Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 15 luglio 2020, n. 21/PC
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico Locale. Proroga di validità dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 19/PC dd. 26.06.2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera o) che prevede la «possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale; »;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l'art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;
Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
Vista la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea);
Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia;
Richiamate le proprie Ordinanze contingibili ed urgenti contenenti misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale:
- n. 2/PC del 13 marzo 2020;
- n. 5/PC del 25 marzo 2020;
- n. 6/PC del 3 aprile 2020;
- n. 9/PC dell'11 aprile 2020;
- n. 10/PC dell'11 aprile 2020;
- n. 13/PC del 03 maggio 2020;
- n. 15/PC del 17 maggio 2020;
- n. 18/PC del 19 giugno 2020;
Visto il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il DPCM dell'11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020;
Richiamata la propria Ordinanza contingibile ed urgente n. 19/PC dd. 26.06.2020 con validità fino al 14 luglio 2020;
Vista l'Ordinanza del ministro della salute 30 giugno 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;
Vista l'Ordinanza del ministro della salute 09 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172;
Visto il DPCM del 14 luglio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, con il quale:
- si sono prorogate sino al 31 luglio 22020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, sostituendone altresì gli allegati 9 e 15;
- sono state confermate sino al 31luglio 2020, le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
Visto l'evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui andamento continua a confermare l'inversione della dinamica dei contagi sull'intero territorio regionale, in quanto sulla base dei dati forniti in data 14 luglio 2020 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 4 ricoverati ospedalieri con sintomi oltre a 0 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 180 posti base, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4.5.2020;
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita già dal 30 maggio 2020, avere il trend settimanale dei casi di contagi in calo ed è valutata tra le regioni avente basso livello di rischio;
Atteso che, da quanto sopra è confermato il permanere delle condizioni di contesto epidemiologico che hanno sostenuto l'emissione dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 19/PC del 26.06.2020;
Ritenuto, per quanto sopra, di prorogare a tutto il 31 luglio 2020 la validità della propria ordinanza contingibile ed urgente n. 19/PC dd. 26 giugno 2020;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
 

ORDINA

1. è prorogata a tutto il 31 luglio 2020 l'efficacia della propria ordinanza contingibile ed urgente n. 19/PC dd. 26 giugno 2020;
L'inottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.
Si segnala che l'Autorità regionale cui indirizzare gli scritti difensivi, gli eventuali documenti e la richiesta di audizione è la Direzione generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sito in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, tel. 0403774222, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Si dà atto che all'accertamento delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981, con versamento delle somme e causale: «COVID19 pagamento sanzione verbale n. xx/dd.» secondo le seguenti modalità:
- per i pagamenti da effettuare tramite bonifico, conto IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699, intestato alla Regione Friuli Venezia Giulia, capitolo di entrata del bilancio regionale Cap. E/301,
- per i pagamenti da effettuare tramite bollettino, numero di c/c postale 85770709.
La presente ordinanza, in vigore dal 15 luglio 2020 e fino al 31 luglio 2020, è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 15 luglio 2020