Categoria: Normativa regionale
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Regione Piemonte
Decreto 3 luglio 2020, n. 75
Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "“Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”;
• l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
• l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all'art. 1 “Misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la proroga al 13 aprile 2020 “dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante “Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all'art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio”, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”;
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:
- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legati agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown;
DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;
RILEVATO che in data 3 luglio 2020 il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito alla assenza di criticità o di allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 7” pervenuto in data 3 luglio 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ha confermato che tutti gli indicatori sono compresi ampiamente all'interno dei parametri di riferimento con una curva epidemica in costante discesa;
RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;
DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 11 giugno 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/96/CR1/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;
RILEVATO che il D.P.C.M. del 11 giugno 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” e lo allega sub 9 al medesimo provvedimento;
VISTA la D.G.R. n. 1-1526 del 13 giugno 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative', in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regione e delle Province autonome, e approvazione della scheda tecnica per ‘Impianti a fune'”, che adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, nonché, aggiuntivamente, la specifica scheda tecnica relativa a “Impianti a fune”;
DATO ATTO che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;
RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale;
CONSIDERATO che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 11 giugno 2020 ha aggiornato ed integrato quanto già contenuto nel precedente D.P.C.M. del 17 maggio 2020, prevedendo esplicitamente la possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;
PRESO ATTO che la Regione Liguria con Ordinanza 41/2020 del 26 giugno 2020, “Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale a decorrere dal 27 giugno 2020”, prevedendo la ripresa del trasporto a pieno carico limitatamente ai posti a sedere per il trasporto pubblico regionale e locale, ha creato due differenti modalità di esercizio fra Piemonte e Liguria;
ASSUNTO, relativamente al trasporto pubblico e quale specifica valutazione della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica piemontese, il parere datato 2 luglio 2020 del Coordinatore del piano regionale della Prevenzione e del Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte che conferma un andamento della situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte compatibile con il superamento dell'obbligo del distanziamento fisico sui mezzi di trasporto pubblico di un metro e con l'occupazione del 100% dei posti complessivi “seduti” per i quali il mezzo è omologato, nel rigoroso rispetto delle misure previste dall'allegato 15 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'infezione da SARS-Cov-2 per il settore del trasporto pubblico regionale/locale;
ASSUNTO, sempre in relazione al trasporto pubblico, il parere favorevole del “Gruppo di lavoro per il miglioramento dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria sul territorio piemontese” costituito ai sensi della D.G.R. n. 1-1252 del 20 aprile 2020, in merito all'emanazione di un'ordinanza regionale volta al superamento del distanziamento sui mezzi di trasporto pubblico purché venga rigorosamente applicato l'obbligo dell'utilizzo della mascherina ed il divieto di trasporto di viaggiatori in piedi;
ASSUNTO in relazione delle attività che abbiano luogo in discoteche o sale da ballo e locali assimilabili, il parere datato 3 luglio 2020 del Coordinatore del piano regionale della Prevenzione e del Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte che conferma un andamento della situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte compatibile con l'emanazione di un'ordinanza regionale che consenta la riapertura delle sale da ballo e discoteche;
RITENUTO di richiamare per le attività delle pubbliche amministrazioni svolte in uffici aperti al pubblico, già rientranti nelle previsioni dell'articolo 3, comma 1, lettera e, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020, l'applicazione di quanto previsto in materie nelle citate “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”;
RITENUTO di introdurre disposizioni integrative al vigente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;
SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;
SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;
INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;
 

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020 e n. 72 del 29 giugno 2020, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1. dal 10 luglio 2020, ai sensi del combinato disposto fra l'articolo 1, comma 1, lettera ii, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è consentita la ripresa del trasporto a pieno carico nelle linee extraurbane limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea, fermo restando il rigoroso rispetto delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” allegate sub 15 al D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle linee guida regionali di prossima emanazione, richiamando le Autorità vigilanti al puntuale sanzionamento dei comportamenti difformi, in particolare per quanto riguarda il mancato rispetto dell'obbligo di regolare utilizzo della mascherina e del divieto di trasporto di viaggiatori in piedi;
2. dal 9 luglio 2020, è consentita l'apertura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con attività di ballo svolte esclusivamente in spazi esterni, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, del D.P.C.M. Del 11 giugno 2020 e dalla scheda tecnica “Discoteche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” di cui all' allegato 9 del D.P.C.M del 11 giugno 2020;
3. è consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgi-mento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020;
4. gli uffici della pubblica amministrazione (inclusi quelli giudiziari e delle altre Autorità dello Stato) svolgono la loro attività in conformità alla scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” di cui all' allegato 9 del D.P.C.M del 11 giugno 2020;
5. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
Il presente Decreto ha efficacia fino alla data del 14 luglio 2020.
 

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
Visto
Il Segreterio generale (firmato in originale) on. Alberto Cirio (firmato in originale)