Tipologia: CCNL
Data firma: 22 aprile 2020
Validità: 30.04.2020 - 29.04.2022
Parti: Ersaf e Ceuq
Settori: Edilizia, Edili ed affini, PMI
Fonte: cnel

 

 

Costituzione delle parti
Premessa
Art. 1 - Parte economica
Art. 2 - Ente Bilaterale
Art. 3 - Fondo interprofessionale
Art. 4 - Previdenza sanitaria integrativa
Art. 5 - Fondo pensione integrativa
Art. 6 - Diritti sindacali e di associazione
Art. 7 - Permessi sindacali
Art. 8 - Assemblee
Art. 9 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 10 - Contributo di Assistenza Contrattuale (Co.As.Co.)
Art. 11 - Diritto di affissione
Art. 12 - Obblighi dei lavoratori
Art. 13 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Art. 14 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Art. 15 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 16 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 17 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Art. 18 - Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale

 

Art. 19 - Formazione effettuata da Enbas - Opb - Parti Sociali
Art. 20 - FaD (Formazione a Distanza)
Art. 21 - Formazione di base del lavoratore
Art. 22 - Partecipazione e organizzazione dei corsi
Art. 23 - Formazione per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 24 - La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 25 - Prevenzione e sicurezza del lavoro
Art. 26 - Livello 8 
Art. 27 - Livello 7
Art. 28 - Addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Formatore con attestato di qualità professionale ERSAF
Art. 29 - Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
Art. 30 - Responsabile del servizio prevenzione e protezione. Formatore con attestato di quaEtà professionale ERSAF
Art. 31 - Definizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Art. 32 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, Art. 36 D.Lgs. n. 81/2008
Art. 33 - D.Lgs. n. 81/2008, Art. 37
Vigenza contrattuale


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti impiegati nei comparti edilizia piccole e medie imprese

Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale.
I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali; non costituiscono elemento di interpretazione della norma.

Verbale di costituzione delle parti
Il giorno ventidue del mese Aprile dell’anno 2020 presso la sede dell’Ersaf in Roma, Piazza del Popolo n° 18 si sono riunite le seguenti OO.SS.: Parte datoriale: Ersaf - Ente di Ricerca Scientifica ed Alta Formazione […], Parte, sindacale: Ceuq - Confederazione Europea dei Quadri e Dirigenti, […], per addivenire ad una intesa finalizzata alla stipula del CCNL per i dipendenti impiegati nei comparti edilizia piccole medie imprese, valido per il biennio economico e normativo dal 30/04/2020 al 29/04/2022.

Premessa
[…]
Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti impiegati nei comparti edilizia delle piccole e medie imprese da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Costruzioni edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l’impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro anche artistico di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione, manutenzione e restauro di: 
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc..
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muti e di monumenti, sgombero della neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate.
Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso abitazioni;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale; 
- opere monumentali.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimento di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali e ferroviarie - Ponti e viadotti
- Movimenti di tetra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell’attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l’armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc..
Costruzioni di linee e condotte
- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato
Opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari
Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.
Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all’edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.
- Dichiarazione a verbale -
a) Nel confermare l’inquadramento nella contrattualistica collettiva dell’edilizia, nazionale e territoriale, dell’attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell’edilizia è l’unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell’edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuna!! e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere il presente contratto.
Le parti concordano di aderire alla Commissione paritetica fondata dall’Ente Bilaterale ENBAS con il compito di formulare proposte finalizzate all’omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori occupati dalle suddette imprese.

Art. 2 - Ente Bilaterale
Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL l’Ente Bilaterale del macro settore Edilizia denominato ENBAS costituito dalle Parti Sociali firmatarie del presente accordo e relativo CCNL.

Art. 6 - Diritti Sindacali e di Associazione
Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili - Formazione di base per lavoratori edili di primo ingresso - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e territoriale - Piani di sicurezza - Formazione - OPB - Parti sociali.

Art. 7 - Permessi sindacali
[…]
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell’orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche al suo interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla Legge n. 300/1970. La richiesta di convocazione dell'assemblea deve essere presentata per iscritto al datore di lavoro almeno 48 ore prima dell'orario fissato per il suo svolgimento, ovvero 24 ore, in caso di comprovata urgenza.

Art. 8 - Assemblee
E' riconosciuto ai lavoratori il diritto di riunirsi in assemblea al di fuori dell'orario di lavoro e di quanto disposto al precedente paragrafo ai fine di trattare materie di interesse sindacale e lavorativo. Le suddette riunioni sono indette singolarmente o collettivamente dalle Rappresentanza Sindacali Aziendali (RSA) nell'unità produttiva - cantiere, stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo - nella quale i lavoratori sono impiegati. Dell'assemblea deve essere data comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 48 ore antecedente l'orario fissato per il suo svolgimento. Devono altresì essere informate per conoscenza le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente CCNL.
Qualora non trovi applicazione l'art. 35 della legge n. 300/1970, ai lavoratori in forza presso unità produttive con almeno 5 dipendenti, deve essere riconosciuto il diritto a permessi retribuiti nel limite complessivo di 8 giorni all'anno per partecipare ad assemblee al di fuori del luogo di lavoro inerenti la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Per la determinazione del numero dei dipendenti di cui al comma precedente, si fa riferimento alla data di convocazione dell'assemblea sindacale.
[…]

Art. 9 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Ai sensi della Legge n. 300/1970, le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, possono:
a. nelle imprese con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale aziendale (RSA);
b. nelle imprese da 101 (centouno) a 300 (trecento) lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali;
c. oltre la soglia dei 300 (trecento) dipendenti ed ogni 300 (trecento) dipendenti possono designare ulteriori 3 (tre) rappresentanti sindacali.
Visto l’art. 19 punto b) della Legge n. 300/1970, non avendo le OO.SS. firmatarie il presente CCNL sottoscritto l'Accordo interconfederale del 01/12/1993, possono costituire presso ogni impresa le RSA. […]

Art. 11 - Diritto di affissione
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) hanno il diritto di affiggere comunicazioni e ogni altro tipo di documento relativo a materie di interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi messi a disposizione dall'impresa all’interno dell'unità produttiva e in un luogo di facile accesso per tutti i lavoratori.
Le Parti concordano la piena attuazione dell'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sulle misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che sono:
a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c. l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d. il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e. la riduzione dei rischi alla fonte;
f. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
g. la limitazione al minimo del ninnerò dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h. l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
j. il controllo sanitario dei lavoratori;
k. l'allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
l. informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
m. l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
n. l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
o. le istruzioni adeguate ai lavoratori;
p. la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
q. la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
r. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
s. le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
t. l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
u. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con pascolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 12 - Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2.1 lavoratori devono in particolare:
a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. e) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lett. 1) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
f. non rimuovere o. modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 13 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Il RLS è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei RLS avviene secondo le modalità di cui al punto 6). In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS: nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto alla voce.
1. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
2. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
3. L'elezione dei RLS aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di nonna in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro individuata, nell’'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza di concerto con il ministro della salute, sentite le Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
4. In ogni caso il numero minimo dei RLS di cui al punto 2) è il seguente:
a. RLS nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b. RLS nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c. RLS in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei RLS è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
5. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai punti 3) e 4), le funzioni di RLS sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori territoriali e di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 14 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
1. RLST esercita le competenze del RLS di cui al punto "Attribuzioni del RLST' e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS;
2. Le modalità di elezione o designazione del RLST di cui al punto 1) sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma;
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo di cui all'articolo;
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2). Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'Organismo paritetico;
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al RLST, questi lo comunica all'Organismo paritetico o, in sua mancanza, all'Organo di vigilanza territorialmente competente;
6. L'Organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST;
7. Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RI.ST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale;
8. L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Art. 15 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
1. RLS di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a. i porti di cui all'art. 4, comma 1), lett. b), e) e d), legge 28.01.1994 n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b. centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del ministro dei trasporti 18.10.2006 n. 3858;
c. impianti siderurgici;
d. cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e. contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il RLS di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.

Art. 16 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il RLS:
a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda 0 unità produttiva;
c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g. riceve una formazione adeguata;
h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
j. partecipa alla riunione periodica;
k. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del "documento di valutazione dei rischi".
4. RLS rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.
5. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Questi si identifica nel dirigente al quale spettano i poteri gestionali.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori (o RSA a seconda dei casi) - non in prova con contratto a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che prestano la propria attività nelle unità lavorative. La durata dell'incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 50, D.Lgs. n. 81/2008, appositi permessi retribuiti pari a 6 ore annue nelle unità lavorative che occupano fino a 6 dipendenti, nonché pari a 8 ore annue nelle unità lavorative che occupano da 7 a 15 dipendenti.
Nelle unità lavorative che occupano da 15 a 50 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50, D.Lgs. n. 81/2008, i RLS, oltre ai permessi già previsti per le RSA, utilizzano permessi retribuiti orari pari a 20 ore annue per ogni rappresentante. Per le aziende, imprese con più di 50 dipendenti le ore di permessi retribuiti sono 32.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), e), d), g), i) ed 7) dell'art. 50 citato non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro.

Art. 17 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva ima formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con riferimento a:
a. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al punto 1) sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: Accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11-01-2012
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. n. 81/2008 successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al punto 2).
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a. della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio della utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o alla insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti e i diligenti ricevono, a cura del datore di lavoro e in azienda, una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (Accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11-01-2012) in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
(a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
(b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
(c) valutazione dei rischi;
(d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione della emergenza devono ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; inattesa della emanazione delle disposizioni di cui al comma 3), art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del ministro dell'interno 10.03.1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 07.04.1998, attuativo dell'art. 13. D.Lgs. 19.09.1994, n. 626.
9. RLS ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
10. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a. principi giuridici comunitari e nazionali;
b. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e. valutazione dei rischi;
1. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g. aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h. nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese elle occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
11. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli Organismi paritetici provinciali ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
12. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
13. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1), lett. i), D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 e s.m.i. e il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli Organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico de? datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività. 

Art. 18 - Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
1. Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (o territoriale) sui piani di sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS); tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo;
2. I rappresentanti per la sicurezza (o territoriale) sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza.

Art. 19 - Formazione effettuata da Enbas - Opb - Parti Sociali
Le parti contraenti il presente contratto, ritenendo prioritaria la formazione in materia di sicurezza e salute al RLS e RLST e ai lavoratori in genere che è elemento indispensabile per ridurre ed eliminare gli incidenti nei cantieri edili concordano, sin da ora, la priorità di organizzare corsi di formazione sulla sicurezza e salute nel luoghi di lavoro per RLS (32 ore), RLST (64 ore), datori di lavoro (16,32 e 48 ore, Dirigenti (12 ore), Preposti (8 ore) e lavoratori (16 ore di base e specifica di cantiere (4, 8,12), Primo Soccorso (12 - 16 ore), Antincendio (4 - 8 - 16 ore) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 20 - FaD (Formazione a Distanza)
Per alcune tipologie di corsi sarà utilizzata la Formazione a Distanza ove è consentita e nei casi ove è prevista la partecipazione di tecnici scolarizzati (RLST) per il ruolo tecnico da svolgere e per la formazione del personale amministrativo operante negli uffici delle imprese. Inoltre saranno progettati, in collaborazione con Associazioni, enti, e aziende specializzate, particolari tipologie di formazione progettate per essere utilizzate in piattaforma per aziende o gruppi di aziende con un numero notevole di dipendenti.
La FaD è una particolare formazione con la caratteristica principale del suo svolgersi tra soggetti che fisicamente non si trovano a condividere lo stesso spazio fisico. La tradizionale lezione frontale viene riportata tale e quale e il soggetto segue tutto il percorso formativo a distanza.
Questa tipologia di FaD è vista come ambiente di gestione della conoscenza con canale di comunicazione attiva e percorsi formativi personalizzati. E un processo di "apprendimento digitale" con la possibilità di effettuare una serie di verifiche efficaci (test, simulazioni di moli, risoluzioni di casi concreti in audio-video) per arrivare alla formazione utile riferita al molo e per i compiti da svolgere. Il vantaggio della formazione in FaD integrata è nell'avere la possibilità di seguire il percorso formativo scegliendo i tempi di studio senza interrompere i propri impegni anche lavorativi. Viene utilizzata la Formazione a Distanza (FaD) riconosciuta ed applicata a livello regionale, nazionale ed in sede europea.
Obiettivo dei corsi
I moduli, complessivamente, saranno progettati per la loro finizione a distanza per dare ai partecipanti conoscenze e competenze che li mettano in condizione di svolgere il molo per il corso specifico per gestire in modo continuativo un sistema aziendale di sicurezza.
Metodologia:
a. Collegamento tramite Internet e utilizzo di slides 
b. Videocorsi
e. Documenti e dispense scaricabili;
d. Verifica di apprendimento: test a risposte multiple.
Verifiche:
Saranno del tipo interattivo con Test.
Documentazione:
Tutte le slides ed il materiale complementare utilizzato durante il corso saranno fomite al corsista in formato .pdf, Tutti i test di verifica del corso, lo sviluppo temporale dei corsi e la copia dell'Attestato saranno conservati quale documentazione della formazione avvenuta.
Attestato:
La conclusione di tutti i percorsi formativi avverrà presso gli OPR e OPP territorialmente competenti con verifica finale tramite test a risposta multipla e colloquio finale. Sarà consegnato l'Attestato numerato dell'avvenuta formazione valido su tutto il territorio nazionale. Gli elenchi dei corsisti formati saranno inviati agli organi di vigilanza territorialmente competenti.

Art. 21 - Formazione di base del lavoratore
Ogni impresa edile se deve assumere un lavoratore che per la prima volta si inserisce a livello lavorativo nel settore edile, dovrà provvedere alla sua formazione di base attraverso la frequenza di un corso di base di 16 ore prima di iniziare a lavorare nel cantiere edile.
Saranno disponibili del percorsi formativi di base di 16 ore da effettuare prima dell’inizio del rapporto di lavoro per garantire sicurezza e salute ai lavoratori che entrano in cantiere per la prima volta. I corsi formativi organizzati in FaD formazione on-line/(formazione teorico-pratica di base, problem solving, video clip, verifiche dell'apprendimento, etc.) di 16 ore sono lo strumento concreto individuato per ridurre le malattie professionali, gli infortuni e le morti bianche nei cantieri. La partecipazione ai corsi finalizzata a una formazione utile e pratica è una opportunità per avviare al lavoro edile in cantiere manodopera più consapevole e in grado di governare i rischi con la consapevolezza degli accadimenti che possono causare danni gravi alla salute, alla incolumità e incidenti mortali. Molta attenzione, quindi, per l'immissione al lavoro edile di lavoratori "inesperti", di cui molti stranieri, che dovranno eseguire procedure spesso non note e ad interloquire in una lingua sconosciuta.

Art. 22 - Partecipazione e organizzazione dei corsi
I corsi di formazione saranno organizzati da ENBAS e a livello Regionale e provinciale dall'OPB utilizzando ima quota percentuale (definita dalla contrattazione territoriale) dei contributi, a carico del datore di lavoro, previsti per la formazione professionale. I corsi saranno svolti nel periodo e orario in accordo con le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Tutte le parti sociali che hanno sottoscritto questo CCNL possono organizzare tutte le tipologie di percorsi formativi normati e non normali anche in convenzione per diretta emanazione con ENBAS in collaborazione con l'OPB (Organismo Paritetico Bilaterale Provinciale) ove presente e ERSAF. Nazionale rilasciando attestato di formazione registrato nell'anagrafe nazionale ed inserito in banca dati per il controllo della veridicità.

Art. 23 - Formazione per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
(Art. 48, comma 7, Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81):
Il Dlgs. 81/2008 e s.m.i. prevede la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in un'ottica di collaborazione con il Datore di Lavoro, per la formulazione e l'attuazione delle misure di Prevenzione Protezione dai rischi professionali aziendali. Dall'analisi degli articoli dettati in tema di consultazione e partecipazione dei Lavoratori alla sicurezza, emerge chiaramente una figura di Rappresentante dei Lavoratori che si pone, nell'organizzazione del sistema di Prevenzione e Protezione, quale soggetto attivo e necessario tanto da dover essere consultato negli adempimenti più significativi di sicurezza. Il Decreto stabilisce anche che il Rappresentante, per poter esercitare le proprie funzioni, deve conseguire una formazione adeguata al suo ruolo.
Nel modello di produzione del settore edile il lavoratore occupa mi molo centrale. La persona diventa, dunque, il punto di riferimento per quanto attiene il sistema di sicurezza sul luogo di lavoro. Il lavoratore è al medesimo tempo il destinatario e il soggetto di prevenzione attiva per la sicurezza attraverso l'attività che sui luoghi di lavoro svolgono i lavoratori eletti Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS). Nelle realtà lavorative più piccole, le imprese con meno di 15 dipendenti, dove i lavoratori non eleggono gli RLS interni a ricoprire il ruolo di vigilanza per la sicurezza dei lavoratori interviene il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) in diretta dipendenza con la Commissione Tecnica dell’organismo Paritetico Bilaterale Provinciale. L’organismo Paritetico Bilaterale Provinciale ha come finalità nell'ambito territoriale l'effettuazione, tramite l'RLST, nei luoghi di lavoro dei territori di pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni di sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell'art. 51 c. 6 del D.lgs. n. 81/2008. Inoltre l'OPB comunica alle Aziende-Imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti gli RLS territoriali ai sensi dell'art. 51 c. 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e redige annualmente una relazione sull'attività svolta dagli RLST dell'OPB da inviare al Fondo di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai RLST e alla Pariteticità costituito presso l'Inail ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 24 - La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Gli Organismi Paritetici Bilaterali Provinciali, attraverso i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori perla Sicurezza (RLST) di Ceuq (Comparto EDILI) coadiuvati dai sindacati rappresentativi nel settore edili firmatari e per adesione del CCNL eseguono visite di prevenzione sui cantieri per sollecitare gli adeguati controlli e il rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008).
L'OPB con gli RLST, che sono designati da dai sindacati rappresentativi nel settore edile a livello provinciale, svolgeranno i loro compiti in relazione all'ambito loro assegnato a livello cittadino. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che sono:
a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macelline, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
k. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Viene utilizzato in tutte le aziende o unità produttive del territorio del compatto edile nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi tra le parti sociali. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave, hi tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all’Organismo Paritetico Provinciale.
Ove l’azienda impedisca l'accesso al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente, L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Ogni RLST ha il compito di svolgere le visite di ispezione preventiva ai cantieri di competenza, per verificare la corretta applicazione di tutte le normative sulla sicurezza e salute.
Per agire con la massima efficacia l'OPB si coordinerà con la Medicina del lavoro territorialmente competente e la Direzione Provinciale del lavoro. Gli RLST oltre le visite di cantiere sono preventivamente consultati dalle Imprese edili (assenza di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) sui Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSQ, sui Piani Operativi di sicure; (POS) e sui Piani di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.MU.S,).
Obiettivi.
Fornire ai Partecipanti tutti gli elementi necessari affinché i compiti che la legge attribuisce all’RLST vengano svolti adeguatamente con competenza ed efficacia
Durata:
La durata del corso è di 64 ore.
Conoscenze necessarie in entrata
Le conoscenze necessarie afferiscono di norma ad una formazione di carattere sindacale con attitudini a favorire il lavoro di gruppo.
Competenze acquisite:
1. Si individuano le seguenti aree di attività:
a. analisi/valutazione dei rischi
b. verifica costante delle misure di Prevenzione e di sicurezza
c. animazione di sicurezza
d. informazione dei Lavoratori
2. Alla fine del percorso formativo saranno acquisire competenze:
a. diagnostiche
b. decisionali
c. relazionali
3. nonché l'acquisizione di conoscenze specifiche, di sapere applicativo, che devono necessariamente riferirsi almeno a
a. normativa sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro con riferimento all'edilizia;
b. rischi presenti sul posto di lavoro e riferiti all'ambito edile;
c. danni legati a quei rischi;
d. limiti di esposizione a fattori inquinanti; 
e. analisi degli infortuni;
f. analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo); modalità dì Prevenzione;
g. strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro: registro infortuni, schede di sicurezza, documento di valutazione, ecc.; valutazione di programmi di informazione;
h. costruzione di strumenti propri di analisi e di verifica (schede ed altro materiale).
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale svolgeranno le funzioni di:
a. consultazione preventiva sull'analisi e sulla valutazione dei rischi, e la programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione, e protezione;
b. consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e sulla gestione dell'emergenza (antincendio, evacuazione e pronto soccorso);
c. informazione sulla documentazione aziendale inerente la sicurezza sul lavoro e sugli atti degli organi di vigilanza;
d. consultazione riguardo la formazione dei lavoratori;
e. richiesta di una riunione per la sicurezza quando lo ritenga necessario;
f. ricorso alle autorità di vigilanza qualora ritenga insufficienti e inidonee le misure aziendali di sicurezza e che l’Azienda stessa non ritiene opportuno modificare;
g. proporre al servizio di prevenzione l'adozione di nuove misure che ritenga idonee a tutelare meglio la salute e l'integrità dei lavoratori;
h. consultazione del registro infortuni oltre che naturalmente del Documento di Valutazione dei Rischi.
Destinatari del percorso formativo
I soggetti tecnici individuati e designati dal Sindacato dei lavoratori, e dai sindacati rappresentativi nel settore edili firmatari e per adesione del CCNL ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Metodologia
Sono privilegiate le metodologie di insegnamento/apprendimento "attive" che comportano la centralità del partecipante al percorso di apprendimento. Sono garantite l'equilibrio tra lezioni frontali con la valorizzazione ed il confronto delle esperienze in aula, eventuali gruppi di lavoro, nel rispetto del monte ore complessivo di ciascun modulo e, nei casi previsti, con il supporto di materiali multimediali. Verranno favorite le metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici. E prevista la modalità di formazione a distanza anche Online per la buona scolarizzazione della figura professionale e tecnica del RLST.
Registro presenze
Per i corsi in aula è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma.
Docenti-formatori
I docenti-formatori, con riferimento ai diversi argomenti da trattare, dovranno avere esperienza pratica documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione e nelle materie ed argomenti di insegnamento del settore edilizio.
Dispense
Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom contenente tutte le slides utilizzate, documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. 11 materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento.
Verifiche e valutazione
Il corso si conclude con un test di verifica dell'apprendimento somministrato ad ogni partecipante. I test verranno corretti, discussi ed analizzati in aula. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Certificazioni in uscita:
Alla fine del percorso formativo si maturerà l'attestato di frequenza al corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. L'aggiornamento annuale è previsto in almeno 8 ore annue.

Art. 25 - Prevenzione e sicurezza del lavoro
Le Parti ritengono fondamentale la cooperazione per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni. Nel campo della formazione che sarà attuata tramite le parti sociali, l'Enbas e OPR/OPB, molta attenzione sarà posta alla formazione nel campo dell'igiene e sicurezza, nei luoghi di lavori e in particolare nei cantieri temporanei e mobili, a tutti gli operatori del settore (datori di lavoro, RLS, RLST e lavoratori).
Nell'ambito degli obiettivi e per gli scopi dell'Ente paritetico bilaterale Enbas relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le strutture provinciali costituiranno, su segnalazione paritetica delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali territoriali, un Organismo Paritetico Bilaterale Provinciale e Commissione Tecnica con compiti di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri temporanei e mobili.

Art. 26 - Livello 8
La categoria dei Quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi della impresa. Per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 195/2003, che ha modificato l'art. 8, D.Lgs. n. 626/1994, ora D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009 ove vengono stabiliti i percorsi formativi obbligatori per l'acquisizione dei requisiti professionali per lo svolgimento dei ruoli di Responsabili Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), pertanto sono inquadrati al livello 8 i lavoratori incaricati a ricoprire il molo di RSPP e muniti dell'Attestazione di qualità professionale rilasciata da Ersaf.

Art. 27 - Livello 7
Sono di questo livello gli impiegati con funzioni direttive preposti dalla Direzione, con specifico mandato a ricoprire moli e funzioni per i quali siano previste responsabilità e deleghe atte a coordinare e dirigere l'attuazione dei programmi con responsabilità dei risultati con il preciso scopo dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi della impresa, artigiana o cooperativa. Per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 195/2003 che ha modificato l’art. 8, D.Lgs. n. 626/1994, ora D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009 ove vengono stabiliti i percorsi formativi obbligatori per l'acquisizione dei requisiti professionali per lo svolgimento dei moli di addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), pertanto livello 7 i lavoratori incaricati a ricoprire il molo di ASPP e muniti dell'Attestazione di qualità professionale rilasciata da Ersaf.

Art. 28 - Addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Formatore con attestato di qualità professionale Ersaf
Sono delle figure professionali che internamente o esternamente alle aziende pubbliche e private svolgono attività di Addetti e Responsabili del servizio di prevenzione e protezione - Direttori di cantiere - Formatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato professionale nel macrosettore B3 (Edilizia).
L'incarico può riguardare l'Azienda per la Redazione del documento aziendale di valutazione dei rischi con i compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
1 Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodi cui all'articolo 35;
f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. Se l'incarico di ASPP/RSPP riguarda lo specifico cantiere allora si dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 29 - Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a. I dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa affidataria, subappaltatrici e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4. il nominativo del medico competente ove previsto;
5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c. la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d. l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e. l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f. l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g. l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i. l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
I. la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fomite ai lavoratori occupati in cantiere. 

Art. 30 - Responsabile del servizio prevenzione e protezione. Formatore con attestato di qualità professionale ERSAF

Essendo in possesso di titolo di studio che almeno è di Diploma di scuola secondaria ed avendo frequentato corsi di formazione con verifica dell'apprendimento Modulo A della durata di 28 ore + verifica, Modulo B3 (macrosettore Costruzioni) della durata di 60 ore + verifica e Modulo C della durata di 24 ore + verifica, ed avendo l'obbligo quinquennale di aggiornamento continuo, il RSPP sicuramente ha le competenze per svolgere il compito di Formatore.

Art. 31 - Definizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
Art. 31 D.Lgs n. 81/2008
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alti gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Art. 32 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, Art. 36 D.lgs. n. 81/2008
Si evidenzia che l'Articolo 36 del Testo unico - Informazione ai lavoratori - recita:
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c. sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d. sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede, altresì, affinché ciascun lavoratore riceva tuia adeguata informazione:
a. sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; ,
b. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
1. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1 lettere a) ed al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3 comma 9;
2. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 33 - D.Lgs. n. 81/2008, Art. 37
L'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., - Formazione dei Lavoratori e dei RLS - recita:
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con riferimento a:
a. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a. della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
Per quanto riguarda la remunerazione relativa allo svolgimento del ruolo aggiuntivo a quello di RSPP di Formatore sarà definito con il Datore di lavoro e/o Ente o azienda che organizza e svolge la Formazione un compenso per ora di formazione con un minimo di €60,00(sessanta/00) ad ora di formazione svolta in aula e/o in cantiere.
Per quanto sopra evidenziato si ritiene che l'RSPP debba svolgere come compito istituzionale quanto previsto per l'obbligo di informazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., mentre per la formazione di cui all'art. 37 del TU. si deve ricorrere a strutture, che può anche essere l'impresa, che abbiano capacità organizzative e i requisiti previsti dalla legge per la formazione di tutte le figure professionali del cantiere edile e dei luoghi di lavoro.