CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
20/121/CR8ter-a/C4

 

LINEE DI INDIRIZZO
SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA
COVID-19 - Prime indicazioni operative

 

Le presenti linee di indirizzo, recanti “SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19: prime indicazioni operative” elaborate nell'ambito di ITACA, Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, organo tecnico delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di contratti pubblici, sono il frutto del prezioso contributo di esperti delle regioni, con la fattiva collaborazione delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali e delle parti sociali.
Il documento è stato approvato dalla Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio il 16 giugno 2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020.
Si tratta di linee di indirizzo finalizzate soprattutto a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte dell'emergenza COVID-19, con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l'emergenza covid19.
Il presente documento si articola in due parti:
- una prima parte, ricognitiva,, contenente prime indicazioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri, così come definite dalla vigente normativa
- una seconda parte, che contiene un elenco voci delle misure “antiCOVID-19” utile riferimento per le pubbliche amministrazioni committenti, per la stima dei costi e degli oneri per la sicurezza nei cantieri.
Non può essere sottaciuto che, stante la natura eccezionale ed assolutamente generalizzata dell'emergenza epidemiologica, tale da coinvolgere in maniera concomitante e simultanea tutte le attività produttive del territorio nazionale, comprese per l'appunto quelle tipiche del cantiere, ogni soggetto coinvolto sia pubblico che privato si è trovato in breve tempo nelle condizioni di un'insolita quanto drammatica esposizione finanziaria, insistendo essa contemporaneamente su tutto il novero delle proprie commesse e, quindi, su tutti i cantieri posti sul territorio nazionale.
La Conferenza, sia con la sua attività istituzionale, sia tramite ITACA; si sta impegnando profusamente nel fornire ai committenti pubblici, ad imprese e lavoratori, indicazioni operative nel rispetto delle regole che, ci si augura, possano essere chiare e uniformi nel territorio nazionale ed evitare disomogeneità, dumping sociale e dubbi interpretativi che potrebbero renderne difficile l'osservanza.
Nell'ottica di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori si collocano, peraltro, alcune delle indicazioni contemplate nelle presenti linee di indirizzo fra cui le tematiche afferenti maggiori costi connessi all'adeguamento e all'integrazione del PSC, in ragione delle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19, i costi e gli oneri aziendali della sicurezza, nonché l'utilizzo di taluni strumenti contrattuali idonei a consentire la prosecuzione dell'appalto in condizioni di sicurezza e di sostenibilità economica.
 

Roma, 18 giugno 2020
 

1.1 PREMESSA
Come è noto, l'attuale assetto normativo per i cantieri temporanei o mobili¹, previsto dal D.lgs 81/08, richiama con particolare enfasi la centralità del ruolo del committente, pubblico e privato, ritenendo che, in qualità di soggetto nell'interesse del quale l'opera edile viene realizzata, sia il primo a doversi interessare delle ricadute sulla salute e sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, ed in particolare, al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela previste dall'art.15 del richiamato D.lgs. 81/2008.
Nelle opere o lavori pubblici, il responsabile del procedimento, figura centrale e strategica nella sua funzione di responsabile dei lavori, deve provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario non soltanto con riferimento ai tempi ed ai costi preventivati, alla manutenzione programmata, alla qualità richiesta ma anche alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, non potendo derogare, tra l'altro, all'obbligo morale, oltre che giuridico, della corretta ed efficace selezione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
L'art. 26 comma 5 del d.lgs. 81/08 stabilisce che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art.1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Per i cantieri temporanei o mobili il richiamo è al Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC) ed all'allegato XV del D.lgs. 81/08, ovvero la valutazione dei costi per:
a) gli apprestamenti previsti nel PSC;
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Tali costi non sono soggetti a ribasso².
Il successivo comma 6 prevede che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.³
In questo contesto, si è inserita l'emergenza COVID-19 e i numerosi sforzi delle Istituzioni per definire raccomandazioni e protocolli di sicurezza anti-contagio, a tutela della salute di ogni lavoratore.
L'importanza del ruolo del sistema di prevenzione aziendale nel contrasto dell'emergenza in atto emerge, pur nell'essenzialità dell'immediatezza, nelle “raccomandazioni” contenute nell'art.1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, relativamente alle attività produttive che non sono soggette a sospensione.
Le raccomandazioni di cui al n. 7 dell'art. 1 del citato D.P.C.M. riguardano sia le attività produttive sia quelle professionali e hanno ad oggetto, fra l'altro:
a) l'attuazione del massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) l'incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e l'adozione di strumenti di protezione individuale là dove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento;
e) l'incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
La raccomandazione di cui al n. 8 dell'art. 1 del citato D.P.C.M, relativa alle sole attività produttive, ha ad oggetto la limitazione al massimo degli spostamenti all'interno dei siti e il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni.
Anche la raccomandazione contenuta al n. 9 dell'art. 1 del citato D.P.C.M concerne le sole attività produttive, prevedendo che in relazione a quanto disposto nell'ambito dei n. 7 e 8, si favoriscano intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Infine, il n. 10 ribadisce l'invito, in tutte le attività non sospese, al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile anche nelle pubbliche amministrazioni.
Una delle raccomandazioni più interessanti, ma anche più complessa, vista la scarsa conoscenza scientifica sulle modalità di diffusione del contagio, è quella relativa alla definizione di protocolli di sicurezza anti-contagio, per la quale è fondamentali il ruolo delle parti sociali.
Il DPCM 22 marzo 2020 prevedendo, tra le altre misure, la sospensione di tutte le attività non incluse nell'allegato 1 nell'art 1 comma 3 decretava “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”.
A seguito dell'evoluzione dell'emergenza COVID-19, il DPCM 1° aprile 2020 ha prorogato al 13 aprile le disposizioni del DPCM 22 marzo 2020.
Il DPCM del 26 aprile 2020 avvia la cosiddetta “fase 2” e alla progressiva uscita dal lockdown, consentendo la riapertura dei cantieri insieme ad altre attività produttive primarie e definendo le modalità da attuarsi nell'ambito della ripresa delle lavorazioni nei cantieri.
In particolare, la tutela dei lavoratori nei cantieri viene trattata dall'allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020, divenuto allegato 13 nel DPCM del 17 maggio 2020.
Al fine di supportare i datori di lavoro nella fase di riapertura dei cantieri, la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni (CNCPT) in collaborazione con le parti sociali, ha elaborato indicazioni pratiche rivolte a tutte le tipologie di imprese, piccole, medie e grandi, nonché ai lavoratori, declinando i corretti comportamenti da adottare in ambiente lavorativo.
Quanto sopra si è tradotto nella Circolare n.37020/2020 del 16 aprile scorso recante “Procedure attuative del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”.


1.2 PRINCIPALI RIFERIMENTI A LIVELLO NAZIONALE
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 - Testo unico Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici
Circolare Ministero della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 - “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art 4;
DPCM 11 Marzo 2020;
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro -14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 - fra il Governo e le parti sociali;
Protocollo MIT 19 marzo 2020;
DPCM 22 marzo 2020;
Protocollo OO.DD. e OO.SS. del Settore Edile 24 marzo 2020;
DPCM 10 aprile 2020;
Circolare CNCPT 16 aprile 2020;
Protocollo del 24 aprile 2020, tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Confartigianato,CNA, Claai, Casartigiani, Confapi, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL;
DPCM 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)
Allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020;
Circolare Ministero della Salute n.14915 del 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.
DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)
- Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020;
(Si specifica che laddove risulti il riferimento all'allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020, deve intendersi l'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020 ed eventuali successive modifiche).
A tali riferimenti normativi nazionali si aggiungono le varie disposizioni a carattere regionale e, in taluni casi, anche a livello comunale.


1.3 LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE: SINTESI
Si riporta in sintesi il percorso procedurale che, a partire dal Committente pubblico, deve coinvolgere il Responsabile del procedimento (RUP) nel suo ruolo di responsabile dei lavori, attraverso i coordinatori per la sicurezza, ed il coordinatore in fase di esecuzione (CSE) per quei cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID -19, che dovrà operare in stretta sinergia con l'Ufficio della Direzione lavori.
Tali indicazioni, con le opportune precisazioni, potranno essere utili anche per l'ambito dei cantieri con committenza privata.
Per i cantieri che dovranno riprendere l'attività vi è l'obbligo del datore di lavoro di provvedere, con le rappresentanze sindacali, all'adozione/integrazione del protocollo aziendale per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'allegato 13 del Dpcm del 17/05/2020, e alla definizione del comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione di cui sopra, prevedendo, altresì, ai sensi del paragrafo 10 dell'allegato 7 del Dpcm del 26/04/2020 (allegato 13 del Dpcm del 17/05/2020) la costituzione dei comitati territoriali, laddove non possibile la costituzione di comitati aziendali.
Il Protocollo di cui sopra dovrà essere trasmesso dal datore di lavoro al RUP che, a sua volta, lo trasmetterà al CSE e al DL, che potrà utilizzarlo ai fini dell'integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Tale Protocollo dovrà contenere le misure anti contagio COVID-19, in coerenza ai contenuti dell'allegato 13 del Dpcm del 17 maggio 2020.
Il CSE, in attuazione dei propri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008, integra il PSC così come definito all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e attua scelte progettuali ed organizzative conformi al Protocollo di cui all'Allegato 13 del Dpcm del 17 maggio 2020, e dopo gli opportuni adempimenti amministrativi, verrà trasmesso al datore di lavoro per la conseguente integrazione del POS.
Il datore di lavoro redige l'integrazione al POS in conformità al proprio protocollo aziendale, ai sensi dell'allegato 13, ed ai contenuti del PSC.
Successivamente all'approvazione dei POS, il datore di lavoro provvederà ad avviare l'attività informativa nei confronti dei lavoratori operanti nel cantiere, in conformità al punto 1 dell'allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020 (laddove previsto, coinvolgendo anche gli enti bilaterali).
In attuazione del punto 9 dell'allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020 il medico competente (MC) collabora con il datore di lavoro e i RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il CSE ove nominato nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID- 19.
In particolare, il medico competente segnala al datore di lavoro eventuali situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, nel rispetto della privacy, al fine di tutelare maggiormente il lavoratore, applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo, potrà suggerire l'adozione di ulteriori provvedimenti qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (a riguardo si richiama la Circolare Ministero della Salute n.14915/2020). Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo un'eventuale infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dall'Autorità sanitaria competente, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art.41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Al riguardo, risulta fondamentale un forte richiamo alla responsabilità di tutti i lavoratori sul rispetto delle nuove regole, a cominciare dalla necessità di informare tempestivamente il datore di lavoro della insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale.
Riteniamo utile, infine, sottolineare che l'integrazione del PSC, e degli eventuali conseguenti costi per la sicurezza aggiornati da parte dello stesso CSE, rientra tra le modifiche che dovranno essere formalmente approvate da parte della Stazione appaltante, previa l'individuazione di idonea copertura finanziaria, e saranno riportate nel nuovo quadro economico dell'intervento, anche per quanto riguarda l'eventuale l'aggiornamento delle spese tecniche e di eventuali incentivi per la pianificazione e controllo dei lavori e della sicurezza.
In generale, è valido quanto indicato nell'art.107 del D.Lgs 50/2016 e dell'allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020, per cui si configura una legittima sospensione del cantiere.
In breve, si rappresentano le situazioni nelle quali le attività di aggiornamento del PSC impattano sulle procedure di gara.
1. Procedure di gara per le quali è stata predisposta l'aggiudicazione con conseguente contratto stipulato o da stipulare;
2. Procedure di gara per le quali è stata già presentata l'offerta ed è stata avviata la fase di valutazione;
3. Procedure di gara per le quali è stato pubblicato il bando ed è in corso il termine di presentazione delle offerte;
4. Procedure di gara da bandire sulla base di un progetto validato;
5. Interventi per i quali è in corso la progettazione o deve essere avviata.
Per le procedure di gara di cui ai numeri 1 e 2 può trovare applicazione l'art. 106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. “c” o in alternativa la previsione di cui all'art.106 comma 2 nei limiti indicati dal medesimo articolo.
Per le procedure di cui ai numeri 3 e 4 può trovare applicazione l'art.106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. “a” in aumento mediante apposite integrazioni dei documenti di gara e conseguenti attività di pubblicità.
Per le procedure di cui al numero 5, la progettazione deve essere aggiornata alla situazione emergenziale in atto, ma per far fronte all'eventuale mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell'emergenza, può essere prevista l'introduzione di una clausola ex art. 106 lett. “a” del D.Lgs 50/16, al fine di rivedere in diminuzione l'importo da corrispondere all'aggiudicatario.
L'eventuale aumento dei costi stimati del CSE in relazione all'adeguamento del PSC per le misure anti contagio competono alla stazione appaltante la quale deve assicurare il finanziamento sia assorbendo il relativo importo dalla voce “imprevisti”, sia utilizzando le eventuali economie disponibili sia con incremento delle risorse, ovvero, se non possibile, con stralcio di opere purché sia garantita la funzionalità dell'opera.


1.4 COSTI DELLA SICUREZZA
Nella normativa nazionale è stata introdotta la regola secondo cui, a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri, il costo delle misure di sicurezza, degli apprestamenti, dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, previsti nei piani, deve essere determinato nel dettaglio, deve essere sottratto alla competizione. Deve essere, inoltre, riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dal ribasso d'asta.
Tali concetti sono stati successivamente ripresi, con riferimento alle norme ad oggi vigenti, per i lavori (rif. P.S.C. - Piano di Sicurezza e Coordinamento) dall'art.100 e punto 4 dell'allegato XV del D.lgs.81/08 s.m.i., mentre per i servizi e forniture i costi della sicurezza sono richiamati dall'art. 26 del D.Lgs, 81/2008 s.m.i. (con particolare riferimento al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
I costi della sicurezza, secondo le indicazioni prima richiamate, vengono esplicitati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto all'art.100 del D.lgs.81/08 o dalla stessa stazione appaltante, tramite il RUP/Responsabile dei lavori nel caso in cui non sia previsto il PSC
Nel presente documento si intendono richiamate le Linee Guida CONFERENZA DELLE REGIONI ITACA per l'applicazione del DPR 222/2003 e le Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi, approvate rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni il 1 marzo 2006 e il 20 marzo 2008.
Per quanto riguarda invece gli “oneri aziendali della sicurezza” afferenti l'impresa, si rimanda alla specifica Linea Guida ITACA, già citata in premessa.
Come noto, il D.Lgs 50/16 richiama l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di indicare la quota di tali oneri aziendali nell'ambito della propria offerta di gara.
Infine, si ritiene utile richiamare la Linea Guida ITACA per la definizione di un prezzario regionale di riferimento in materia di Appalti Pubblici - Parte 1a approvato in data 19 luglio 2012, nella quale vengono definiti i criteri metodologici per opere o lavori pubblici.
(http://www.itaca.org/documenti/news/LG%20Prezzari%20Itaca_Rev%20190712.pdf)


1.5 LE MISURE ANTICOVID-19: I COSTI E GLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA.
In relazione ai contratti di appalto di lavori, tanto in essere quanto in divenire, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio, per tutta la durata del periodo emergenziale occorre tenere conto dei maggiori costi a carico delle imprese dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, tra l'altro, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione di cui al paragrafo 2.
Le misure ivi previste comportano infatti, in generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l'attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori.
In generale, potranno individuarsi maggiori costi cosiddetti “connessi”, ossia direttamente riconducibili a misure di sicurezza (cosiddette misure “antiCOVID-19”) dell'ambiente lavorativo “cantiere”, sia nei confronti dei lavoratori delle imprese (appaltatrici, subappaltarici), dei lavoratori autonomi, sia dei visitatori, sia dei fornitori.
Per tale componente di costo è necessario, a seguito di esame dettagliato e puntuale di quanto richiesto, procedere con l'adeguamento delle misure di sicurezza individuate.
Tali maggiori quote economiche potranno dunque ricondursi, richiamando quanto definito dalle norme vigenti in materia, alla fattispecie di:
a) costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d'asta.
b) oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell'ambito delle spese generali riconosciute all'operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS).
Una probabile conseguenza dell'attuazione delle misure anti contagio Covid-19 in un cantiere è l'allungamento dei tempi di esecuzione delle opere. In tal senso sarà necessario procedere contestualmente alla ripresa delle attività, all'adeguamento dei tempi contrattuali mediante la concessione di un maggior numero di giorni per la conclusione ovvero per la esecuzione per interventi ancora da avviare.
Premesso quanto sopra, fermo restando la centralità dei ruoli del coordinatore della sicurezza/responsabile dei lavori (in assenza del CSE) e del datore di lavoro/impresa nella identificazione delle misure “antiCOVID-19”, nella presente linea di indirizzo è riportato un elenco di misure che rappresentano il tentativo di schematizzare quanto già previsto nel D.Lgs 81/2008 e nella normativa correlata all'emergenza.
A fronte dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fermo restando il rispetto del d.lgs. 81/2008, si è cercato di portare a sintesi l'assetto delle misure vigenti e gli impatti applicativi delle stesse, individuando:
1. le principali misure da adottare, precisandone per ciascuna se rientrante fra i “costi della sicurezza” oppure fra gli “oneri aziendali per la sicurezza”;
2. i soggetti tenuti ad indicarle (CSE/RL o datore di lavoro/impresa);
3. il possibile costo della misura stessa (solo per la quota di costo della sicurezza).
In particolare si segnala che, anche laddove non sia presente il PSC, la stima dei costi della sicurezza dovrà comunque essere aggiornata ai sensi dell'allegato XV punto 4.1.2 a cura del responsabile dei lavori.
La scelta poi di indicare anche il prezzo medio delle misure “antiCOVID-19, da potere utilizzare in tutto il territorio italiano, deriva dalla necessità di calmierare il mercato in questo particolarissimo momento storico.
In tutti i casi dovranno essere coinvolti, oltre agli RLS/RLST, anche i Servizi di Prevenzione e Protezione e i Medici competenti delle imprese interessate e, per gli aspetti formativi correlati alla gestione dell'emergenza COVID-19, si dovrà prevedere il coinvolgimento delle Parti sociali attraverso gli Organismi paritetici di Settore, ove presenti.


2.1 GUIDA ALL'UTILIZZO DELL'ELENCO DELLE MISURE ANTICOVID-19
L'elenco di misure “antiCOVID-19”, di seguito riportato, schematizza quanto già previsto nel D.Lgs 81/2008 e nella normativa emergenziale vigente, fermo restando la centralità dei ruoli del coordinatore della sicurezza/responsabile dei lavori (in assenza del CSE) e del datore di lavoro/impresa, oltre che del medico competente.
La principale finalità dell'elenco, è quella di fornire una guida pratica al committente pubblico, nella gestione della fase emergenziale e post-emergenziale.
A fronte dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti per la gestione dell'emergenza COVID-19, in attesa di ulteriori indicazioni, si è cercato di portare a sintesi l'assetto delle misure vigenti e gli impatti applicativi delle stesse, individuando:
a. le misure da adottare, precisandone per ciascuna se rientrante fra i “costi della sicurezza” oppure fra gli “oneri aziendali per la sicurezza” come definiti in precedenza; si evidenzia che alcune misure sono indicate sia fra i “costi della sicurezza”, sia fra gli “oneri aziendali della sicurezza” o ancora, puntualmente, in uno solo dei due gruppi, in funzione delle scelte progettuali ed organizzative condotte dal RL/CSE;
b. i soggetti tenuti ad indicarle (RL/CSE o datore di lavoro/impresa);
Le misure sono state suddivise utilizzando come riferimento i paragrafi del Protocollo condiviso per i cantieri di cui all'allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020, di seguito Protocollo.
In particolare:
1. Informazione
2. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
3. Pulizia e sanificazione nel cantiere
4. Precauzioni igieniche personali
5. Dispositivi di protezione individuale
6. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)
7. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)
8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere
9. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST
10. Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione
Le voci sono, quindi, state descritte e raggruppate sulla base del contenuto dei paragrafi del Protocollo, fornendo sia una descrizione sintetica che una descrizione estesa, utile quest'ultima anche ai fini dell'indicazione di un prezzo.
Il file allegato, contenente l'elenco, è composto dalle seguenti colonne:
■ colonna A: descrizione della voce sintetica Itaca
■ colonna B: numero progressivo delle voci estese
■ colonna C: riferimento al Protocollo vigente
■ colonna D: descrizione estesa della voce
■ colonna E: unità di misura
■ colonna F: indicazione dei costi della sicurezza
■ colonna G: indicazione degli oneri aziendali della sicurezza
Per le misure rientranti nei costi della sicurezza deve essere indicato il prezzo per unità di misura, mentre per quelle ritenute oneri aziendali per la sicurezza non deve essere valorizzato alcun importo, dal momento che detti oneri costituiscono una quota parte delle spese generali.
Per i suddetti oneri e limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, potrà essere valutato nelle sedi competenti un aumento delle attuali spese generali in un range compreso tra lo 0,50% e il 4%, tenendo comunque conto che il DPR 207/2010 fissa le stesse ad un massimo del 17%, da applicare sulle singole lavorazioni ancora da eseguire.
A margine, si evidenzia che la messa in atto delle misure anti COVID-19 previste dai protocolli potrebbe, altresì, generare l'insorgenza di ulteriori costi di natura gestionale ed organizzativa a carico dei datori di lavoro (quali ad esempio la nuova organizzazione da assumersi per il pernottamento delle maestranze, laddove necessario, ovvero il loro trasporto presso il cantiere); nel range di aumento della quota di spese generali su ipotizzata potranno ascriversi anche tali costi, ancorché non prettamente relativi alla “sicurezza delle maestranze” ai sensi del D.Lgs.81/08, ma evidentemente connessi ai costi di spesa generale come da normativa vigente.
In fase di erogazione di eventuali “extra somme” dovute al COVID-19, sarà verificata la presenza di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese. In tal senso, potrà essere utile, prevedere come condizione di pagamento la dimostrazione da parte dell'Appaltatore di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche, al fine di evitare “doppi pagamenti”.
DI SEGUITO E' ALLEGATO IL DOCUMENTO CONTENENTE L'ELENCO VOCI MISURE ANTICOVID-19 NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE


ALLEGATO - ELENCO VOCI MISURE ANTI COVID-19 NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE

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¹ Art. 89 D.lgs.81/08 - Definizioni. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.
² Linea Guida ITACA su costi della sicurezza che derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) - o dall'analisi della Stazione appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto
Rif. punto 4.1.2. - secondo le indicazioni dell'allegato XV punto 4. A tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano “l'ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell'allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere
secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso;
³ Linea Guida ITACA su oneri aziendali della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
Responsabile dei lavori art. 89 lett. C) D.lgs.81/08: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
Linee guida ITACA per l'applicazione del D.P.R. 222/03 (approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 1 marzo 2006 e aggiornamento in data 20 marzo 2008). Le linee guida, interpretative del D.P.R. 222/03, sono state predisposte dal “Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro” della Commissione Salute e il Gruppo di lavoro “Sicurezza Appalti Pubblici” di ITACA, (organi di coordinamento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), con lo scopo di aiutare i soggetti, pubblici e privati, al rispetto della norma e alla redazione di strumenti utili per la salute dei lavoratori occupati nel settore delle costruzioni. L'obiettivo è quello di fornire una interpretazione ed uno schema di riferimento che orientino prima di tutto i committenti ed i coordinatori alla sicurezza, ad una risposta corretta agli adempimenti fissati dalla legge, tenendo anche conto del dibattito tecnico e degli sviluppi legislativi che hanno portato alla stesura del testo di legge.


Fonte: http://www.regioni.it/download/conferenze/615197/