/o segni/sintomi suggestivi di infezione respiratoria non possono accedere),
- l'utilizzo obbligatorio per il cliente della mascherina a copertura di naso e bocca durante tutta la permanenza all'interno della struttura sanitaria,
- il cliente dovrà essere dotato di un sistema di identificativo che differenzi dagli altri soggetti che frequentano la struttura ospedaliera per motivi sanitari.
Per quanto riguarda attività con finalità non sanitarie, ma ritenute di supporto all'assistenza, effettuate da terzi per i pazienti ricoverati (es. parrucchiere) sono permesse, previa valutazione congiunta e accordo con la Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria sulla base di uno specifico protocollo, e devono seguire le medesime indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo regionali” per i visitatori.