Regione Liguria
Ordinanza 10 luglio 2020, n. 44/2020
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Indicazioni operative per la salute e la sicurezza nei cantieri di opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale);
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) che, tra l’altro, all’art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID - 19;
RICHIAMATA la Legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) ed in particolare l’articolo 4, che prevede che la Regione tramite l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici provveda, tra l'altro, alla definizione e diffusione di linee guida e all’aggiornamento e divulgazione dell'elenco regionale dei prezzi dei lavori pubblici;
ATTESO CHE:
il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;
le Regioni, ai sensi dell’art. 117 terzo comma della Costituzione e dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà' legislativa concorrente in materia di protezione civile;
il d.P.C.M. 17 maggio 2020 introduce alcune misure finalizzate ad una graduale riapertura delle attività sul territorio nazionale
RILEVATO che:
in conseguenza dei provvedimenti emanati dal Governo per fronteggiare l’emergenza COVID -19 si è reso necessario adottare nella gestione dei cantieri di opere pubbliche misure straordinarie di contrasto e contenimento del diffondersi del virus che hanno determinato variazioni delle attività operative e gestionali sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici; tali variazioni possono determinare l’aggiornamento e l’adeguamento dei piani di sicurezza e coordinamento di cui al d. Lgs. 81/08 da parte dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la conseguente valutazione di maggiori e non programmati, al momento della formulazione dell’offerta, costi a carico delle imprese esecutrici per la fornitura alle maestranze dei necessari dispositivi di protezione individuale, l’apprestamento delle misure di igienizzazione e sanificazione dei cantieri, delle attrezzature e dei macchinari utilizzati, per gli sfasamenti temporali e spaziali delle lavorazioni, per dilazione del termine di esecuzione lavori/ prolungamento delle attività/riorganizzazione del lavoro in sicurezza;
conseguentemente a quanto precede si pone la questione - rilevante anche in relazione ai profili della corretta esecuzione dell’obbligazione contrattuale e della collaborazione in fase di esecuzione contrattuale tra l’amministrazione committente, i soggetti tecnici ausiliari della stessa e l’impresa esecutrice - del riconoscimento degli eventuali maggiori costi a carico della stessa impresa sia per oneri diretti, che per oneri aziendali che per le incidenze sulla dilazione del termine di esecuzione lavori/prolungamento delle attività aziendali/riorganizzazione del lavoro in sicurezza.
le misure di prevenzione e protezione di cui all’Allegato 13 al d.P.C.M. del 17 maggio 2020 comportano la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo anche l’attuazione di specifici apprestamenti e/o dispositivi di protezione collettiva ed individuale (questi ultimi qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative) e la messa in atto di nuove e/o diverse modalità di gestione del lavoro, con possibile variazione del cronoprogramma e dei costi, sia nei confronti dei lavoratori delle imprese (appaltatrici, subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi, sia dei visitatori che dei fornitori, riconducibili, in linea generale, alle seguenti fattispecie:
a) costi della sicurezza: quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d’asta.
b) oneri aziendali per la sicurezza: misure afferenti all’operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” in relazione alla gestione del rischio proprio connesso all’attività svolta dal lavoratore, i cui oneri sono riconducibili a procedure contenute nei Piani Operativi di Sicurezza redatti dai singoli operatori economici (POS).
RITENUTO necessario garantire uniformità di comportamenti sul territorio regionale, nel rispetto della disciplina di settore nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza COVID-19;
RITENUTO, pertanto, opportuno fornire indicazioni operative finalizzate a coadiuvare il committente pubblico nella gestione dei cantieri di opere pubbliche a fronte dell’emergenza COVID-19 che, ancorché destinate alle stazioni appaltanti di opere pubbliche, possono essere utilizzate anche nel caso di appalti di servizi pubblici che prevedano ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) o in caso di cantieri privati in quanto le disposizioni relative al coordinamento della sicurezza sono identiche, tenendo in debito conto che nei cantieri privati il RUP è rappresentato dal Responsabile dei Lavori o dal Committente se non nominato, la procedura di aggiudicazione non prevede di norma l’espletamento di una gara e la figura del Direttore dei lavori non è obbligatoria.
Per le motivazioni di cui in premessa
 

ORDINA

1. di adottare sul territorio della regione Liguria le “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19” allegate e parte integrante del presente atto;
2. le indicazioni operative di cui al punto 1 costituiscono indirizzo alle stazioni appaltanti della Liguria per la gestione dei cantieri di opere pubbliche;
3. le indicazioni di cui al punto 1 forniscono altresì orientamento per appalti di servizi pubblici;
Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione del presente atto e fino alla cessazione dello stato di emergenza in oggi stabilita al 31 luglio 2020.
Manda
Al Sindaco della Città Metropolitana di Genova
Ai Presidenti della Province di Imperia, Savona e La Spezia
Ai Sindaci dei Comuni liguri
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, il 10 luglio 2020

 

ALLEGATO A
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19

Le presenti indicazioni operative sono applicate esclusivamente per la quota di lavorazio-ni/prestazioni/servizi/forniture effettuate/da effettuarsi nel periodo dalla data di adozione del presente atto fino alla cessazione di vigenza dello stato di emergenza, in oggi stabilito fino al 31 luglio 2020..
Ai fini dell’applicazione delle presenti linee di indirizzo occorre distinguere tra cantieri in corso, la cui attività può essere stata sospesa a seguito dell’emergenza COVID-19, e nuovi cantieri la cui apertura è prevista in regime di emergenza.


Cantieri in corso
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), in attuazione di quanto previsto dal d.Lgs. 81/2008, adegua il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), attuando scelte progettuali e organizzative conformi al Protocollo di cui all’Allegato 13 del 17 maggio 2020, e lo trasmette al Datore di Lavoro (DDL) per il conseguentemente adeguamento del proprio protocollo aziendale anti-covid.
L’integrazione del PSC e degli eventuali conseguenti costi per la sicurezza aggiornati da parte dello stesso CSE rientra tra le modifiche che possono essere formalmente approvate da parte della Stazione appaltante e riportate nel nuovo quadro economico dell'intervento, nei limiti della facoltà della stessa di valutare le scelte operate dal CSE in merito alla individuazione dei maggiori costi da imputare a carico della stazione appaltante stessa.
Il rischio da COVID 19 non è proprio all’attività d’impresa edile né a quella della stazione appaltante, pertanto per i cantieri in corso i costi delle misure di prevenzione, protezione collettiva ed individuale (questi ultimi qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative) degli approntamenti specifici, delle procedure di igienizzazione, sanificazione, informative e formative nei confronti delle maestranze possono essere considerati “costi contrattuali”, secondo quanto prospettato dall’allegata Tabella, e quindi essere riconosciuti dalla stazione appaltante mediante l'inserimento in contabilità lavori dei relativi prezzi unitari di cui all'allegata Tabella moltiplicati per le effettive quantità riscontrate in corso d'opera, nella misura in cui gli stessi non fossero già previsti.
I costi classificati come “oneri aziendali" potranno essere riconosciuti all'appaltatore tramite un in-cremento di due punti percentuali della quota delle spese generali.
Per quanto riguarda la collocazione temporale dell'appalto rispetto all'emergenza, gli “oneri aziendali” conseguenti all’adeguamento ai nuovi protocolli potranno essere riconosciuti, previo adeguamento del PSC secondo quanto prospettato dall’allegata Tabella:
• per i cantieri in corso, attraverso l’imputazione alle spese generali con l’incremento di due punti percentuali della quota delle spese generali sull'importo dei lavori ancora da eseguire;
• per i nuovi cantieri, attraverso l’imputazione alle spese generali con l'incremento della relativa percentuale dal 15% al 17%.
L’amministrazione appaltante potrà considerare, a seguito dell’adeguamento del PSC e in funzione preventiva e deflattiva il possibile contenzioso sulla questione, di indennizzare l’evenienza della dilazione del termine di esecuzione lavori/prolungamento delle attività aziendali/riorganizzazione del lavoro in sicurezza che, specie nelle lavorazioni con alta intensità della manodopera, conseguirebbe al maggior tempo di esecuzione richiesto rispetto a quanto contrattualizzato e computato ante emergenza Covid -19.
La eventuale dilazione del termine di esecuzione lavori/prolungamento delle attività aziendali/riorganizzazione del lavoro in sicurezza, valutata e computata da parte delle singole stazioni appaltanti commisurandola ai maggiori costi effettivamente sostenuti, potrà essere indennizzata attraverso il riconoscimento di un incremento forfettario fino al 6% da applicare alla quota di incidenza della manodopera relativa ai lavori ancora da eseguire dalla data di adozione del presente atto e fino alla cessazione dello stato di emergenza in oggi stabilita al 31 luglio 2020.
La definizione delle modalità di copertura finanziaria per l’eventuale aumento dei costi stimati dal CSE in relazione all’adeguamento del PSC per le misure anticontagio compete esclusivamente alla stazione appaltante nell'ambito degli strumenti previsti dalla normativa vigente E’ opportuno sottolineare che l’integrazione del PSC, e degli eventuali conseguenti costi per la sicurezza aggiornati da parte del CSE, rientra tra le modifiche che dovranno essere approvate dalla stazione appaltante, previa l’individuazione della necessaria copertura finanziaria, e saranno riportate nel nuovo quadro economico dell’intervento, anche per quanto riguarda l’eventuale aggiornamento delle spese tecniche e di eventuali incentivi per la pianificazione e controllo dei lavori e della sicurezza.
Nel caso di appalti di lavori in cui non sia stato nominato il CSE, il datore di lavoro dell’impresa aggiorna il proprio Piano per la sicurezza (P.O.S.). L’adeguamento dei costi per la sicurezza viene predisposta dal Direttore dei lavori e la stazione appaltante provvede all’approvazione del nuovo quadro economico.
Nel caso di appalti di servizi il Committente, in caso di interferenze, cura la stesura del DUVRI; l’eventuale adeguamento dei costi per la sicurezza, sia in presenza che in assenza di interferenze, viene predisposto dal Direttore per l’esecuzione del Contratto e la stazione appaltante provvede all'approvazione del nuovo prospetto economico per l’acquisizione dei servizi.


Nuovi cantieri
Per le procedure di gara per cui la progettazione deve essere avviata o è in corso, la stessa può essere aggiornata alla situazione emergenziale in atto qualora il cronoprogramma preveda che l’esecuzione delle opere avvenga in vigenza del periodo di emergenza; in tal caso, a seguito dell’eventuale mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell’emergenza, dovrà essere prevista l’introduzione di una clausola ex art. 106 lett. “a” del d.Lgs 50/16 al fine di rivedere in diminuzione l'importo da corrispondere all’aggiudicatario.
Qualora l'avvio dell'esecuzione delle opere avvenga a vigenza scaduta del periodo di emergenza COVID non è necessario prevedere alcuna modifica della documentazione progettuale e di gara .
Per le procedure di gara per le quali è stata già presentata l'offerta, oppure è stata predisposta l’aggiudicazione con contratto stipulato o da stipulare, può trovare applicazione l’art. 106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. “c” o in alternativa la previsione di cui all’art. 106 comma 2 nei limiti indicati dal medesimo articolo.
Qualora in esito alla revisione del PSC (del POS in caso di cantieri con una sola impresa, del DUVRI in caso di appalto di servizi con interferenze ovvero dalla valutazione del Direttore per l’esecuzione del contratto nel caso di appalti di servizi senza interferenze) derivassero maggiori costi della sicurezza riconducibili all’emergenza COVID-19, in fase di erogazione degli stessi deve essere verificata l'eventuale presenza di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese al fine di evitare la corresponsione di somme non dovute.
Per quanto riguarda i professionisti l'aggravio dei costi (o la riduzione di efficienza complessiva) dovuto agli stessi fattori deve seguire la medesima curva che per l'esecuzione dei lavori e per i costi dell'impresa. Pertanto si riconosce che, all’interno del Quadro Economico, dovrà trovare copertura economica la somma dell’incremento di responsabilità e impegno del Coordinatore, da quantificare attraverso il Decreto Parametri e percentualmente pari all’incremento dei costi di sicurezza e dell’appalto, in funzione dell’importo scaturito dalla integrazione, dell’attività professionale del Coordinatore della Sicurezza, a riscontro dell’attività di aggiornamento e coordinamento che i protocolli relativi all’emergenza COVID-19 sancisce.
Per quanto concerne infine la quantificazione dei costi delle misure di prevenzione e protezione, in attuazione del D.L. “RILANCIO” i DPI non sono assoggettati ad IVA e dovranno rispettare range di prezzi prestabiliti.

 

PREZZARIO MISURE ANTI COVID-19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI

NUM.

VOCE

DESCRIZIONE U.M. prezzo medio Costo specifico o onere aziendale
RIF. PUNTI PROTOCOLLO MIT - 1. INFORMAZIONE
1 Formazione ed informazione del personale dipendente, del Responsabile per la Salute dei Lavoratori e del RSPP sulle procedure da adottare e sull'uso degli adeguati DPI, relativamente all'emergenza COVID-19. Tale formazione dovrà avvenire seguendo modalità opportune e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza e con un numero ristretto di persone. Nel caso non fosse possibile il rispetto delle distanze, dovrà essere prevista la formazione a distanza tramite strumenti informatici. cad. 50 € Onere aziendale da ricomprendersi nell'aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
2 Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato, all'ingresso/uscita dal cantiere, dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni, al fine di attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi e di misurazione della temperatura corporea dei lavoratori, nonché per la messa in atto dei protocolli per il ricevimento delle forniture (verifica della temperatura dell'autista del mezzo, indicazioni sull'area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica). h   Onere aziendale da ri comprendersi nell'aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
3 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per l'acces- so/uscita al cantiere, a colori, realizzata in alluminio spessore 5/10 o altro materiale ad alta rigidità e resistente agli agenti atmosferici, recante tutte le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale. cad. 150 € Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
         
4 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati MI A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite buste che garantiscano un ottima rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone comuni, nonché per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale. cad 2€ Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
RIF. PUNTI PROTOCOLLO MIT - 2. MODALITÀ’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI
5 Fornitura e posa in opera di postazione igienica completa, fissa o mobile, indipendente per il lavaggio mani, dotata di lavabo a colonna con dosatore per sapone liquido o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, destinata ad uso esclusivo del personale esterno (fornitori, trasportatori, ecc..) da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc. cad € 18,98 Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
RIF. PUNTI PROTOCOLLO MIT - 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
6 Trattamento di DISINFEZIONE di locali quali ad esempio mense, spogliatoi, uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274.

Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:

  • con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 2 del DPCM
  • periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un cartello apposto all’interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha esequita
mq €1,80 Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
7 Trattamento di DISINFEZIONE eseguito all'esterno degli ambienti di lavoro, ottenuto mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Il trattamento dovrà essere effettuato con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati i quali hanno una composizione che li rende idonei allo scopo). mq € 1,30 Onere aziendale da ricomprendersi neH'aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
8 Trattamento di DISINFEZIONE dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale prevista dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un cartello apposto all’interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. cad. € 12 Onere aziendale da ricomprendersi nell'aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
9 Trattamento di DISINFEZIONE del bagno chimico ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:
  • con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 2 del DPCM
  • Consumo previsto 0,20 l-gg-operaio.

Dell’avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita

gg-operaio €3,52 Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
10 Trattamento di DISINFEZIONE di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda un uso promiscuo tra diversi soggetti ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Il trattamento dovrà eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Misurata per giorni per operaio presente in cantiere. Consumo previsto 0,25 l-gg-operaio gg-operaio €6,84 Onere aziendale da ricomprendersi nell'aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
11 Trattamento di SANIFICAZIONE degli ambienti di lavoro e degli spazi comuni, eseguita da ditta qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, mediante nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%, L'area sottoposta al trattamento dovrà essere delimitata, vietata all'accesso di persone e successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità. Tale trattamento è eseguito in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di CO- VID-19 ovvero quando questo trattamento è prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per particolari situazioni ambientali rilevate. Dell'avvenuta sani- ficazione si deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti qiorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita. mq €2,35 Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza e da valutarsi a consuntivo
12 Trattamento di SANIFICAZIONE dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale, eseguita da ditta qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, mediante appositi kit di sanificazione cabine costituito da bombola monouso di disinfettante spray; oppure generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare nell’abitacolo o nella cabina di guida. Il mezzo sottoposto al trattamento dovrà essere chiuso, vietato l'accesso di persone e successivamente sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 1 ora prima di consentire l'uso. cad € 17,44 Onere aziendale da ricomprendersi nell'aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
13 Trattamento di SANIFICAZIONE del bagno chimico, eseguita da ditta qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, mediante nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il bagno sottoposto al trattamento dovrà essere interdetto e poi sottoposto a ventilazione per almeno 2 ore prima di consentire la sua fruibilità, il trattamento è eseguito in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 ovvero ove prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per particolari situazioni ambientali rilevate. Dell'avvenuta sanificazione si deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita cad €24,00 Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
14 Campionamento microbiologico delle superfici in modo da consentire la rilevazione della biocontaminazione delle superfici eseguito secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 14698 e ISO 18593. Il prezzo comprende campionamento eseguito mediante tampone di superficie pre e post intervento, nonché relativa analisi ed emissione di apposito certificato di laboratorio. cad € 150,00  
15 Procedura di smaltimento rifiuti speciali per i Dpi forniti dal datore di lavoro classificati con codice EER 150203 (rifiuto non pericoloso) 0 codice EER 150202* (rifiuto pericoloso per caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio infettivo). In caso di rilevata presenza alfinterno degli ambienti di persona risultata positiva a COVID-19, gestione dei Dpi usati dalla persona indicata come rifiuti pericolosi a rischio infettivo" codice EER 180103* disciplinati dal D.P.R. 254/2003, eseguita da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 . cad n.v. Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza

Nel caso di rifiuto pericoloso il costo sarà liquidato a consuntivo in ragione dell’attività svolta e documentata

RIF. PUNTI PROTOCOLLO MIT - 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
16 Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri di tipo FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione, in tessuto-non-tessuto a più strati, con elastici in poli- propilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio. Classificazione monouso con la sigla "NR", conformi alla norma EN 149:2001 ed avente marcatura CE, o provvista di attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti. La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro cad € 3,20 Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
17 Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri di tipo FFP3 senza valvole di inspirazione e/o espirazione, in tessuto-non-tessuto a più strati, con elastici in poli- propilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio. Classificazione monouso con la sigla "NR", conformi alla norma EN 149:2001 ed avente marcatura CE, o provvista di attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti.(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) cad €5,00 Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
18 Fornitura di maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) .La mascherina deve avere strisce per il naso, le linguette per le orecchie e devono essere sterilizzate prima del confezionamento in busta sigillata e termosaldata. Devono essere rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 e marcatura CE, o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione dell’ISSN. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) cad 0,5 € Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
19 Fornitura di tuta monouso realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004, resistente sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) alla penetrazione dei liquidi contaminati. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) cad 4€ Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
20 Fornitura di tuta completa (Tipo 3: indumento a tenuta di liquido) con o senza cappuccio, realizzata in tessuto non tessuto tipo o fibre di polietilene ad alta densità, a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004 e resistente sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) alla penetrazione dei liquidi contaminati. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) cad € 11,50 Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
21 Fornitura di tuta completa (Tipo 4: indumento a tenuta di liquido) con cappuccio, realizzata in tessuto non tessuto tipo o fibre di polietilene ad alta densità, a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126 2004 e resistente sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS 16604) alla penetrazione dei liquidi contaminati. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) cad € 10,50 Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
22 Fornitura di occhiali trasparenti anti-appannamento, anti-riflesso, anti-impatto, resi-      
  stente ai raggi UV, realizzati in poliammidi trasparente ad elevate prestazioni e rigidità, resistenza all’abrasione e agli agenti chimici, per la protezione degli occhi conformi alle specifiche della norma UNI EN 166:2004 (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) cad €4,23 Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
23 Fornitura di visiera di protezione per l'intero viso, realizzata in poliammidi trasparente ad elevate prestazioni completa di fascia rigida di sostegno per essere indossata in testa, sistema anti appannamento non deve consentire una distorsione della visione ed deve essere conforme alla norma UNI EN 166:2004. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) cad 5€ Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
24 Fornitura di guanti monouso in lattice conformi a quanto previsto al punto 5 norma EN 455-1 2000 tenuta d'acqua, oltre che ad essere conformi ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO 10993-1:2009 paio 0,32 € Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
25 Fornitura di guanti di protezione monouso in nitrite o in altro materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne sia provvisteo deve avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) paio €0,30 Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
RIF. PUNTI PROTOCOLLO MIT - 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
26 Noleggio mensile compresa la posa in opera di WC chimico dotato di lavabo conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui, compresa l'eventule manutenzione settimanale cad € 105,57 Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
27 Fornitura e posa in opera di barriera o pannello protettivo in plexiglass per la protezione dei lavoratori dagli agenti biologici di dimensioni minime 50x100 cm. cad €47,84 Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
28 Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione continua, compreso ogni onere per l’istallazione e il funzionamento oltre che per la formazioni di fori con trapano a tazza e quant’altro occorre. cad n.v. Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
RIF. PUNTI PROTOCOLLO MIT - 8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
29 Installazione e noleggio per il primo mese di box prefabbricato per la gestione della persona sintomatica, compresa la posa in opera. Tale box avrà dimensioni minime di 410X240X240 e sarà dotato di servizio igienico dedicato.

Mesi successivi al primo

cad 172,5 € Costo specifico da computarsi nei costi della sicurezza
ONERI AZIENDALI INCLUSI NELLE SPESE GENERALI
Fornitura di TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive

CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima di ± 0.3°C (0.6°F) e Responsività pari ad 1

see.
[cad.]

75,00

Onere aziendale da ricomprendersi nell'aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser da 500 mi con dosatore [Litri] da computarsi in (0,2 litri * GG ’operaio)

13,00

Onere aziendale da ricomprendersi nell'aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
DISINFETTANTE CONTENENTI ALCOOL ETILICO A 70° con denaturazione speciale bottiglia da 750 mi [Litri] da computarsi in 0,25 litri * GG * operaio (DISIN- FEZIONE ATTREZZI) 0,5 litri * GG * operaio (DISIN- FEZIONE MEZZI DI TRASPORTO) 1,0 litri *GG* operaio (DISIN- FEZIONE BA- € 18,00 Onere aziendale da ricomprendersi nell'aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
  RACCHE E WC)    
DISINFETTANTE A BASE DI CLORO ALL’0,1% (per es. candeggina) bottiglia da 1 litro [Litri] da computarsi in 0,25 litri * GG * operaio (DISIN- FEZIONE ATTREZZI) 0,5 litri * GG * operaio (DISIN- FEZIONE MEZZI DI TRASPORTO) 1,0 litri *GG* operaio (DISIN- FEZIONE BARACCHE E WC)

18,00

Onere aziendale da ricomprendersi nell'aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
GENERATORE DI OZONO AUTOMATICO per l'igienizzazione ad alto abbattimento di agenti contaminanti     Onere aziendale da ri comprendersi nell’aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
POMPA IRRORATRICE MANUALE con nebulizzatore     Onere aziendale da ricomprendersi nell'aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
NEBULIZZATORE IN ACCIAIO VERNICIATO DA 50 L, per la nebulizzazione di liquidi disinfettanti. Riempiti di liquido per 3/4 della loro capacità e caricati d'aria a 6-8 bar, funzionamento autonomo senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa.     Onere aziendale da ricomprendersi nell'aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
NEBULIZZATORE IN PLASTICA DA SPALLA 20 L, per la nebulizzazione di liquidi disinfettanti Pressione di esercìzio 0>25 bar. Flusso erogazione c.a 7 It/min. Lancia in acciaio inox in dotazione, impugnatura ergonomica con regolatore di flusso, Motore 2 tempi.     Onere aziendale da ricomprendersi nell’aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO A/R dei lavoratori per effetto delle disposizioni sul distanziamento sociale per cantieri che occupano più di 2 lavoratori     Onere aziendale da ricomprendersi nell'aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA Compresa compilazione di modello di dichiarazione firmato dal preposto allo svolgimento dell'attività o dal datore di lavoro.     Onere aziendale da ricomprendersi nell’aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
ESECUZIONE TEST RAPIDO ANTI-CONTAGIO

tramite dispositivo a pungidito e cassettina reagente, sul personale di cantiere, da eseguire ogni 14 giorni presso laboratorio analisi autorizzato.

    Onere aziendale da ricomprendersi nell’aumento delle spese generali dal 15 % al 17%
ESECUZIONE TEST SIEROLOGICO POSITIVITÀ' sul sangue - anticorpi IgM e IgG [cad]

80,00

Onere aziendale da ricomprendersi nell'aumento delle spese generali dal 15 % al 17%