Regione Liguria
Ordinanza 26 giugno 2020, n. 41/2020
Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale a decorrere dal 27 giugno 2020
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale); il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
la nota del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
RICHIAMATE:
la Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti) ed in particolare:
• l'articolo 7 che stabilisce le competenze della Città Metropolitana di Genova e degli Enti di Area Vasta tra cui la funzione di stipula degli Accordi di Programma e di gestione degli ambiti territoriali;
• l'articolo 9 che stabilisce gli ambiti territoriali ottimali (ATO) ed i relativi enti di governo; la Legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 e s. m. e i. (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea);
RICHIAMATE ALTRESI':
l'ordinanza n. 6 del 13/03/2020 “Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-2019 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi emergenziali ai sensi del DPCM 11 marzo 2020”;
l'ordinanza n. 14 del 31/03/2020 “Deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 25/2007 e s. m. e i.” che ordina che i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente di cui alla Legge 21/92 possano essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità;
l'ordinanza n. 15 del 1/04/2020 “Chiarimenti e ulteriori disposizioni in merito allo svolgimento della consegna a domicilio di beni di prima necessità”;
l'ordinanza n. 19 del 14/04/2020 “D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Liguria”;
l'ordinanza n. 24 del 3/05/2020 “D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante: “Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base delle disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
l'ordinanza n. 38 del 12/6/2020 “Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base delle disposizioni di cui al DPCM 11 giugno 2020”;
ATTESO CHE:
il Presidente della Regione è Autorità territoriale di Protezione Civile;
le Regioni, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. ii) del DPCM 11 giugno 2020, dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
ATTESO ALTRESI' CHE:
il DPCM 11 giugno 2020, in continuità con il precedente DPCM 17 maggio 2020, introduce alcune misure finalizzate ad una graduale riapertura delle attività sul territorio nazionale ed in particolare, all'articolo 8, detta misure in materia di trasporto pubblico di linea, prevedendo che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, siano espletate anche sulla base:
• di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14 del DPCM;
• nonché delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”, di cui all'allegato 15 del DPCM;
DATO ATTO che:
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in particolare all'art. 1, comma 1, stabilisce che “A decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19” e al comma 3 stabilisce che “A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”;
• il DPCM 17 maggio 2020 prevede una sostanziale riapertura delle attività sul territorio nazionale a partire dal 18 maggio 2020, e che pertanto si potrà determinare un graduale incremento delle necessità di spostamento delle persone sul territorio regionale;
• il DPCM 11 giugno 2020 prevede la riapertura di ulteriori attività sul territorio nazionale e pertanto si potrà determinare un ulteriore incremento delle necessità di spostamento delle persone, anche a livello interregionale, tenuto conto della ripresa dei flussi turistici;
VISTO il parere del Commissario Straordinario di ALISA in data 26 giugno 2020;
RILEVATO che:
• con riguardo al trasporto pubblico locale di linea, in particolare ferroviario, ed automobilistico, che i dati forniti dalle aziende di trasporto e agli atti degli uffici regionali competenti, evidenziano un costante incremento della domanda di servizi di trasporto pubblico, collegabile al sempre più esteso svolgimento di attività economiche, e al conseguente movimento dei lavoratori pendolari, nonché alla ripresa dell'attività turistica, e che le limitazioni in essere sulla presenza di utenti a bordo dei mezzi di trasporto, a fronte dell'incremento dell'utenza, sono destinate a condurre a breve all'esaurimento dell'offerta di trasporto;
• il servizio di trasporto pubblico deve essere svolto di norma secondo le indicazioni e le modalità previste negli allegati 14 e 15 del DPCM 11 giugno 2020;
RITENUTO tuttavia che, stante l'attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID-19 nel territorio ligure, a far data dal 27 giugno sia opportuno consentire la ripresa del trasporto pubblico a pieno carico, limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale e locale di linea ferroviario ed automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati, mentre per il trasporto urbano e per i posti in piedi restano valide le disposizioni previste dal DPCM 11 giugno 2020;
RITENUTO necessario provvedere ad una riprogrammazione del servizio offerto, garantendo al contempo il mantenimento di un livello di servizio minimo essenziale, un adeguato numero di corse nelle fasce di maggior affluenza lavorativa su tutti gli ambiti del territorio regionale, nonché le previste condizioni di sicurezza;
RITENUTO opportuno confermare quanto previsto dall'ordinanza 19/2020 in merito ai servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente di cui alla Legge 21/92;
Per le motivazioni di cui in premessa
 

O R D I N A

• a decorrere dal 27 giugno 2020 è consentita la ripresa del trasporto a pieno carico limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale e locale di linea ferroviario ed automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati, mentre per il trasporto urbano e per i posti in piedi restano valide le disposizioni previste dal DPCM 11 giugno 2020, secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida per la ripresa del trasporto a pieno carico limitatamente ai posti a sedere per il trasporto pubblico regionale e locale” allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
• agli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 7 della Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti), di provvedere alla riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale al fine di adeguarlo alle nuove esigenze di mobilità a seguito delle disposizioni di cui al DPCM 11 giugno 2020, fermo restando il rispetto delle norme di comportamento relative al distanziamento sociale e di quanto indicato all'allegato 14 e 15 del DPCM stesso e dalle presenti disposizioni;
• per quanto riguarda il servizio ferroviario regionale: la programmazione dei servizi aumenta rispetto alla programmazione degli stessi attuata fino al 14 giugno 2020, attestandosi ad un valore fino al 100% dei servizi effettuati nel periodo pre-emergenza, al fine di soddisfare l'accessibilità e le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso e dell'utenza con riferimento alle attività consentite dalle disposizioni vigenti; a partire dal 1 luglio 2020 sarà inoltre riattivato il servizio 5 Terre Express, con le relative tariffe;
• la rimodulazione graduale dell'offerta dei servizi ferroviari e automobilistici verrà costantemente monitorata durante il periodo di attuazione, allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio proporzionati alla domanda, anche attesa, e alle necessità di accessibilità dei diversi territori nonché di adeguare immediatamente la programmazione del servizio stesso in caso di necessità;
• le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute all'applicazione di quanto previsto dagli allegati 14 e 15 del DPCM 11 giugno 2020 e dalle presenti disposizioni ed hanno l'onere di comunicare alla Regione Liguria con cadenza settimanale i dati giornalieri relativi ai servizi effettuati, ai posti offerti ed alla frequentazione dei servizi, al fine del monitoraggio e della riprogrammazione dei servizi stessi;
• ai Comuni della Liguria di rimodulare il servizio taxi operante sul territorio di rispettiva competenza al fine di adeguarlo alle nuove esigenze di mobilità a seguito delle disposizioni di cui al DPCM 11 giugno 2020, fermo restando il rispetto delle norme di comportamento relative al distanziamento sociale e secondo quanto riportato dalle linee guida di cui all'allegato 15 del DPCM stesso e dalle presenti disposizioni;
• che i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente di cui alla Legge 21/92 possano essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità specificando che:
a) il servizio di consegna comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell'accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
b) per i servizi svolti nell'ambito del Comune di Genova, la tariffa è pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo Municipio e con tariffa ordinaria per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito di più Municipi;
c) la tariffa è pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo comune;
d) per i Comuni i quali hanno previsto nei rispettivi regolamenti la differenziazione tariffaria tra capoluogo e frazioni la tariffa è pari al massimo a 15 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo comune tra capoluogo e frazione;
e) per il servizio di consegna a favore dei cittadini domiciliati nel proprio Comune è ammesso che possa essere stabilita una tariffa inferiore ai limiti sopra indicati, con disposizione del Sindaco del medesimo Comune.
f) non sono consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l'esecuzione del servizio di consegna a domicilio.
Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal 27 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020, salvo proroga dell'efficacia del DPCM 11 giugno 2020.
Manda
Al Sindaco della Città Metropolitana di Genova
Ai Presidenti della Province di Imperia, Savona e La Spezia
Ai Sindaci dei Comuni liguri
Ai Prefetti per quanto di competenza
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, il 26 giugno 2020
 

GIOVANNI TOTI