Ispettorato Generale della Sanità Militare
Disposizione 18 giugno 2020, prot. n. 89138
Crisi pandemica COVID-19. Misure per il contenimento della diffusione in ambito difesa e razionalizzazione del supporto militare. Disposizione per le Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) e per la Commissione Medica di 2ª Istanza.


A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Rife.: a. prot.n.COGE 0130916/2020 in data 21 mag. 2020 di Comando Generale Guardia di Finanza (non a tutti);
b. prot.n. M_D E23980 REG2020 0009876 in data 27 mag. 2020 di 17° RAV Capua (non a tutti);
c. prot.n. M_D E23980 REG2020 0009877 in data 27 mag. 2020 di 17° RAV Capua (non a tutti)
Seguito: a. prot.n. M_D SSMD REG2020 043976 in data 10 mar. 2020;
b. prot.n. M_D SSMD REG2020 0045469 in data 12 mar. 2020;
c. prot.n. M_D SSMD REG2020 0057067 in data 9 apr. 2020;
d. prot.n. M_D SSMD REG2020 0065084 in data 29 apr. 2020;
e. prot.n. M_D SSMD REG2020 0072322 in data 15 mag. 2020;
f prot.n. M_D SSMD REG2020 0074156 in data 20 mag. 2020 (non a tutti).


1. Con le lettere a seguito sono state impartite indicazioni circa le modalità riorganizzative e procedurali per l’attività medico-legale delle commissioni della Difesa durante il periodo di picco e di prima ripresa dalla crisi epidemica da COVID-19.
2. A seguito dei recenti provvedimenti intrapresi dal Governo, dal 3 giugno u.s. sono decadute le limitazioni riguardanti gli spostamenti tra le diverse regioni amministrative. In tale contesto, ferme restando le disposizioni di cui al punto 2., lettera a., della corrispondenza a seguito c., questo Ispettorato ritiene non più ulteriormente differibili le ordinarie attività di competenza di codeste CMO. Pertanto, si dispone, salvo la sussistenza di eventuali persistenti, comprovati ed inemendabili motivi ostativi che dovranno immediatamente essere rappresentati a questo Ispettorato, la ripresa, entro e non oltre il 1° luglio p.v., di tutte le attività medico-legali di competenza di codeste Commissioni in indirizzo nel rispetto delle idonee misure prevenzionali attive e passive.
3. Si conferma comunque la possibilità per le CMO di ricorrere, così come previsto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 198, comma 1bis, all’istituto delle visite per delega già richiamate al punto 4. della comunicazione a seguito c., precisando che:
- l’Ente di servizio della persona da valutare dovrà inviare come di consueto la richiesta tramite modello GL/GL-P (o equivalente per le altre istituzioni) esclusivamente alla CMO competente per territorio;
- soltanto le CMO, a cui competono per legge gli accertamenti medico-legali, valuteranno caso per caso i requisiti e l’opportunità di ricorrere a tale istituto e delegare l’onere della visita medica, interloquendo direttamente col collegio individuato. A tal proposito si specifica che, diversamente da quanto disposto in precedenza, quest’ultimo dovrà essere scelto tra quelli afferenti alla Forza Armata/Arma dei Carabinieri/Istituzione di appartenenza del dipendente/pensionato, facendo riferimento all’elenco di cui alle lettere a seguito d. ed e.;
- solo in particolari casi, motivati in deroga, la CMO potrà delegare la visita a collegi medici appartenenti ad Istituzioni diverse da quella di appartenenza dell’interessato;
- in alternativa, come previsto all’articolo 7, comma 3, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004 “la commissione medica, qualora il dipendente o il pensionato si trovi in stabile dimora fuori del territorio di competenza, può delegare per la visita uno degli organismi di accertamento sanitario previsti dal regolamento, che ha sede nella circoscrizione territoriale ove si trovi l'interessato’”.
Come già indicato nella lettera a seguito f., tale procedura, ai sensi dell’articolo 8 del predetto Decreto, può essere utilizzata anche dalla Commissione Medica di 2ª Istanza (salvo il caso che l’interessato non sia già stato visitato, ovvero giudicato, presso la medesima Commissione).
4. Ad integrazione dei dati trasmessi con le comunicazioni a seguito d. ed e. si trasmette, in allegato B, la lista delle strutture sanitarie delegabili comunicate dalla Guardia di Finanza. Si comunica inoltre che il 17° Reggimento Addestramento Volontari “ACQUI”, inserito nella lista delle strutture sanitarie delegabili dell’Esercito trasmessa con lettera a rife e., a partire dal 27 maggio us., non risulta più in possesso dei requisiti necessari per espletare le visite per delega.
5. In ultimo si invitano le FA/Arma CC/Istituzioni, che leggono per conoscenza, a comunicare gli eventuali aggiornamenti alla lista delle proprie strutture sanitarie delegabili, direttamente al Centro Ospedaliero, ai Dipartimenti ed alle Commissioni Mediche Ospedaliere in indirizzo, tenendo informato questo Ispettorato.
 

L’ISPETTORE GENERALE
(Magg. Gen. Nicola SEBASTIANI)


Allegati
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