Categoria: 2020
Visite: 6709

Tipologia: Accordo
Data firma: 15 maggio 2020
Parti: Trenitalia e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Orsa Ferrovie
Settori: Trasporti, Trenitalia
Fonte: sindacatoorsa.it


Verbale di riunione
Comitato Aziendale Covid-19

In data 15 maggio 2020, i rappresentanti di Trenitalia spa e i rappresentanti designati dalle Segreterie Nazionali delle OO.SS. Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie si sono incontrati in modalità remota nell'ambito del Comitato Tecnico Aziendale - Covid 19.

Premesso che:
• in coerenza con quanto previsto dal Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e s.m.i. e dall’Accordo Quadro sottoscritto in ambito Gruppo FS italiane il 19 marzo 2020, in data 24 marzo 2020 Trenitalia e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. hanno convenuto di istituire a livello aziendale, per la durata dell'emergenza sanitaria in atto, un “Comitato Aziendale Covid-19” composto da due rappresentanti per ciascuna Organizzazione Sindacale e da un egual numero di rappresentanti aziendali;
• il suddetto Comitato Aziendale Covid -19 è stato istituito con la finalità di analizzare e monitorare le azioni messe in campo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus;
• in data 15 aprile 2020 si è svolto il primo incontro del suddetto “Comitato Aziendale Covid-19”, nel quale sono stati illustrati tutti i provvedimenti di prevenzione messi in campo per il contenimento dell'emergenza;
• il 30 aprile 2020 Trenitalia e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. hanno sottoscritto un verbale di incontro nel quale, oltre alle questioni relative alla c.d. Fase 2, sono state ampiamente affrontate tematiche riguardanti la gestione dell'emergenza sanitaria
Nel corso della riunione, i rappresentanti aziendali hanno fornito specifiche informazioni circa:
1. le complessive misure messe in campo per la gestione dell'emergenza Covid-19 e la loro coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida operative emanate dalla Task Force intersocietaria il 28 aprile 2020;
2. il processo di rilevamento della temperatura, effettuato da personale esterno opportunamente incaricato e formato;
3. le procedure operative aziendali contenenti indicazioni per il personale finalizzate al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19;
4. l'integrazione dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) con i documenti di “Gestione emergenza coronavirus: protocollo anticontagio”;
5. le linee guida fornite ai datori di lavoro per la redazione dei documenti di valutazione di interferenza (DUVRI) con le aziende appaltatrici che operano negli impianti di Trenitalia rispetto alla problematica Covid-19
6. le dotazioni fornite a tutto personale (es. mascherine chirurgiche) e quelle specifiche relative ai pacchetti di medicazione, con particolare riferimento al progressivo incremento, con i tempi compatibili con il processo di approvvigionamento, della dotazione di mascherine chirurgiche per il personale di Bordo e di Assistenza e per il personale di Macchina in caso di modulo di condotta a doppio agente/agente unico;
7. la sanificazione dei materiali e degli ambienti di lavoro e la relativa certificazione, sulla quale si ribadisce la particolare attenzione della Società sulla verifica e sul rispetto di tutte le misure contenute nelle succitate Linee Guida operative emanate dalla Task Force intersocietaria il 28 aprile 2020.
Rispetto alle informazioni sopra menzionate, i rappresentanti delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. hanno richiesto per ulteriori valutazioni i seguenti documenti che vengono allegati al presente verbale:
1. Modello ad integrazione DVR e check list
2. Procedura Sanificazione
3. Procedura Termoscanner
4. Linee guida redazione DUVRI
Il comitato si aggiorna ad un prossimo incontro che si terrà mercoledì 27 maggio alle ore 15.
Il presente verbale è stato letto ed approvato da tutti i componenti aziendali e sindacali presenti alla riunione, come da prospetto in allegato.

Procedura rilevazione temperatura corporea per emergenza COVID-19 prima della prestazione lavorativa.
Aprile 2020


Premessa
La presente procedura è volta a tutelare la salute dei dipendenti di Trenitalia spa nel rispetto della normativa in vigore per l'emergenza COVID-19 negli ambienti lavorativi del Gruppo FS.
Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (ex art. 1 co.1, n. 9 DPCM 11.03.2020) prevede che il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Sempre secondo il richiamato Protocollo, se tale temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.
Alle persone in tale condizione sarà chiesto di allontanarsi, di non recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma di recarsi presso la propria abitazione e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Procedura
1. Il personale dipendente e gli eventuali visitatori esterni, consulenti etc. che accedono agli impianti/asset di Trenitalia saranno sottoposti, da personale addetto, alla rilevazione della temperatura corporea mediante termo-scanner, presso uno spazio appositamente individuato.
2. Negli ingressi degli impianti/asset andrà stampata ed esposta informativa sui dati personali (in allegato alla presente istruzione operativa)
Per gli impianti/asset in cui sono presenti più ingressi il datore di lavoro potrà, tramite comunicazioni, invitare il personale tutto all'accesso da un ingresso specifico.
3. Il personale addetto al rilevamento della temperatura deve:
a. lavarsi spesso le mani con gel igienizzante e disinfettante;
b. indossare i DPI (mascherina chirurgica e guanti );
c. utilizzare lo scanner debitamente sanificato. Il manico dello scanner potrà essere avvolto da pellicola trasparente (normale pellicola per uso domestico) che potrà essere cambiata spesso durante i controlli. Ad ogni cambio turno il termo scanner dovrà inoltre essere pulito con gel igienizzante;
d. qualora si dovessero creare assembramenti o file chiedere il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone.
4. Se il personale addetto al rilevamento della temperatura corporea constata una temperatura uguale o superiore a 37,5°:
a) non consentirà al dipendente l'accesso al luogo di lavoro;
b) fornirà al lavoratore una mascherina e lo inviterà a:
- avvisare immediatamente il proprio medico di base, seguendo le sue indicazioni, e a tornare presso la propria abitazione;
- NON recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede;
- avvisare telefonicamente il proprio responsabile dell'eventuale motivazione dell'assenza dal luogo di lavoro;
5. Il personale che ha effettuato la rilevazione dovrà comunicare il nominativo del dipendente in stato febbrile, la data e l'ora della verifica effettuata al responsabile dell'impianto, il quale provvedere ad informare il medico competente nonché il responsabile delle Risorse Umane Territoriale di riferimento. Ai sensi del predetto Protocollo è consentito rilevare la temperatura, ma non registrare il dato acquisito.
6. Nel caso dovesse risultare in stato febbrile (maggiore o uguale a 37,5°) personale non dipendente del Gruppo FS (visitatori, fornitori, consulenti, personale di ditte esterne che svolgono servizi all'interno dell'impianto/asset, gli addetti ai controlli della temperatura procederanno a negare l'accesso, chiedendo al predetto personale non dipendente del Gruppo di:
- informare immediatamente il proprio medico di base, seguendo le sue indicazioni;
- NON recarsi al Pronto Soccorso;
- avvisare telefonicamente il proprio responsabile.

Nota dispositiva n. 29.1 del 30 apr 2020
Indicazioni in merito alla pulizia e sanificazione OMC/IMC e altri impianti fissi

La presente nota dispositiva fornisce indicazioni in merito allo svolgimento delle attività di pulizia e sanificazione al fine di contrastare e contenere la diffusione negli ambienti di lavoro del Coronavirus SARS-CoV-2 responsabile dei casi di COVID-19.
Il presente documento annulla e sostituisce la ND 29 emessa il 20 marzo 2020.

Indice
1. Indicazioni generali
2. Pulizia degli ambienti
3. Sanificazione
4. Attività di sanificazione per presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno
5. Precauzioni igieniche personali
6. Allegati 7

1. Indicazioni generali
Facendo seguito alle Circolari emanate dal Ministero della Salute ed in particolare alla n. 0005443- 22/02/2020-DGPRE-DGPRE relativa al “COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti” e alla n. 0009361- 18/03/2020-DGPRE-DGPRE-P relativa alla “Disinfezione degli ambienti esterni e l'utilizzo dei disinfettanti su superfici stradali”, a quanto riportato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, nonché ai recenti Decreti emanati recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare da quanto disposto ed integrato con il DPCM del 26 aprile 2020 che raccomanda per le attività produttive di:
• assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale;
• incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
• rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CO VID -19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché il 'protocollo condiviso di regolamentazione Per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020;
si forniscono, le indicazioni in merito alle operazioni di pulizia e sanificazione delle OMC/IMC e altri impianti fissi.
La presente disposizione tiene conto di quanto indicato nel Provvedimento 1/C-TFI del 28 aprile - Recovery Plan per la fase di ripartenza del Gruppo FS Italiane per gli aspetti di pertinenza.
Di primaria importanza sono da considerare le possibili implicazioni che il processo di sanificazione può comportare per la salute e la sicurezza degli operatori: alcuni prodotti hanno infatti caratteristiche tossicologiche e nocive rilevanti ed è quindi necessario scegliere i prodotti più sicuri per gli operatori, ed in ogni caso assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso rigorose procedure di igiene del lavoro, del corretto impiego di adeguati indumenti, l'adozione dei dispositivi di protezione individuale, e la formazione, informazione e addestramento degli operatori nonché di misure di igiene personale. Inoltre, si rende necessario evitarne un uso improprio anche in ordine all'incompatibilità con altri prodotti/sostanze (molte sostanze/miscele chimiche comunemente utilizzate reagiscono in modo pericoloso quando vengono a contatto con altre o con diversi materiali).

2. Pulizia degli ambienti
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima del loro riutilizzo. Vanno pulite con attenzione mediante utilizzo di detergenti neutri - con la frequenza indicata nel successivo paragrafo - tutte le superfici interne che possono essere toccate di frequente nonché le postazioni di lavoro (quali ad esempio, porte e finestre, maniglie, placche per interruttori luce, superfici dei servizi igienici e sanitari, banchi e attrezzature di lavoro, apparecchiature di misura, scrivanie, fosse di visita, portineria, tornelli e relativi lettori, camminamenti interni ed esterni, mezzi di lavoro e auto di servizio, tastiere distributore bevande, ecc.).
A tale scopo, devono essere individuati e mappati gli ambienti a cura del Responsabile di Impianto, le superfici, le aree di lavoro interne o esterne pavimentate (ad es. piani di lavoro, fosse di visita, reparti, camminamenti, piazzali, aree ristoro, uffici, ecc.) utilizzati al fine di individuare le aree e le superfici ove effettuare gli interventi di pulizia e di sanificazione.
I suddetti ambienti/locali devono periodicamente essere oggetto di ricambio d'aria nonché, in caso di presenza di impianti di ventilazione, di pulizia regolare dei filtri.
Ai fini della presente nota, si intende per
• Pulizia: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati.
• Disinfezione: il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. I disinfettanti si differenziano in base al bersaglio e possono essere, pertanto, battericidi, fungicidi o virucidi.
• Sanificazione: il complesso di procedimenti e delle operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante lo svolgimento delle attività di pulizia e successiva disinfezione come descritte nei precedenti punti. È importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo.


3. Sanificazione
Le operazioni di sanificazione devono essere condotte da ditte che già operano nell'ambito dei contratti di pulizia. La zona dell'intervento deve essere preclusa agli estranei all'attività e deve essere protetta da spandimenti con idonei accorgimenti e sistemi di contenimento. Per la disinfezione, dopo aver effettuato l'intervento di pulizia con detergente neutro o con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75%, utilizzando panni in microfibra inumiditi, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, si raccomanda l'uso di prodotti¹ con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo per tutte le superfici e una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.
Relativamente ai trattamenti chimici, è necessario che le schede di sicurezza regolarmente aggiornate dei prodotti utilizzati, siano a disposizione dei lavoratori, negli impianti e nei magazzini di stoccaggio, ove avvengono i trattamenti di sanificazione considerando per le stesse la necessità di rapida consultazione. Durante le operazioni le operazioni di pulizia o disinfezione, gli operatori dovranno sempre garantire l'apertura delle finestre/porte/portoni e assicurare sempre la ventilazione degli ambienti.
Da segnalare inoltre, che devono essere osservate scrupolosamente le prescrizioni tecniche e di sicurezza e le istruzioni d'uso, conservazione e smaltimento dei prodotti individuati, nel rispetto anche dell'ambiente. Il prodotto deve essere fatto agire per il tempo indicato sulle schede tecniche e di sicurezza fornite dal produttore e deve essere assicurato il ricambio d'aria.
L'attività di disinfezione deve essere svolta sulle superfici degli ambienti, dei locali, delle aree e dei percorsi pavimentati individuati dopo che siano stati oggetto di pulizia tramite detersione; la disinfezione deve avvenire con prodotti contenenti agenti disinfettanti (Presidi Medico Chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute. Con riferimento alle superfici esterne (camminamenti, piazzali, parcheggi, ecc.) la Circolare n. 0009361-18/03/2020-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute relativa alla “Disinfezione degli ambienti esterni e l'utilizzo dei disinfettanti su superfici stradali” (Allegato 2) conferma l'opportunità di procedere con la ordinaria pulizia delle superfici con saponi e detergenti convenzionali e indica che la pratica della disinfezione delle superfici stradali andrebbe limitata ad interventi straordinari in quanto non sussistono evidenze scientifiche a supporto dell'efficacia della sanificazione mentre non è possibile escludere la formazione di sottoprodotti pericolosi anche per l'ambiente.
In generale, per la pulizia di tutti gli ambienti si dovrà tenere conto delle disposizioni di cui al punto 4 del Protocollo condiviso con le parti sociali in tema di pulizia e sanificazione in azienda, secondo cui “l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago e garantisce la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi” e delle seguenti specifiche indicazioni:
- assicurare la pulizia con detergenti neutri o con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75%, più volte al giorno, delle superfici più soggette a contatto con gli utenti (ad es. pulsantiere degli ascensori, tornelli, interruttori della luce, corrimano, maniglie delle porte e maniglioni antipanico, pulsantiere delle macchinette per l'erogazione di bevande e snack, servizi igienici, rubinetti, ecc.) e delle postazioni di lavoro in strutture operative operanti su turni;
- assicurare la sanificazione giornaliera delle superfici dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle superfici più soggette a contatto con gli utenti (ad es. pulsantiere degli ascensori, tornelli, interruttori della luce, corrimano, maniglie delle porte e maniglioni antipanico, pulsantiere delle macchinette per l'erogazione di bevande e snack, servizi igienici, rubinetti , tastiere, monitor e schermi touch, mouse, telefoni, utensili da lavoro, apparecchiature di misura, carrelli elevatori, scale, banchi saldatura, mezzi di lavoro e auto di servizio, porte, finestre, interruttori della luce, scrivanie, sedie, corrimano, superfici esterne, armadietti spogliatoi, fosse di visita, ecc..) e delle aree comuni e di svago con più elevata frequentazione;
- garantire la pulizia giornaliera con adeguati detergenti e la sanificazione almeno settimanale per tutte le superfici degli altri ambienti meno frequentati;
- garantire un'adeguata aerazione dei locali;
- prevedere un intervento di sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, da effettuare secondo le indicazioni riportate nel presente paragrafo, alla riapertura di impianti, settori/reparti, uffici delle UP le cui attività erano state sospese perché non indispensabili alla produzione;
- definire un programma di sanificazione per garantire l'effettuazione delle attività sopra descritte.
Nel predisporre il programma di pulizia e sanificazione, il Datore di lavoro sulla base dei criteri dell'utilizzo e del rischio (ad es. numero di persone, approvvigionamento merci, durata utilizzo degli ambienti, durata permanenza dei dipendenti, tipologia attività esercitata, tipologia di superfici, ecc.) potrà intensificare la frequenza degli interventi eventualmente coinvolgendo RSPP, RLS e MC.
Tutte le attività svolte devono essere adeguatamente documentate ed è necessario prevedere l'istituzione e l'affissione negli ambienti di apposite schede di segnalazione degli interventi effettuati che dovranno essere costantemente aggiornate, il cui format deve contemplare le informazioni minime riportate in Allegato 4.
Sono fatte salve le altre disposizioni da rispettare per l'applicazione del:
• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020;
• Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.
___
¹ Si riportano i nomi commerciali di alcuni disinfettanti per i quali è già stata valutata la presenza delle sostanze raccomandate dal Ministero della Salute fermo restando che sono utilizzabili tutti i prodotti che rispondono alle specifiche dettate dalla nota ministeriale (Circolare rif. 005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P “OGGETTO: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” del 22 febr 2020)integrate con quanto indicato nel Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020: DIVOSAN TC 86, DH107 Igiencloro, ANTISAPRIL. Con riferimento all’utilizzo di prodotti disinfettanti a base di perossido di idrogeno (0.5%) citati per l’attività di decontaminazione di ambienti sanitari si specifica che non ne è vietato l’utilizzo ma si rendono necessarie verifiche preliminari sui materiali oggetto della disinfezione e sulle misure di protezione nel completo rispetto delle schede di sicurezza e tecniche. Quindi è possibile utilizzarlo esclusivamente in mancanza di alternative e se non c’è comprovata indisponibilità di prodotti raccomandati dalla citata Circolare per gli ambienti non sanitari che dovrà essere valutata caso per caso dal Datore di Lavoro


4. Attività di sanificazione per presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno
Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti (rif. Circolare Ministero Salute n. 0007922- 09/03/2020-DGPRE-DGPRE-P) di persone con COVID-19, è necessario procedere alla sanificazione degli ambienti frequentati da soggetto. La sanificazione deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (Allegato 1): pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo (ovvero per i servizi igienici con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% di cloro attivo) o con alcool etilico al 75% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
Dopo l'uso, i DPI monouso ed i rifiuti prodotti nello svolgimento dell'attività dovranno essere gestiti e smaltiti come materiale potenzialmente infetto applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori con le modalità previste dalla normativa vigente e, per quanto applicabile, nella DoP 13 r.v..

5. Precauzioni igieniche personali

• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

6. Allegati

1. Circolare Ministero della Salute n. 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE relativa al “COVID- 19. Nuove indicazioni e chiarimenti”
2. Circolare Ministero della Salute n. 0009361-18/03/2020-DGPRE-DGPRE-P relativa alla “Disinfezione degli ambienti esterni e l'utilizzo dei disinfettanti su superfici stradali”
3. DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
4. Modello scheda esecuzione sanificazione IA.

NOTA DISPOSITIVA
n. 30.1 del 14 maggio 2020
Indicazioni in merito alla sanificazione e disinfezione dei rotabili durante l'esercizio

La presente nota dispositiva fornisce le indicazioni in merito allo svolgimento delle attività di sanificazione e disinfezione dei rotabili durante l'esercizio al fine di contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 responsabile dei casi di COVID-19.
Il presente documento annulla e sostituisce la ND 30 emessa il giorno 8 aprile 2020.

Indice
1. Indicazioni generali
2. Attività di sanificazione e disinfezione dei rotabili di tipo preventivo
3 Attività di sanificazione e disinfezione dei rotabili in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno
4 Precauzioni igieniche personali
5 Allegati

1. Indicazioni generali
Facendo seguito alle Circolari emanate dal Ministero della Salute ed in particolare alla n. 0005443- 22/02/2020-DGPRE-DGPRE relativa al “COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”, ai recenti Decreti emanati recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare a quanto disposto ed integrato dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti sociali” (Allegato 6 al DPCM 26/04/2020), al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” (Allegato 8 al DPCM 26/04/2020) e alle “Linee guida per le informazioni agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del civid-19 in materia di trasporto pubblico” (Allegato 9 al DPCM 26/04/2020),
si forniscono, le indicazioni in merito alle operazioni di sanificazione e disinfezione da svolgere sui rotabili durante l'esercizio.
La presente disposizione tiene conto di quanto indicato nel Provvedimento 1/C-TFI del 28 aprile - Recovery Plan per la fase di ripartenza del Gruppo FS Italiane per gli aspetti di pertinenza.
Di primaria importanza sono da considerare le possibili implicazioni che il processo di sanificazione e disinfezione può comportare per la salute e la sicurezza degli operatori: alcuni prodotti hanno infatti caratteristiche tossicologiche e nocive rilevanti ed è quindi necessario scegliere i prodotti più sicuri per gli operatori, ed in ogni caso assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso rigorose procedure di igiene del lavoro, del corretto impiego di adeguati indumenti, l'adozione dei dispositivi di protezione individuale, e la formazione, informazione e addestramento degli operatori nonché di misure di igiene personale. Inoltre, si rende necessario evitarne un uso improprio anche in ordine all'incompatibilità con altri prodotti/sostanze (molte sostanze/miscele chimiche comunemente utilizzate reagiscono in modo pericoloso quando vengono a contatto con altre o con diversi materiali).
Secondo quanto indicato nella Circolare Ministero della Salute n. 0009361 -1 8 /03/2020-DGPRE- DGPRE-P (Allegato 2), la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARSCoV-2, avviene attraverso contatti stretti in ambienti chiusi tra persona e persona, per esposizione delle mucose buccali o nasali o delle congiuntive di un soggetto suscettibile a goccioline (“droplets”) emesse con la tosse o gli starnuti da un soggetto infetto. Si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi. Non si può, al momento, escludere una possibile trasmissione fecale-orale, mentre i dati disponibili portano ad escludere la trasmissione per via aerea, a parte situazioni molto specifiche di interesse ospedaliero (formazione di aerosol durante le operazioni di intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata).
Studi su coronavirus, quali il virus della SARS e della MERS, suggeriscono che il tempo di sopravvivenza su superfici, in condizioni sperimentali, oscilli da 48 ore fino ad alcuni giorni (9 giorni) in dipendenza della matrice/materiale.
In considerazione della descritta potenziale sopravvivenza del virus nell'ambiente, le superfici e le aree potenzialmente contaminate devono essere pulite con detergenti prima del loro riutilizzo e disinfettate mediante prodotti contenenti agenti “disinfettanti” (Presidi Medico Chirurgici-PMC) noti per essere efficaci contro i coronavirus e autorizzati, previa valutazione dell'ISS, dal Ministero della Salute.

2. Attività di sanificazione e disinfezione dei rotabili di tipo preventivo
Come indicato nel Protocollo Condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel Settore del Trasporto e della Logistica (Allegato n. 8 al DPCM 26/04/2020), la sanificazione e la disinfezione dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata, sistematica e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
Ai fini della presente nota, si intende per
• Pulizia: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati.
• Disinfezione: il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. I disinfettanti si differenziano in base al bersaglio e possono essere, pertanto, battericidi, fungicidi o virucidi.
• Sanificazione: il complesso di procedimenti e delle operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante lo svolgimento delle attività di pulizia e successiva disinfezione come descritte nei precedenti punti. È importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo.
Nel predisporre il programma sanificazione periodica e di disinfezione frequente di cui ai paragrafi successivi, si potrà incrementare la frequenza degli interventi sulla base dei criteri dell'utilizzo e del rischio.
Tutte le attività svolte devono essere adeguatamente documentate.
Si aggiunge che:
- relativamente ai trattamenti chimici, è necessario che le schede di sicurezza regolarmente aggiornate dei prodotti utilizzati, siano a disposizione dei lavoratori, negli impianti e nei magazzini di stoccaggio, ove avvengono i trattamenti di sanificazione considerando per le stesse la necessità di rapida consultazione;
- devono essere osservate scrupolosamente le prescrizioni tecniche e di sicurezza e le istruzioni d'uso considerando la necessità di utilizzo di specifici dispositivi di protezione come indicato nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, conservazione e smaltimento dei prodotti individuati, nel rispetto anche dell'ambiente. I prodotti devono essere fatti agire per il tempo indicato sulle schede tecniche e di sicurezza;
- è necessario limitare l'utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione,
aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell'aria indoor.

2.1 Sanificazione periodica
Tutti i rotabili in esercizio e sino a cessate esigenze, dovranno essere sottoposti, a cura delle ditte che già operano nell'ambito dei contratti di pulizia, a completa pulizia con acqua e detergenti comuni e disinfezione prima del loro riutilizzo almeno ogni 48 h.
La scadenza dell'intervento di sanificazione e l'avvenuta esecuzione devono essere registrati sui sistemi aziendali. L'intervento eseguito deve essere adeguatamente segnalato a bordo rotabile mediante affissione e aggiornamento periodico di apposita scheda di esecuzione interventi posizionata in un punto visibile al personale di condotta e di accompagnamento (cabina di guida, vano capo treno, ecc.) e il cui format deve contemplare le informazioni minime¹ riportate in Allegato 4; In caso di assenza della scheda di cui all'Allegato 4, il capo treno potrà contattare la Sala Operativa di riferimento che confermerà, formalizzandola nei modi d'uso, l'avvenuta operazione di sanificazione.
È necessario soffermarsi su quelle superfici che possono essere manipolate e che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
tavolini e corpetti laterali, cestini porta rifiuti, porte e finestrini, maniglie, braccioli, sostegni, superfici dei servizi igienici e sanitari, pulsantiere apertura porte e pulsantiere tendine, bordo esterno cappelliere e rastrelliere, pavimenti, cabine di guida, ecc.
La suddetta attività di sanificazione deve essere eseguita secondo i dettami della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (Allegato 1): pulizia con acqua e detergenti comuni e successivamente disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio. A tal proposito si consiglia prima di utilizzare un prodotto, di analizzare quanto riportato nelle schede tecniche e di sicurezza ed effettuare eventualmente dei rapidi test sulle superfici (ad es. metalli e tessuti). La sanificazione deve avvenire con prodotti contenenti i citati agenti disinfettanti (Presidi Medico Chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute.
Inoltre, in particolare per i servizi notte, la biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI appositamente previsti.
Sarà cura delle ditte che già operano nell'ambito dei contratti di pulizia predisporre apposite procedure attuative delle presenti disposizioni, validate da Trenitalia, che tengano conto delle modalità operative (comprese le modalità di dosaggio), della scelta della metodologia e delle apparecchiature ottimali per l'applicazione.
I rifiuti generati dalle attività di pulizia e sanificazione periodica di tipo preventivo sono gestiti dalle Ditte, che si configurano come produttori del rifiuto, con le modalità previste dalla normativa vigente ed indicate nella DoP 13 r.v..
____
¹ La scheda di segnalazione interventi costituisce un fac-simile che deve contemplare le informazioni minime ivi indicate pertanto, ove previsto da altre disposizioni divisionali, è possibile integrarlo con altre informazioni congruenti (ad es. disinfezioni frequenti)


2.2 Disinfezione frequente
Per disinfezione, si intende l'operazione o quel complesso di operazioni per la distruzione dei germi patogeni, eseguita - nel caso specifico - per mezzo di disinfettanti chimici. Come indicato nel Protocollo Condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel Settore del Trasporto e della Logistica, si rende necessario garantire la disinfezione dei rotabili ad ogni occasione utile in funzione della sosta (es. ribattuta del materiale in stazione, pit stop durante cambio banco, pulizia al di fuori degli impianti prima della partenza del treno, ecc.,) utilizzando esclusivamente prodotti per uso professionale, ovvero prodotti² autorizzati dal Ministero della Salute con azione virucida dichiarata in etichetta, selezionandoli quelli con il più basso impatto ambientale e contenenti i principi di cui alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (Allegato 1). A titolo indicativo e non esaustivo ci si deve soffermare su tutte le superfici che possono essere manipolate e che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del viso e del busto:
tavolini, cestini porta rifiuti, maniglie, braccioli, sostegni, superfici dei servizi igienici e sanitari, pulsantiere apertura porte e pulsantiere tendine, superfici e pulsanti e maniglie/manipolatori delle cabine di guida, postazioni e aree esclusive dedicate al personale mobile.
A tale scopo, ci si deve avvalere anche della presenza a bordo del personale addetto alla pulizia laddove presente, durante il viaggio o parte di esso, al fine di garantire una disinfezione frequente delle superfici a rischio; va comunque incoraggiato l'inserimento del pulitore viaggiante.
Nell'eventualità in cui possa esserci la presenza di viaggiatori, l'attività dovrà essere comunque svolta compatibilmente con detta presenza senza arrecare disturbo.
Sarà cura delle ditte che già operano nell'ambito dei contratti di pulizia predisporre apposite procedure attuative delle presenti disposizioni, validate da Trenitalia, che tengano conto delle modalità operative (comprese le modalità di dosaggio), della scelta della metodologia e delle apparecchiature ottimali per l'applicazione.
Nel caso di concomitanza delle operazioni di sanificazione/disinfezione previste dalla presente ND con le operazioni di disinfestazione ordinaria o straordinaria per artropodi (previste dalla DoP 31/DT r.v.), occorre eseguire prima l'attività di disinfestazione e poi quella di sanificazione/disinfezione.
___
² Con riferimento all’utilizzo di prodotti disinfettanti a base di perossido di idrogeno (0.5%) citati per l’attività di sanificazione e disinfezione di ambienti sanitari si specifica che non ne è vietato l’utilizzo nel completo rispetto delle schede di sicurezza e tecniche; è possibile utilizzarlo in mancanza di alternative e se c’è comprovata indisponibilità di prodotti raccomandati dalla citata Circolare per gli ambienti non sanitari che dovrà essere valutata caso per caso dal Datore di Lavoro.


3 Attività di sanificazione e disinfezione dei rotabili in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno
Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno del rotabile, è necessario procedere alla sanificazione del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio. La sanificazione deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (Allegato 1): pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio. La biancheria da letto e altri materiali di tessuto (tende, ecc.) devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso ed i rifiuti prodotti dall'attività di sanificazione - compresi eventuali residui e imballaggi abbandonati dai passeggeri e potenzialmente contaminati generati dall'attività di pulizia del rotabile - dovranno essere gestiti e smaltiti come materiale potenzialmente infetto applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori con le modalità previste dalla normativa vigente e, per quanto applicabile, nella DoP 13 r.v..

4 Precauzioni igieniche personali
- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

5 Allegati
1. Circolare Ministero della Salute n. 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE relativa al “COVID- 19. Nuove indicazioni e chiarimenti”
2. Circolare Ministero della Salute n. 0009361-18/03/2020-DGPRE-DGPRE-P relativa alla “Disinfezione degli ambienti esterni e l'utilizzo dei disinfettanti su superfici stradali”
3. DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
4. Scheda esecuzione interventi sanificazione

Modello di documento
“GESTIONE PUBBLICA EMERGENZA INSORGENZA CORONAVIRUS: PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO”
del gg mm 2020

Il presente Documento fornisce l'insieme delle misure di prevenzione adottate presso l'UP/IMC/OMC/Struttura Organizzativa xxx

Indice
0. Premessa
1. Natura del fenomeno
2. Natura Dichiarazione dello stato di emergenza sanitario nel Paese
3. Elenco aggiornato delle prescrizioni pubbliche e locali
3.1 Normativa nazionale
3.2 Normativa Enti Locali
4. Disposizioni di carattere tecnico, organizzativo e comportamentale emanate dall'Azienda
4.1 Documentazione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA
4.2 Documentazione di Trenitalia
4.3 Documentazione di UP/IMC/OMC/Struttura Organizzativa xxx
5. Sintetica descrizione delle modalità attuative delle misure organizzative, misure di prevenzione e
protezione, misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici
6. L'aggiornamento del documento in relazione all'evoluzione dell'emergenza
7. Allegati

0. Premessa
Il presente documento è stato redatto al fine di recepire la normativa emessa per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro della UP/IMC/OMC/Struttura Organizzativa xxx ed in particolare le indicazioni fornite dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/20, dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nel settore del trasporto e della logistica” del 20/03/2020, della e-mail della struttura Pianificazione e Gestione-Direzione Centrale RUO di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. del 12 marzo con oggetto “Gestione Emergenza Pubblica Coronavirus” in cui veniva fornita una prima indicazione di predisporre il presente documento a cura del Datore di Lavoro e del Provvedimento n. 1/C-TFI del 28 aprile 2020 “Recovery plan per la fase di ripartenza del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”.
Il personale della UP/IMC/OMC/SO xxx esplica una mansione che non determina un incremento dell'entità del rischio biologico, rispetto al resto della popolazione.
Il presente documento integra il DVR al fine di tracciare tutte le azioni adottate necessarie e più idonee a minimizzare ogni rischio di contagio da COVID-19 o altri agenti patogeni, per tutelare i lavoratori, così come prevede la normativa vigente, in un'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate. Sono state quindi adottate una serie di azioni che vanno ad integrare il DVR atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.
Le misure organizzative, di prevenzione e protezione e specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici, adottate presso questa UP/IMC/OMC/SO xxx, vengono descritte nel paragrafo 5 del presente documento.
Sussiste comunque l'obbligo di applicare le misure di emergenza di ordine pubblico sanitario e generali emanate, determinando le misure di attuazione e le verifiche della loro regolare applicazione da parte del personale, in relazione agli scenari di rischio in evoluzione e indicati dagli Enti pubblici competenti e pertanto il presente documento fornisce la traccia delle misure adottate presso questa UP/IMC/OMC/SO xxx.
Il presente documento è stato redatto con il supporto del RSPP, Medico Competente e il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a seguito, ad esempio, di una o più riunioni da remoto a cui è seguita la redazione di un verbale.
Si riportano di seguito alcuni link istituzionali di riferimento.
- http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal- governo/14278
- http: / / www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/ rischio-sanitario / emergenze / coronavirus / normativa- emergenza-coronavirus
- http: / / www.salute.gov.it/portale / nuovocoronavirus / dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id =228#1

1. Natura del fenomeno.
La COVID-19 (acronimo dell'inglese COronaVIrus Disease 19), o malattia respiratoria acuta da SARS-CoV- 2 (dall'inglese Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, nome del virus) o più semplicemente malattia da coronavirus 2019, è una malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). L'11 febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (seguirà OMS) ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La dichiarazione dello stato di emergenza è in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Sintomi
I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
In particolare i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: o naso che cola
o mal di testa
o tosse
o gola infiammata
o febbre
o una sensazione generale di malessere.
Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus.
(fonte: www.salute.gov.it)

Trasmissione
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. (fonte: www.salute.gov.it)

2. Natura Dichiarazione dello stato di emergenza sanitario nel Paese
In data 31.01.2020, Delibera del Consiglio dei Ministri, vi è la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. La delibera del Consiglio dei Ministri viene Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2020.
In data 11.03.2020 l'OMS ha dichiarato la diffusione del COVID-19 una pandemia. Il Direttore Generale dell'OMS ha dichiarato: “Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più. L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione."

3. Elenco aggiornato delle prescrizioni pubbliche e locali
3.1 Normativa nazionale

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
Protocollo del 24 aprile 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 - Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020
Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nei cantieri edili” del 19 marzo 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nel settore del trasporto e della logistica” del 20 marzo 2020
Circolare del Ministero della Salute del 18/03/2020 “Verifica dei requisiti di qualità e sicurezza delle mascherine facciali ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)“
Decreto Legge del 17 marzo n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Protocollo del 14 marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.
Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale Decreto-Legge dell'8 marzo 2020 n.11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale
Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
Decreto legge del 02 marzo 2020, n. 9 -Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n.6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

3.2 Normativa Enti Locali
Deve essere inserita di seguito la normativa locale, ad es. regionale e comunale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabile nei luoghi di lavoro dell’UP/IMC/OMC/SO oggetto del documento.
Può essere utile, ma non esaustivo, consultare il seguente sito dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.
http://www.anci.it/normativa-e-provvedimenti-emergenza-coronavirus/
Si riporta a titolo di esempio quella emessa in ambito Regione Veneto. Si evidenzia in particolare il documento riportato al punto 3.2.4 relativo alla non obbligatorietà dell'aggiornamento del DVR.
Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute e della Regione del Veneto (DPCM del 23 02 2020).
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 18 marzo 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID- 19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 marzo 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID- 19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.
“Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari_ Versione 09 del 26.03.2020” prodotto a cura della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria.
« In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale) » [...]

4. Disposizioni di carattere tecnico, organizzativo e comportamentale emanate dall'Azienda
4.1 Documentazione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA

Provvedimento 1/C-TFI del 28 aprile “Recovery Plan per la fase di ripartenza del Gruppo FS Italiane”
Comunicazione con email della struttura Pianificazione e Gestione-Direzione Centrale RUO di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. del 12/03/2020 “Gestione Emergenza Pubblica Coronavirus” (fornisce indicazione di predisporre il documento “Gestione emergenza pubblica insorgenza coronavirus”)
Comunicazione con email della struttura Pianificazione e Gestione-Direzione Centrale RUO di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. del 16/03/2020 “Gestione dell'emergenza Pubblica Coronavirus: Protocollo anti-contagio”
Nota FS-DCRUO-PEG\A0011\P\2020\0000175 del 25/02/2020 della struttura Pianificazione e Gestione-Direzione Centrale RUO di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. con oggetto “Coronavirus - disposizioni per prevenire situazioni di contagio” con allegata comunicazione del Direttore della Direzione Centrale Protezione Centrale
Nota FS-DCRUO-PEG\A0011\P\2020\0000225 del 03/03/2020 della struttura Pianificazione e Gestione-Direzione Centrale RUO di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. con oggetto “Coronavirus - disposizioni per prevenire situazioni di contagio-aggiornamento in ordine al DPCM 1 marzo 2020” con allegata comunicazione del Direttore della Direzione Centrale Protezione Centrale
Nota FS-DCRUO-PEG\A0011\P\2020\0000237 del 06/03/2020 della struttura Pianificazione e Gestione-Direzione Centrale RUO di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. con oggetto “Coronavirus - disposizioni per prevenire situazioni di contagio-aggiornamento in ordine al DPCM 4 marzo 2020” con allegata comunicazione del Direttore della Direzione Centrale Protezione Centrale
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” emesso il 15/03/2020 dal Direttore della Direzione Centrale Protezione Centrale
Comunicazione Redazione WE a tutti i colleghi del 16/03/2020 con oggetto “Coronavirus - Disposizioni per prevenire situazioni di contagio”

4.2 Documentazione di Trenitalia
Nota Dispositiva TI/DT.SESIAQSSL- ND n.30 r.v. di Trenitalia “Indicazioni in merito alla sanificazione e disinfezione dei rotabili durante l'esercizio”
Nota DRUO DT su precauzioni Coronavirus - TRNIT-DRUOP20200005573_1 del 04.02.2020
Comunicazione con email del Direttore di DRUO del 22/2/20 con oggetto “Coronavirus - Raccomandazione precauzionali generali
Comunicazione con email di Comunicazione Interna del 25/2/20 con richiesta di affiggere la locandina allegata presso tutte le reception e ingressi delle società del Gruppo
Nota Dispositiva TI/DT.SESIAQSSL- ND n.29 r.v. di Trenitalia ‘‘Indicazioni in merito alla pulizia e sanificazione OMC/IMC''.

4.3 Documentazione di UP/IMC/OMC/Struttura Organizzativa xxx
Si riporta di seguito la documentazione emessa in ambito di UP UP/IMC/OMC/Struttura Organizzativa xxx (ad es. Note, Lettere, Locandine, Istruzioni Operative, Verbali emessi)

5. Sintetica descrizione delle modalità attuative delle misure organizzative, misure di prevenzione e protezione, misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici
Si riportano di seguito la descrizione delle azioni e misure che sono state adottate presso gli ambienti di lavoro dell’UP/IMC/OMC/SO xxx definite sulla base della normativa emessa ed in particolare del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 /04/20 e del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nel settore del trasporto e della logistica” del 20/03/2020; quest'ultimo ha un impatto sul processo del trasporto ferroviario e nel rapporto con i passeggeri a terra ed a bordo treno.
Per verificare la puntuale rispondenza tra gli adempimenti indicati nei suddetti protocolli e le misure adottate presso l'UP UP/IMC/OMC/Struttura Organizzativa xxx è stata compilata il gg/mm/aaaa ed allegata al presente documento la “Check list sulle modalità di attuazione delle misure per la gestione emergenza coronavirus previste negli Allegati 6 e 8 del DPCM 26/04/2020”.

Misure di carattere generale
- Incentivare il lavoro agile.
- Incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
- Sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
- Adozione protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale.
- Incentivare le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro (si ricorda il rispetto della Nota Dispositiva n.29 di Trenitalia ‘‘Indicazioni in merito alla pulizia e sanificazione OMC/IMC'' r.v. applicabile per le officine).
- Per le sole attività produttive limitazione degli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.
- Indicare data e oggetto delle consultazioni con RLS.

Misure di carattere specifico
1. Informazione
2. Modalità di ingresso in azienda
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni
4. Pulizia e sanificazione in azienda
5. Precauzioni igieniche personali
6. Dispositivi di protezione individuale
7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...)
8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi):
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda
12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Misure per il settore del trasporto e della logistica
- Informazione relativamente al corretto uso e gestione dei DPI .
- Contingentamento vendita biglietti
- Ove non sia possibile mantenere la distanze > 1 m utilizzare i DPI. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
- Possibilità di derogare al divieto di trasferta.
- Sospensione di tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.
- Comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.
- Non utilizzare gli spogliatoi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso devono essere individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per evitare il pericolo di contagio.

Misure specifiche per il “Settore ferroviario”
- Informazione alla clientela
- Misure nei Grandi Hub (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini), ad es. disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani
- Gestione passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19,
- Sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio
Si riportano di seguito le azioni e le misure adottate o si inseriscono in allegato le istruzioni e/o procedure emesse presso la nostra UP UP/IMC/OMC/Struttura Organizzativa xxx.
[Descrivere le misure adottate]

6. L'aggiornamento del documento in relazione all'evoluzione dell'emergenza
Il presente documento sarà aggiornato in funzione dell'evoluzione dell'emergenza, dell'emissione della normativa applicabile, della valutazione dell'efficacia delle misure adottate e di eventuali segnalazioni delle parti interessate che saranno valutate adeguate al contesto lavorativo in oggetto.
Il presente documento deve essere gestito ed archiviato su Scripta analogamente a quanto previsto per i Piani di Emergenza Interna.

7. Allegati
[Descrivere gli allegati]

Allegato 1: “Check list sulle modalità di attuazione delle misure per la gestione emergenza coronavirus previste negli Allegati 6 e 8 del DPCM 26/04/2020” compilate il ???

COVID-19MISURE PER L'EMERGENZA

La presente check list ha lo scopo di verificare la redazione e aggiornamento del documento “Gestione pubblica emergenza insorgenza coronavirus: protocollo anti-contagio” di UP/IMC/OMC/Struttura Organizzativa e l'osservanza delle modalità di attuazione delle procedure organizzative e gestionali dei seguenti Protocolli, rispettivamente allegati 6 e 8 del DPCM del 26 aprile 2020:
- “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020;
- “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid - 19 nel settore del trasporto e della logistica” del 20 marzo 2020.

Check list