Tipologia: CCNL
Data firma: 20 settembre 2001
Validità: 01.10.2001 - 31.12 2005
Parti: Fiaip e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Servizi, Agenzie immobiliari
Fonte: CNEL

Sommario:

 Verbale di ratifica
Premessa
Titolo I - Sfera d'applicazione
Art. 1 - Sfera d'applicazione.
Art. 2 - Condizioni di miglior favore.
Titolo II - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 3 - Esame quadro socio-economico.
Titolo III - Strumenti bilaterali
Art. 4 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali.
Art. 5 - Ente Bilaterale Nazionale (EBN).
Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale.
Art. 7 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità.
Art. 8 - Distribuzione del CCNL.
Titolo IV - Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 9 - Finanziamento degli strumenti contrattuali paritetici.
Art. 10 - QSC - Quota di servizio contrattuale.
Art. 11 - Consenso trattamento dati (legge n. 675/96).
Titolo V - Tutele e garanzie
Art. 12 - Tutele e garanzie.
· 1. Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.

·  2. Salute e sicurezza sul lavoro.
·  3. Assistenza e diritti delle persone disabili.
·  4. Previdenza integrativa.
Titolo VI - Attività sindacale
Art. 13 - Permessi attività sindacale.
Art. 14 - Trattenuta sindacale
Art. 15 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Titolo VII - Relazioni sindacali a livello decentrato
Premessa.
Art. 16 - Conciliazione - Controversie - Procedure.
Art. 17 - Commissione di conciliazione, sede e procedure.
Art. 18 - Collegio arbitrale.
Titolo VIII - Classificazione personale
Art. 19 - Declaratorie e profili.
Titolo IX - Formazione e diritto allo studio
Art. 20 - Formazione professionale.
Art. 21 - Congedi per la formazione finalizzata all'acquisizione di nuovi profili professionali.
Art. 22 - Congedi per la formazione continua.
Art. 23 - Diritto allo studio.
Art. 24 - Stages.
Titolo X - Mercato del lavoro
Art. 25 - Finalità e tipologie d'impiego.
Capo I - Apprendistato
Art. 26 - Finalità.
Art. 27 - Sfera di applicazione.
Art. 28 - Proporzione numerica.
Art. 29 - Età per l'assunzione.
Art. 30 - Assunzione.
Art. 31 - Periodo di prova.
Art. 32 - Formazione - durata.
Art. 33 - Formazione - contenuti.
Art. 34 - Tutor.
Art. 35 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.
Art. 36 - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 37 - Doveri dell'apprendista.
Art. 38 - Durata dell'apprendistato.
Art. 39 - Trattamento normativo.
Art. 40 - Trattamento economico.
Art. 41 - Trattamento malattia e infortunio.
Art. 42 - Percentuale di conferma.
Capo II - Contratti di formazione e lavoro (CFL)
Art. 43 - Modalità di applicazione.
· Scheda 1
· Scheda 2
· Scheda 3
· Scheda 4 Facsimile (da riprodurre su carta intestata dell'Amministrazione).
Capo III - Contratto a tempo parziale (part-time)
Premessa.
Art. 44 - Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale.
Art. 45 - Durata della prestazione di lavoro a tempo parziale.
Art. 46 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.
Art. 47 - Tutela e incentivazione del lavoro a tempo parziale.
Art. 48 - Genitori di portatori di handicap.
Art. 49 - Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 50 -Denuncia patto di prestazione lavorativa in regime di clausola di elastica.
Art. 51 - Lavoro supplementare.
Art. 52 - Principio di non discriminazione e riproporzionamento.
Art. 53 - Quota giornaliera della retribuzione.
Art. 54 - Quota oraria della retribuzione.
Art. 55 - Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima.
Art. 56 - Festività.
Art. 57 - Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti.
Art. 58 - Ferie.
Art. 59 - Periodo di prova e termini di preavviso.
Art. 60 - Disciplina previdenziale.
Art. 61 - Minimale contributivo.
Art. 62 - Condizioni di miglior favore.
Art. 63 - Rinvio alla legge.
Capo IV - Lavoro ripartito (job-sharing)
Art. 64 - Definizione e modalità d'impiego del lavoro ripartito.
Capo V - Contratti a tempo determinato
Art. 65 - Modalità e causali d'impiego.
Art. 66 - Contratto a tempo determinato per sostituzione, congedi "legge n. 53/00".
Art. 67 - Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato.
Capo VI - Telelavoro e/o lavoro a distanza
Premessa.
Art. 68 - Definizione.
Art. 69 - Sfera di applicazione
Art. 70 - Prestazione lavorativa.
Art. 71 - Retribuzione.
Art. 72 - Sistema di comunicazione.
Art. 73 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa.
Art. 74 - Controlli a distanza.
Art. 75 - Diritti sindacali.
Art. 76 - Organizzazione della struttura lavorativa.
Art. 77 - Diligenza e riservatezza.
Art. 78 - Formazione.
Art. 79 - Diritti di informazione.
Art. 80 - Postazioni di lavoro.
Art. 81 - Interruzioni tecniche.
Art. 82 - Misure di protezione e prevenzione.
Art. 83 - Infortunio.
Capo VII - Lavoro temporaneo (interinale)
Art. 84 - Casi di ammissibilità del lavoro interinale.
Art. 85 - Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale.
Art. 86 - Percentuale lavoratori assumibili.
Art. 87 - Rinvio alla legge.
Titolo XI - Assunzione
Art. 88 - Assunzione - Documenti per l'assunzione.
Titolo XII - Periodo di prova
Art. 89 - Durata.
Titolo XIII - Orario di lavoro
Art. 90 - Orario settimanale.
Art. 91 - Distribuzione dell'orario settimanale.
Art. 92 - Articolazione dell'orario settimanale.
Art. 93 - Flessibilità dell'orario.
Art. 94 - Lavoro notturno.
Art. 95 - Lavoro straordinario.
Art. 96 - Maggiorazione del lavoro straordinario.
Titolo XIV - Riposo settimanale e festività
Art. 97 - Riposo settimanale - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 98 - Festività abolite.
Art. 99 - Festività civile soppressa cadente di domenica.
Art. 100 - Ore di lavoro nei giorni festivi.
Titolo XV - Congedi - Permessi - Aspettative - Assenze
Art. 101 - Permessi e congedi familiari retribuiti.
Art. 102 - Congedi per eventi e cause familiari retribuiti.
Art. 103 - Permessi per handicap (benefici ai genitori di figli minori con handicap).
Art. 104 - Permessi per donatori di sangue.
Art. 105 - Aspettative per tossicodipendenze.
Art. 106 - Congedi familiari non retribuiti.
Art. 107 - Assenze.
Titolo XVI - Ferie
Art. 108 - Durata.
Art. 109 - Decorso ferie - Sopravvenienza malattia.
Art. 110 - Determinazione del periodo di ferie.
Art. 111 - Ferie in caso di licenziamento e dimissioni.
Art. 112 - Irrinunciabilità delle ferie.
Art. 113 - Richiamo per ragioni di servizio .
Art. 114 - Funzioni pubbliche elettive.
Titolo XVII - Chiamata alle armi
Art. 115 - Servizio di leva e ferma volontaria.
Art. 116 - Richiamo alle armi.
Titolo XVIII - Missioni, trasferte e trasferimenti
Art. 117 - Missione o trasferta temporanea.
Art. 118 - Trasferimento.
Titolo XIX - Malattie e infortuni
Art. 119 - Certificazioni Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Art. 120 - Norme sulla malattia e l'infortunio extraprofessionale.
Art. 121 - Obblighi del lavoratore.
Art. 122 - Periodo di comporto.
Art. 123 - Trattamento economico di malattia.
Art. 124 - Infortunio professionale.
Art. 125 - Trattamento economico di infortunio professionale.
Art. 126 - Quota giornaliera per malattia e infortunio.
Art. 127 - Festività.
 Art. 128 - Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio.
Art. 129 - Tubercolosi.
Art. 130 - Rinvio alle leggi.
Titolo XX - Gravidanza e puerperio
Art. 131 - Normativa.
Art. 132 - Adozione e/o affidamento.
·  A) Astensione obbligatoria.
·  B) Astensione facoltativa.
·  C) Riposi orari.
Art. 133 - Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento.
Art. 134 - Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino.
·  Astensione obbligatoria
·  Astensione facoltativa
·  Allattamento (riposi orari)
·  Malattia del bimbo
Titolo XXI - Sospensione del lavoro
Art. 135 - Sospensione.
Titolo XXII - Anzianità di servizio e anzianità convenzionale
Art. 136 - Decorrenza anzianità di servizio.
Art. 137 - Computo frazione annua anzianità.
Art. 138 - Anzianità convenzionale.
Titolo XXIII - Passaggi di qualifica
Art. 139 - Mansioni del lavoratore.
Art. 140 - Mansioni promiscue.
Art. 141 - Passaggi di livello.
Titolo XXIV - Aumenti periodici di anzianità
Art. 142 - Aumenti periodici d'anzianità.
Titolo XXV - Trattamento economico
Art. 143 - Retribuzione.
Art. 144 - Retribuzione mensile.
Art. 145 - Quota giornaliera.
Art. 146 - Quota oraria.
Art. 147 - Paga base nazionale conglobata.
Art. 148 - Aumenti contrattuali.
Art. 149 - Assorbimenti.
Art. 150 - Indennità di cassa e maneggio denaro.
Art. 151 - Prospetto paga.
Titolo XXVI - Mensilità supplementari (tredicesima e quattordicesima)
Art. 152 - Tredicesima mensilità.
Art. 153 - Quattordicesima mensilità.
Titolo XXVII - Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso
·  Art. 154 - Recesso ex art. 2118 cc.
·  Art. 155 - Recesso ex art. 2119 cc.
Art. 156 - Normativa.
Art. 157 - Nullità del licenziamento.
Art. 158 - Licenziamento simulato.
b) Preavviso
Art. 159 - Preavviso.
Art. 160 - Indennità sostitutiva del preavviso.
c) Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 161 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 162 - Cessione o trasformazione societaria.
Art. 163 - Decesso del dipendente.
Art. 164 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto.
d) Dimissioni
Art. 165 - Dimissioni.
Art. 166 - Dimissioni per matrimonio.
Art. 167 - Dimissioni per maternità.
Titolo XXVIII - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 168 - Obbligo del prestatore di lavoro.
Art. 169 - Divieti.
Art. 170 - Giustificazioni delle assenze.
Art. 171 - Rispetto orario di lavoro.
Art. 172 - Comunicazione mutamento di domicilio.
Art. 173 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 174 - Codice disciplinare.
Art. 175 - Normativa provvedimenti disciplinari.
Titolo XXIX - Divise - Attrezzi - Strumenti
Art. 176 - Divise, attrezzi e strumenti.
Titolo XXX - Decorrenza e durata
Art. 177 - Decorrenza e durata.
Norma transitoria applicativa.
Titolo XXXI - Archivio contratti
Art. 178 - Archivio contratti.
Allegati
Allegato 1. Statuto e regolamento per la costituzione dell'EBN del Comparto Agenti Immobiliari Professionali
Statuto
Art. 1 - Costituzione.
Art. 2 - Natura.
Art. 3 - Durata.
Art. 5 - Scopi.
Art. 6 - Soci e beneficiari.
Art. 7 - Finanziamento.
Art. 8 - Organi dell'Ebnaip.
Art. 9 - Assemblea.
Art. 10 - Poteri dell'Assemblea.
Art. 11 - Riunioni dell'Assemblea.
Art. 12 - Il Presidente.
Art. 13 - Il Vice Presidente.
Art. 14 - Il Comitato esecutivo.
Art. 15 - Poteri del Comitato esecutivo.
Art. 16 - Riunioni del Comitato esecutivo.
Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.
Art. 18 - Il patrimonio dell'Ebnaip.
Art. 19 - Gestione dell'Ebnaip.
Art. 20 - Bilancio dell'Ebnaip.
Art. 21 - Liquidazione dell'Ebnaip.
Art. 22 - Modifiche statutarie.
Art. 23 - Controversie.
Art. 24 - Disposizioni finali.
Allegato 2 Regolamento dell'Ebnaip
Titolo I - Funzionamento
Articolo 1.
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Titolo II - Fondo assistenza integrativa
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Art. 8 - Per i datori di lavoro.
Art. 9 - Diritto al rimborso.
Art. 10 - Corresponsione di rimborso.
Art. 11 - Decorrenza delle prestazioni.
Art. 12 - Esercizio finanziario.
Art. 13 - Contabilità del Fondo.
Art. 14 - Costi di amministrazione.
Art. 15 - Gestione finanziaria delle risorse.
Art. 16 - Convenzioni.
Art. 17 - Clausola compromissoria.
Allegato 3 Riferimento parte I, titolo VI, art. 14.
Allegato 4 Accordo per la costituzione delle RSU.
Premessa.
Articolo 1.
Parte I - Costituzione delle RSU
Art. 2 - Ambito e iniziativa per la costituzione.
Art. 3 - Designazione delle liste.
Art. 4 - Composizione delle RSU.
Art. 5 - Attribuzione dei seggi.
Art. 6 - Composizione delle liste.
Art. 7 - Numero dei componenti le RSU.
Art. 8 - Espletamento del mandato delle RSU.
Art. 9 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio.
Art. 10 - Compiti e funzioni.
Art. 11 - Durata e rinnovo dell'incarico.
Art. 12 - Subentro e revoca delle RSU.
Art. 13 - Clausola di salvaguardia.
Parte II - Disciplina della elezione della RSU
Art. 1 - Validità delle elezioni - Quorum.
Art. 2 - Elettorato attivo e passivo.
Art. 3 - Presentazione delle liste.
Art. 4 - Comitato elettorale.
Art. 5 - Compiti del Comitato elettorale.
Art. 6 - Scrutatori.
Art. 7 - Segretezza del voto.
Art. 8 - Schede elettorali.
Art. 9 - Preferenze.
Art. 10 - Modalità di votazione.
Art. 11 - Composizione del seggio elettorale.
Art. 12 - Attrezzatura del seggio elettorale.
Art. 13 - Riconoscimento degli elettori.
Art. 14 - Compiti del Presidente.
Art. 15 - Operazioni di scrutinio.
Art. 16 - Ricorsi al Comitato elettorale.
Art. 17 - Comitato dei garanti.
Art. 18 - Comunicazione della elezione dei componenti della RSU.
Art. 19 - Adempimenti del datore di lavoro.
Art. 20 - L'intervento della legge
Art. 21 - Disposizioni varie.
Art. 22 - Clausole per la provincia autonoma di Bolzano.
Art. 23 - Clausola finale.
Allegato 5 - Accordo applicativo d.lgs 626/94
Allegato 6 - Sedi territoriali delle parti firmatarie.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso

Verbale di ratifica
Il giorno 20 settembre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza della dr.ssa Erminia Viggiani, dirigente Divisione VIII, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, tra Fiaip […] e Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […] è stato stipulato il CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso, composto da 31 titoli, 178 articoli e 6 allegati.

Il giorno 20 settembre 2001 in Roma tra Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip) […] e Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil) […] con l'intervento di Cgil […], Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) […] con l'intervento di Cisl […], Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) […] e con la partecipazione di Uil […] visto il CCNL 9.10.91 e l'Accordo 5.12.97, si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso, composto da 31 titoli, 178 articoli e 6 allegati.

Titolo I - Sfera d'applicazione
Art. 1 - Sfera d'applicazione.

Il presente CCNL disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e le altre modalità d'impiego previste al titolo X (Mercato del lavoro) tra gli agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso e il loro personale dipendente.
Il presente contratto deve essere considerato, per tutto il periodo della sua validità, un complesso normativo unitario e inscindibile.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo II - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 3 - Esame quadro socio-economico.

Annualmente e di norma entro il 1° quadrimestre di ciascun anno Fiaip e le OOSS nazionali dei lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socioeconomico del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
1. i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente e indirettamente da modifiche legislative inerenti l'esercizio delle libere professioni non regolamentate, che abbiano riflessi sul comparto;
2. le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
3. lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione, anche giovanile e femminile, conseguente all'evoluzione legislativa.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
a) la formazione e riqualificazione professionale;
b) l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme d'impiego non previste dal presente CCNL quali: collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e/o saltuarie;
c) l'individuazione, in relazione a processi d'innovazione tecnico-organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
d) l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie/profili e la realtà organizzativa, coerenti soluzioni d'aggiornamento;
e) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 20.5.90 e della Raccomandazione CEE 92C 27/04 del 27.11.91.

Titolo III - Strumenti bilaterali
Art. 4 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali.
Le parti, per la realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella premessa e nell'art. 3 del presente contratto, concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento, così come riportati nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:
A. Ente Bilaterale Nazionale (EBN) (art. 5);
B. Commissione Paritetica Nazionale (art. 6);
C. il gruppo per le pari opportunità (art. 7);
D. Organismo Paritetico Nazionale (OPN) (allegato 5, Accordo applicativo D.lgs. n. 626).

Art. 5 - Ente Bilaterale Nazionale (EBN).
Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sull'opportunità di costituire l'EBN del Comparto "Agenti Immobiliari Professionali" (Ebnaip).
L'EBN costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori).
A tal fine, l'EBN su mandato delle parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza:
a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
[…]
b) Le iniziative che si richiamano al titolo X (Mercato del lavoro) e in particolare:
- organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico-legislative, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della legge n. 223/91;
- organizza e gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE;
- promuove la formazione professionale per gli apprendisti.
c) Predispone progetti e stipula convenzioni con: Enti, Istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b).
d) Riceve ed elabora anche ai fini statistici:
- gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro;
- le intese relative a: utilizzo della legge n. 223/91 e ai regimi d'orario di cui all'art. 93.
e) Riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente CCNL.
[…]
g) Svolge funzioni di segreteria operativa dell'OPN (D.lgs. n. 626), della Commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità.
Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste al titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali).
[…]

Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale.
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
1. alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata r.r., le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori;
2. all'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le OOSS interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 giorni successivi;
3. la data di convocazione, per l'esame della controversia sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi;
4. la Commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa;
5. la Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa;
6. le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.
La Commissione sarà composta da 3 rappresentanti di Fiaip e da 3 rappresentanti di Filcams, Fisascat e Uiltucs.
[…]

Art. 7 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità.
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.
In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/91 si attiverà per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata, sia nell'attuazione degli stessi.
Il gruppo di lavoro sarà composto da 3 rappresentanti di Fiaip e da 3 rappresentanti di Filcams, Fisascat e Uiltucs.
[…]

Titolo V - Tutele e garanzie
Art. 12 - Tutele e garanzie.

1. Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Si fa riferimento alle norme di legge e alla risoluzione CEE 29.5.90 e della Raccomandazione CEE 92 C 27/04 del 27.11.91, così come richiamate al titolo II, art. 3, punto 5.

2. Salute e sicurezza sul lavoro.
Le parti, visto il D.lgs. n. 626/94 e le successive modifiche e integrazioni, hanno definito dopo approfondito esame della materia l'accordo applicativo riportato in allegato 5 al presente CCNL. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all'Ebnaip la funzione di segreteria operativa per la gestione dell'accordo stesso.

3. Assistenza e diritti delle persone disabili.
Si fa riferimento alle norme previste dalle leggi in materia, nonché a quanto contenuto all'art. 103 del presente CCNL.

Titolo VII - Relazioni sindacali a livello decentrato
Premessa.

Le parti, al fine di rendere esigibile la pratica attuazione del 2° livello di contrattazione, convengono di riservare al livello territoriale la definizione di accordi in materia di mercato del lavoro, formazione e flessibilità dell'orario di lavoro. Inoltre, allo stesso livello è assegnata la gestione della conciliazione e dell'arbitrato delle controversie di lavoro e dei licenziamenti individuali.

Art. 16 - Conciliazione - Controversie - Procedure.
Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture territoriali la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla legge n. 108/90.
Le parti, inoltre, nel considerare la gestione della legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni Sindacali concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.

Art. 17 - Commissione di conciliazione, sede e procedure.
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e ss. cpc, come modificati dal D.lgs. 31.3.98 n. 80 e dal D.lgs. 29.10.98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle realtà comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di seguito riportate.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante Fiaip competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante della OS locale firmataria del presente contratto di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl o Uiltucs-Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
[…]

Art. 18 - Collegio arbitrale.
[…]
5. Il Collegio è composto da 3 membri, 1 dei quali designato da Fiaip territorialmente competente, un altro designato dalla OS territoriale Filcams, Fisascat e Uiltucs a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
[…]

Titolo IX - Formazione e diritto allo studio
Art. 20 - Formazione professionale.

Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riqualificazione del Settore e che tale processo produrrà l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti dello stesso settore, fermo restando i ruoli e i compiti che in tema di "Formazione professionale" sono demandati ai vari livelli di confronto così come previsti dal presente CCNL le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
[…]
4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi d'innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali;
5) rispondere all'esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche delle attività di servizio alla proprietà immobiliare, nonché del loro ruolo nell'ambito dell'economia italiana ed europea;
6) aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, nonché la legislazione sulla salute e sulla sicurezza;
7) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli;
[…]

Art. 24 - Stages.
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali del settore, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti UE.

Titolo X - Mercato del lavoro
Capo I - Apprendistato
Art. 26 - Finalità.

Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive UE, alla luce delle nuove normative introdotte a seguito del Patto per il lavoro 24.9.96, dalla legge n. 196/97 in materia di promozione dell'occupazione, e in particolare in adempimento dell'art. 16 che disciplina l'apprendistato, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire sia l'incremento dell'occupazione giovanile sia a promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva.
Le parti, inoltre, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordando di attivare strumenti contrattuali coerenti con il modello/sistema di "Relazioni sindacali" previsto dal presente CCNL e finalizzati all'obiettivo di incrementare l'occupazione e la sua qualificazione.
A tal fine s'impegnano affinché l'EBN realizzi un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo Sociale Europeo e/o altre risorse nazionali o disponibili, per la sperimentazione di nuovi modelli formativi dell'apprendistato.
In questo quadro le parti, infine, concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le Regioni si attivino per un'adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.

Art. 29 - Età per l'assunzione.
Possono essere assunti, come apprendisti, i giovani d'età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2, Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20.7.93 e successive modificazioni, ovvero gli eventuali limiti superiori previsti da norme particolari.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni, i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2.4.68 n. 482 e successive modificazioni.

Art. 32 - Formazione - durata.
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:              

liv. titolo di studioore di formazione
5°- 4°scuola dell'obbligo120
3°- 2°attestato di qualifica100
3°- 2°diploma di scuola media superiore80
3°- 2°diploma universitario o di laurea60

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazioni o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono retribuite.

Art. 33 - Formazione - contenuti.
Per la formazione degli apprendisti ai sensi del DM 20.5.99, attuativo dell'art. 16, legge n. 196/97, i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del Ministero del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti dal DM 20.5.99 e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro secondo il modello definito dalle parti o quello sperimentale previsto dall'accordo applicativo del D.lgs. n. 626 (allegato 5) che costituisce parte integrante del presente contratto.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. B), Decreto del Ministero del lavoro 8.4.98 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel DM 20.5.99:
- conoscere i prodotti e i servizi di settore;
- conoscere e sapere applicare le basi tecniche/scientifiche della professionalità;
- conoscere e sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, e strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni tecnologiche d'interesse settoriale.
[…]

Art. 34 - Tutor.
In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto 28.2.00 del Ministero del lavoro recante "Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale", le parti s'impegnano ad attivare le iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste dall'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98 per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, comprendendo tra questi anche i titolari delle strutture lavorative con meno di 15 addetti.

Art. 36 - Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o fare impartire all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi d'insegnamento;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 40 ore annue;
d) di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a 6 mesi, l'apprendista o, in caso di minore, la famiglia o chi esercita legalmente la patria podestà, dei risultati dell'addestramento.

Art. 37 - Doveri dell'apprendista.
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento obbligatori e quelli complementari;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni delle strutture lavorative, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio 'post obbligo' o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto alla attività da svolgere.

Art. 39 - Trattamento normativo.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione di cui all'art. 90 (Orario settimanale di lavoro), fermo restando le ore di formazione di cui al precedente art. 32 del presente Titolo. Le ore d'insegnamento di cui al punto 3) del precedente articolo sono comprese nell'orario di lavoro.

Capo II - Contratti di formazione e lavoro (CFL)
Art. 43 - Modalità di applicazione.

[…]
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
1) i progetti che, per CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate definite per il conseguimento dei livelli 1° e 2°, prevedano 130 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
2) i progetti che, per i CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie definite per il conseguimento dei livelli 3° e 4°, prevedano 80 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
3) i progetti che, per CFL finalizzati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo per il raggiungimento finale di tutti i livelli ad esclusione del 6° e 7°, prevedano 20 ore di formazione da effettuarsi nei 12 mesi di durata.
[…]
È consentito procedere ad assunzioni con CFL a tempo parziale. In tal caso le ore di formazione sono le stesse delle assunzioni a tempo pieno.
[…]
f) Il programma di formazione, di cui alle schede 1, 2, 3 e 4 allegate al presente articolo, per essere considerato conforme alla presente regolamentazione, deve indicare:
[…]
- ore di formazione teorica e tecnico-pratica;
- il programma secondo il quale, come da schemi precisati nell'allegato, dovrà svilupparsi l'iter formativo;
[…]
- dichiarazione di rispetto dei principi di non discriminazione diretta e indiretta di cui alla legge 10.4.91 n. 125 (Parità uomo-donna);
- indicazione riguardante la realizzazione della formazione teorica, tramite l'EBN del settore o internamente alla struttura lavorativa;
[…]
g) L'assunzione dovrà risultare da atto scritto che dovrà contenere:
[…]
- ore di formazione teorica e tecnico-pratica.
[…]
h) La formazione teorica, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, e tecnico-pratica, da impartirsi durante l'arco di 24 mesi, devono avere una durata minima complessiva di:
- 130 ore per l'acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli 1° e 2° Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
• 50 ore per la parte teorica;
• le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.
- La formazione teorica predetta dovrà concernere:
• legislazione del settore;
• legislazione del lavoro;
• prevenzione antinfortunistica - la sicurezza sui luoghi di lavoro;
• organizzazione del lavoro e aziendale.
- 80 ore per l'acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli 3° e 4° .
Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
A. 20 ore per la parte teorica;
B. le restanti 60 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.
- 20 ore per l'inserimento professionale a tutti i livelli, escluso il 6° e 7°, che concernerà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell'esercizio delle sue mansioni, ivi comprese le norme relative alla tutela ambientale e prevenzione infortunistica.
Qualora all'interno della struttura lavorativa non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un corrispondente monte ore di permessi retribuiti, per partecipare a programmi esterni di formazione organizzati, ove possibile, dagli strumenti bilaterali nazionali così come previsto dal presente CCNL.
Il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla data di attivazione del CFL è tenuto a darne comunicazione all'EBN anche ricorrendo alla modulistica di cui alle schede 1, 2, 3 e 4 allegate al presente articolo.

Scheda 1
Programma formativo per il raggiungimento del 1° e 2° livello
aree didattiche                                 ore di formazione
area giuridica e organizzativa                  ore 50
area tecnico-amministrativa pratica              80
                                                      totale 130

Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.
Le metodologie di formazione sono di 2 tipi:
A) lezioni teoriche che riguardano l'area giuridica e organizzativa;
B) addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico-amministrativa pratica.
Obiettivo del 1° modulo è l'apprendimento della legislazione che regola l'attività dello specifico settore professionale, del rapporto di lavoro e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, dell'attività di organizzazione del lavoro e delle relative disposizioni.
Nella 2a fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità tecnico-pratiche, da realizzarsi attraverso l'affiancamento sul lavoro sotto la guida del datore di lavoro o di persona da lui delegata appartenente alla struttura lavorativa e riguarderà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell'esercizio delle sue mansioni.
Area giuridica e organizzativa:
- principi fondamentali;
- legislazione del lavoro;
- contratto di lavoro;
- attività di organizzazione della struttura lavorativa;
- conoscenza delle disposizioni dello studio relative al rapporto di lavoro e ai principi riferiti ai rapporti interpersonali;
- prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- legislazione dello specifico settore professionale.

Area tecnico-amministrativa pratica.
La formazione avrà lo scopo preciso di istruire il lavoratore su nozioni generali e sulle procedure in essere presso lo studio nonché sulla legislazione specifica del settore professionale.

Scheda 2
Programma formativo per il raggiungimento finale dei livelli 3°, 4° e 5°
aree didattiche                                        ore di formazione
area giuridica e organizzativa                       ore 20
area tecnico-amministrativa pratica                   60
                                                               totale 80

Metodologie e programma formativo
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.
Le metodologie di formazione sono di 2 tipi:
A) lezioni teoriche che riguardano l'area giuridica e organizzativa;
B) addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico-amministrativa pratica.
Obiettivo del 1° modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze generali sulle leggi che regolano le procedure amministrative relative alle mansioni assegnate da realizzarsi sotto la guida del responsabile dell'unità operativa.
Nella 2a fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità pratiche, da realizzarsi con l'inserimento graduale nella posizione lavorativa e l'affiancamento sul lavoro e personale già qualificato.
Area giuridica e organizzativa:
- legislazione del lavoro;
- contratto di lavoro;
- attività di organizzazione della struttura lavorativa;
- conoscenza delle disposizioni dello studio relative al rapporto di lavoro e ai principi riguardanti i rapporti interpersonali;
- prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Area tecnico-amministrativa pratica.
La formazione avrà lo scopo preciso di istruire la persona su:
- nozioni generali sulle procedure in essere presso lo studio nonché sulla legislazione specifica del settore professionale.

Scheda 3
Programma per cfl di inserimento professionale per tutti i livelli esclusi il 6° e 7°: ore di formazione: 20
L'adeguamento delle capacità professionali necessarie all'inserimento, nel contesto della struttura lavorativa sarà impartito dal datore di lavoro o da persona da lui delegata, e riguarderà tutte le indicazioni teoriche pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell'esercizio delle sue mansioni, ivi comprese le norme relative alla tutela ambientale e prevenzione infortunistica.

Capo IV - Lavoro ripartito (job-sharing)
Art. 64 - Definizione e modalità d'impiego del lavoro ripartito.

[…]
Entro febbraio di ogni anno, i datori di lavoro comunicheranno all'Ente bilaterale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente.
[…]

Capo V - Contratti a tempo determinato
Art. 65 - Modalità e causali d'impiego.

[…]
I datori di lavoro che si avvalgono del presente istituto contrattuale sono tenuti, entro 15 giorni dall'avvenuta assunzione del lavoratore a darne comunicazione scritta all'Ente bilaterale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto instaurato.
L'Ente bilaterale, nell'ambito dei suoi compiti, segnala alle parti stipulanti il CCNL i casi che possono configurarsi anomali rispetto all'istituto del contratto a tempo determinato.
[…]

Capo VI - Telelavoro e/o lavoro a distanza
Art. 68 - Definizione.

Il telelavoro rappresenta un variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici - risultano modificate. A mero titolo esemplificativo, si elencano alcuni possibili tipologie di telelavoro:
a) lavoro a domicilio;
b) hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.

Art. 69 - Sfera di applicazione
Il presente istituto si applica ai lavoratori del settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL.

Art. 75 - Diritti sindacali.
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni d'interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.

Art. 76 - Organizzazione della struttura lavorativa.
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Art. 78 - Formazione.
Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, s'impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro, anche con riferimento agli obblighi di formazione e informazione previsti dagli artt. 21 e 22, D.lgs. n. 626/94.

Art. 79 - Diritti di informazione.
[…]
Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

Art. 80 - Postazioni di lavoro.
Il datore di lavoro provvede all'installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 cc e ss., salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro. Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda. […]

Art. 82 - Misure di protezione e prevenzione.
In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni dell'accordo interconfederale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 18.11.96, saranno consentire, previa richiesta, visite da parte del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e delle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il datore di lavoro procederà alla stipula di un'apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui di svolge la prestazione di telelavoro nonché della persona e i terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva. I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.lgs. n. 626/94 - circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

Art. 83 - Infortunio.
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti di Inail e delle istituzioni preposti ai fini di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.

Capo VII - Lavoro temporaneo (interinale)
Art. 84 - Casi di ammissibilità del lavoro interinale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 24.6.97 n. 196, i datori di lavoro possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:
[…]
- necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature della struttura lavorativa;
- assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.lgs. n. 626/94;
[…]

Art. 87 - Rinvio alla legge.
Per quanto non previsto dal presente Titolo in tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Titolo XIII - Orario di lavoro
Art. 90 - Orario settimanale.

La durata normale dell'orario di lavoro effettivo, per la generalità del settore, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai successivi specifici articoli.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dello stesso posto di lavoro, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore a 1 ora.
L'orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di 6 ore, in forza della legge 26.4.34 n. 653.
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
[…]

Art. 91 - Distribuzione dell'orario settimanale.
L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 5 o 6 giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del sabato.
Limitatamente alle località riconosciute dalle istituzioni locali d'interesse turistico e in quelle balneari, lacustri e montane a vocazione turistica e in quelle termali, in caso di prestazione lavorativa durante la domenica il lavoratore ha diritto, fermo restando il riposo compensativo, a un'indennità pari al 10% della paga base conglobata di cui al successivo art. 147 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 93 - Flessibilità dell'orario.
Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 92, lett. A) e B), prevedano i seguenti regimi d'orario con le modalità precisate:
1. superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodo dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2. superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui alle lett. A) e B), art. 92, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui alle lett. A) e B), art. 92, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario settimanale contrattuale, così come definito all'art. 92, lett. A) e B).
[…]
Ai fini dell'applicazione della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
[…]

Art. 94 - Lavoro notturno.
Le parti, visto il D.lgs. 26.11.99 n. 532, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di singola struttura sulla base di quanto il su citato Decreto delega alle parti sociali.
Pertanto, nell'ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatto salvo il "Campo di applicazione" la "Tutela della Salute" e la "Comunicazione del Lavoro Notturno" di cui agli artt. 1, 5, e 10 del suddetto "decreto", potranno disciplinare, con apposite norme, i contenuti delle tematiche così come riportate nei restanti articoli dello stesso "decreto", quali: art. 2 (Definizioni), art. 3 (Limitazioni al lavoro notturno), art. 4 (Durata della prestazione), art. 6 (Trasferimento al lavoro diurno), art. 7 (Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva), art. 8 (Rapporti sindacali), art. 9 (Doveri di informazione), art. 11 (Misure di protezione personale e collettiva).

Art. 95 - Lavoro straordinario.
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.
L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo XIV - Riposo settimanale e festività
Art. 97 - Riposo settimanale - Festività nazionali e infrasettimanali.

I lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Art. 100 - Ore di lavoro nei giorni festivi.
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nell'art. 97 del presente contratto dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dal presente contratto. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere del riposo compensativo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta solo la relativa maggiorazione.

Titolo XV - Congedi - Permessi - Aspettative - Assenze
Art. 103 - Permessi per handicap (benefici ai genitori di figli minori con handicap).

[…]
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore di cui alla lett. c) [3 giorni di permesso ogni mese o in alternativa a una riduzione d'orario mensile corrispondente n.d.r.]. Il tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modifica della domanda precedentemente avanzata.
Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i 3 giorni di congedo.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni e alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

Art. 104 - Permessi per donatori di sangue.
Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, legge n. 584/67: artt. 1 e 3, DM 8.4.68) e alla corresponsione per la giornata del salasso della normale retribuzione.
Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione.

Titolo XVI - Ferie
Art. 112 - Irrinunciabilità delle ferie.

Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Titolo XIX - Malattie e infortuni
Art. 124 - Infortunio professionale.

I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare presso Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 129 - Tubercolosi.
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
L'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate. ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28.2.53 n. 86.
[…]

Art. 130 - Rinvio alle leggi.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XX - Gravidanza e puerperio
Art. 131 - Normativa.

[...]
5. È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno d'età del bambino.
6. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. (art. 7, D.lgs. n. 645/96).
[…]
10. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.

Titolo XXVII - Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso
Art. 155 - Recesso ex art. 2119 CC.

Ai sensi dell'art. 2119 CC, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
[…]
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al comma 1 del presente articolo:
[…]
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
[…]

Titolo XXVIII - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 173 - Provvedimenti disciplinari.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione di cui all'art. 146;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la 3a volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata;
[…]
Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
- recidiva nell'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza;
[…]
- la recidiva, oltre la 3a volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[…]

Titolo XXIX - Divise - Attrezzi - Strumenti
Art. 176 - Divise, attrezzi e strumenti.

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni igienico-sanitarie.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
[…]

Allegati
Allegato 1. Statuto e regolamento per la costituzione dell'EBN del Comparto Agenti Immobiliari Professionali
Statuto

Art. 5 - Scopi.
1) L'Ebnaip attua e concretizza a livello nazionale:
A) le iniziative che si richiamano all'art. 3 del CCNL e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti all'esame del quadro economico e produttivo del comparto, e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per singole figure professionali;
[…]

B) Le iniziative che si richiamano al titolo X (Mercato del lavoro) e in particolare:
- organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto e ratificato presso il Ministero del lavoro in materia di CFL nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della legge n. 223/91;
- organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando propri progetti nonchè quelli della UE;
- promuove la formazione professionale per gli apprendisti.

C) Predispone progetti e stipula convenzioni con Enti, Istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai punti A) e B) sopra richiamati.
[…]

E) Assume funzione di segreteria operativa:
- dell'OPN per la gestione della legge n. 626/94;
- per quanto demandato dal Gruppo per le pari opportunità;
- per quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica.

Allegato 4 Accordo per la costituzione delle RSU.
Parte I - Costituzione delle RSU
Art. 9 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio.

I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele giù spettanti a questi ultimi per effetto delle disposizioni di cui al titolo III, legge n. 300/70.
Al rappresentante di cui al comma 2, punto a) del precedente articolo vengono riconosciute le prerogative, i poteri e le tutele riconosciuti alle RSA per effetto della legge n. 300/70 e spettano 12 ore di permessi retribuiti annui per l'espletamento del proprio mandato.
[…]

Art. 10 - Compiti e funzioni.
Filcams, Fisascat e Uiltucs esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione delle articolazioni organizzative dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni Filcams, Fisascat e Uiltucs, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite dal CCNL, nonché in attuazione delle politiche confederali delle OOSS di categoria.
Poiché esistono interdipendenze oggettive, sui diversi contenuti della contrattazione, fra i vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della OS.
Inoltre alle RSU di cui al punto b) del precedente art. 8 compete a norma dell'Accordo applicativo del D.lgs. n. 626/94 la designazione al loro interno del rappresentante della sicurezza (RLS).