Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 2 luglio 2020, n. 70
Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure relative a: impianti a fune, svolgimento di concorsi pubblici, cinema e spettacoli dal vivo, ballo di coppia, saune, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, consultazione di giornali e riviste, utilizzo delle carte da gioco, sport di contatto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività);
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravita raggiunti a livello globale;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);
Visto il DPCM 17/05/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n.33;
Visto il DPCM del 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.57 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 - con la quale - è stata disposta, a partire dal 18 maggio, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020;
Viste l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 22 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 27 Maggio 2020 “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2” con la quale sono state recepite in parte le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 30 Maggio 2020 “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2”,
Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 62 dell'8 giugno - Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni; n.63 dell'8 giugno - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica; n.67 del 16 giugno 2020 -Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure sulla igiene e pulizia delle mani;
Vista l'ordinanza n. 65 del 10 giugno “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno” ed in particolare l'allegato 2 recante “Linee guida relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo” ;
Considerato che con il DPCM 11/06/2020 sono state approvate nell'allegato 15 specifiche linee guida riguardanti gli impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo e che pertanto si ritiene necessario applicare per i suddetti impianti anche nel territorio toscano le sopra citate linee guida;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera m) del DPCM 11/06/2020; Dato atto dell'evoluzione positiva del quadro epidemiologico venutasi a determinare successivamente alla riapertura di numerose attività;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare ulteriori specifiche linee guida finalizzate alla prevenzione e riduzione del rischio di contagio per lo svolgimento di concorsi pubblici, nonché dare specifiche indicazioni operative per lo svolgimento del ballo di coppia, per la capienza massima degli spettacoli in luoghi chiusi, per le processioni religiose e manifestazioni con spostamento e per la consultazione di giornali e riviste;
Ritenuto di confermare le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020 in merito ai cinema di cui all'allegato 1 all'ordinanza n.65 del 1 giugno 2020 dando specifiche indicazioni in merito allo svolgimento di spettacoli dal vivo all'aperto e cinema all'aperto e, a parziale modifica ed integrazione delle linee guida su Circoli Culturali e Ricreativi, di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 65/2020, sostituire le misure ivi previste in merito all'utilizzo di strumenti di gioco (es. carte da gioco);
Rilevato, con riguardo alle saune aperte al pubblico, che l'utilizzo delle stesse sia compatibile con le misure di prevenzione del contagio ove la temperatura praticata nelle strutture sia compresa tra 80 e 90 gradi;
Visto l'articolo 1 comma 1, lett. g) del DPCM 11/06/2020 che dispone che “ a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f) per quanto compatibili ”;
Considerato che, l'articolo 1, comma 1, lett.f) del dpcm sopra citato prevede che “ l'attività sportiva di base e l'attività motoria (....) sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la federazione medico sportiva italiana (fmsi), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14 del decreto- legge n. 33 del 2020 ”;
Dato atto che a seguito della riapertura di tutte le attività non si è riscontrato un peggioramento del quadro epidemiologico che al contrario segue un evoluzione positiva;
Valutata, pertanto, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per consentire lo svolgimento degli sport di contatto a partire dal 3 luglio 2020 sulla base delle specifiche Linee guida di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza;
Ritenuto relativamente alle specifiche misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) di cui all'allegato 2, di condividere quanto contenuto nelle “Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, che sono state integrate con quanto previsto nelle Linee guida condivise nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ai fini del raggiungimento dell'intesa con il Ministero della Salute e l'Autorità di Governo delegata in materia di sport;
RITENUTO, quindi, di provvedere alla ripresa dello svolgimento degli sport di contatto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida regionali di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza, salvo eventuali ulteriori o diverse prescrizioni e conseguenti valutazioni, all'esito dell'intesa con il Ministero della Salute e l'Autorità di Governo delegata in materia di sport, ovvero a seguito dell'approvazione in conferenza delle regioni di apposite linee guida;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;
 

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:
Al fine di incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento di disporre:


Disposizioni per la riapertura e gestione di impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
1. che gli impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo e la loro gestione è effettuata nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida di cui all'allegato 15 al DPCM 11/06/2020;


Disposizioni per lo svolgimento di concorsi pubblici
2. che nel territorio toscano lo svolgimento di concorsi pubblici è consentito nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida di cui all'allegato 1;
Disposizioni per i cinema all'aperto e spettacoli dal vivo all'aperto
3. che, nel territorio toscano a decorrere dal 3 luglio 2020, negli spettacoli dal vivo all'aperto e nei cinema all'aperto agli spettatori è consentito non utilizzare la mascherina che dovrà essere indossata qualora non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;


Disposizioni per la capienza massima degli spettacoli in luoghi chiusi
4. che, nel territorio toscano il limite massimo di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, può essere superato fino al raggiungimento di un numero massimo di spettatori pari ad un terzo della capienza complessiva in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi qualora sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale tra gli spettatori. Ferme restando le disposizioni specifiche di cui all'ordinanza n.65/2020 deve essere evitata ogni forma assembramento sia all'interno che all'esterno dei locali;


Disposizioni per il ballo
5. che, nel territorio toscano a decorrere dal 3 luglio 2020, è consentito in tutti gli spazi all'aperto quali ad es. discoteche e locali assimilabili destinati all'intrattenimento, sagre, feste paesane, balere e stabilimenti balneari il ballo di coppia, senza distanziamento, solamente tra congiunti, fermo restando le disposizioni specifiche per le discoteche di cui all'ordinanza n.65/2020;


Disposizioni per saune aperte al pubblico
6. che, nel territorio toscano a decorrere dal 3 luglio 2020, è consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°. Si applicano, per il resto, le disposizioni delle linee guida di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n.65 del 10/06/2020;


Disposizioni per processioni religiose e manifestazioni con spostamento
7. che nel territorio toscano, è consentito lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell'evento quali cortei rievocativi e tradizionali, con obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento interpersonale e di utilizzo delle mascherine protettive in caso di impossibilità di mantenimento costante di tale distanziamento. Gli organizzatori adottano un'idonea informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo delle misure di protezione personale e la correlata vigilanza;


Disposizioni per la consultazione di giornali e riviste
8. che nel territorio toscano è consentita la messa a disposizione di giornali, riviste, depliants illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all'interno di pubblici esercizi (bar, pizzerie, ristoranti, esercizi commerciali, etc.), degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, degli stabilimenti balneari e in generale in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti purché, sia indossata la mascherina e prima e dopo il loro utilizzo, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante, da posizionarsi nelle vicinanze;


Disposizioni per l'utilizzo delle carte da gioco
9. che, nel territorio toscano, è consentito l'utilizzo di carte da gioco, purchè sia indossata la mascherina e sia effettuata una minuziosa igienizzazione delle mani con il gel igienizzante, da posizionarsi nelle vicinanze dei giocatori, prima durante e dopo lo svolgimento del gioco; è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi;


Disposizioni per lo sport di contatto
10. che a decorrere dal 3 luglio 2020, è consentita la ripresa degli sport di contatto sul territorio regionale nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida per la ripresa dello svolgimento degli sport di contatto di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza;
11. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

DISPOSIZIONI FINALI
L'allegato 2 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.65/2020 è revocato. L'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.58/2020 è revocata.
La presente ordinanza entra in vigore il 3 luglio 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l.33/2020 e dall'articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.
 

Il Presidente                          

                    

ALLEGATO 1
Linee guida relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per lo svolgimento di concorsi pubblici
 

Misure per la procedura di identificazione e accesso alle sedi concorsuali
• Predisporre una adeguata informazione per i candidati sulle misure di prevenzione adottate, sulle modalità di svolgimento delle selezioni e sul comportamento da tenere nella sede concorsuale, da comunicare tramite siti istituzionali e/o tramite inoltro via email o portali dedicati ai candidati e tramite posizionamento di cartelli nella sede del concorso.
• Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della Commissione, personale di supporto) dovranno indossare mascherina, che copra naso e bocca, di tipo chirurgico o FFP2/FFP3, senza valvola, per tutta la durata delle attività. Sarà impedito l'accesso a chi è privo di mascherina: pertanto, nel caso in cui i candidati siano privi di mascherina, questa dovrà essere resa disponibile dall'amministrazione.
• Prevedere modalità di convocazione e di accesso alla sede concorsuale dirette ad evitare, anche in relazione al numero dei candidati ammessi e all'ampiezza degli spazi, la formazione di assembramenti e a garantire il mantenimento del distanziamento dei candidati di almeno un metro (raccomandato 1,8 m); in particolare, per le prove con un numero considerevole di partecipanti, è possibile, ad esempio:
- segmentare i locali dove si tengono identificazioni e prove, prevedendo, se possibile, accessi esterni all'edificio e separati per scaglioni di candidati;
- prevedere la convocazione dei candidati in diversi scaglioni temporali, dilatando i tempi di accesso alle prove. Ogni banco di identificazione potrà registrare al massimo 100 candidati in un'ora (suddividendoli in 4 fasce orarie - una ogni 15 minuti).
• Regolamentare flussi e percorsi in modalità di senso unico e sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale, con vie di ingresso e di uscita, se possibile, separate.
• Utilizzare modalità di identificazione snelle, evitando di consegnare materiale concorsuale ai varchi ma predisponendo sui banchi all'interno della sede concorsuale la documentazione necessaria all'espletamento della prova; ai varchi di identificazione potrà essere consegnata solo la scheda anagrafica.
• Prima dell'avvio delle procedure di identificazione i candidati dovranno igienizzarsi le mani; a tale scopo sono posizionati all'ingresso della sede concorsuale dispenser con gel igienizzante.
• Ai candidati potranno essere consegnate buste di plastica per riporre borse, giubbotti o altri effetti personali.
• Presso i banchi dove si svolgono le procedure di identificazione, posizionare se possibile pannelli di separazione tra i candidati e il personale. Il personale al banco di registrazione dovrà effettuare frequentemente la sanificazione delle mani, con gel idro-alcolico messo a sua disposizione, in quanto a contatto con documentazione cartacea. Indossare sempre mascherine.
• I candidati dovranno rilasciare una specifica autodichiarazione quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica secondo il modello allegato alle presenti linee guida.
• Prevedere una modalità di registrazione del posto occupato da ciascun candidato nella sede concorsuale durante lo svolgimento della prova, che consenta di rintracciare in maniera univoca la posizione di ciascun candidato su mappa. Mantenere la registrazione della posizione per almeno 14 giorni.


Misure per il distanziamento interpersonale
• Garantire il distanziamento tra i partecipanti alla procedura (canditati, personale di supporto, membri della Commissione) di almeno 1,8 m, sia lateralmente che fronte e retro, rispetto alla postazione del singolo candidato. Se si utilizzano banchetti con sedie, la misurazione della distanza interpersonale andrà effettuata da banco a banco, se si utilizzano sedie con ribaltina o tavoletta la misurazione andrà effettuata da sedia a sedia.
• La capacità della sede concorsuale dovrà essere stabilità in virtù del numero dei partecipanti, tenendo conto di almeno 4 mq per ogni candidato e degli spazi necessari alla commissione.
• Al fine di garantire il distanziamento interpersonale, potranno essere individuati percorsi obbligati tramite segnaletica orizzontale e verticale in ogni punto della struttura e per l'utilizzo dei servizi igienici.


Procedure di pulizia e igienizzazione
• Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti si rimanda alle indicazioni contenute nei rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità ISS COVID- 19 n. 19/2020; n.5/2020; n.21/2020; n.25/2020; n. 33/2020 e successivi aggiornamenti.
• Prima dell'inizio della sessione di concorso i locali dovranno essere accuratamente puliti e igienizzati.
• Garantire la massima aerazione naturale possibile dei locali.
• Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Unità di Trattamento d'Aria-UTA, o Unità di Ventilazione Meccanica Controllata-VMC), che movimentano aria esterna outdoor attraverso motori/ventilatori e la distribuiscono attraverso condotti e griglie/diffusori posizionati a soffitto, sulle pareti o a pavimento e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno, questi impianti, laddove i carichi termici lo consentano, devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ove è possibile, eliminare la funzione di ricircolo dell'aria. Dove non è possibile disattivare il ricircolo, far funzionare l'impianto adattando e rimodulando correttamente la quantità di aria primaria necessaria a tali scopi e riducendo la quota di aria di ricircolo.
• In caso di prove che si svolgono in gruppi che si turnano in successione, prevedere pulizia e igienizzazione delle postazioni e dei servizi igienici ad ogni cambio di gruppo. In particolare provvedere alla igienizzazione delle superfici e materiali maggiormente toccati, quali maniglie, tavoli, sedute, rubinetti, penne, ecc...
• Dispenser con gel igienizzante saranno posizionati in più punti della sede concorsuale e in prossimità dei servizi igienici.


Svolgimento delle prove
• Le operazioni relative alla predisposizione e distribuzione del materiale cartaceo messo a disposizione dei candidati dovranno essere effettuate dal personale di supporto e dai membri della commissione, che dovranno procedere a una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzanti sia prima che dopo la predisposizione e distribuzione del materiale.
• Al termine della prova, al fine di garantire un deflusso ordinato dei candidati, evitare la formazione di assembramenti e mantenere il distanziamento interpersonale, i candidati dovranno rimanere seduti e fare cenno al personale della commissione o al personale di supporto, che provvederà a raccogliere il materiale della prova. I candidati potranno alzarsi solo dopo la riconsegna, su indicazione del personale della commissione o del personale di supporto.
• Prima e dopo la riconsegna delle prove, il personale di supporto e i membri della commissione dovranno procedere a una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzante. Una accurata e frequente pulizia delle mani dovrà essere effettuata anche durante tutte le successive operazioni da compiere sulle buste e sugli elaborati, ivi comprese quelle di valutazione delle prove.
• Le prove orali potranno svolgersi in presenza. Prima dello svolgimento di ciascuna prova orale sia i candidati che i membri di commissione dovranno procedere a sanificazione delle mani, in particolar modo se durante lo svolgimento della prova orale è necessario l'utilizzo o il passaggio di materiale tra i candidati e la commissione. Tra candidati e commissione e tra i membri della commissione deve essere garantito il distanziamento interpersonale.
 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA CONCORSUALE

...omissis...

 

ALLEGATO 2
Linee guida relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per la ripresa degli sport di contatto e squadra

 

Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (allenamento, gara), ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra. Per la declinazione rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni. Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico.
- L'accesso alla sede dell'attività sportiva (sede dell'allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all'accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l'accesso.
- Il registro dei presenti nella sede dell'attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni.
Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle Linee Guida prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:
- adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità
- corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri)
- mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l'attività fisica;
- regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico;
- tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti.
Infine, in merito al ricambio d'aria negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.