Regione Sicilia
Ordinanza contingibile e urgente 14 luglio 2020, n. 27

Il Presidente della Regione Siciliana

Visto l’ art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale’” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all ’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni””, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020 e dell’11 giugno 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020, dell’11 giugno 2020 e del 9 luglio 2020; 
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell’1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visto il parere del 18 aprile 2020 del Comitato tecnico-scientifico in relazione allo stato di avanzamento dell'emergenza in Sicilia e programmazione della fase di post- lockdown (fase 2), nonché la tabella sinottica denominata “classe di rischio dei lavoratori in relazione all'aggregazione sociale con modello in fase di studio con indicazioni sull'uso di DPI e del distanziamelo”;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Viste in particolare, le richiamate “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” del 9 luglio 2020 con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel settore della ristorazione, delle attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), delle attività ricettive, dei servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), del commercio al dettaglio, del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), degli uffici aperti al pubblico, delle piscine, delle palestre, della manutenzione del verde, dei musei, archivi e biblioteche, dell’attività fisica all’aperto, del noleggio veicoli e altre attrezzature, degli informatori scientifici del farmaco, delle aree giochi per bambini, dei circoli culturali e ricreativi, della formazione professionale, dei cinema e spettacoli dal vivo, dei parchi tematici e di divertimento, delle sagre e fiere locali, dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza, delle strutture termali e centri benessere, delle professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche, dei congressi e grandi eventi fieristici, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, delle discoteche, nonché, in analogia, per tutte le attività economiche e produttive autorizzate;
Visto l’attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 7 luglio 2020, è complessivamente positivo;
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge16 maggio 2020, n.33, “fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova” e che, come previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo, “a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”;
Considerato che, inoltre, il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 ha consentito, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nonché ha rimesso alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni ulteriori, attività economiche e produttive;
Rilevato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 non ha previsto specifiche limitazioni allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, subordinandone l’esercizio al rispetto dei protocolli di cui all’articolo 2 del citato Dpcm, ovvero al rispetto di protocolli o linee guida nazionali o regionali per prevenire o ridurre il rischio del contagio, nonché, per talune attività, condizionandone l’esercizio al preventivo accertamento della compatibilità del loro svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica in ciascuna Regione;
Ritenuto in modo specifico, che le attività di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dell’11 giugno 2020, in cui è richiesta la preventiva verifica della compatibilità del loro svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica in ciascuna Regione sono: a) i c.d. sport di contatto (art.1, com.1, let. g); b) le attività dei comprensori sciistici (art.1, com.1, let. h); c) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.1, com.1, let. l); d) le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, nonché le fiere e i congressi (art.1, com.1, let. m); e) le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali (art.1, com.1, let. z); f) le attività dei servizi ristorazione (art.1, com.1, let. ee); g) le attività dei servizi alla persona (art.1, com.1, let. gg); h) le attività degli stabilimenti balneari e nelle spiagge di libero accesso (art.1, com.1, let. mm). Tutte le predette attività, inoltre, devono essere esercitate rispettando i protocolli o le linee guida nazionali o regionali, comprese le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Considerato l'articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
Valutato l’andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione e che lo Stato, nel proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. Linee guida del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate ed integrate il 22 maggio 2020, il 25 maggio 2020, l’11 giugno 2020 ed il 9 luglio 2020;
 

ORDINA


Art. 1
(proroga fino al 31 luglio 2020 delle Ordinanze n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020 del Presidente della Regione Siciliana)

L’efficacia delle misure di cui alle Ordinanze contingibili e urgenti n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020 del Presidente della Regione Siciliana è prorogata al 31 luglio 2020 compreso.
Per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate si applicano: le c.d. Linee guida del 9 luglio 2020 e successive integrazioni e/o modificazioni; i decreti dell’Assessore regionale della Famiglia e delle politiche sociali e dell’Assessore regionale del Turismo, adottati entrambi d’intesa con l’Assessore regionale per la Salute, in attuazione degli articoli 2 e 4 dell’Ordinanza n.25; le specifiche Linee guida regionali e successive integrazioni e/o modificazioni nei settori “sport di contatto, servizi per l'infanzia e discoteche”. Continuano, inoltre, ad avere efficacia le Circolari del Soggetto attuatore e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, interpretative ed attuative delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana prorogate.
 

Art. 2
(disposizioni finali)

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente Ordinanza, con validità dal 15 luglio 2020 fino al 31 luglio 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente
MUSUMECI

 

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