Tipologia: CCNL
Data firma: 1 giugno 2001
Validità: 27.03.2001 - 26.03.2005
Parti: Assoced e Ugl Terziario
Settori: Servizi, CED
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Validità e sfera di applicazione del contratto.
Titolo I - Classificazione del personale
Art. 1 - Classificazione del personale.
Art. 2 - Campo di applicazione del lavoro interinale.
Art. 3 - Campo di esclusione.
Art. 4 - Limiti di applicazione.
Art. 5 - Individuazione dei soggetti fornitori.
Titolo II - Quadri
Art. 6 - Declaratoria.
Art. 7 - Orario part-time speciale per Quadri.
Art. 8 - Formazione e aggiornamento.
Art. 9 - Assegnazione della qualifica.
Art. 10 - Polizza assicurativa.
Art. 11 - Indennità di funzione.
Titolo III - Assunzione ordinaria e con contratti atipici
Art. 12 - Assunzione.
Art. 13 - Documentazione.
Art. 14 - Periodo di prova.
Titolo IV - Contratto di apprendistato
Art. 15 - Limiti anagrafici.
Art. 16 - Inquadramento degli apprendisti.
Art. 17 - Durata del contratto.
Art. 18 - Obbligo formativo.
Art. 19 - Diritti degli apprendisti.
Art. 20 - Retribuzione.
Art. 21 - Proporzione numerica.
Art. 22 - Norma speciale.
Titolo V - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Art. 23 - Campo di applicazione.
Art. 24 - Tipologia di contratto.
Art. 25 - Durata dei contratti di formazione e lavoro.
Art. 26 - Declaratoria.
Art. 27 - Attività formativa.
Art. 28 - Tutor formativo.
Art. 29 - Contenuti formativi.
Art. 30 - Rimando alla legislazione vigente (nuovo testo).
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 31 - Orario normale settimanale.
Art. 32 - CED con orario lungo, lunghissimo o h 24.
Art. 33 - Disposizioni per i lavoratori in reperibilità.
Art. 34 - Flessibilità dell'orario.
Art. 35 - Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede.
Art. 36 - Fissazione dell'orario.
Art. 37 - Lavoratori discontinui.
Titolo VII - Part-time
Art. 38 - Premessa.
Art. 39 - Rapporto a tempo parziale.
Art. 40 - Disciplina del rapporto a tempo parziale.
Art. 41 - Riproporzionamento.
Art. 42 - Lavoro supplementare.
Art. 43 - Registro lavoro supplementare.
Art. 44 - Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima.
Art. 45 - Preavviso.
Titolo VIII - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 46 - Norme generali lavoro straordinario.
Art. 47 - Maggiorazioni lavoro straordinario.
Art. 48 - Registro lavoro straordinario.
Art. 49 - Lavoro ordinario notturno.
Titolo IX - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 50 - Riposo settimanale.
Art. 51 - Festività.
Art. 52 - Retribuzione prestazioni festive.
Art. 53 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge.
Art. 54 - Permessi retribuiti.
Titolo X - Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 55 - Congedi retribuiti.
Art. 56 - Congedo matrimoniale.
Art. 57 - Diritto allo studio.
Art. 58 - Chiamata alle armi.
Art. 59 - Richiamo alle armi.
Titolo XI - Ferie
Art. 60 - Ferie.
Art. 61 - Funzioni pubbliche elettive.
Art. 62 - Determinazione periodo di ferie.
Art. 63 - Richiesta di ferie per festività religiose diverse da quelle di cui all'art. 51.
Art. 64 - Insorgenza della malattia durante il periodo feriale.
Art. 65 - Normativa per cessazione rapporto.
Art. 66 - Richiamo lavoratore in ferie.
Art. 67 - Irrinunciabilità.
Art. 68 - Registro ferie.
Titolo XII - Missioni e trasferimenti
Art. 69 - Missioni.
Art. 70 - Trasferimenti.
Art. 71 - Disposizioni per i trasferimenti.
Titolo XIII - Malattie e infortuni
Art. 72 - Malattia.
Art. 73 - Normativa.
Art. 74 - Obblighi del lavoratore.
Art. 75 - Periodo di comporto.
Art. 76 - Trattamento economico di malattia.
Art. 77 - Infortunio.
Art. 78 - Trattamento economico di infortunio.
Art. 79 - Quota giornaliera per malattia e infortunio.
Art. 80 - Festività.
Art. 81 - Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio.
Art. 82 - Tubercolosi.
Art. 83 - Sicurezza sul lavoro.
Art. 84 - Rimando alla vigente normativa.
Titolo XIV - Gravidanza e puerperio
Art. 85 - Astensione dal lavoro della lavoratrice.
Art. 86 - Astensione dal lavoro del lavoratore.
Art. 87 - Permessi per assistenza.
Art. 88 - Normativa.
Titolo XV - Sospensione del lavoro
Art. 89 - Sospensione.
Titolo XVI - Anzianità di servizio
Art. 90 - Decorrenza anzianità di servizio.
Art. 91 - Computo anzianità frazione annua.
Titolo XVII - Passaggi di qualifica
Art. 92 - Mansioni del lavoratore.
Art. 93 - Modificazioni tecnologiche.
Art. 94 - Passaggi di livello.
Art. 95 - Scatti di anzianità.
Titolo XVIII - Trattamento economico
Art. 96 - Normale retribuzione.
Art. 97 - Retribuzione di fatto.
Art. 98 - Retribuzione mensile.
Art. 99 - Quota giornaliera.
Art. 100 - Quota oraria.
Art. 101 - Paga base nazionale conglobata.
Art. 102 - Assorbimenti.
Art. 103 - Prospetto paga.
Titolo XIX - Mensilità supplementari (13a e 14a).
Art. 104 - Tredicesima mensilità.
Art. 105 - Quattordicesima mensilità.
Titolo XX - Fondo pensioni integrativo
Art. 106 - Pensioni integrative.
Titolo XXI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 107 - Recesso ex art. 2118 c.c.
Art. 108 - Recesso ex art. 2119 c.c.
Art. 109 - Normativa.
Art. 110 - Nullità del licenziamento.
Art. 111 - Nullità del licenziamento per matrimonio.
Art. 112 - Licenziamento simulato.
Art. 113 - Preavviso.
 Art. 114 - Indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 115 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 116 - Decesso del dipendente.
Art. 117 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Art. 118 - Dimissioni.
Art. 119 - Dimissioni per matrimonio.
Art. 120 - Dimissioni per maternità.
Titolo XXII - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 121 - Obbligo del prestatore di lavoro.
Art. 122 - Divieti.
Art. 123 - Giustificazioni delle assenze.
Art. 124 - Rispetto orario di lavoro.
Art. 125 - Comunicazione mutamento di domicilio.
Art. 126 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 127 - Codice disciplinare.
Art. 128 - Normativa provvedimenti disciplinari.
Titolo XXIII - Responsabilità civili e penali
Art. 129 - Assistenza legale.
Art. 130 - Normativa su procedimenti penali.
Titolo XXIV - Relazioni sindacali
Art. 131 - Osservatorio paritetico nazionale CED.
Art. 132 - Relazioni nazionali.
Art. 133 - Relazioni regionali.
Art. 134 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Art. 135 - Regolamento elettorale RSU.
Art. 136 - Assemblea.
Art. 137 - Delegato provinciale.
Art. 138 - Deleghe sindacali.
Titolo XXV - Composizione delle controversie
Art. 139 - Composizione delle controversie.
Art. 140 - Commissione paritetica nazionale.
Art. 141 - Procedure.
Art. 142 - Organismi paritetici.
Art. 143 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali.
Art. 144 - Contributi di assistenza contrattuale.
Titolo XXVI - Accordi integrativi regionali
Art. 145 - Accordi integrativi regionali.
Titolo XXVII - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 146 - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 147 - Pari opportunità.
Art. 148 - Azioni positive.
Art. 149 - Molestie sui luoghi di lavoro.
Art. 150 - Lavoratori di lingua non italiana.
Art. 151 - Lavoratori stranieri.
Art. 152 - Aspettativa per tossicodipendenza.
Art. 153 - Salubrità degli ambienti di lavoro.
Art. 154 - Tutela dei genitori di portatori di handicap.
Titolo XXVIII - Decorrenza e durata del contratto
Art. 155 - Decorrenza e durata (modificato).
Allegati
Allegato A Tabella retributiva
Allegato B Regolamento elettorale RSU
Parte I

Premessa.
Modalità di costituzione e di funzionamento.
Art. 1 - Ambito ed iniziativa per la costituzione.
Art. 2 - Composizione.
Art. 3 - Numero dei componenti.
Art. 4 - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
Art. 5 - Compiti e funzioni.
Art. 6 - Durata e sostituzione nell'incarico.
Art. 7 - Decisioni.
Art. 8 - Clausola di salvaguardia.
Parte II - Disciplina della elezione della RSU
Art. 1 - Modalità per indire le elezioni.
Art. 2 - Quorum per la validità delle elezioni.
Art. 3 - Elettorato attivo e passivo.
Art. 4 - Presentazione delle liste.
Art. 5 - Commissione elettorale.
Art. 6 - Compiti della Commissione.
Art. 7 - Affissioni.
Art. 8 - Scrutatori.
Art. 9 - Segretezza del voto.
Art. 10 - Schede elettorali.
Art. 11 - Preferenze.
Art. 12 - Modalità della votazione.
Art. 13 - Composizione del seggio elettorale.
Art. 14 - Attrezzatura del seggio elettorale.
Art. 15 - Riconoscimento degli elettori.
Art. 16 - Compiti del Presidente.
Art. 17 - Operazioni di scrutinio.
Art. 18 - Attribuzione dei seggi.
Art. 19 - Ricorsi alla Commissione elettorale.
Art. 20 - Comitato dei garanti.
Art. 21 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
Art. 22 - Adempimenti della Direzione aziendale.
Art. 23 - Clausola finale.
Allegato C Norme per l'applicazione del D.lgs n. 626/94.
Protocollo Sindacale per l'attuazione del disposto del D.lgs. n. 626/94.
Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Elezioni del RLS.
Art. 3 - Durata del mandato.
Art. 4 - Formazione RLS.
Art. 5 - Permessi retribuiti per la formazione.
Art. 6 - Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Art. 7 - Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
Art. 8 - Applicazione D.lgs n. 626/94.
Art. 9 - Dimensioni del territorio.
Art. 10 - Durata del mandato.
Art. 11 - Clausola estensiva.
Titolo II - Organismo paritetico
Art. 12 - Costituzione.
Art. 13 - Territorialità.
Art. 14 - Funzionamento OP.
Art. 15 - Retribuzione RLST.
Art. 16 - Notifica nominativi RLST.
Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 - Sfera di applicazione.
Art. 18 - Numero degli RLS.
Art. 19 - Monte ore per RLS.
Art. 20 - Garanzie per gli RLST.
Art. 21 - Modalità di elezione.
Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 - Formazione RLS/RLST.
Art. 23 - RLST.
Art. 24 - RLS.
Art. 25 - Permessi per la formazione.
Titolo V - Percorso formativo
Art. 26 - Materie formative.
Art. 27 - Criteri valutativi.
Art. 28 - Riconoscimento RLS.
Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 - Accesso ai luoghi di lavoro.
Art. 30 - Modalità di consultazione.
Art. 31 - Informazione.
Art. 32 - Documentazione aziendale.
Art. 33 - Norme di salvaguardia ed estensive.
Titolo VII - Norme transitorie e finali
Art. 34 - Sostituzione RLS.
Art. 35 - Aziende sino a 200 dipendenti.
Art. 36 - Aziende con più di 200 dipendenti.
Art. 37 - Sostituzione RLST.
Art. 38 - Clausola di salvaguardia.
Art. 39 - Decorrenza e durata.

Rinnovo normativo ed economico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da centri elaborazione dati (CED) Venezia, 1 giugno 2001

L'anno 2001, il giorno 1 del mese di giugno in Venezia tra Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati Assoced […] e Ugl Terziario - Federazione Nazionale […] si è rinnovato il presente CCNL per i dipendenti da CED

Validità e sfera di applicazione del contratto.
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori interinali forniti da società autorizzate e, se compatibili a tempo determinato, tra tutti i CED qui di seguito elencati e il relativo personale dipendente:
A) CED contabili;
B) Centri elaborazione cedolini paghe;
C) Centri elaborazione data entry;
D) CED per amministrazioni pubbliche;
E) Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato;
F) CED per la comunicazione aziendale;
G) CED per attività di mailing e publishing;
G bis) CED operanti come Internet Provider;
G ter) CED operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità on line;
G quater) CED operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete;
H) altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie.

Titolo I - Classificazione del personale
Art. 5 - Individuazione dei soggetti fornitori.

I contratti di lavoro temporaneo possono essere stipulati esclusivamente tra i CED e imprese fornitrici individuate ai sensi dell'art. 2, legge n. 15/97.

Titolo IV - Contratto di apprendistato
Art. 15 - Limiti anagrafici.

Il contratto di apprendistato può essere stipulato per lavoratori privi di qualsiasi esperienza professionale nel campo di applicazione del presente CCNL d'età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, 26 anni per le aree di cui agli obbiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93, ai sensi dell'art. 16, legge n. 196/97.

Art. 18 - Obbligo formativo.
Gli apprendisti dovranno obbligatoriamente svolgere almeno 120 ore medie annue di impiego formativo extra lavorativo. Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla legge.
L'iter formativo potrà essere svolto anche mediante l'ausilio di strumenti didattici multimediali che, forniti da ditte/enti autorizzati alla attività formativa, siano direttamente disponibili presso il luogo di lavoro.

Art. 19 - Diritti degli apprendisti.
Agli apprendisti si applica, in quanto compatibile con la legislazione vigente, lo stesso trattamento contrattuale previsto per i lavoratori a tempo indeterminato.

Titolo V - Contratto di formazione e lavoro (CFL).
Art. 27 - Attività formativa.

L'attività formativa che dovrà, pena la nullità del contratto, essere effettuata nei termini e contenuti del presente articolato è così suddivisa:
- CFL per professionalità A1 - attività di formazione pari a 180 ore per l'intero arco della durata del processo formativo da effettuarsi presso strutture idonee a garantire standard formativi o mediante l'utilizzo del Tutor secondo le modalità di cui al successivo art. 8;
- CFL per professionalità A2 - attività di formazione pari a 240 ore per l'intero arco della durata del processo formativo da effettuarsi presso strutture idonee a garantire elevati standard formativi o mediante l'utilizzo di opzioni telematiche di eguali livelli qualitativi;
- CFL per professionalità B - attività di orientamento e inserimento alle procedure operative, tesa al conseguimento da parte del lavoratore in formazione di considerevole esperienza 'on the job' e mirante al conseguimento della più completa autonomia lavorativa.

Art. 28 - Tutor formativo.
Per l'espletamento del processo formativo di cui al CFL per professionalità A1, i CED potranno, al momento della stipula del contratto, indicare l'opzione del Tutor aziendale quale responsabile della formazione tecnico-pratica del lavoratore in CFL.
Il Tutor dovrà essere un lavoratore con contratto a tempo indeterminato e con qualifiche e mansioni identiche a quelle per le quali viene stipulato il CFL.
Il Lavoratore investito nel ruolo di Tutor non può essere fatto carico di contestazioni disciplinari per il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.

Art. 30 - Rimando alla legislazione vigente (nuovo testo).
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le norme vigenti di legge sui CFL.
La modifica sostanziale della normativa regolante i CFL comporterà la definizione di uno specifico accordo di recepimento che costituirà un allegato al presente CCNL.

Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 31 - Orario normale settimanale.

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

Art. 32 - CED con orario lungo, lunghissimo o h 24.
I CED che per la loro articolazione organizzativa interna e/o per le specificità del settore di mercato operano con orari di lavoro:
- lunghi: più di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni a settimana;
- lunghissima: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni;
- h 24: per i CED che non operano mai interruzioni nell'attività, possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.
I dipendenti assunti con l'indicazione di lavoro a turni non hanno diritto alle maggiorazioni previste per il lavoro ordinario notturno e/o festivo.
Ai lavoratori assunti secondo il comma precedente il CED attribuirà un titolo di preferenza nelle richieste di cambio turno o di aumento dell'orario lavorativo per i contratti part-time.

Art. 33 - Disposizioni per i lavoratori in reperibilità.
I CED per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall'orario di apertura degli uffici, possono richiedere ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiesta dell'azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un'apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
[…]
Ove si richieda l'effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.

Art. 34 - Flessibilità dell'orario.
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi d'orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Art. 36 - Fissazione dell'orario.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda.
Ai sensi dell'art. 12, RD 10.9.23 n. 1955, l'articolazione dell'orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 37 - Lavoratori discontinui.
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) uscieri;
2) inservienti;
3) fattorini, abilitati alla guida di motocicli e/o autoveicoli;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali.
Qualora i lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo svolgano nei periodi di attesa altre mansioni, sempre riconducibili con il proprio inquadramento, l'orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali.

Titolo VIII - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 46 - Norme generali lavoro straordinario.

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 100 ore annue.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]

Art. 48 - Registro lavoro straordinario.
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle OO.SS. regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nei CED che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

Titolo IX - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 50 - Riposo settimanale.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nella giornata della domenica o in altra giornata se comunicato dall'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 53 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22.2.34 n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 96 fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo XI - Ferie
Art. 67 - Irrinunciabilità.

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 68 - Registro ferie.
Per le ferie verrà istituito presso i CED un apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 48 per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nei CED che abbiano la gestione del personale informatizzata.

Titolo XIII - Malattie e infortuni
Art. 73 - Normativa.

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 77 - Infortunio.
Così come previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali i CED sono tenuti ad assicurare presso Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso; il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo art. 121.
[…]

Art. 82 - Tubercolosi.
I lavoratori affetti da tbc, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia, in caso di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28.2.53 n. 86.
[…]

Art. 83 - Sicurezza sul lavoro.
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20, D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato C al presente contratto.

Art. 84 - Rimando alla vigente normativa.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano altresì immutate le potestà delle legislazioni speciali previste per le Regioni autonome e per le Province autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.

Titolo XIV - Gravidanza e puerperio
Art. 85 - Astensione dal lavoro della lavoratrice.

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lett. c).
Il godimento dei periodi di cui alle lett. a) e c), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del SSN, essere così diversamente articolato:
a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
c) per i 4 mesi dopo il parto.
[…]

Art. 87 - Permessi per assistenza.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo anche cumulabili, durante la giornata di riposo e 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 88 - Normativa.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 108 - Recesso ex art. 2119 c.c.

Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
[…]
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
[…]
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
[…]

Titolo XXII - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 126 - Provvedimenti disciplinari.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 96;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione e uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la 3a volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la 2a mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
[…]
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (Licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 121;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal D.lgs. n. 626/94;
[…]
- recidiva oltre la 3a volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la 3a mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
[…]

Titolo XXIV - Relazioni sindacali
Art. 131 - Osservatorio paritetico nazionale CED.

Le Parti firmatarie del presente CCNL costituiscono un Osservatorio paritetico nazionale per il settore dei CED che seguirà le seguenti aree tematiche:
1) situazione economico-sociale del comparto;
2) sviluppo.
Sulla base delle analisi sviluppate dall'Osservatorio, le Parti firmatarie del presente contratto si attiveranno per promuovere condizioni generali che favoriscano nuove attività lavorative.
Nota a verbale.
Le parti dovranno, entro 4 mesi dalla firma del rinnovo contrattuale, adoperarsi per l'istituzione di un regolamento interno per la funzionalità dell'Osservatorio.

Art. 132 - Relazioni nazionali.
Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito Assoced e Ugl Terziario si incontreranno, entro 6 mesi dalla firma del presente contratto, per una valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali.
Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall'Osservatorio paritetico nazionale ex Commissione paritetica nazionale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate dalla Commissione stessa in tema d'inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.

Art. 133 - Relazioni regionali.
Le parti consapevoli delle differenziazioni presenti nelle tipologie dei CED operanti nelle diverse realtà regionali, si riuniranno - su richiesta di una delle parti - su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazione e del mercato del territorio.
La previsione degli incontri di cui al precedente comma si intende rapportata a livello provinciale per le province autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.

Art. 136 - Assemblea.
Nei CED con più di 15 dipendenti, la RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.
[…]

Art. 137 - Delegato provinciale.
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da CED con meno di 15 dipendenti, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al DST saranno riconosciuti i diritti d'informazione presso i CED con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7, legge n. 300 del 20.5.70.
[…]

Titolo XXV - Composizione delle controversie
Art. 139 - Composizione delle controversie.

In sede di soluzione amichevole di eventuali vertenze inerenti l'applicazione del presente CCNL, Assoced e le OO.SS. firmatarie del contratto s'impegnano, prima di adire le vie legali, ad intraprendere il tentativo di conciliazione in sede sindacale.
[…]

Art. 140 - Commissione paritetica nazionale.
La Commissione paritetica nazionale è composta da 4 componenti designati da Assoced, da 4 componenti designati dalla OO.SS. firmatarie del presente CCNL, da 1 Presidente nominato di comune accordo tra le parti.
Funzioni della Commissione paritetica nazionale sono:
- preparazione dei testi di lavoro per gli incontri nazionali di cui al precedente art. 132;
- valutazione dello stato di applicazione del CCNL nel territorio;
- definizione di standard applicativi comuni, su tutto il territorio nazionale, degli istituti di cui al presente CCNL;
- istruttoria delle pratiche inerenti le vertenze collettive direttamente collegate con l'autentica interpretazione contrattuale;
- istruttoria della pratiche connesse con le nuove figure professionali o con quelle interessate da rilevanti mutamenti di contenuto professionale ai sensi del precedente art. 93.

Art. 142 - Organismi paritetici.
Assoced e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL promuoveranno la costituzione di appositi Organismi paritetici per la gestione delle problematiche connesse con:
- formazione professionale;
- formazione continua.

Titolo XXVI - Accordi integrativi regionali
Art. 145 - Accordi integrativi regionali.

In sede di incontro regionale, di cui al precedente art. 133 Assoced e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno stipulare appositi contratti integrativi regionali per le materie che gli Accordi sulla politica dei redditi delegano alla contrattazione di 2° livello.
Analogamente in questa sede si potranno stipulare accordi di gestione sulle materie rientranti nel passaggio di competenze tra l'amministrazione centrale dello Stato e le Regioni autonome e ordinarie.

Titolo XXVII - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 149 - Molestie sui luoghi di lavoro.

Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.

Art. 150 - Lavoratori di lingua non italiana.
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all'art. 57 del presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.

Art. 153 - Salubrità degli ambienti di lavoro.
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese ad eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro.
In via transitoria l'azienda che introduca il divieto assoluto di fumo nei locali lavorativi, prima dell'entrata in vigore di diversa normativa, può, pur con la salvaguardia del ciclo lavorativo e per un periodo non superiore al trimestre, autorizzare i dipendenti fumatori a recarsi per brevi periodi in aree ove sia possibile fumare.
Le suddette aree non dovranno essere di accesso comune e dovranno poter essere convenientemente aerate.

Allegati
Allegato B Regolamento elettorale RSU
Parte I
Modalità di costituzione e di funzionamento.
Art. 4 - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.

I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III, legge n. 300/70.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle OO.SS. con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL CED, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/70;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge n. 300/70;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25, legge n. 300/70.

Art. 5 - Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL dei CED.

Allegato C Norme per l'applicazione del D.lgs n. 626/94.
Protocollo Sindacale per l'attuazione del disposto del D.lgs. n. 626/94.
Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 - Sfera di applicazione.

L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 - Elezioni del RLS.
Il RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione e lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 - Durata del mandato.
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 - Formazione RLS.
Per la formazione dei RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo titolo III.

Art. 5 - Permessi retribuiti per la formazione..
Per la formazione basica il RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito. Nel caso di successive rielezioni il RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 - Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti. Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 giorni di preavviso.

Art. 7 - Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
È prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni del RLS a un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 8 - Applicazione D.lgs n. 626/94.
Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.lgs. n. 626/94 per il settore dei CED.
Accedono all'OP le OO.SS. stipulanti il CCNL CED e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 9 - Dimensioni del territorio.
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2.000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

Art. 10 - Durata del mandato.
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 - Clausola estensiva.
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di legge.
Le aziende o U.P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'OP.

Titolo II - Organismo paritetico
Art. 12 - Costituzione.

L'OP per l'applicazione del D.lgs. n. 626/94 per i CED è costituito pariteticamente dalle OO.SS. di cui all'art. 7 e da Assoced.

Art. 13 - Territorialità.
L'OP si articola su 2 livelli: nazionale e territoriale.
Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

Art. 14 - Funzionamento OP.
Il funzionamento dell'OP è garantito da una quota associativa pari allo 0,1% della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti. L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

Art. 15 - Retribuzione RLST.
L'OP provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30, legge n. 300/70.

Art. 16 - Notifica nominativi RLST.
L'OP provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali e all'UPLMO competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 - Sfera di applicazione.

Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 18 - Numero degli RLS.
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti: 1 RLS;
- aziende da 201 a 500 dipendenti: 3 RLS;
- aziende con più di 500 dipendenti: 6 RLS.

Art. 19 - Monte ore per RLS.
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti: 100 ore annue per RLS;
- aziende con più di 100 dipendenti: 144 ore annue per RLS.

Art. 20 - Garanzie per gli RLST.
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 21 - Modalità di elezione.
Per l'elezione del RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all'allegato B.

Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 - Formazione RLS/RLST.

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP.
È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie e individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 23 - RLST.
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 24 - RLS.
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP, con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.

Art. 25 - Permessi per la formazione.
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica.
Qualora allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

Titolo V - Percorso formativo
Art. 26 - Materie formative.

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in 3 aree conoscitive:
- normativa di legge;
- normative contrattuali;
- nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.

Art. 27 - Criteri valutativi.
L'OP elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 28 - Riconoscimento RLS.
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare al RLS un ulteriore monte ore formativo.
Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda, per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 - Accesso ai luoghi di lavoro.

I RLS/RLST avranno diritto dì accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST.
Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 30 - Modalità di consultazione.
Per i diritti di informazione previsti dal D.lgs. n. 626/94 l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno 2 giorni di preavviso.
Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali.
Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.

Art. 31 - Informazione.
Il diritto d'informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda.
La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 32 - Documentazione aziendale.
Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 33 - Norme di salvaguardia ed estensive.
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo VII - Norme transitorie e finali
Art. 34 - Sostituzione RLS.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.

Art. 35 - Aziende sino a 200 dipendenti.
Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 36 - Aziende con più di 200 dipendenti.
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti.
Ai RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25.

Art. 37 - Sostituzione RLST.
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura di cui all'art. 16.

Art. 38 - Clausola di salvaguardia.
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle OO.SS. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30, legge n. 300/70 con retribuzione a cura dell'OP sino alla scadenza dell'anno solare.
Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 39 - Decorrenza e durata.
Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo.
Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a.r. a tutte le parti sottoscrittrici.