Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Determinazione 6 luglio 2020, n. 586 protocollo n. 15804
Adozione linee guida per esercizio delle attività di singole attrazioni all’aperto dello spettacolo viaggiante prive di interattività dell’utente con attrezzature e spazi.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna L. Cost. 26 febbraio1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e ss. mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421", e ss. mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione;
VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 ”, e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23, recante "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”;
VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, recante "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10";
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all’OCDPC 630/2020;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a partire da quello del 23 febbraio 2020 “ Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19’ fino a quello dell’11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020, recante “Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell’art. 7 della L.R. n. 3 /1989, come sostituito dall’art. 3 della L.R. n. 9/2020”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17/4 del 1° aprile 2020, recante “Emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Costituzione Comitato tecnico - scientifico per l'emergenza Covid-2019 nella Regione Sardegna";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/9 dell’8 maggio 2020, recante “Emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Integrazione del Comitato tecnico - scientifico per l'emergenza Covid-2019 nella Regione Sardegna”;
VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; dalla n. 1 del 22 febbraio 2020 alla n. 29 del 14 giugno 2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS;
VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate il 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020 ed allegate all’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 27 del 2 giugno 2020 sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale;
VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 9 giugno 2020, così come aggiornate ed integrate in data 11 giugno 2020, allegate al DPCM 11 giugno 2020 e all’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 29 del 14 giugno 2020;
VISTO l’art. 1, comma 14, del Decreto-Legge n. 33/2020, che stabilisce: «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16»;
VISTO l’art. 1, comma 16, del Decreto-Legge n. 33/2020, giusta il quale «Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnicoscientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’ adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» ;
CONSIDERATO che l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio - accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, come risulta anche dai Bollettini dell’Istituto Superiore di Sanità di aggiornamento nazionale sull’epidemia CoViD-19 - consente di introdurre misure derogatorie ampliative;
VISTO l’art. 1, comma 1, lett. m), del DPCM 11 giugno 2020 che stabilisce - riguardo agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto - che le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
CONSIDERATO che l’art. 9) dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 27 del 2 giugno 2020 stabilisce che «Nelle more della definizione di specifici Protocolli con gli enti locali e/o le organizzazioni di categoria e/o sindacali a livello regionale, validati dal Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell’08/05/2020, l’esercizio delle attività di cui ai precedenti artt. 7 e 8 è comunque subordinata all’osservanza delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali»;
VISTA la scheda tecnica “Parchi tematici e di divertimento" delle succitate Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella quale è riportato che le indicazioni stabilite nella medesima si applicano a «parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi»;
CONSIDERATO che il Coordinamento di otto Organizzazioni di Categoria del Settore Spettacolo Viaggiante (U.N.A.V., UNESV.ITALIA, CLAAI-ALI A.S.V., SNAV-CGIL, SNISV-FELSA-CISL, ANSVA Confersercenti, A.S.V.A.T., CNA Attrazionisti Viaggianti) ha rappresentato che alcune misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio stabilite nella suddetta scheda tecnica “Parchi tematici e di divertimento" delle Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome non sono applicabili a singole attrazioni all’aperto dello spettacolo viaggiante prive di interattività dell’utente con attrezzature e spazi;
VALUTATA detta esigenza rappresentata dalle succitate Organizzazioni di Categoria e ravvisata la necessità di disporre di apposite linee guida condivise, validate dal predetto Comitato Tecnico Scientifico regionale, da applicare ai contesti di installazione all’aperto di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante in cui non sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi;
VISTE le linee guida, condivise con il rappresentante tecnico delle predette Organizzazioni di Categoria, per esercizio delle attività di singole attrazioni all’aperto dello spettacolo viaggiante prive di interattività dell’utente con attrezzature e spazi;
CONSIDERATO che dette linee guida sono state validate dal Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica CoViD-19 in Sardegna;
RAVVISATO che si può procedere, pertanto, all’adozione delle linee guida in argomento, relative alle attività di singole attrazioni all’aperto dello spettacolo viaggiante prive di interattività dell’ utente con attrezzature e spazi, subordinando l’esercizio di tali attività all’osservanza di tali linee guida nonché di specifiche misure in relazione alle caratteristiche peculiari di ogni attrazione, e di procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure, che ogni impresa dettaglierà nell’ambito dello specifico protocollo aziendale nel rispetto dei contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020, di cui all’art. 2 del DPCM 11 giugno 2020, costituente l’Allegato 12 di tale DPCM e dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 29 del 14 giugno 2020;
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 2838 /59 del 1° luglio 2020 con il quale al dirigente Dott. Marcello Tidore sono state conferite le funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;
 

DETERMINA
 

ART. 1 Sono adottate le allegate “linee guida per esercizio delle attività di singole attrazioni all’aperto dello spettacolo viaggiante prive di interattività dell’utente con attrezzature e spazi”, condivise con il rappresentante tecnico delle Organizzazioni di Categoria di cui in premessa e validate dal Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica CoViD-19 in Sardegna.

ART. 2 L’esercizio delle attività di singole attrazioni all’aperto dello spettacolo viaggiante prive di interattività dell’utente con attrezzature e spazi è subordinato:
• all’osservanza, da parte dell’impresa, delle linee guida di cui all’art. 1, adottate con il presente provvedimento;
• alla definizione e all’attuazione di specifiche misure in relazione alle caratteristiche peculiari dell’attrazione, e di procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure, che ogni impresa dettaglierà nell’ambito dello specifico protocollo aziendale nel rispetto dei contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020, di cui all’art. 2 del DPCM 11 giugno 2020, costituente l’ Allegato 12 di tale DPCM e dell’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 29 del 14 giugno 2020.

ART. 3 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98 e s.m.i., nonché pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna.
 

LINEE GUIDA PER SINGOLE ATTRAZIONI ALL’APERTO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE PRIVE DI INTERATTIVITÀ DELL’UTENTE CON ATTREZZATURE E SPAZI

Le presenti indicazioni si applicano ai contesti di installazione all’aperto di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante in cui non sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere, durante la coda per l’accesso all’attrazione e nell’attrazione medesima, il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
■ Nella cassa dell’attrazione andranno posizionati pannelli di separazione tra i lavoratori e la clientela; nelle attrazioni sprovviste di postazione di cassa e/o in quelle situazioni dove non sarà possibile posizionare pannelli di separazione, dovranno essere adottati sistemi di filtro equivalenti.
■ Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dall’attrazione, a meno che venga dimostrato che ciò potrebbe comportare un aggravio del rischio; in tali casi andranno individuati sistemi alternativi.
■ È necessario rendere disponibili, presso la cassa e/o le postazioni di gioco, prodotti per l’igiene delle mani sia per gli utenti che per il personale, prevedendone l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell’accesso ed all’uscita dall’attrazione.
■ Adottare tutte le misure necessarie a garantire il distanziamento minimo di almeno 1 metro nelle code di accesso e nella fruizione dell’attrazione in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attrazione medesima, a titolo esemplificativo individuazione-riduzione dei posti “per giro”, indicazioni fisiche sulle postazioni/seggiolini utilizzabili, ecc.
■ Garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari o conviventi o per le persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale. Qualora nell’attrazione venga praticata attività fisica, la distanza interpersonale durante l’attività dovrà essere di almeno 2 metri.
■ Il personale dell’attrazione dovrà essere munito di mascherina che copra naso e bocca. Si ricorda che i guanti monouso non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano, non devono essere riutilizzati e devono essere eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Chiaramente sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale in base ai rischi specifici associati al tipo di mansione svolta.
■ I clienti della singola attrazione dovranno essere muniti di mascherina che copra naso e bocca.
■ Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione dell’attrazione, comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
■ Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.