Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 luglio 2020, n. 13914 - Manutenzione di macchinari di molitura e caduta in un foro aperto da una società terza. Nulla sarebbe accaduto se la S.p.a. datrice di lavoro avesse interdetto il passaggio sui pannelli


 

 

Una s.p.a aveva inviato il proprio lavoratore al terzo piano di uno stabilimento per eseguire delle opere di manutenzione e pulizia di alcuni macchinari di molitura di recente installazione. Nello stabilimento era in corso la ristrutturazione delle linee produttive e la rimozione dei vecchi macchinari da parte di una società terza aveva provocato l'apertura di alcuni fori di notevoli dimensioni fra un piano e l'altro, temporaneamente chiusi, per ordine del capofabbrica, con dei pannelli assicurati mediante filo di ferro alle sottostanti tubazioni in modo da renderli calpestabili. Per recarsi ad una stanza adibita a deposito attrezzi, il lavoratore era passato sopra uno di questi pannelli, il quale si era improvvisamente spostato facendolo precipitare al piano di sotto.

La Corte osservava che, anche se fosse stata altra società a togliere i fili di ferro con cui erano legati i pannelli di copertura dei fori, in ogni caso tale comportamento colposo non sarebbe stato da solo sufficiente a causare l'evento, ascrivibile alla spa che aveva inviato i suoi operai a lavorare nella zona in cui la società terza aveva tolto i macchinari, creando così delle aperture nel pavimento; nulla sarebbe accaduto se la società datrice di lavoro avesse vietato ai suoi operai di passare sui pannelli e controllato anche il rigoroso rispetto di tale divieto ed avesse verificato in modo continuativo la solidità e tenuta dei pannelli posti a copertura dei fori.
Escludeva sia la configurabilità del rischio elettivo, sia un concorso di colpa ai fini dell'art. 1227 C.c..

La Suprema Corte afferma che, non solo l'appalto per i lavori di rimozione, smontaggio dei macchinari e relativo trasporto non includeva alcuna assegnazione di ulteriori incarichi relativi alla messa in sicurezza dei locali interessati da tali lavori, ma la prospettata erronea valutazione del comportamento del lavoratore, asseritamente connotata da imprudenza, è del tutto priva di fondamento, posto che non era stato interdetto, come evidenziato dalla stessa Corte triestina, il passaggio sui pannelli, né era stata in qualche modo delimitata l'area ove era consentito ai lavoratori di camminare.


 


Presidente: RAIMONDI GUIDO
Relatore: ARIENZO ROSA Data pubblicazione: 06/07/2020
  
 

Fatto



1. Il Tribunale di Trieste condannava la società Grandi Molini s.p.a. a pagare ad O.C. la somma complessiva di € 104.670,17, a titolo di danno differenziale non patrimoniale, oltre alle spese mediche quantificate in € 1007,89; respingeva la domanda del O.C. per quanto riguardava il risarcimento del lucro cessante ed il rimborso delle spese di costituzione di parte civile.
1.2. Quanto alla posizione della Zurich, Insurance PLC rappresentanza Generale per l'Italia, compagnia assicuratrice della Grandi Molini, riteneva non operante la copertura assicurativa poiché l'infortunio si era verificato mentre il lavoratore svolgeva un'attività non inerente al suo inquadramento di mugnaio.
2. Nel ricorso si esponeva che la società aveva inviato il lavoratore al terzo piano dello stabilimento per eseguire delle opere di manutenzione e pulizia di alcuni macchinari di molitura di recente installazione; che nello stabilimento era in corso la ristrutturazione delle linee produttive; che la rimozione dei vecchi macchinari da parte di una società terza aveva provocato l'apertura di alcuni fori di notevoli dimensioni fra un piano e l'altro, temporaneamente chiusi, per ordine del capofabbrica, con dei pannelli assicurati mediante filo di ferro alle sottostanti tubazioni in modo da renderli calpestabili; che, per recarsi ad una stanza adibita a deposito attrezzi, il lavoratore era passato sopra uno di questi pannelli, il quale si era improvvisamente spostato facendolo precipitare al piano di sotto; che il O.C. aveva riportato gravi lesioni; che la zona ove era avvenuta la caduta non era recintata, né vi erano segnali che inibissero il transito, che in quel periodo gli operai normalmente adibiti all'attività di molitura erano utilizzati per interventi di piccola manutenzione e ristrutturazione non estranee agli interessi del datore di lavoro; che la società aveva violato numerose norme di sicurezza e quindi era responsabile dei danni derivati dall'infortunio ed, in particolare, del danno biologico permanente collegabile alle subite menomazioni organiche, quantificabile nella misura del 36-38%, nonché al disturbo post­ traumatico da stress per un totale del 45% del danno biologico temporaneo, del danno morale temporaneo e permanente, delle spese per le perizie medico legali, per i viaggi e le visite mediche, per la difesa nel giudizio penale e per la perdita di ½ della capacità lavorativa specifica.
3. Con sentenza del 3 marzo 2016, la Corte d'appello di Trieste, dichiarata l'inammissibilità parziale dell'appello incidentale proposto da Grandi Molini Italiani, in parziale accoglimento del gravame del O.C., ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto, condannava la s.p.a. Grandi Molini Italiani a pagare all'appellante, a titolo di ulteriore risarcimento del danno biologico permanente (da aggiungersi a quello già liquidato dal Tribunale), la somma di € 44.633,00, somma da devalutare alla data del 16.10.2002 e poi da maggiorare di rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sul capitale rivalutato anno per anno dalla suddetta data fini al saldo; respingeva, come già detto, il gravame incidentale proposto dalla società nei confronti del O.C..
3.1. La Corte osservava che, anche se fosse stata altra società a togliere i fili di ferro con cui erano legati i pannelli di copertura dei fori, in ogni caso tale comportamento colposo non sarebbe stato da solo sufficiente a causare l'evento, ascrivibile alla Grandi Molini che aveva inviato i suoi operai a lavorare nella zona in cui A.PR.I.M aveva tolto i macchinari, creando così delle aperture nel pavimento; nulla sarebbe accaduto se la società datrice di lavoro avesse vietato ai suoi operai di passare sui pannelli e controllato anche il rigoroso rispetto di tale divieto ed avesse verificato in modo continuativo la solidità e tenuta dei pannelli posti a copertura dei fori.
3.2. Escludeva sia la configurabilità del rischio elettivo, sia un concorso di colpa ai fini dell'art. 1227 C.c..
3.3. Quanto all'appello principale, il giudice del gravame rilevava che risultava risarcibile anche il danno derivante dal disturbo dell'adattamento conseguito all'infortunio, danno escluso dal giudice di prime cure, e che il danno de quo era quantificabile nella misura del 7% ma che, dovendo il danno in oggetto ritenersi non un'entità autonoma, andava liquidato unitamente al resto con inserimento nel complesso dei postumi permanenti residuati all'infortunio. Con applicazione della cd. formula riduzionistica, perveniva ad quantificazione del valore finale del danno biologico pari al 37%, cui corrispondeva un valore economico di € 190.767,00, con una differenza da riconoscere in favore del O.C. pari ad € 44,663,00.
Respingeva, poi, la domanda di rimborso delle spese sostenute per la costituzione di parte civile.
4. Di tale decisione domanda la cassazione la società Grandi Molini Italiani s.p.a., affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il O.C..
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
 

Diritto



1. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione formulata dal controricorrente in memoria con riguardo alla improcedibilità del ricorso ed al difetto di legittimazione processuale del ricorrente, per mancanza di autorizzazione alla proposizione del ricorso da parte del Tribunale alla società ammessa a procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare. Quanto al primo profilo, va osservato che le Sezioni unite di questa Corte hanno parzialmente rivisto il proprio orientamento affermando che «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Cass., Sez. un., Sentenza n. 10648 del 2 maggio 2017) .
In ordine all'ulteriore rilievo, la impossibilità di ritenere la proposizione del ricorso quale atto urgente di straordinaria amministrazione esime il Collegio dall'esame della questione relativa alla ritualità della produzione del decreto del giudice fallimentare nel presente giudizio.
2. Con il primo motivo, la società si duole della violazione o falsa applicazione dell'art 2087 c.c., assumendo che la Corte d'appello abbia indebitamente ritenuto irrilevante per il danneggiato che l'evento sia dipeso anche dalla colpa concorrente di altro soggetto - società Aprim, società cui era stato posto a carico, attraverso la stipulazione di un contratto, lo smontaggio ed il trasporto dei vecchi macchinari dell'impianto molitorio - circostanza che, viceversa, risultava assolutamente rilevante, a dire della società Grandi Molini, con riferimento alla graduazione delle relative responsabilità, con conseguente riflesso anche in termini di misura del risarcimento da parte dell'azienda.
2.1. La ricorrente assume che la sentenza impugnata risulti fondata su un'erronea parziale interpretazione delle risultanze testimoniali, che avrebbero, invece, comprovato la responsabilità della sola Aprim quale società incaricata di procedere alla sostituzione dei macchinari dell'impianto molitorio, con precipuo onere di provvedere anche allo smontaggio ed al trasporto dei predetti macchinari.
2.2. Aggiunge che i lavoratori di Grandi Molini erano stati ampiamente resi edotti in ordine agli interventi di manutenzione, con espressa indicazione dei rischi e/o pericoli connessi alle opere che interessavano lo stabilimento, sottolineando come la scelta di copertura dei fori mediante utilizzo dei pannelli era da considerarsi valida, posto che gli stessi erano oggettivamente robusti e funzionali rispetto alla loro destinazione. Rileva come sia emerso dalle risultanze istruttorie che era stata l'imprevedibile azione di un dipendente Aprim, che aveva indebitamente rimosso i fili di ferro che ancoravano il pannello, a causare l'evento, con conseguente esonero da responsabilità della Grandi Molini Italiani, e ribadisce che erano a carico dell'Aprim le operazioni di smontaggio e trasporto dei macchinari, con onere per tale società di provvedere a mettere in sicurezza e chiudere i fori creatisi tra i diversi piani a seguito dello smontaggio suddetto. Osserva, infine, che il lavoratore era addetto ad attività assolutamente congruente alla propria qualifica, essendo l'attività di pulizia dei nuovi macchinari conforme alla stessa, sicchè nulla poteva essere imputato ad essa società che aveva appaltato i lavori e che si era munita anche di adeguato coordinamento per la sicurezza. Assume, inoltre, che il O.C. era passato sui pannelli per raggiungere la zona dove doveva prendere un attrezzo, pur potendo passare all'esterno degli stessi.
2.3. La società ricorrente richiama i principi sanciti da questa Corte in tema di applicazione dell'art 2087 c.c., in particolare sottolineando che il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo - che rendono esclusiva la responsabilità dell'evento, con esonero totale del datore di lavoro - può, invece, rilevare come concausa dell'infortunio ed in tal caso la responsabilità del datore può essere proporzionalmente ridotta.
3. Con il secondo motivo, si deducono erroneo e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2043, 2051, 2697, I comma, c.c., in ordine all'inammissibilità della c.t.u. esperita nel secondo grado di giudizio, sostenendo la ricorrente che le argomentazioni critiche dell'appellante si sarebbero dovute contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico giuridico su cui era fondata la decisione e si sostiene che, essendo le conclusioni del C.t.u. officiato in primo grado del tutto condivisibili, la Corte aveva disposto nuove indagini medico legali senza che l'appellante avesse fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di patologie psichiche riconducibili all'infortunio di causa, procedendo con finalità esplorative non consentite. Assume che la Corte abbia fatto proprie acriticamente le conclusioni del C.t.u. di secondo grado, omettendo di considerare la dipendenza etilica del periziato ed evidenziando l'esorbitante quantificazione di un danno psichico nella misura del 7%, con un quantificazione autonoma del pregiudizio rispetto ai meri risvolti del danno biologico, non essendo meritevole lo stesso di risarcimento aggiuntivo.


4. Il ricorso è inammissibile.

5. Alla base del primo motivo, al di là del generico richiamo a principi corretti in diritto senza correlazione con la specificità del caso, è prospettata una diversa ricostruzione in diritto, alla stregua di una valutazione delle prove difforme da quella effettuata dal giudice del merito, ai fini della individuazione delle responsabilità per l'evento derivato dall'infortunio occorso. Peraltro, non solo l'appalto per i lavori di rimozione, smontaggio dei macchinari e relativo trasporto non includeva alcuna assegnazione di ulteriori incarichi relativi alla messa in sicurezza dei locali interessati da tali lavori, ma la prospettata erronea valutazione del comportamento del lavoratore, asseritamente connotata da imprudenza, è del tutto priva di fondamento, posto che non era stato interdetto, come evidenziato dalla stessa Corte triestina, il passaggio sui pannelli, né era stata in qualche modo delimitata l'area ove era consentito ai lavoratori di camminare.
5.1. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. E' pertanto inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con il quale sia proposta una lettura alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia indicazione di un preciso "errar in iudicando (cfr., tra le altre, Cass. 13.10.2017 n. 24155, Cass. 5.2.2019 n. 3340).

6. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo, perché non si riportano le critiche rivolte dall'appellante nell'atto di gravame e perché per il resto va richiamato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di secondo grado non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente d'ufficio di primo grado, poiché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali; in ogni caso, la contestazione di una decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite - sorretta da una analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico - legale, in mancanza di detti elementi configurando le censure un mero dissenso diagnostico inammissibile in sede di legittimità (Cass. 15796 del 13/08/2004 e successive conformi). Ogni altra critica espressa sulle modalità di quantificazione del danno psichico è connotata da assoluta genericità .

7. Per le esposte considerazioni deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
9. Essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228, presupposti che ricorrono anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).
 



P.Q.M.



La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma lbis, del citato D.P.R., ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 febbraio 2020