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Regione Marche
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2020, n. 211
Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Messa a disposizione di quotidiani e riviste, apertura saune, attività ludiche e linee guida per Ippodromi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO il documento Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;
VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il DPCM 17.5.2020. Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)
VISTE le linee guida per la riapertura delle attività Economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta dell'11 giugno 2020 - 20/83/CR01/COV19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
VISTE le Linee guida di cui all'Allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020, pubblicate sulla pagina internet del Governo italiano https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03194/sg
VISTO l'articolo 25 dello Statuto della Regione;
 

DECRETA
 

1. Disposizioni per le saune aperte al pubblico
• A far data dal 10 luglio2020 è consentita, l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°.
• L'apertura delle saune è subordinata:
o al rispetto delle misure già previste nel protocollo per le strutture termali e i centri benessere;
o alla previsione di un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
o al ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria;
o alla pulizia e disinfezione prima di ogni turno;

2. Disposizioni per la consultazione di giornali e riviste
• A far data dal 10 luglio 2020, è consentita la messa a disposizione di giornali, riviste, dépliant illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti all'interno degli esercizi commerciali, degli esercizi di Somministrazione di Alimenti e bevande (bar, pizzerie, ristoranti, etc.. ) e di servizi, degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, degli stabilimenti balneari e in generale in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti nonché nei circoli ricreativi alle seguenti condizioni:
o la messa a disposizione in più copie di quotidiani e periodici a favore dell'utenza per l'uso comune;
o l'igienizzazione delle mani utilizzando dispenser o altri dispositivi da posizionare nelle immediate vicinanze;
o l'utilizzo obbligatorio della mascherina;
o le copie sono da rimuovere ogni giorno per i quotidiani e ogni settimana o mese per i periodici.

3. Disposizioni per l'utilizzo delle carte da gioco
• A far data dal 10 luglio 2020 è consentita nel territorio marchigiano l'uso delle carte da gioco L'attività di gioco delle carte sono consentite purché siano rispettate le seguenti indicazioni:
o obbligo di utilizzo di mascherina;
o igienizzazione frequente delle mani utilizzando dispenser o altri dispositivi da posizionare nelle vicinanze dei giocatori
o igienizzazione frequente della superficie di gioco;
o rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti;
Inoltre si consiglia una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi

4. Linee guida Ippodromi
• Di adottare le linea guida regionali per gli ippodromi di cui all'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
• Le linee guida entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sul BUR Marche e il giorno successivo alla pubblicazione gli ippodromi potranno aprire l'attività al pubblico.
• le linee guida di cui al presente decreto vanno integrate, per le attività complementari o in funzione di uno specifico contesto, con i protocolli specifici regionali approvati
Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche e alle segreterie regionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL e alle Associazioni di Categoria e alle Associazioni dei Consumatori e alle Associazioni Cooperative.
 

Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)
 

DOCUMENTO ISTRUTORIO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. In Italia tutte le attività produttive e commerciali sono state chiuse al fine di fronteggiare e bloccare l'epidemia da COVID-19.
Tuttavia allo scopo di contrastare la gravissima crisi del settore del commercio e dei pubblici esercizi e dell'artigianato, turismo, servizi, sport, trasporti etc , a seguito della pandemia da Covid-19, per organizzare la ripresa delle attività e promuovere il rilancio dell'intero comparto produttivo e dei servizi , la giunta regionale , in sinergia con le parti sociali e con il servizio Sanità ha elaborato una serie di Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2, che hanno consentito la riapertura di una serie di attività in condizioni di sicurezza sia per i dipendenti che per i clienti.
L'obiettivo di questi protocolli è stato quello di fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a rafforzare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dai vari DPCM e con l'obiettivo di considerare le specificità nello svolgimento di talune attività economiche e produttive e ricreative nei rapporti di lavoro interni e con il pubblico.
I protocolli contengono misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore nazionale e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Le imprese, le associazioni, le organizzazioni li adottano all'interno dei propri luoghi di lavoro, di svago, di relazioni etc, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti/utenti.
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e smi.) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
Questi protocolli approvati sia con varie deliberazioni di Giunta che con decreti a firma del presidente della Giunta regionale nella sua veste di commissario , rappresentano delle indicazioni dettagliate e operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nei vari settori della vita produttiva, economica e sociale della nostra regione, al fine di indicare e di fissare le modalità e le regole più idonee a prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti/utenti sia nei confronti del personale e permettere l'esercizio dell'attività nel rispetto della loro sicurezza.
In generale possiamo quindi affermare che la regione Marche si è dotata di tutta una serie di strumenti che hanno permesso ad oggi l'apertura di moltissime attività sia economiche che sociali.
Ritenuto che:
• l'attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio marchigiano consenta la riapertura e l'autorizzazione di diverse attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale;
• l'osservatorio epidemiologico della regione Marche in data 15 giugno '20 ha rilevato un rischio basso nelle due settimane di analisi, un miglioramento epidemiologico nell'ultima settimana di rilevazione con una riduzione del -13,3% dei nuovi casi di SARS-CoV-2.
• l'andamento del contagio in questo periodo è relativamente bassissimo;
• a seguito della riapertura di tutte le attività non si è riscontrato un peggioramento del quadro epidemiologico che al contrario segue un'evoluzione positiva
Considerato che:
• riguardo alle saune aperte al pubblico, l'utilizzo delle stesse è compatibile con le misure di prevenzione del contagio ove la temperatura praticata nelle strutture sia compresa tra 80 e 90 gradi;
• la funzione culturale della lettura dei quotidiani periodici e il basso rischio epidemiologico connesso al maneggio degli stessi, prevedendo altresì la loro sostituzione periodica, con conseguente possibilità di ammetterne la messa a disposizione in locali aperti al pubblico:
• l'uso delle carte da gioco nel rispetto delle misure di precauzione in termini di igienizzazione e di distanziamento possa essere considerata fattibile.
Preso atto che:
• nel rispetto di tutte le misure già approvate si ritiene di adottare anche le linee guida regionali per ippodromi che, per loro natura, sono assimilabili ad altre attività già disciplinate quali ad esempio attività turistiche spettacoli, attività di intrattenimento etc.
Si ritiene quanto segue:
Disposizioni per le saune aperte al pubblico
• A far data dal 10 luglio 2020 è consentita, l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°.
• L'apertura delle saune è subordinata:
o al rispetto delle misure già previste nel protocollo per le strutture termali e i centri benessere;
o alla previsione di un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
o al ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; o alla pulizia e disinfezione prima di ogni turno;
• Disposizioni per la consultazione di giornali e riviste
• A far data dal 10 luglio 2020, è consentita la messa a disposizione di giornali, riviste, dépliant illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti all'interno degli esercizi commerciali, degli esercizi di Somministrazione di Alimenti e bevande (bar, pizzerie, ristoranti, etc ) e di servizi, degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, degli stabilimenti balneari e in generale in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti nonché nei circoli ricreativi alle seguenti condizioni:
o la messa a disposizione di quotidiani e periodici a favore dell'utenza per l'uso comune in più copie
o l'igienizzazione delle mani utilizzando dispenser o altri dispositivi da posizionare nelle immediate vicinanze;
o l'utilizzo obbligatorio della mascherina;
o le copie sono da rimuovere ogni giorno per i quotidiani e ogni settimana o mese per i periodici.
• Disposizioni per l'utilizzo delle carte da gioco
• A far data dal 10 luglio 2020 è consentita nel territorio marchigiano l'uso delle carte da gioco L'attività di gioco delle carte sono consentite purché siano rispettate le seguenti indicazioni:
o obbligo di utilizzo di mascherina;
o igienizzazione frequente delle mani utilizzando dispenser o altri dispositivi da posizionare nelle vicinanze dei giocatori
o igienizzazione frequente della superficie di gioco;
o rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti;
Inoltre si consiglia una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi
• Linee guida Ippodromi
• Di adottare le linea guida regionali per gli ippodromi di cui all'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
• Le linee guida entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sul BUR Marche e il giorno successivo gli ippodromi potranno aprire l'attività al pubblico .
Le linee guida di cui al presente decreto vanno necessariamente integrate, per le attività complementari o in funzione di uno specifico contesto, con i protocolli specifici regionali approvati.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
In riferimento a quanto sopra esposto propone l'adozione del presente atto.

 

Allegato 1
Linee guida regionali per ippodromi

L'obiettivo del presente linee guida è fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari e nella fattispecie nelle attività svolte negli ippodromi, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 rispetto alle misure nazionali.
Le presenti indicazioni si applicano alle attività svolte negli ippodromi che, per loro natura, sono assimilabili ad altre attività già disciplinate quali ad esempio attività turistiche spettacoli, attività di intrattenimento. Di seguito si richiamano gli specifici protocolli di riferimento le cui indicazioni, applicate in modo integrato, compongono il quadro delle misure precauzionali per il contrasto della diffusione di SARS CoV 2:
Si fa riferimento alle indicazioni relative ai protocolli regionali e se non previsti a quelli nazionali ed in particolare in materia di
• somministrazione di alimenti e bevande;
• commercio in sede fissa e commercio su aree pubbliche;
• spettacoli dal vivo;
• sale slot, sale giochi, bingo e scommesse
In ogni caso le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:
• Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
• DPCM 26 aprile 2020
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020
• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS -CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL aprile 2020
Le misure sancite dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e il protocollo aggiornati in Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs 81/08 e smi) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
È quindi necessario che l'adozione delle misure contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti, consumatori, lavoratori), sia dai rischi professionali (lavoratori), che alimentari (consumatori).
 

1. FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Si richiamano le seguenti misure di carattere generale:
• formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano il presente protocollo e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.
• Provvedere alla adeguata formazione del lavoratore sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute...) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning);
• Tutti i dipendenti dell'ippodromo e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere forniti di un tesserino di riconoscimento esposto e visibile in modo che gli utenti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

2. DISPOSIZIONE GENERALI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E IGIENICO-SANITARIO
a. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'ippodromo, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque vi entri, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi.
In particolare:
■ Avvisare gli utenti che non possono presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
■ Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli .) da porre in ingresso e in altre postazioni facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio.
■ Sulla la consapevolezza e l'accettazione di non poter fare ingresso, e di doverlo dichiarare tempestivamente anche successivamente all'ingresso, se sussistano sintomi influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
■ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità
■ l'Ippodromo fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all'importanza di:
❖ mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta
❖ rispettare il divieto di assembramento
❖ osservare le regole di igiene
❖ utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione.
b. Misure di Carattere generale
• Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso all'area in modo ordinato e, se del caso, scaglionato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
• Prevedere una sorveglianza delle aree per evitare assembramenti anche attraverso un numero di addetti, incaricati di valutare il rispetto del distanziamento interpersonale, adeguato rispetto alla ampiezza dello stabilimento.
• Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
• La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere adeguata.
• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento.
• Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
• Nelle aree al chiuso, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali) e all'esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro; tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.
• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.)
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

3. ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
L'attività di “pulizia” è finalizzata a rimuovere con azione esclusivamente meccanica polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza fino al raggiungimento di un livello soddisfacente di pulizia ottica. L'attività di “disinfezione”, invece, distrugge o rende inattivi agenti patogeni mediante azione chimica.
Per le attività di pulizia si possono utilizzare prodotti definiti come detergenti o igienizzanti, anche i comuni saponi possono rientrare in questa definizione, in quanto è ampiamente dimostrato che presentano azione efficace di scioglimento sull'involucro lipidico del virus SARS-CoV-2.
Per le attività di disinfezione vanno utilizzati prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici). La differenza fondamentale tra questi prodotti, che a volte hanno una formula anche molto simile, risiede fondamentalmente nel fatto che l'immissione in commercio dei disinfettanti rispetto ai comuni detergenti è vincolata al superamento di prove di efficacia.
Va fatta una puntuale verifica dei prodotti utilizzati con lettura delle rispettive etichette in quanto la differenza tra detergente, sanificante e disinfettante è di fondamentale importanza.
Si ricorda che i coronavirus umani possono rimanere infettivi su superfici inanimate per un massimo di 9 giorni. La disinfezione delle superfici con sodio allo 0,1%, l'ipoclorito o l'etanolo al 62% e 71% riducono significativamente l'infettività dei coronavirus su superfici entro 1 minuto di esposizione. Ci si aspetta un effetto simile contro il SARS-CoV-2.
Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, nonché secondo quanto riportato nel Protocollo condiviso del 14 marzo per il contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, in luoghi di lavoro non sanitari dove non si siano verificati contagi Covid-19, la sanificazione è necessaria in ambienti (come i servizi igienici) dove è auspicabile che sia normalmente prevista, così come nel caso della presenza di un caso di positività al SARS-CoV-2. È sufficiente anche una blanda disinfezione e in un minuto i virus vengono inattivati. Gli ambienti di vita e di lavoro vanno detersi e, in questo modo, non c'è alcuna possibilità di trasmissione.
Inoltre si ritiene importante quanto segue:
■ Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
■ Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
■ Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
■ Pulire giornalmente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, maniglie e corrimani), utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
■ Garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti;
■ Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.

4. Conclusioni
• Qualora all'interno dell'ippodromo vi siano altre tipologie di attività come ad esempio la ristorazione o negozi, mercatini o altro obbligatoriamente si applicano i relativi protocolli ad integrazione delle presenti linee guida.
• I gestori e o titolari delle varie attività presenti all'interno dell'ippodromo devono attenersi scrupolosamente a detti protocolli di sicurezza.