Categoria: Normativa regionale
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Regione Basilicata
Ordinanza 1° luglio 2020, n. 28
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni correttive all'ordinanza 14 giugno 2020, n. 27.
B.U.R. 1° luglio 2002, n. 63

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "'Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"',
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 {Interventi d'urgenza), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"',
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante ‘‘Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale", ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante ‘‘Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza. COVID- 19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza COVID-19";
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19"", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;
VISTO l'articolo 1, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus. " e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
VISTO l'articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale “Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.
Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;
VISTO l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 “possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis)”;
VISTO inoltre l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, in base al quale “1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cvt., con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingentibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;
CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° aprile 2020.
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, sono “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano salvo che per comprovate- esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche, vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (...)
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’articolo 1, comma 1, lett. a) prevede che "in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” e ripristinando la possibilità, non prevista dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche di persone fisiche provenienti da altre regioni del Paese;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante "Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale si dispone che: "Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/PA deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA e l’istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoU-2 nelle regioni/PP.AA
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare le disposizioni dell’articolo 1, comma 14, in base al quale "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee-guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelle regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale, e dell’articolo 1, comma 16, ove si dispone che “z dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del medesimo, nonché le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL che valorizza le Linee Guida anche regionali in forza e in quanto conformi all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per effetto della quale l’importo massimo della sanzione per le condotte violative delle ordinanze regionali risulta fissato in euro mille in luogo di euro tremila;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, avente efficacia, salve specifiche e diverse previsioni, dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lett. c), g), l), m);
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 all’articolo 1, comma 1, dispone che le regioni possono procedere alle riaperture delle attività ivi indicate, previo accertamento delle compatibilità delle predette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto;
VISTE le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 1’11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ''Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con le quali le linee guida approvate in data 16 maggio 2020 e integrate il 22 e il 25 maggio 2020 sono state ulteriormente aggiornate e integrate con riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali;
CONSIDERATO che le predette linee guida dell’11 giugno 2020 sono state recepite e costituiscono parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
CONSIDERATO che le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 1’11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ricomprendono le schede tecniche relative ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, nonché discoteche e locali assimilati;
VISTA la precedente ordinanza n. 25 del 1° giugno 2020 con la quale è stata assentita la riapertura e la ripresa di numerose attività economiche, produttive e ricreative, in parte già disposte con le precedenti ordinanze 3 maggio 2020, n. 21, 17 maggio 2020, n. 22, 22 maggio 2020, n. 23, e 25 maggio 2020, n. 24, sulla base delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;
RITENUTO che si renda necessario procedere all’adozione sul territorio regionale delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 1’11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (allegate e parte integrante del presente provvedimento) e, conseguentemente, si configurano i presupposti per consentire l’apertura di quelle attività non ancora avviate alla data di adozione della presente ordinanza e oggetto delle richiamate linee guida, purché nel rigoroso rispetto delle medesime linee guida;
RITENUTO che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID-19 nel territorio regionale consente la riapertura di ulteriori attività e che si rende necessario, a tal fine, procedere all’adozione delle linee guida elaborate dalla Task- Force Coronavirus della Regione Basilicata, allegate alla presente ordinanza, elaborate in coerenza con le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 1’ 11 giugno 2020 nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 ;
CONSIDERATA l’opportunità - accertate le condizioni di compatibilità delle attività delle richiamate linee guida con la situazione epidemiologica regionale in conformità alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 - di consentire la ripresa di ulteriori attività, con la decorrenza ivi indicata e nel rigoroso rispetto delle richiamate linee guida regionali e delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 1’11 giugno 2020, tra cui quelle inerenti i congressi, le sagre, le fiere locali e grandi eventi fieristici, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche, sale da ballo e locali assimilati limitatamente all’intrattenimento musicale e per le attività di ballo esclusivamente negli spazi esterni, le attività ludico ricreative ed educative sperimentali, al chiuso o all’aria aperta, per la prima infanzia (3-36 mesi), bambini e adolescenti;
VISTA l'evoluzione epidemiologica nel territorio regionale, il cui andamento continua a confermare una flessione della dinamica dei contagi, in relazione ai dati fomiti al 21 giugno 2020 dal report della Protezione Civile, e l’assenza di casi di ricovero ospedaliero in terapia intensiva, su una disponibilità complessiva pari a 78 posti letto, a testimonianza della evidente adeguatezza dell' offerta delle strutture sanitarie in caso di una ripresa del contagio, anche a fronte delle riaperture delle attività economiche e di ripresa di mobilità sociale avvenute dal 17 maggio 2020;
CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 e in esito al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Report settimanale n. 6 per il periodo relativo alla settimana 15- 21 giugno 2020, aggiornato al 23 giugno 2020, Dimensione 2: classificazione della trasmissione ed impatto di COVID-19, è da valutarsi con rischio di contagio "molto bassa" e con una stima di Rt "pari a 0,51 (CI: 0,15-0,99)", ed è tale da consentire la riapertura di ulteriori attività del tessuto produttivo, economico e sociale della Regione, subordinatamente al rispetto delle richiamate linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio;
CONSIDERATO che a decorrere dal 3 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n, 33 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTE le decisioni in materia di commercio e vendita al dettaglio assunte dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 7 maggio 2020, tese a posticipare i saldi estivi al 1° agosto 2020, e comunicate dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota n.3643/ C11AP dell’8 maggio 2020 a tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province, a fronte dell’emergenza determinata dal COVID-19 ed in ragione della sospensione della maggior parte delle attività commerciali ai fini del contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
emana la seguente
 

ORDINANZA

Art 1
(Disposizioni correttive all’ordinanza 14 giugno 2020, n. 27)

1. All’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza 14 giugno 2020, n. 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All’articolo 2, comma 1, della predetta ordinanza 1° giugno 2020, n. 25, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per le predette attività commerciali di vendita al dettaglio, limitatamente all’anno 2020, il termine del 2 luglio, di cui all’articolo 22, comma 2, della legge regionale 20 luglio 1999, n. 19, è differito al 1° agosto.”
 

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e dei relativi allegati.
2. Per quanto non modificato o integrato dalla presente ordinanza restano salve e continuano ad applicarsi le misure già adottate con l’ordinanza n. 27 del 14 giugno 2020.
3. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
5. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
6. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano con decorrenza immediata e sono efficaci fino alla data del 14 luglio 2020, e fatto salvo successivo provvedimento in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
7. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Potenza, 1 ° luglio 2020