Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 luglio 2020, n. 15106 - Appalto ed infortunio. Rinuncia al ricorso ed estinzione del giudizio


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: LEO GIUSEPPINA
Data pubblicazione: 15/07/2020
 

Rilevato

che, con sentenza pubblicata in data 19.5.2015, la Corte di Appello di Brescia, riformando le sentenze nn. 259/2011 e 17/2013, emesse dal Tribunale della stessa sede, ha condannato, in solido, la DESPE S.p.A., G.L., in qualità di titolare della ditta L.G. Impianti di G.L., ed I.C., in qualità di titolare della ditta "M.C. Impianti di I.C. ", al risarcimento dei danni patiti da F.C. in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 19.9.1995, presso lo stabilimento della UCAR S.p.A., la quale ultima aveva appaltato la demolizione dello stabilimento alla società DESPE, che aveva subappaltato i lavori di taglio delle strutture metalliche alla M.I. di LO. & C. S.n.c., la quale, a sua volta, li aveva subappaltati alla ditta individuale L.G. Impianti di G.L., che aveva formalmente conferito alla M.C. Impianti di I.C. un incarico di assistenza e consulenza in relazione ai lavori da svolgere; danni liquidati nella somma capitale di Euro 619.900,00, detratto quanto percepito dall'infortunato in ragione della transazione intervenuta in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata al 19.9.1995, e spese di lite;
che per la cassazione della sentenza la DESPE S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
che F.C. e la S.n.c. M.I. di LO. & C. hanno resistito con controricorso;
che G.L., titolare della ditta L.G. Impianti ed I.C., titolare della ditta M.C. Impianti di I.C. non hanno svolto attività difensiva;
che il P.G. non ha formulato richieste


Considerato

che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l'originale dell'atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal Presidente, legale rappresentante pro-tempore, della DESPE S.p.A., dott. P.G. e dal difensore, avv. Lucia Marini, ritualmente notificato ai controricorrenti, nel quale si dà atto che la DESPE S.p.A. < <non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio... in quanto le parti del procedimento in epigrafe indicato hanno definito in via transattiva la causa con la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio>> e, pertanto, la società ricorrente < <dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 22885/2015- Sezione Lavoro, con compensazione totale delle spese tra tutte le parti>>;
che F.C., in data 15.7.2019, ha depositato la dichiarazione < <di accettazione della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. notificata dalla ricorrente DESPE S.p.A. a mezzo PEC al difensore del F.C., avv. Sara Negretti (e al domiciliatario, avv. Roberto Bottacchiari) in data 1.7.2019, allegata in copia conforme>>;
che i difensori della S.n.c. M.I. di LO. & C., avv.ti Giovanni Papaleo e Paolo Mereu, hanno depositato <<Atto di accettazione della rinuncia al giudizio di Cassazione, sottoscritta digitalmente e notificata a mezzo PEC, attestando che la copia analogica oggi depositata (22.7.2019) è conforme all'originale informatico dal quale è stata estratta>>;
che la rinunzia ritualmente notificata, come nella fattispecie, anche alle parti rimaste intimate (G.L., titolare della ditta L.G. Impianti ed I.C., titolare della ditta M.C. Impianti di I.C.), ai sensi dell'art. 390 del codice di rito, produce l'estinzione del procedimento, poiché, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 7535/2019; Cass. nn. 3971/2015; 9857/2011; 21894/2009);
che <<l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 c.p.c. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese>> (cfr. Cass. ord. n. 7535, cit.);
che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio;
che, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese tra la DESPE S.p.A. ed i controricorrenti che hanno accettato la rinunzia al ricorso; nulla neppure nei confronti di G.L., titolare della ditta L.G. Impianti e di I.C., titolare della ditta M.C. Impianti di I.C., rimasti intimati

 

P.Q.M.
 



La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla spese.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25 settembre 2019