Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 26 giugno 2020, n. 19/PC
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico Locale.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dischiarato la pandemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera o) che prevede la «possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale; »;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l'art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;
Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
Vista la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea);
Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia;
Richiamate le proprie Ordinanze contingibili ed urgenti contenenti misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale:
- n. 2/PC del 13 marzo 2020;
- n. 5/PC del 25 marzo 2020;
- n. 6/PC del 3 aprile 2020;
- n. 9/PC dell'11 aprile 2020;
- n. 10/PC dell11 aprile 2020;
- n. 13/PC del 03 maggio 2020;
- n. 15/PC del 17 maggio 2020;
Visto il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il DPCM dell'11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020;
Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di cui all'allegato 14 al predetto DPCM dell'11 giugno 2020;
Viste le “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19, di cui all'allegato 15 al predetto DPCM dell'11 giugno 2020;
Richiamata la propria Ordinanza contingibile e urgente n. 18/PC del 19 giugno 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico Locale”;
Visto l'evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui andamento continua a confermare l'inversione della dinamica dei contagi sull'intero territorio regionale, in quanto sulla base dei dati forniti in data 26 giugno 2020 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 11 ricoverati ospedalieri con sintomi oltre a 0 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 102 posti base, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4.5.2020;
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita già dal 30 maggio 2020, avere il trend settimanale dei casi di contagi in calo ed è valutata tra le regioni avente basso livello di rischio;
Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e permette, al comma 16, alla Regione, “In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ..informando contestualmente il Ministro della salute” di “introdurre misure derogatorie ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
Atteso che, con riguardo al trasporto pubblico locale di linea, i dati forniti dalle aziende di trasporto evidenziano un costante incremento della domanda di servizi di trasporto pubblico, collegabile al sempre più esteso svolgimento di attività economiche, e al conseguente movimento dei lavoratori pendolari, nonché alla ripresa dell'attività turistica;
Rilevato che il trasporto pubblico locale soddisfa interessi collettivi di rilevanza primaria ed essenziale, muniti di copertura costituzionale, quali la tutela del lavoro, della stessa salute e della circolazione personale, suscettibili di perseguimento contestualmente alle misure di tutela della salute, in particolare in relazione alla prevenzione del contagio da Covid-19;
Considerato che lo stato dell'evoluzione del contagio da Covid-19 quale risultante dai dati e dalle valutazioni sopra richiamati presenta condizioni di compatibilità con un ampliamento del coefficiente di riempimento dei mezzi fino al 100%;
Rilevato, con riguardo al trasporto pubblico locale non di linea, compresi NCC, TAXI e quello svolto mediante autobus, che il suddetto stato dell'evoluzione epidemiologica consente di ritenere compatibile con il perseguimento del fine di prevenzione del contagio da Covid-19 una riduzione delle restrizioni in conformità a quanto sopra definito per i servizi di trasporto pubblico locale;
Precisato che le citate disposizioni relative al trasporto valgono solo per il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, laddove, nel caso di viaggi che interessino anche altre regioni, devono essere osservate le disposizioni relative ai rispettivi territori regionali;
Ritenuto pertanto che la situazione di cui sopra, unita al mantenimento dell'obbligo di utilizzo di sistemi di protezione individuale anche bordo dei mezzi e alle altre disposizioni di cui al DPCM 11.06.2020 ed alla propria Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 18/PC del 19.06.2020, consente di rideterminare le modalità di utilizzo dei posti a sedere e in piedi a bordo dei mezzi utilizzati per i servizi del trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviari e marittimi, compresi i servizi transfrontalieri, nonché a bordo dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto non di linea compresi TAXI, NCC e quelli svolti mediante autobus;
Ritenuto, per quanto sopra, di prevedere la completa utilizzabilità di tutti i posti a sedere e in piedi a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario e marittimo, compresi i servizi transfrontalieri, nonché a bordo dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto non di linea compresi TAXI, NCC e quelli svolti mediante autobus, confermando tutte le altre disposizioni contenute nella propria ordinanza contingibile e urgente n. 18/PC dd. 19.06.2020 e che pertanto, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza, sia consentita l'occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi, a bordo dei mezzi utilizzati per i servizi del trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviari e marittimi, compresi i servizi transfrontalieri, nonché a bordo dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto non di linea compresi TAXI, NCC e quelli svolti mediante autobus, previsti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali;
Ritenuto altresì per quanto sopra, di rideterminare anche le modalità utilizzo degli impianti relativa al settore del trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari e seggiovie), consentendo anche in questo caso l'utilizzo del 100% dei posti a sedere o in piedi, previsti dai regolamenti di esercizio degli impianti;
Ritenuto necessario, al fine di assicurare una costante ed efficace informazione e controllo sull'obbligo di corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi, di demandare alle aziende di trasporto pubblico locale, ai vettori dei servizi di trasporto non di linea, compresi NCC, TAXI, e quelli svolti mediante autobus, ed ai gestori degli impianti a fune, l'organizzazione e l'attuazione delle relative attività;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
ORDINA
1. è consentita l'occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi, previsti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali, a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario e marittimo, compresi i servizi transfrontalieri, nonché a bordo dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto non di linea compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus;
2. negli impianti relativi al settore del trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari e seggiovie) è consentito, l'utilizzo del 100% dei posti a sedere o in piedi, previsti dai regolamenti di esercizio degli impianti;
3. al fine di assicurare una costante ed efficace informazione e controllo sull'obbligo di corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi è demandata alle aziende di trasporto pubblico locale, ai vettori dei servizi di trasporto non di linea, compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, ed ai gestori degli impianti a fune, l'organizzazione e l'attuazione delle relative attività;
4. Le disposizioni di cui sopra sostituiscono le disposizioni dell'allegato 15 del DPCM 11.6.2020 e dell'ordinanza n. 18 del 19.06.2020, per quanto non compatibili;
5. sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nella propria ordinanza contingibile e urgente n. 18/PC dd. 19.06.2020.
L'inottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.
Si segnala che l'Autorità regionale cui indirizzare gli scritti difensivi, gli eventuali documenti e la richiesta di audizione è la Direzione generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sito in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, tel. 0403774222, e-mail
Si dà atto che all'accertamento delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981, con versamento delle somme e causale: «COVID19 pagamento sanzione verbale n. xx/dd.» secondo le seguenti modalità:
- per i pagamenti da effettuare tramite bonifico, conto IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699, intestato alla Regione Friuli Venezia Giulia, capitolo di entrata del bilancio regionale Cap. E/301,
- per i pagamenti da effettuare tramite bollettino, numero di c/c postale 85770709.
La presente ordinanza, in vigore dal 27 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020, è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Trieste - Palmanova, 26 giugno 2020
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Dott. Massimiliano Fedriga