Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 3 luglio 2020, Prot. n. A001/2020/385336/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni sul controllo funzionale delle macchine irroratrici, sugli sport di contatto e squadra e sulle modalità di svolgimento del servizio di buffet

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l’altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l’uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
CONSIDERATO che l’articolo 10, comma 3, del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020, nonché l’articolo 11, comma 3, dei D.P.C.M. 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020 prevedono che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
CONSIDERATO l’andamento epidemico sul territorio provinciale come attestato nella nota dell’APSS - Dipartimento di Prevenzione acquisita in data 10 giugno 2020 prot. n. 313136, ove nell’incipit si parla di situazione che mostra un netto miglioramento, con un considerevole calo della percentuale dei tamponi positivi e con meno di dieci casi riscontrati negli ultimi dieci giorni; andamento confermato anche nei giorni successivi al 10 giugno 2020 sulla base del monitoraggio giornaliero compiuto dalla Provincia sull’evolversi della situazione epidemiologica nel proprio territorio;
 

Controllo funzionale macchine irroratrici

VISTA la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012 n 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" in particolare l'articolo 12 che stabilisce che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 L'intervallo tra i controlli non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto;
VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)”;
VISTO in particolare il paragrafo A.3-Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012) che tra l'altro, ha definito l'elenco delle attrezzature per uso professionale utilizzate sia in ambito agricolo che extra agricolo, da sottoporre ai controlli funzionali periodici, secondo le periodicità indicate dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2012 sopra citato, rinviando invece ad un decreto del Ministero della politiche agricole alimentari e forestali l'individuazione delle attrezzature da sottoporre a controllo funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati nel PAN medesimo;
VISTO il decreto ministeriale n 4847 del 3 marzo 2015 "Scadenze controllo funzionale macchine irroratrici” che ha individuato le diverse scadenze per il controllo funzionale ai sensi del paragrafo A.3 del PAN sopra citato, prevedendo le attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2018 con intervalli non superiori a sei anni ovvero 4 anni nel caso di attrezzature in uso a contoterzisti per l'effettuazione dei controlli funzionali successivi;
CONSIDERATO che il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è effettuato presso Centri Prova autorizzati dalla Provincia autonoma di Trento;
PRESO ATTO che nei mesi invernali i Centri Prova non effettuano controlli funzionali in ragione della basse temperature che possono compromettere l'esecuzione delle prove di distribuzione della miscela;
PRESO ATTO che l'attività di controllo funzionale dei Centri prova era stata riavviata nel mese di marzo 2020, mese nel quale sono state adottate le stringenti misure di contenimento disposte a livello nazionale e provinciale per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid 19;
CONSIDERATO che le suddette misure di contenimento finalizzate a ridurre le possibili occasioni di contagio hanno rallentato l'attività dei Centri prova;
CONSIDERATO che ad oggi vi sono alcune centinaia di attestati di funzionalità in scadenza e alcune decine di attestati di funzionalità già scaduti e non ancora rinnovati;
RITENUTO che l'utilizzo delle macchine irroratrici debba essere garantito al fine di consentire lo svolgimento delle attività agricole, nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata o biologica approvati dalla Giunta provinciale nonché dei periodi vegetativi e degli stadi fenologici delle colture;
 

Sport di contatto e squadra

CONSIDERATO che l’art. 1, lett. g), del DPCM 11 giugno 2020 dispone che, a decorrere dal 25 giugno 2020, è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f) per quanto compatibili;
CONSIDERATO che con propria ordinanza del 25 giugno 2020 prot. n. 365730/1 è stato disposta la sospensione dello svolgimento di tali sport, anche eventualmente oltre il 28 giugno 2020, fintantoché non giunga l’assenso da parte del Ministero della Salute e deH’Autorità di Governo delegata in materia di sport;
CONSIDERATO che con nota di data 25 giugno 2020, prot. n. 5095/COV19/C6SPORT, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato al Ministro della Salute e al Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport una proposta, approvata dalla Conferenza aH'unanimità, di indirizzi per la ripresa degli sport di contatto e di squadra ai fini della condivisione per la sottoscrizione dell’intesa;
CONSIDERATO che, a tutt’oggi, non risulta pervenuto riscontro alla nota di cui sopra da parte dei Ministeri competenti;
CONSIDERATO che l’intesa di cui alla menzionata lett. g) dell’art. 1 del DPCM 11 giugno 2020 non concerne il contenuto specifico delle linee guida relative allo sport di contatto, ma l’accertamento della compatibilità tra l’attività da autorizzare e la situazione epidemiologica della singola regione/provincia autonoma, accertamento che deve intendersi avvenuto in conseguenza della discussione intercorsa con le istituzioni di cui alla citata lett. g) sulle linee di indirizzo elaborate dal gruppo di lavoro della conferenza delle Regioni e delle Province autonome e tenuto conto comunque della possibilità di deroga alle disposizioni del DPCM ammessa dall’art. 1, commi 14 e 16, del decreto legge n. 33/2020, anche dato atto dell’avvenuta richiesta dell’intesa formulata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la citata nota del 25 giugno 2020;
 

Servizio di buffet

CONSIDERATO che nei vari protocolli adottati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3, viene regolato il servizio di buffet, in particolare nei protocolli per la ristorazione, nonché per le attività di accoglienza e strutture ricettive, si specifica che, in sostituzione delle modalità già previste nei citati protocolli, sentito sul punto il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, anche alla luce dell’attuale andamento epidemico sul territorio provinciale, a partire dal giorno di adozione della presente ordinanza, lo svolgimento del predetto servizio potrà avvenire nel rispetto del protocollo “Linee guide per l’accesso al servizio di buffet”, allegato quale parte integrante della presente.
Tutto ciò premesso,
 

il Presidente
ordina quanto segue


Controllo funzionale macchine irroratrici

1) dalla data della presente ordinanza e fino al novantesimo giorno successivo alla fine del periodo dell'emergenza (fissato oggi per il 31 luglio 2020) dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge, sono prorogati o rinnovati senza il compimento di ulteriori formalità gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici in scadenza tra il 1 ottobre 2019 e la fine del periodo dell'emergenza, come sopra individuato;


Sport di contatto e squadra

2) dalla data della presente ordinanza, sono consentiti gli sport di contatto e di squadra nel rispetto delle “Linee di indirizzo per la ripresa degli sport di contatto e di squadra”, (allegato 1. quale parte integrante della presente), che riprendono il contenuto della proposta formulata in materia da parte del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai Ministeri competenti con la nota citata in premessa del 25 giugno 2020;


Servizio di buffet

3) dalla data della presente ordinanza, in sostituzione delle modalità a tutt’oggi previste nei vari protocolli adottati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 (in particolare, nei protocolli per la ristorazione, nonché per le attività di accoglienza e strutture ricettive), lo svolgimento del servizio di buffet potrà avvenire nel rispetto delle “Linee guide per l’accesso al servizio di buffet” (allegato 2. quale parte integrante della presente).
Restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è efficace dal giorno della sua adozione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

Allegato 1
LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO E DI SQUADRA

Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (allenamento, gara), ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra. Per la declinazione rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni. Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico.
- L’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso;
- Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni.
Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:
- adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità;
- corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri);
- mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline;
- regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico;
- tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti.
Infine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
 

Allegato 2
LINEE GUIDA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI BUFFET

Il cliente per accedere al buffet deve:
- essere chiaramente informato sulle regole di accesso al servizio;
- indossare la mascherina;
- igienizzarsi le mani.
Per quanto riguarda il buffet, andrà privilegiato il servizio attraverso il personale di sala, garantendo la distanza del cliente dal buffet. Per gli hotel si consiglia di incoraggiare il servizio in camera.
Senza un presidio costante da parte del personale, la modalità self-service può essere consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose o su piatti pronti adeguatamente protetti con pellicola.
La modalità self-service, con il prelievo di alimenti da contenitori o vassoi da parte dei clienti, può essere consentita purché sussistano le seguenti condizioni:
- presenza di personale che sorveglia il corretto svolgimento del prelievo alimenti e informa gli utenti sulle regole da seguire;
- assenza di pinze, coltelli o altri utensili di uso promiscuo nei pressi del buffet;
- spazi ampi che consentano alle persone di non incrociare i propri percorsi;
- ambienti aerati e disponibilità di igienizzante per le mani;
- schermatura fissa del buffet nella parte in cui contenga alimenti sfusi (ad esempio macedonia, affettati), al fine di evitare che il cliente debba toccarla con le mani per accedere ai vassoi (a titolo esemplificativo, le campane per coprire i vassoi non potranno essere impiegate);
- a ciascun cliente dovranno essere messe a disposizione, all’entrata del buffet, posate dedicate per prelevare gli alimenti; le posate dovranno essere prelevate in maniera igienica per evitare che vengano toccate da più clienti (meglio se già su un piatto); in caso di più accessi al buffet da parte del cliente, dovranno essere impiegate posate pulite;
- non sarà consentito lasciare liberamente fruibili bottiglie o altri contenitori che necessitino di essere toccati per prelevare l’alimento o la bevanda (es. bottiglie di acqua, succhi, latte etc); lo stesso vale per i distributori di bevande calde o fredde che richiedano al cliente l’utilizzo della pulsantiera per selezionare la bevanda;
- considerando che il cliente utilizzerà le medesime posate per prelevare alimenti diversi, ciò comporterà un aumento del rischio di contaminazione crociata accidentale tra alimenti, che potrebbe rappresentare un pericolo per qualche consumatore allergico o intollerante, per questo motivo dovrà essere chiaramente specificato ai clienti allergici di avvertire il responsabile di sala per consentire di servire al tavolo dei prodotti sicuri che provengano direttamente dalla cucina;
- il buffet è liberamente accessibile da parte dei clienti sopra i 14 anni di età, negli altri casi dovranno essere i genitori o gli accompagnatori a prelevare gli alimenti per il minore.