Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 2 luglio 2020, n. 278
Dpcm 11 giugno 2020 - Ripresa dello svolgimento di sagre, feste e fiere locali e approvazione delle relative Linee guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020 che, all'articolo 1 comma 1 dispone che le Regioni possono procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
VISTO, altresì, l'articolo 1 co.1 lett. m) del medesimo dpcm, il quale dispone che: “Restano comunque sospese sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività.”;
VISTE le linee guida per la riapertura delle attività sociali, economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16, 22 e 25 maggio, 9 giugno e 11 giugno 2020 recanti l'aggiornamento, l'integrazione e/o l'adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività ivi contemplate;
VISTE le precedenti ordinanze n 237/2020 - 240/2020 - 243/2020 - 244/2020 - 255/2020 - 259/2020 con le quali il Presidente della Regione Puglia ha consentito la ripresa di numerose attività sulla base delle Linee guida regionali elaborate ed aggiornate in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché in coerenza ai criteri di cui all'allegato 10 del dpcm 11 giugno 2020 citato;
RITENUTO che l'attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio pugliese consente la riapertura e l'autorizzazione di ulteriori attività e, in particolare, lo svolgimento di sagre, feste e fiere locali, avendo il Dipartimento della Salute competente (con nota r_puglia/AOO_005/PROT/01/07/2020/002457) accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette ulteriori attività con l'andamento della situazione epidemiologica (relazione allegato 2 alla presente ordinanza) riferita alla settimana dal 19 giugno al 24 giugno 2020 e trasmesso le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) elaborate in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive aggiornate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e in coerenza agli specifici protocolli contenuti nella scheda tecnica appositamente predisposta dal Dipartimento Turismo e Cultura, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del dpcm citato;
RITENUTO, quindi, di provvedere alla ripresa dello svolgimento di sagre, feste e fiere locali, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle citate linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza), a decorrere dal 3 luglio 2020;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale;
Su proposta del Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura, sentito il Direttore del Dipartimento della Salute,
emana la seguente
 

O R D I N A N Z A


Art. 1

Sono approvate le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la ripresa delle attività di cui al successivo articolo 2, con decorrenza dalla data ivi indicata.
 

Art. 2

A decorrere dal 03 luglio 2020, é consentito lo svolgimento di sagre, feste e fiere locali in tutto il territorio pugliese, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida regionali, allegato 1 alla presente ordinanza.
 

Art. 3

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 2 luglio 2020
 

Michele Emiliano                               
 

SAGRE, FESTE e FIERE LOCALI
Le presenti linee guida si applicano allo svolgimento di eventi all'aperto in occasione di feste popolari e religiose, sagre, anche eno-gastronomiche, fiere e altre manifestazioni assimilabili.
■ Le sagre, fiere e feste popolari sono costituite da un insieme di attività enogastronomiche, commerciali, ricreative e di spettacolo dal vivo per le quali sono già disponibili linee guida dettagliate a cui fare riferimento.
■ È auspicabile, al fine di limitare l'afflusso eccessivo di pubblico, con conseguente difficoltà a far rispettare lenorme anti-assembramento, la stesura di un calendario a livello provinciale che preveda lo svolgimento di numerosi eventi spalmati su tutto il periodo estivo con la presenza contemporanea, nei Comuni di ciascuna Provincia, di eventi analoghi che permettano di distribuire la stessa popolazione su un territorio più vasto evitando che, il giorno dell'evento, cittadini di diversi comuni limitrofi si ammassino in un unico centro.
■ In tutte le attività e le rispettive fasi di svolgimento devono essere messe in atto misure che favoriscano il distanziamento interpersonale. In particolare:
- garantire percorsi di accesso regolamentati, anche mediante segnaletica a terra, in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita, facendo particolare attenzione a non creare assembramenti e ingorghi nei flussi di persone;
- approntare un numero adeguato di botteghini per la distribuzione di scontrini-acquisto per evitare code ed assembramenti; la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi in plexiglass), favorendo, ove possibile, modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online;
- adottare, laddove possibile, sistemi elimina-code per la distribuzione di cibo e bevande.
■ Assicurare ampia disponibilità e accessibilità a idonei sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare nei punti di ingresso, di pagamento e di consumazione di cibo e bevande.
■ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
■ Dovrà essere promosso l'uso della app Immuni attraverso adeguata cartellonistica che ne illustri i vantaggi in un'area a maggiore densità di frequentazione.
■ I Comuni, nell'esercizio delle proprie competenze, dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area e favorire il distanziamento interpersonale.
Operatori e visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree ogniqualvolta non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esclusi da tale obbligo i bambini di età inferiore a 6 anni, i soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con i predetti.
Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
- corsie e percorsi a senso unico;
- posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- maggiore distanziamento dei posteggi e, a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area destinata alla manifestazione;
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
Per la distribuzione dei tavoli per la consumazione di cibo devono valere le regole previste per la ristorazione, permettendo a gruppi di conviventi di sedere allo stesso tavolo e di mantenere una distanza minima di 1 metro fra avventori seduti a tavoli differenti.
■ Per gli spettacoli dal vivo all'aperto, le aree di vendita ambulante e la installazione di luna-park si faccia riferimento alle specifiche schede tecniche.

Allegato 2
Monitoraggio Fase 2
Report Settimanale (19/06-24/06) Regione Puglia