Tipologia: CCNL
Data firma: 20 luglio 2005
Validità: 01.08.2005 - 31.07.2009
Parti: Cnai, Ucict , Unci e Cisal, Fenalsalc-Cisal
Settori: Servizi, CED
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione - Nazionale e territoriale
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.
Articolo 6.
Articolo 7.
Titolo IV - Decorrenza - Durata
Articolo 8.
Titolo V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.
Titolo VI - Efficacia del contratto
Articolo 12.
Titolo VII - Mobilità e mercato del lavoro
Articolo 13.
Titolo VIII - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 14 - Premessa.
Art. 15 - Richiami normativi e contrattuali.
Art. 16 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 17 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 18 - Obblighi di informazione.
Art. 19 - Diritti dei lavoratori somministrati.
Art. 20 - Soglie numeriche.
Art. 21 - Lavoro intermittente.
Art. 22 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente.
Art. 23 - Lavoro ripartito.
Art. 24 - Gestione delle controversie.
Titolo IX - Classificazione del personale
Articolo 25.
Titolo X - Automatismi di carriera
Articolo 26.
Titolo XI - Quadri
Art. 27 - Orario part-time speciale per Quadri.
Art. 28 - Formazione e aggiornamento.
Art. 29 - Assegnazione della qualifica.
Art. 30 - Polizza assicurativa.
Art. 31 - Indennità di funzione.
Titolo XII - Quadri di direzione
Art. 32 - Declaratoria.
Art. 33 - Accesso alla qualifica.
Art. 34 - Minimi retributivi.
Art. 35 - Norme di salvaguardia.
Titolo XIII - Trattamento economico
Articolo 36.
Titolo XIV - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 37.
Articolo 38.
Articolo 39.
Titolo XV - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Articolo 40.
Articolo 41.
Articolo 42.
Articolo 43.
Titolo XVI - Periodo di prova
Articolo 44.
Titolo XVII - Orario di lavoro
Articolo 45.
Art. 46 - Banca ore.
Art. 47 - Flessibilità tempestiva.
Art. 48 - Prestatori di lavoro discontinuo.
Art. 49 - Reperibilità.
Art. 50 - Richiamo in servizio.
Titolo XVIII - Telelavoro
Articolo 51.
Articolo 52.
Articolo 53.
Articolo 54.
Articolo 55.
Articolo 56.
Articolo 57.
Articolo 58.
Articolo 59.
Articolo 60.
Articolo 61.
Articolo 62.
Articolo 63.
Titolo XIX - Personale non soggetto a limitazione di orario
Articolo 64.
Titolo XX - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Articolo 65.
Titolo XXI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 66.
Articolo 67.
Articolo 68.
Articolo 69.
Titolo XXII - Lavoro straordinario
Articolo 70.
Titolo XXIII - Lavoratori a turni
Articolo 71.
Titolo XXIV - Lavoro a tempo determinato - Part-time
Articolo 72.
Art. 73 - Rapporto a tempo parziale.
Art. 74 - Disciplina del rapporto a tempo parziale.
Art. 75 - Riproporzionamento.
Art. 76 - Lavoro supplementare.
Art. 77 - Registro lavoro supplementare.
Art. 78 - Tredicesima mensilità.
Art. 79 - Preavviso.
Titolo XXV - Lavoro parziale o part-time - Genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Articolo 80.
Articolo 81.
Titolo XXVI - Apprendistato
Articolo 82.
Art. 83 - Limiti anagrafici.
Art. 84 - Il periodo di prova.
• La durata.
• Il contenuto.
• I diritti.
 

Art. 85 - Inquadramento.
Art. 86 - Proporzione numerica.
Art. 87 - Assunzione.
Articolo 88.
Articolo 89.
Art. 90 - Malattia e infortunio.
Art. 91 - Inquadramento.
Art. 92 - Durata.
Art. 93 - Obbligo formativo.
Art. 94 - Formazione: contenuti.
Art. 95 - Tutor.
Art. 96 - Retribuzione.
Art. 97 - Norma speciale.
Art. 98 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.
Art. 99 - Trattamento normativo.
Art. 100 - Altri diritti previdenziali.
Art. 101 - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 102 - Doveri dell'apprendista.
Art. 103 - Diritti dell'apprendista.
Titolo XXVII - Formazione professionale
Articolo 104.
Titolo XXVIII - Contratto di inserimento o di reinserimento
Articolo 105.
Articolo 106.
Articolo 107.
Articolo 108.
Articolo 109.
Articolo 110.
Articolo 111.
Articolo 112.
Articolo 113.

Articolo 114.
Titolo XXIX - Lavoratori studenti
Articolo 115.
Titolo XXX - Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Articolo 116.
Articolo 117.
Titolo XXXI - Occupazione femminile
Articolo 118.
Titolo XXXII - Mobbing
Articolo 119.
Articolo 120.
Titolo XXXIII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 121.
Articolo 122.
Articolo 123.
Articolo 124.
Articolo 125.
Titolo XXXIV - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 126.
Titolo XXXV - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 127.
Titolo XXXVI - Congedo per matrimonio
Articolo 128.
Titolo XXXVII - Servizio militare - Volontariato
Articolo 129.
Articolo 130.
Titolo XXXVIII - Maternità
Articolo 131.
Titolo XXXIX - Ferie
Articolo 132.
Titolo XL - Aspettativa
Articolo 133.
Titolo XLI - Malattia - Infortuni
Articolo 134.
• A) Periodo di comporto:
• B) Trattamento economico.
Titolo XLII - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 135.
Titolo XLIII - Gratifica natalizia - Indennità varie
Articolo 136.
Art. 137 - Indennità varie.
• 1) Indennità mezzi di locomozione:
• 2) Indennità per maneggio danaro:
• 3) Indennità in caso di morte:
Titolo XLIV - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Articolo 138.
Titolo XLV - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 139.
Articolo 140.
Titolo XLVI - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Articolo 141.
Titolo XLVII - Cessione - Trasformazione della azienda - Liquidazione della azienda o della cooperativa
Articolo 142.
Titolo XLVIII - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 143.
Titolo XLIX - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 144.
Titolo L - Divieti
Articolo 145.
Titolo LI - Risarcimento danni
Articolo 146.
Titolo LII - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 147.
Titolo LIII - Composizione delle controversie
Articolo 148.
Titolo LIV - Codice disciplinare
Art. 149 - Doveri del lavoratore dipendente o del socio lavoratore.
• Disposizioni disciplinari.
Titolo LV - Patronati
Articolo 150.
Titolo LVI - Enti bilaterali
Articolo 151.
Titolo LVII - Formazione continua
Articolo 152.
Titolo LVIII - Pensione complementare
Art. 153 - Campo di applicazione.
Titolo LIX - Contratti di riallineamento
Articolo 154.
Proprietà privata.
Quote di servizio.


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende e per i dipendenti soci lavoratori delle cooperative nel settore "terziario e servizi" esercenti l'attività centri elaborazione dati (CED) (in vigore dal 1 agosto 2005 al 31 luglio 2009)

L'anno2005 il giorno 20 luglio in Roma tra Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (Cnai) […], Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo (Ucict) [...], Unione Nazionale Cooperativa Italiane (Unci) […] e Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (Cisal) […], Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio (Fenasalc-Cisal) […] si è stipulato il CCNL per i dipendenti delle Aziende e per i dipendenti e soci lavoratori delle Società Cooperative nel Settore "Terziario e Servizi" esercenti l'attività di Centri Elaborazione Dati (CED).

Premessa
[…]
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e cooperativistiche nonché degli obiettivi da conseguire. In tutti gli ambiti territoriali, una parte non trascurabile degli utili delle aziende e delle cooperative potrà essere così destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente di lavoro dipendente.
Le parti, infine, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere in tutti i Centri Elaborazione Dati (CED), "Settore Terziario - Servizi", costituiti sotto qualsiasi forma.
Il presente CCNL disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages" dagli addetti al settore occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative cosi come richiamate e regolamentate dal presente accordo.
Per i CED costituiti in società cooperativa si richiamano gli artt. 3 e 6, legge 3.4.01 n. 142.
A titolo indicativo il presente CCNL si applica ai:
Area Amministrativa, Tecnica e Giuridica
- Centri elaborazione dati contabili;
- Centri elaborazione cedolini paghe;
- Centri elaborazione "data entry";
- Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
- Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato e/o agricoltura e/o industria;
- Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale;
- Centri elaborazione dati per attività di "mailing" e "publishing";
- Centri elaborazione dati operanti come "Internet Provider";
- Centri elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità "on line";
- Centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete;
- altri Centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai Fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali e/o della Unione Europea, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende o delle Cooperative alla applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate 'ad personam'.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II - Livelli di contrattazione - Nazionale e territoriale
Articolo 2.

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
(a) contrattazione nazionale di 1° livello: contratto nazionale di settore;
(b) contrattazione territoriale di 2° livello: contratto integrativo territoriale, regionale, provinciale o aziendale, di settore equiparato a tutti gli effetti a quello nazionale.

Articolo 3.
[…]
Alla contrattazione collettiva nazionale di 1° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
- costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
[…]

Articolo 4.
La contrattazione collettiva territoriale, regionale o provinciale o aziendale, di 2° livello, sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di 1° livello, cioè alla contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale di 2° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
(c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge n. 626/94 e successive modifiche in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
(d) attuazione della disciplina della formazione professionale;
(e) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di 2° livello, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]

Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.

Le parti riconoscendo che, data la tipicità delle Aziende e delle Cooperative, non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 16 ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente o socio lavoratore per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
Esse convengono, altresì, che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle Convenzioni nn. 87 e 98 dell'OIL, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni sia dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori che dei datori di lavoro e ad aderirvi senza impedimenti.
Sia i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberamente e in piena autonomia.

Articolo 7.
[…]
Per quanto non espressamente indicato nel presente CCNL, in materia di diritti sindacali e di associazione, le parti danno concreta applicazione nel medesimo articolato al Protocollo d'intesa per il proselitismo e la tutela sindacale delle piccole e medie imprese, lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo e in genere.
Il Protocollo suddetto è da considerarsi parte integrante del presente CCNL.
[…]

Titolo VIII - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 14 - Premessa.

Nel presente titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.lgs. 10.9.03 n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa alle Aziende o alle Cooperative e migliore occupabilità dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 15 - Richiami normativi e contrattuali.
Gli istituti considerati nel presente titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.lgs. 10.9.03 n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 16, 17, 18, 19, 20
- per il lavoro intermittente: artt. 21 e 22
- per il lavoro ripartito: art. 223

Art. 18 - Obblighi di informazione.
L'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL a livello territoriale:
- il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 16 e 17 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi 5 giorni successivi;
- ogni 12 mesi, anche per il tramite della Associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo all'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 19 - Diritti dei lavoratori somministrati.
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 16 e 17 presso l'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente o dei soci lavoratori della Azienda o della Cooperativa utilizzatrice.
[…]
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico della Azienda o della Cooperativa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 21 - Lavoro intermittente.
[…]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo alla Sede Provinciale dell'Ucict o dell'Unci competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 22 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente.
Ai lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 23 - Lavoro ripartito.
[…]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo di ogni anno all'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 24 - Gestione delle controversie.
In caso di controversie tra Azienda o tra Cooperativa e il lavoratore dipendente e/o socio lavoratore sui contenuti o sulla applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le Associazioni firmatarie e i loro assistiti, quanto segue:
(a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente Bilaterale Nazionale o all'Ente Bilaterale Regionale e successiva attivazione della Commissione di Conciliazione istituita, come da norma, da 3 arbitri, 1 datoriale, 1 delle Associazioni dei lavoratori e 1 - con funzioni di Presidente - nominato dal locale DPL;
(b) per controversie sulla applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale Nazionale e/o all'Ente Bilaterale Regionale (se costituita), ai fini di consentirne una attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale.
Nota a verbale.
A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente titolo demandate temporaneamente all'Ente Bilaterale Nazionale dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale.

Titolo XIV - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 39.

Vengono considerati "jolly" quei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori cui l'Azienda e/o la Cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nella Azienda e/o nella Cooperativa stessa.
[…]

Titolo XV - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Articolo 41.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
(3) libretto sanitario per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[…]

Articolo 42.
Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore potrà essere sottoposto, prima della assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia della Azienda o della Cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente e/o socio lavoratore contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggiore gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore dipendente e/o del socio lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore.

Titolo XVII - Orario di lavoro
Articolo 45.

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle Aziende e delle __________ è fissato in 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Sempre nel limite dell'orario settimanale è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
I Centri Elaborazione Dati (CED) - Aziende o Cooperative - che per la loro articolazione organizzativa interna e/o per le specificità del settore di mercato operano con orari di lavoro:
(1) lunghi: più di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni a settimana;
(2) lunghissima: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni;
(3) ore 24: per i CED che non operano mai interruzioni nella attività, possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.
[…]
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede una applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Azienda e della Cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di 3 frazioni.
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione territoriale di 2° livello regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dalla Azienda o dalla Cooperativa senza esserne autorizzato; il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente o del socio lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
[…]

Art. 46 - Banca ore.
Possono essere accantonate nella banca ore fino ad un massimo di 32 ore.
In aggiunta alle prestazioni di lavoro straordinario possono confluire nella banca ore, se attivata dal lavoratore dipendente o dal socio lavoratore, anche le ore di recupero della flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali.

Art. 47 - Flessibilità tempestiva.
Per necessità a causa della intensità della attività le Aziende e le Cooperative possono superare in determinati periodi dell'anno il normale orario settimanale.
In relazione alle esigenze di cui sopra le Aziende e le Cooperative, per soddisfare la domanda di richiesta, l'orario complessivo annuale di 40 ore per 52 settimane, potrà essere distribuito nel corso dell'anno con un aumento settimanale 10 ore per un massimo di 26 settimane all'anno.
Il recupero deve essere effettuato nei periodi di minore lavoro, se non recuperate le ore prestate in più, queste devono essere retribuite con maggiorazione del 10%.
La compensazione tra ore in esubero e ore in riduzione dovrà avvenire entro 12 mesi dall'inizio della flessibilità.

Art. 48 - Prestatori di lavoro discontinuo.
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede una applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente o del socio lavoratore con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato nei limiti di 48 ore settimanali.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia ai quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692 approvata con RDL 6.12.23 n. 2657 e pubblicato nella GU n. 299 del 21.12.23, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
- custodi
- guardiani diurni e notturni
- portieri
- uscieri e inservienti
- commessi di negozi nelle città con meno di 5.000 abitanti
- personale addetto ai lavori di carico e scarico
- addetti ai centralini telefonici privati

Art. 49 - Reperibilità.
Per taluni servizi può essere stabilito l'obbligo della reperibilità del lavoratore dipendente o del socio lavoratore.
La richiesta della Azienda o della Cooperativa deve essere presentata in forma scritta al lavoratore dipendente o al socio lavoratore, che se accetta, provvede a firmare una apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio. La reperibilità può essere:
(1) esterna: demandata alla contrattazione tra le parti stipulanti il presente CCNL che provvederà a determinare i servizi, i periodi, la durata e il compenso;
(2) interna: il lavoratore dipendente o il socio lavoratore è reperibile nelle ore notturne all'interno della Azienda o della Cooperativa, e nel limite massimo di 10 volte al mese determinate dalla struttura e dalla organizzazione della Azienda o della Cooperativa.
[…]
Ove si richieda l'effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.

Titolo XVIII - Telelavoro
Articolo 51.

Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dalla esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore opera e l'Azienda o la Cooperativa.
Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale.
Il telelavoro fa quindi parte della organizzazione della Azienda o della Cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla Azienda o alla Cooperativa.
Il telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore ha quindi gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori comparabili che svolgono l'attività nei locali della Azienda o della Cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Azienda o della Cooperativa.

Articolo 52.
Il telelavoro può essere di 3 tipi:
- domiciliare: svolto nella abitazione del telelavorista;
- mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.

Articolo 53.
Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il telelavoro venga svolto nella abitazione del socio lavoratore o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato.
Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma della cooperativa o azienda.

Articolo 55.
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore sono riconosciuti gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore comparabile che svolge attività nei locali della Azienda o della Cooperativa.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL.
[…]
I telelavoratori hanno diritto a una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
[…]

Articolo 57.
L'Azienda o la Cooperativa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del D.lgs. 19.9.94 n. 626 di recepimento della Direttiva n. 90/270 CEE relativa ai videoterminali, che dalle leggi vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all'insaputa dei telelavoristi.

Articolo 58.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione da effettuarsi tra le parti stipulanti il presente CCNL prima dell'inizio del contratto di telelavoro.
In ogni caso l'Azienda o la Cooperativa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore.
L'Azienda o la Cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici.

Articolo 59.
L'Azienda o la Cooperativa responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla Direttiva n. 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.
La contrattazione da effettuarsi tra le parti stipulanti il presente CCNL regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.

Articolo 60.
Alla contrattazione da effettuarsi tra le parti stipulanti il presente CCNL è demandato:
- l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni della cooperativa o azienda;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione della organizzazione al telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore.

Articolo 61.
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal D.lgs. n. 66/03:
- art. 3 - orario normale di lavoro settimanale
- art. 4 - durata massima dell'orario settimanale
- art. 5 - lavoro straordinario
- art. 7 - riposo giornaliero
- art. 8 - pause
- artt. 12 e 13 - organizzazione e durata del lavoro notturno

Articolo 62.
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori che operano all'interno della Azienda o della Cooperativa.

Articolo 63.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.

Titolo XX - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Articolo 65.

L'orario di lavoro dei minori di età, tra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezzo. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezzo, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 minuti ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni e integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste.
L'interruzione di maggiore durata assorbe quella di minore durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte insieme agli altri orari.

Titolo XXI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 66.

[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di legge.

Articolo 68.
[…]
Il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22 alle 6, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XXII - Lavoro straordinario
Articolo 70.

[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 100 ore annue. Il socio lavoratore e/o il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XXIV - Lavoro a tempo determinato - Part-time
Articolo 72.

In tutte le Aziende o in tutte le Cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale oltre che nella ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12, legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni e integrazioni è consentito, in relazione a particolari esigenze delle Aziende o delle Cooperativa e al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
[…]
(10) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente;
[…]
Le Aziende o le Cooperative che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione prevista dal presente CCNL.

Titolo XXV - Lavoro parziale o part-time - Genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti
Articolo 81.

[…]
Per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori affetti da patologie gravi riconosciuto dalla ASL possono esercitare il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.

Titolo XXVI - Apprendistato
Art. 83 - Limiti anagrafici.

Il contratto di apprendistato può essere stipulato per lavoratori privi di qualsiasi esperienza professionale nel campo di applicazione del presente CCNL di età non inferiore ai 16 anni per completare la formazione professionale.
Il limite di età aumenta fino a 26 anni per i comuni che rientrano nelle aree Obiettivo 1 e 2, fino a 28 anni se hai una forma certificata di disabilità, fino a 29 per qualifiche ad alto contenuto professionale, secondo le vigenti disposizioni normative.

Art. 93 - Obbligo formativo.
L'impegno formativo dell'apprendista dalla correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista con le seguenti modalità:

titolo di studioformazione annua (ore)
scuola dell'obbligo120
attestato di qualifica professionale100
diploma di scuola media superiore80
laurea60
laurea specialistica40

La contrattazione di 2° livello potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali della attività.
Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla legge.
Le attività formative svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti Bilaterali Regionali, così come quelle svolte presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà della Azienda o della Cooperativa anticipare in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi, con esclusione dei corsi attinenti la specificità della qualifica.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
L'Ente Bilaterale può stipulare accordi con le Università o scuole specializzate che si baseranno su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e quello realizzato negli atenei.

Art. 94 - Formazione: contenuti.
Le parti, richiamando la normativa vigente, delegano all'Ente Bilaterale Nazionale la definizione di regole condivise per l'individuazione dei contenuti che saranno oggetto dell'obbligo formativo.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del Ministro del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.99 e successive modificazioni e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro

Art. 95 - Tutor.
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98 per i lavoratori impegnati in qualità di "tutor", comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle Aziende o delle Cooperative con meno di 15 dipendenti.

Art. 99 - Trattamento normativo.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro.
[…]

Art. 101 - Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
(1) impartire o fare impartire nella Azienda o nella Cooperativa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
(2) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
(3) non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
(4) accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
(5) accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 3 ore settimanali per non più di 8 mesi l'anno;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al livello 6 del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 102 - Doveri dell'apprendista.
L'apprendista deve:
(1) seguire le istruzioni del tutor, del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
(2) prestare la sua opera con la massima diligenza;
(3) frequentare assiduamente e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
(4) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al punto 3 del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 103 - Diritti dell'apprendista.
All'apprendista si applica, in quanto compatibile con la legislazione vigente, lo stesso trattamento contrattuale previsto per i lavoratori a tempo indeterminato.
L'apprendista ha diritto a ricevere la formazione e alla assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli produttivi.
[…]
L'apprendista non potrà essere adibito a:
(a) lavoro straordinario
(b) lavoro supplementare (con esclusione della formazione esterna)
(c) lavoro a turno notturno o festivo per i CED che operano su 24 ore
Nota a verbale.
Le parti si riuniranno ogniqualvolta saranno apportate modifiche o integrazioni alle leggi vigenti in materia di apprendistato.
Nota a verbale.
Agli apprendisti vanno riconosciuti tutti gli istituti contrattuali a loro applicabili.

Titolo XXVII - Formazione professionale
Articolo 104.

Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento e all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le Aziende o le Cooperativa realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
- un efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori e lavoratori neo-assunti;
- un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi di lavoro;
- un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.

Titolo XXVIII - Contratto di inserimento o di reinserimento
Articolo 109.

Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
[…]
- progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'Azienda o la Cooperativa riconoscerà al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
- la certificazione da parte dell'Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo.
[…]
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici, il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Articolo 110.
Ai lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente CCNL con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i contratti di formazione […]

Articolo 111.
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo 2 distinti iter:
(a) liberamente elaborati dalla Azienda o dalla Cooperativa prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo "on the job", la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in Azienda o in Cooperative che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
(b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente Bilaterale Nazionale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico alla Azienda o alla Cooperativa.

Articolo 112.
L'Ente Bilaterale Nazionale o Regionale svolgerà 2 distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lett. a) dell'articolo precedente, consistente nella azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso; l'altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lett. b) dello stesso articolo.

Articolo 113.
Per tutto quanto qui non previsto le parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l'attuale vigenza quadriennale all'Ente Bilaterale Nazionale.
Nota a verbale.
Le parti demandano all'Ente Bilaterale Nazionale in fase di definizione e certificazione dei percorsi formativi connessi ai contratti di inserimento la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti di inserimento, per i lavoratori in possesso di titoli di studio direttamente inerenti le mansioni per cui vengono assunti.

Articolo 114.
Le parti convengono, che per quanto concerne i contratti di reinserimento fa testo, ed è quindi parte integrante del presente CCNL, l'accordo per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento ai sensi del titolo VI, capo II, D.lgs. 10.9.03 n. 276, firmato dalle parti stipulanti il presente CCNL.

Titolo XXX - Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Articolo 116.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Articolo 117.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.

Titolo XXXII - Mobbing
Articolo 119.

Per le parti stipulanti il presente CCNL è fondamentale avere in Azienda o in Cooperativa un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità e inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Il 'mobbing' invece crea una sorta di azioni con le quali un lavoratore dipendente o un socio lavoratore, nei luoghi di lavoro, viene dai colleghi maltrattato o perseguitato in maniera sistematica e sottoposto quindi a pressioni psicologiche per isolarlo mettendolo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni. Perciò le parti ritengono di costituire una Commissione paritetica, composta da 2 rappresentanti per ogni parte stipulante il presente CCNL, per tutelare i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia nell'ambito del rapporto di lavoro.

Articolo 120.
Si possono avere vari tipi di 'mobbing':
- verticale: posto in essere dal datore di lavoro o dal superiore (bossing);
- orizzontale: messo in atto da un collega;
- ascendente: compiuto dall'inferiore ai danni del superiore.

Titolo XXXIII - Riposo settimanale - Festività - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 121.

Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende e nelle Cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Titolo XXXIV - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 126.

[…]
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o del socio lavoratore della Azienda o della Cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.

Titolo XXXV - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 127.

La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezzora a un massimo di 2 ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti, i soci lavoratori e il datore di lavoro.

Titolo XXXVIII - Maternità
Articolo 131.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e dai regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri socie o dipendenti.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente o la socia lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
(a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
(b) per 3 mesi dopo il parto;
(c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
(d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c);
(e) per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni. Diritto riconosciuto anche al padre sia socio lavoratore che lavoratore dipendente anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della legge 4.5.83 n. 184;
(f) durante il 1° anno di vita del bambino il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti e/o socie lavoratrici 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore.
Detti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il diritto alla madre sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice di uscire dalla Azienda e dalla Cooperativa; sono di mezzora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dalla Azienda o dalla Cooperativa quando la madre sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]

Titolo XXXIX - Ferie
Articolo 132.

[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile.
[…]

Titolo XLI - Malattia - Infortuni
Articolo 134.

B) Trattamento economico.
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia e infortuni, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.

Titolo XLV - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 139.

Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle Aziende o nelle Cooperative con un numero inferiore a 15 lavoratori dipendenti o soci lavoratori il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
[…]
(e) danneggiamento volontario di beni della Azienda o della Cooperativa;
[…]

Titolo XLVIII - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 143.

[…]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti o i soci lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all'Azienda od alla Cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XLIX - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Articolo 144.

Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle Aziende o nelle Cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente o del socio lavoratore sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge o dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'Azienda o la Cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore dovrà utilizzare secondo le disposizioni della Azienda o della Cooperativa, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente o socio lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti e/o soci lavoratori sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori:
(1) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale;
(2) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
(3) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
(4) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
(5) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
(6) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori dipendenti o soci lavoratori;
(7) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
(8) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori durante il lavoro.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione paritetica composta da 2 persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo di intesa.

Titolo LII - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 147.

È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 12 membri di cui 6 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 6 nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
(1) esaminare e risolvere le controversie inerenti alla interpretazione e applicazione nella Azienda o nella Cooperativa del presente CCNL e della contrattazione territoriale di 2° livello, regionale o provinciale o aziendale;
(2) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
[…]
(4) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole Aziende o Cooperativa di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine alla attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente della Azienda o di un solo socio lavoratore della Cooperativa: le Aziende e le Cooperative queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
(5) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
(6) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
(7) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
(8) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dal presente CCNL.

Titolo LIII - Composizione delle controversie
Articolo 148.

Per tutte le controversie individuali o collettive relative alla applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15.7.66 n. 604 e 11.5.90 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione di cui al presente CCNL.
[…]

Titolo LIV - Codice disciplinare
Art. 149 - Doveri del lavoratore dipendente o del socio lavoratore.

Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore devono esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
[…]
(2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in Azienda o Cooperativa e delle disposizioni attuative con la massima diligenza e assiduità;
[…]
(6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della Azienda o della Cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione della Azienda o della Cooperativa, ovvero che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
(7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'Azienda o la Cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari.
(8) I lavoratori dipendenti o i soci lavoratori, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti alla attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
- rimprovero verbale,
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione nazionale;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nazionale per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori che:
[…]
(2) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(3) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
(4) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la cooperativa o azienda;
[…]
(6) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nella Azienda o nella Cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale della Azienda o della Cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.

Titolo LVI - Enti bilaterali
Articolo 151.

Le parti, per quanto riguarda gli Enti Bilaterali, richiamano il Protocollo di Intesa 15.6.05, che in sintesi recita:"il Cnai, l'Unci e la Cisal - concordano - a fronte dei CCNL stipulati e stipulanti, a costituire Enti Bilaterali:
(1) Cnai - Cisal
(2) Unci - Cisal
pur riconfermando l'intenzione di raggiungere al più presto l'obiettivo di Enti Bilaterali unici per tutte le parti stipulanti la contrattazione collettiva nazionale di lavoro posta in essere dal Cnai, dall'Unci e dalla Cisal."

Titolo LVII - Formazione continua
Articolo 152.

Le parti, sempre temendo conto del Protocollo di Intesa 15.6.05, demandano ai costituendi Fondi per la Formazione Continua, la creazione e la gestione di una rete di supporto per l'erogazione di strumenti dedicati alla formazione e all'aggiornamento professionale.
Tali servizi, pur considerando l'oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL.