Cassazione Penale, Sez. 7, 09 luglio 2020, n. 20448 - Omessa visita medica preventiva


 

 

Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 19/06/2020
 

Fatto
 



1. Con sentenza del 27 giugno 2019 il Tribunale di Trapani ha inflitto a F.P.P., quale titolare della ditta Sicilintonaci, la pena dell'ammenda di euro 2000 per il reato di cui all'art. 18, comma 1, lett. g) in relazione all'art. 55, comma 5, lett. e d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto appello - poi convertito in ricorso per cassazione stante l'inapplicabilità della pronuncia - articolato su due motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo è stata invocata l'assoluzione dell'imputato, atteso che ai fini dell'accertamento di responsabilità era stata ritenuta sufficiente la sola dichiarazione della teste addetta all'Ufficio di prevenzione degli infortuni sul lavoro dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, la quale aveva dichiarato che da un controllo eseguito il lavoratore R. non era stato sottoposto a preventiva visita medica di idoneità al lavoro. In tal modo la sentenza doveva considerarsi carente dal punto di vista probatorio.
2.2. Col secondo motivo è stato enunciato vizio motivazionale, atteso che il provvedimento impugnato si era fondato su prova carente dei presupposti di legge, mentre non era dato conoscere da quale documento la teste avesse potuto affermare quanto dichiarato in sede di prova testimoniale.
 

Diritto

 


3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro evidente connessione.
3.1.1. In relazione infatti alla complessiva censura, è nozione comune che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis e altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile e altri, Rv. 258153; cfr. anche Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274).
Ciò posto, vero è altresì che l'odierno ricorrente aveva proposto atto di appello nei confronti del provvedimento impugnato, ma del tutto correttamente la Corte territoriale adita aveva trasmesso gli atti a questo Giudice di legittimità in quanto la sentenza, che ha inflitto all'imputato la sola pena dell'ammenda, non è appellabile.
Nell'impugnazione, peraltro, era stata richiesta l'assoluzione dell'imputato con formula ampia, proprio insistendo sull'insufficienza della prova testimoniale, laddove col secondo connesso motivo è stata lamentata mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Dalla mera lettura dell'impugnazione, peraltro, non può non essere ravvisata la sola espressa volontà di proporre - anche col secondo motivo di censura, apparentemente dedito al vizio motivazionale - mere considerazioni di merito e quindi una diversa lettura del atto, atteso che in definitiva è stata espressamente censurata, mediante riferimenti all'esito dell'istruttoria ed alle considerazioni probatorie colà dedotte, la discrezionalità valutativa operata dal primo Giudice, con la conseguente contestazione della ricostruzione fattuale siccome compiuta dal provvedimento impugnato, e quindi l'astratta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen..
Anche a prescindere dall'estrema facilità con la quale l'odierno ricorrente avrebbe potuto provare il proprio eventuale adempimento alle prescrizioni di legge, in relazione all'effettuazione della visita medica preventiva del proprio dipendente, i motivi dedotti non appartengono in ogni caso al vaglio di questa Corte, in quanto incidenti su attività riservata al Giudice del merito e sulle ragioni in forza delle quali era stata privilegiata una determinata lettura del materiale istruttorio, che ictu oculi non si presenta certamente viziata alla stregua del percorso argomentativo utilizzato, tenuto conto - per quanto possa occorrere - della stessa qualifica privilegiata del teste assunto.
3.2. L'impugnazione proposta, dedicandosi comunque alla ricostruzione del fatto ed intrattenendosi su argomenti estranei al giudizio di legittimità, non può che condurre qui di all'inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende equitativamente fissata in euro 3.000,00.

 

P.Q.M.
 


Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 19/06/2020