Tipologia: CCNL
Data firma: 8 marzo 2001
Validità: 08.03.2001 - 07.03.2005
Parti: Fidaldo, Domina e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Federcolf e Ugl-Terziario*
Settori: Servizi, Lavoro domestico
Fonte: CNEL
Note:* Ugl Terziario aderisce il 4 dicembre 2001

Sommario:

 Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore.
Art. 4 - Documenti di lavoro.
Art. 5 - Assunzione.
Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione).
Art. 7 - Assunzione a tempo determinato.
Art. 8 - Assunzione lavoratori studenti.
Art. 9 - Permessi per formazione professionale.
Art. 10 - Categorie dei lavoratori.
Art. 11 - Mansioni plurime.
Art. 12 - Passaggio dalla 3a alla 2a categoria.
Art. 13 - Discontinue prestazioni assistenziali d'attesa notturna.
Art. 14 - Prestazioni esclusivamente d'attesa.
Art. 15 - Periodo di prova.
Art. 16 - Riposo settimanale.
Art. 17 - Orario di lavoro.
Art. 18 - Lavoro straordinario.
Art. 19 - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 20 - Ferie.
Art. 21 - Sospensioni di lavoro extraferiali.
Art. 22 - Assenze e permessi.
Art. 23 - Diritto allo studio.
Art. 24 - Matrimonio.
Art. 25 - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 26 - Tutela del lavoro minorile.
Art. 27 - Malattia.
Art. 28 - Infortunio.
Art. 29 - Servizio militare.
Art. 30 - Retribuzione e prospetto paga.
Art. 31 - Minimi retributivi.
 Art. 32 - Vitto e alloggio.
Art. 33 - Scatti di anzianità.
Art. 34 -Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.
Art. 35 - Tredicesima mensilità.
Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 37 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 38 - Indennità in caso di morte.
Art. 39 - Permessi sindacali.
Art. 40 - Controversie.
Art. 41 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo.
Art. 42 - Commissione paritetica nazionale.
Art. 43 - Commissioni paritetiche territoriali.
Art. 44 - Ente bilaterale.
Art. 45 - Cassa malattia Colf.
Art. 46 - Previdenza integrativa.
Art. 47 - Contributi di assistenza contrattuale.
Art. 48 - Decorrenza e durata.
Chiarimenti a verbale.
Dichiarazione delle parti.
Tabella minimi retributivi per l'anno 2001
Tabella A Conviventi
Tabella B Non conviventi
Tabella C Assistenza notturna
Tabella D Presenza notturna
Tabella E Indennità
Tabella minimi retributivi per l'anno 2001 in euro
Tabella A Conviventi
Tabella B Non conviventi
Tabella C Assistenza notturna
Tabella D Presenza notturna
Tabella E Indennità

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico Roma, 8 marzo 2001

Stipulato da Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico (Fidaldo) (cui partecipano Assindatcolf, aderente a Confedilizia, l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Como, l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Milano e la Nuova Collaborazione) [...], Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico (Domina) […] da una parte e Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil) […] con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) […], Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) […] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) […] e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) […] Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell'uomo (Federcolf) […] dall'altra parte.

Il giorno 4 dicembre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza della dr.ssa Maria Giovanna Fragiacomo, si sono incontrati: Ugl Terziario […] Fidaldo […] al fine di esaminare la richiesta di adesione al CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, avanzata dalla Associazione sindacale dei lavoratori Ugl Terziario.Fidaldo, Associazione datoriale, ha preso atto della volontà dichiarata da Ugl Terziario e ha espresso il suo consenso.

Art. 1 - Sfera di applicazione.
Il presente CCNL, stipulato tra Fidaldo (cui partecipano Assindatcolf, aderente a Confedilizia, l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Como, l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Milano, la Nuova Collaborazione) e Domina, da una parte, e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, dall'altra parte, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana, fatte salve le eventuali normative emanate dalle autorità competenti.

Art. 9 - Permessi per formazione professionale.
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari.

Art. 13 - Discontinue prestazioni assistenziali d'attesa notturna.
Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all'infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella C allegata al presente contratto, qualora la durata della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 20 e le 8, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17 nonché l'obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte.
[…]

Art. 14 - Prestazioni esclusivamente d'attesa.
Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21 e le 8, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
[…]

Art. 16 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale è di 36 ore: deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti, nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
[…]

Art. 17 - Orario di lavoro.
La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:
- 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55 ore settimanali, per i lavoratori conviventi. L'orario settimanale dei lavoratori conviventi, sarà ridotto di mezz'ora a decorrere dall'1.1.02 e di un'altra mezz'ora a decorrere dall'1.1.03. La riduzione dell'orario di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti, sarà settimanale;
- 8 ore giornaliere, non consecutive per un totale di 48 ore settimanali, distribuite su 5 oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. Nel caso di distribuzione delle 48 ore settimanali su 5 giorni, l'orario di lavoro giornaliero sarà conseguentemente riproporzionato.
[…]
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
L'orario di lavoro è fissato in concreto dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale a servizio intero; nel caso di servizio ridotto o ad ore, sarà concordato fra le parti.
[…]
Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
Il tempo per la consumazione del pasto, sul posto di lavoro, sarà convenuto tra le parti e non retribuito.
Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell'orario di lavoro.

Art. 18 - Lavoro straordinario.
Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo di suo impedimento.
[…]
Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno 1 giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso: tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.

Art. 20 - Ferie.
[…]
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile […]

Art. 25 - Tutela delle lavoratrici madri.
Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni da esse indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]

Art. 26 - Tutela del lavoro minorile.
È ammessa l'assunzione di minori nei servizi familiari all'età minima di 15 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.
L'ammissione al lavoro dei minori è subordinata all'assolvimento dell'obbligo scolastico e alla loro idoneità all'attività lavorativa cui saranno addetti, secondo quanto previsto dalla normativa di legge.
Valgono pure le altre norme richiamate nell'art. 2, lett. a), legge 17.10.67 n. 977. Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell'art. 4, legge 2.4.58 n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà, cui verrà poi dare preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

Art. 32 - Vitto e alloggio.
Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una nutrizione sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
[…]

Art. 40 - Controversie.
Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro riguardanti l'interpretazione delle norme del presente contratto, se non conciliate a livello delle OOSS locali dei datori di lavoro e dei lavoratori, saranno demandate alle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art. 43 del presente contratto.
Dette Commissioni si pronunceranno entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di mancato accordo appositamente redatto dalle organizzazioni locali di cui sopra.

Art. 41 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo.
È costituita una Commissione nazionale sedente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composta da 1 rappresentante per ciascuna OS dei lavoratori stipulanti il presente contratto e di altrettanti rappresentanti dei datori di lavoro.
La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 31, 32 e 34.

Art. 42 - Commissione paritetica nazionale.
Presso l'Ente bilaterale di cui al successivo art. 44 è costituita una Commissione nazionale paritetica composta da 1 rappresentante di ciascuna delle OOSS dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da uguale numero di rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali;
b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e le OOSS territoriali dei lavoratori facenti capo alle OOSS nazionali che hanno stipulato il presente contratto.
La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.
Le parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte l'anno in concomitanza delle riunioni della Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 43 - Commissioni paritetiche territoriali.
Possono essere costituite delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali, composte ciascuna da 1 rappresentante per ognuna delle OOSS dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da un uguale numero di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno stipulato il presente contratto.
Dette Commissioni saranno presiedute da persona di comune fiducia delle parti o, in caso di disaccordo, da persona designata dal Presidente del Tribunale locale.
Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui all'art. 411 CPC, comma 3.

Art. 44 - Ente bilaterale.
L'Ente bilaterale Nazionale ha le seguenti funzioni:
1) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi, studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese; a tal fine l'osservatorio dovrà rilevare:
[…]
- il livello di applicazione del CCNL nei territori;
- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori stranieri;
[…]
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
2) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.
L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da Fidaldo e Domina e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf.
Le parti costituiranno l'Ente bilaterale nazionale entro il 31.12.01 e valuteranno l'opportunità della costituzione di Enti a livello regionale.

Dichiarazione delle parti.
Le Organizzazioni stipulanti il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico riaffermano la volontà di imprimere un deciso impulso all'attivazione degli organismi di gestione del CCNL, in particolare a quelli istituiti e disciplinati dagli artt. 42, 43, 44, 45, 46 e 47.