Tipologia: CCNL
Data firma: 14 aprile 2005
Validità: 01.04.2005 - 31.03.2009
Parti: Assoced e Ugl Terziario
Settori: Servizi, CED
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Campo di applicazione
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 2 - Classificazione del personale
Art. 3 - Deroghe alla classificazione 1/04/2005
Art. 4 - Automatismi di carriera
Art. 5 - Mansioni di attesa
Art. 6 - Campo di applicazione del lavoro interinale
Art. 7 - Campo di esclusione
Art. 8 - Limiti di applicazione
Art. 9 - Individuazione dei soggetti fornitori
Titolo III - Quadri
Art. 10 - Declaratoria
Art. 11 - Orario part-time speciale per quadri
Art. 12 - Formazione e aggiornamento
Art. 13 - Assegnazione della qualifica
Art. 14 - Polizza assicurativa
Art. 15 - Indennità di funzione
Titolo IV - Quadri di direzione
Art. 16 - Declaratoria
Art. 17 - Accesso alla qualifica
Art. 18 - Minimi retributivi
Art. 19 - Contrattazione collettiva di miglior favore
Art. 20 - Norme di salvaguardia
Titolo V - Assunzione ordinaria e con contratti atipici
Art. 21 - Assunzione
Art. 22 - Documentazione
Art. 23 - Periodo di prova
Titolo VI - Contratto di apprendistato
Art. 24 - Definizione
Art. 25 - Limiti anagrafici
Art. 26 - Il periodo di prova
• La durata
• Il contenuto
• I diritti
Art. 27 - Inquadramento
Art. 28 - Durata
Art. 29 - Obbligo formativo
Art. 30 - Formazione: Contenuti
Art. 31 - Tutor
Art. 32 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 33 - Doveri dell'apprendista
Art. 34 - Diritti dell'apprendista
Art. 35 - Retribuzione
Art. 36 - Proporzione numerica
Art. 37 - Norma speciale
Art. 38 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 39 - Trattamento normativo
Art. 40 - Trattamento economico per malattia dell'apprendista
Art. 41 - Altri diritti previdenziali
• A)- Infortunio e malattia professionale
• B)- Maternità
Titolo VII - Contratto di inserimento
Art. 42 - Definizione
Art. 43 - Beneficiari
Art. 44 - Aziende eleggibili
Art. 45 - Norma di salvaguardia
Art. 46 - Progetto formativo
Art. 47 - Durata del progetto
Art. 48 - Deroghe per i portatori di handicap
Art. 49 - Norme contrattuali
Art. 50 - Modelli formativi
Art. 51 - Ente bilaterale
Art. 52 - Rimando alla normativa
Titolo VIII - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 53 - Premessa
Art. 54 - Richiami normativi
Art. 55 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 56 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Art. 57 - Obblighi di informazione
Art. 58 - Diritti dei lavoratori somministrati
Art. 59 - Lavoro intermittente
Art. 60 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Art. 61 - Lavoro ripartito
Art. 62 - Soglie numeriche
Art. 63 - Gestione delle controversie
Titolo IX - Orario di lavoro
Art. 64 - Orario normale settimanale
Art. 65 - CED con orario lungo, lunghissimo o h.24
Art. 66 - Disposizioni per i lavoratori in reperibilità
Art. 67 - Flessibilità dell'orario
Art. 68 - Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede
Art. 69 - Fissazione dell'orario
Art. 70 - Lavoratori discontinui
Titolo X - Part-time
Art. 71 - Premessa
Art. 72 - Rapporto a tempo parziale
Art. 73 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 74 - Riproporzionamento
Art. 75 - Lavoro supplementare
Art. 76 - Registro lavoro supplementare
Art. 77 - Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima
Art. 78 - Preavviso
Titolo XI - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 79 - Norme generali lavoro straordinario
Art. 80 - Maggiorazioni lavoro straordinario
Art. 81 - Registro lavoro straordinario
Art. 82 - Lavoro ordinario notturno
Titolo XII - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 83 - Riposo settimanale
Art. 84 - Festività
Art. 85 - Retribuzione prestazioni festive
Art. 86 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Art. 87 - Permessi retribuiti - ROL
Titolo XIII - Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 88 - Congedi retribuiti
Art. 89 - Congedo matrimoniale
Art. 90 - Diritto allo studio
Art. 91 - Chiamata alle armi
Art. 92 - Richiamo alle armi
Titolo XIV - Ferie
Art. 93 - Ferie
Art. 94 - Funzioni pubbliche elettive
Art. 95 - Determinazione periodo di ferie
Art. 96 - Richiesta di ferie per festività religiose diverse da quelle di cui all'articolo 84
Art. 97 - Insorgenza della malattia durante il periodo feriale
Art. 98 - Normativa per cessazione rapporto
Art. 99 - Richiamo lavoratore in ferie
Art. 100 - Irrinunciabilità
Art. 101 - Registro ferie
Titolo XV - Missioni e trasferimenti
Art. 102 - Missioni
Art. 103 - Trasferimenti
Art. 104 - Disposizioni per i trasferimenti
Titolo XVI - Malattie e infortuni
Art. 105 - Malattia
Art. 106 - Normativa
Art. 107 - Obblighi del lavoratore
Art. 108 - Periodo di comporto
Art. 109 - Trattamento economico di malattia
Art. 110 - Infortunio
Art. 111 - Trattamento economico di infortunio
Art. 112 - Quota giornaliera per malattia ed infortunio
Art. 113 - Festività
Art. 114 - Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Art. 115 - Tubercolosi
Art. 116 - Sicurezza sul lavoro
Art. 117 - Rimando alla vigente normativa
Titolo XVII - Gravidanza e puerperio
Art. 118 - Astensione dal lavoro della lavoratrice
Art. 119 - Astensione dal lavoro del lavoratore
Art. 120 - Permessi per assistenza
Art. 121 - Normativa
Art. 122 - Apprendistato e maternità
Titolo XVIII - Sospensione del lavoro
Art. 123 - Sospensione
Titolo XIX - Anzianità di servizio
Art. 124 - Decorrenza anzianità di servizio
Art. 125 - Computo anzianità frazione annua
Titolo XX - Passaggi di qualifica
Art. 126 - Mansioni del lavoratore
Art. 127 - Modificazioni tecnologiche
Art. 128 - Passaggi di livello
Art. 129 - Scatti di anzianità
Titolo XXI - Trattamento economico
Art. 130 - Normale retribuzione
Art. 131 - Retribuzione di fatto
Art. 132 - Retribuzione mensile
Art. 133 - Quota giornaliera
Art. 134 - Quota oraria
Art. 135 - Paga base nazionale conglobata
Art. 136 - Assorbimenti
Art. 137 - Prospetto paga
 Titolo XXII - Mensilità supplementari (13ª e 14ª)
Art. 138 - Tredicesima mensilità
Art. 139 - Quattordicesima mensilità
Titolo XXIII - Indennità disagio e prestazioni speciali
Art. 140 - Campo di applicazione
Art. 141 - Contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale
Art. 142 - Indennità trasporto comuni con più di 1.000.000 di abitanti
Art. 143 - Indennità trasporto comuni con più di 500.000 di abitanti
Art. 144 - Indennità trasporto comuni con più di 100.000 di abitanti
Art. 145 - Indennità trasporto comuni con più di 10.000 di abitanti
Art. 146 - Indennità sotterranei
Art. 147 - Indennità mensa
Art. 148 - Indennità mezzi pubblici
Art. 149 - Indennità locali rumorosi
Art. 150 - Indennità valori
Art. 151 - Indennità vestiario - Divisa di lavoro
Art. 152 - Indennità vestiario - Codice di abbigliamento
Titolo XXIV - Pensioni complementari
Art. 153 - Dichiarazione di intenti
Art. 153 Bis - Regole applicative
Art. 153 Ter - Clausola sospensiva
Titolo XXV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 154 - Recesso ex art. 2118 cod. civ.
Art. 155 - Recesso ex art. 2119 cod. civ.
Art. 156 - Normativa
Art. 157 - Nullità del licenziamento
Art. 158 - Nullità del licenziamento per matrimonio
Art. 159 - Licenziamento simulato
Art. 160 - Preavviso
Art. 161 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 162 - Trattamento di fine rapporto
Art. 163 - Decesso del dipendente
Art. 164 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 165 - Dimissioni
Art. 166 - Dimissioni per matrimonio
Art. 167 - Dimissioni per maternità
Titolo XXVI - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 168 - Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 169 - Divieti
Art. 170 - Giustificazioni delle assenze
Art. 171 - Rispetto orario di lavoro
Art. 172 - Comunicazione mutamento di domicilio
Art. 173 - Provvedimenti disciplinari
Art. 174 - Codice disciplinare
Art. 175 - Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo XXVII - Responsabilità civili e penali
Art. 176 - Assistenza legale
Art. 177 - Normativa su procedimenti penali
Titolo XXVIII - Relazioni sindacali
Art. 178 - Relazioni nazionali
Art. 179 - Relazioni regionali
Art. 180 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 181 - Regolamento elettorale RSU
Art. 182 - Assemblea
Art. 183 - Delegato provinciale
Art. 184 - Deleghe sindacali
Titolo XXIX - Ente bilaterale e formazione continua
Art. 185 - Ente bilaterale
Art. 186 - Finanziamento dell'ente bilaterale
Art. 187 - Formazione continua
Art. 188 - Finanziamento del fondo per la formazione del terziario - Fofoter
Titolo XXX - Composizione delle controversie

Art. 189 - Composizione delle controversie
Art. 190 - Commissione paritetica nazionale
Art. 191 - Procedure
Art. 192 - Organismi paritetici
Art. 193 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Art. 194 - Contributi di assistenza contrattuale per Assoced
Titolo XXXI - Accordi integrativi regionali
Art. 195 - Accordi integrativi regionali
Titolo XXXII - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 196 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 197 - Pari opportunità
Art. 198 - Azioni positive
Art. 199 - Molestie sui luoghi di lavoro
Art. 200 - Lavoratori di lingua non italiana
Art. 201 - Lavoratori stranieri
Art. 202 - Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 203 - Tutela dei genitori di portatori di handicap
Titolo XXXIII - Telelavoro
Art. 204 - Definizione
Art. 205 - Campo di applicazione
Art. 206 - Dotazioni strumentali
Art. 207 - Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali
Art. 207 - Furto di dotazioni strumentali
Art. 208 - Orario di lavoro
Art. 209 - Durata
Art. 210 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni
Art. 211 - Infortuni
Art. 212 - Santo patrono
Art. 213 - Comunicazione dell'accordo di telelavoro
Art. 214 - Ricercatori delocalizzati
Art. 215 - Rimando alla normativa
Titolo XXXIV - Fondo pensionistico complementare - Fondevoluzione
Art. 216 - Campo di applicazione
Art. 217 - Adesione dei lavoratori - Attività di informazione
Art. 218 - Adesione dei lavoratori - Adempimenti
Art. 219 - Diritti di informazione
Art. 220 - Esercizio dei diritti di informazione per le piccole aziende
Art. 221 - Versamento del trattamento di fine rapporto - TFR per assunti dopo il 28.04.1993
Art. 222 - Versamento del trattamento di fine rapporto - TFR per personale già in servizio al 28.04.1993
Art. 223 - Materiale informativo
Art. 224 - Quota di adesione
Art. 225 - Quota di contribuzione
Art. 226 - Quote di contribuzione volontaria
Art. 227 - Contrattazione di secondo livello
Art. 228 - Competenze dell'ente bilaterale
Art. 229 - Termini di pagamento
Titolo XXXV - Archivio contratti
Art. 230 - Deposito contratto collettivo
Titolo XXXVI - Decorrenza e durata del contratto
Art. 231 - Decorrenza e durata
Tabella 1 - Tabella retributiva
Allegati
01 - Protocollo RSU
02 - Protocollo 626
Titolo I Aziende fino a 15 dipendenti
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Elezioni del RLS
Art. 3 Durata del mandato
Art. 4 Formazione RLS
Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione
Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS
Art. 7 Rappresentate del lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Art. 8 Applicazione D.Lgs. 626/94
Art. 9 Dimensioni del territorio
Art. 10 Durata del mandato
Art. 11 Clausola estensiva
Titolo II organismo paritetico
Art. 12 Costituzione
Art. 13 Territorialità
Art. 14 Funzionamento OP
Art. 15 Retribuzione RLST
Art. 16 Notifica nominativi RLST
Titolo III Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 Sfera di applicazione
Art. 18 Numero degli RLS
Art. 19 Monte ore per RLS
Art. 20 Garanzie per gli RLST
Art. 21 Modalità di elezione
Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 Formazione RLS/RLST
Art. 23 RLST
Art. 24 RLS
Art. 25 Permessi per la formazione
Titolo V Percorso formativo
Art. 26 Materie formative
Art. 27 Criteri valutativi
Art. 28 Riconoscimento RLS
Art. 29 Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 30 Modalità di consultazione
Art. 31 Informazione
Art. 32 Documentazione aziendale
Art. 33 Norme di salvaguardia ed estensive
Titolo VII Norme transitorie e finali
Art. 34 Sostituzione RLS
Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti
Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti
Art. 37 Sostituzione RLST
Art. 38 Clausola di salvaguardia
Art. 39 Decorrenza e durata
03 - Statuto EBMT
04 - Statuto Fofoter
05 - Statuto e documentazione Fondevoluzione

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da centri elaborazioni dati 14 aprile 2005

Addì14 del mese di Aprile dell'anno duemilacinque, in Roma, presso la sede della Confterziario si sono incontrati: L'Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati - Assoced, […] con l'assistenza della Confterziario […] e Ugl Terziario - Federazione Nazionale […]
Le quali hanno sottoscritto il presente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Centri Elaborazione Dati

Titolo I - Campo di applicazione
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori interinali forniti da società autorizzate e, se compatibili a tempo determinato, tra tutti i Centri Elaborazione Dati qui di seguito elencati ed il relativo personale dipendente.
A) Centri elaborazione dati contabili;
B) Centri elaborazione cedolini paghe;
C) Centri elaborazione data entry;
D) Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
E) Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato;
F) Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale;
G) Centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing;
H) Centri Elaborazione Dati operanti come Intenet Provider;
I) Centri Elaborazione Dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità on line;
J) Centri Elaborazione Dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete;
K) altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie.

Titolo II - Classificazione del personale
Art. 5 - Mansioni di attesa

I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:
-Custode;
-Portiere;
-Centralinista;
al fine della determinazione dell'orario settimanale, sono considerati lavoratori con mansioni di attesa o con mansioni prevalentemente di attesa.

Titolo VI - Contratto di apprendistato
Art. 25 - Limiti anagrafici
Il contratto di apprendistato può essere stipulato per lavoratori privi di qualsiasi esperienza professionale nel campo di applicazione del presente CCNL di età non inferiore ai 16 anni per completare la formazione professionale.
Il limite di età aumenta fino a 26 anni per i comuni che rientrano nelle aree Obiettivo 1 e 2, fino a 28 anni se ha una forma certificata di disabilità, fino a 29 per qualifiche ad alto contenuto professionale, secondo le vigenti disposizioni normative.

Art. 29 - Obbligo formativo
L'impegno formativo dell'apprendista dalla correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista con le seguenti modalità: titolo di studio:
- Scuola dell'obbligo: 120 ore di formazione annua;
- Attestato di qualifica professionale: 100 ore di formazione annua;
- Diploma di scuola media superiore: 80 ore di formazione annua;
- Laurea: 60 ore di formazione annua;
- Laurea specialistica: 40 ore di formazione annua.
Al 2° livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge.
Le attività formative svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali così come quelle svolte presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi, con esclusione dei corsi attinenti la specificità della qualifica.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 30 - Formazione: Contenuti
Le parti richiamando la normativa vigente, delegano alle EBNT, la definizione di regole condivise per l'individuazione dei contenuti che saranno oggetto dell'obbligo formativo.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del ministro del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.99 e succ. mod. e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
-competenze relazionali;
-organizzazione ed economia;
-disciplina del rapporto di lavoro;
-sicurezza sul lavoro.

Art. 31 - Tutor
Le parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98 per i lavoratori impegnati in qualità di "Tutor", comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, dei CED con meno di 15 dipendenti.

Art. 32 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) Impartire o fare impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) Non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
c) Non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
d) Accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
e) Accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 33 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) Seguire le istruzioni del tutor, del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) Prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) Frequentare assiduamente e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) Osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 34 - Diritti dell'apprendista
All'apprendista si applica, in quanto compatibile con la legislazione vigente, lo stesso trattamento contrattuale previsto per i lavoratori a tempo indeterminato.
L'apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli produttivi. La previsione del presente comma, nel caso di apprendista minore, i genitori o il tutore legale dovranno essere informati semestralmente sullo stato del suo apprendimento.
L'apprendista non potrà essere adibito a:
- lavoro straordinario;
- lavoro supplementare (con esclusione della formazione esterna);
- lavoro a turno notturno o festivo per i CED che operano su 24 ore.

Art. 39 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro.
[…]

Titolo VII - Contratto di inserimento
Art. 46 - Progetto formativo

Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
[…]
- Progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
- La certificazione da parte dell'Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo.

Art. 48 - Deroghe per i portatori di handicap
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi. In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Art. 49 - Norme contrattuali
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro […]

Art. 50 - Modelli formativi
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo due distinti iter:
a) liberamente elaborati dall'azienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo on the job, la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in azienda che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario - EBNT delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all'azienda.

Art. 51 - Ente bilaterale
L'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario - EBNT svolgerà due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, consistente nell'azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso; l'altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lettera b) dello stesso articolo.

Art. 52 - Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l'attuale vigenza quadriennale all'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario - EBNT.
Nota a verbale
Le Parti demandano all'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario - EBNT, in fase di definizione e certificazione dei percorsi formativi connessi ai contratti di inserimento, la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti di inserimento, per i lavoratori in possesso di titoli di studio direttamente inerenti le mansioni per cui vengono assunti.

Titolo VIII - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 53 - Premessa

Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 54 - Richiami normativi
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 55,56, 57, 58;
- per il lavoro intermittente: artt. 59 e 60;
- per il lavoro ripartito: art. 61.

Art. 57 - Obblighi di informazione
L'impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle OOSS firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 55 e 56 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo all'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario - EBNT.

Art. 58 - Diritti dei lavoratori somministrati
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 55 e 56 presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.
[…]
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 59 - Lavoro intermittente
[…]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OOSS firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

Art. 60 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 61 - Lavoro ripartito
[…]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OOSS firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo all'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario - EBNT.

Art. 63 - Gestione delle controversie
In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario - EBNT e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominato dal locale DPL;
b) per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario - EBNT, ai fini di consentirne un'attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale.
Nota a verbale
A rinnovo contrattuale, tutte le fattispecie del presente Titolo demandate temporaneamente all'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario - EBNT dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale.

Titolo IX - Orario di lavoro
Art. 64 - Orario normale settimanale

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

Art. 65 - CED con orario lungo, lunghissimo o h.24
I Centri Elaborazione Dati che per la loro articolazione organizzativa interna e/o per le specificità del settore di mercato operano con orari di lavoro:
- lunghi: più di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni a settimana;
- lunghissima: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni;
- h.24: per i CED che non operano mai interruzioni nell'attività;
possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.
I dipendenti assunti con l'indicazione di lavoro a turni non hanno diritto alle maggiorazioni previste per il lavoro ordinario notturno e/o festivo.
Ai lavoratori assunti secondo il comma precedente il CED attribuirà un titolo di preferenza nelle richieste di cambio turno o di aumento dell'orario lavorativo per i contratti part-time;

Art. 66 - Disposizioni per i lavoratori in reperibilità
I Centri Elaborazione Dati per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall'orario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
[…]
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
[…]
Ove si richieda l'effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.

Art. 67 - Flessibilità dell'orario
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di sedici settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
[…]
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Art. 70 - Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) uscieri;
2) inservienti;
3) fattorini, abilitati alla guida di motocicli e/o autoveicoli;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali.
Qualora i lavoratori di cui al 1° comma del presente articolo svolgano nei periodi di attesa altre mansioni, sempre riconducibili con il proprio inquadramento, l'orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali.

Titolo XI - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 79 - Norme generali lavoro straordinario

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 100 ore annue.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]

Art. 81 - Registro lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nei Centri Elaborazione Dati che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

Titolo XII - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 83 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nella giornata della domenica o in altra giornata se comunicato dall'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 86 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 130 fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo XIV - Ferie
Art. 100 - Irrinunciabilità

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 101 - Registro ferie
Per le ferie verrà istituito presso i Centri Elaborazione Dati un apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 81 per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nei CED che abbiano la gestione del personale informatizzata.

Titolo XVI - Malattie e infortuni
Art. 106 - Normativa

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 110 - Infortunio
Così come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto ha tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali i Centri Elaborazione Dati sono tenuti ad assicurare presso l'Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso, il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo art. 121.
[…]

Art. 115 - Tubercolosi
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia, in caso di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 116 - Sicurezza sul lavoro
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato "C" al presente contratto.

Art. 117 - Rimando alla vigente normativa
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano altresì immutate le potestà delle legislazioni speciali previste per le Regioni Autonome e per le Province Autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.

Titolo XVII - Gravidanza e puerperio
Art. 118 - Astensione dal lavoro della lavoratrice

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:
a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
b) per i quattro mesi dopo il parto.
[…]

Art. 120 - Permessi per assistenza
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 121 - Normativa
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 122 - Apprendistato e maternità
Le norme previste dalle leggi e dal presente contratto collettivo in tutela della maternità, hanno valore per tutte le categorie di dipendenti regolati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Titolo XXIII - Indennità disagio e prestazioni speciali
Art. 141 - Contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale

I CED con meno di 15 dipendenti potranno prevedere, con apposita contrattazione integrativa aziendale o territoriale l'erogazione delle indennità di cui al presente titolo.

Art. 146 - Indennità sotterranei
I lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulla salubrità dei luoghi di lavoro, prestino la loro attività lavorativa in locali sotterranei o privi di illuminazione naturale, percepiranno un'indennità giornaliera di 0,50 Euro.

Art. 149 - Indennità locali rumorosi
I lavoratori che prestino l'intera attività lavorativa in locali al cui interno sia attive, per la maggior parte del tempo, stampanti o altri macchinari rumorosi percepiranno un'indennità giornaliera pari a 0,25 Euro.

Titolo XXV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 155 - Recesso ex art. 2119 cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
[…]
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
[…]
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
[…]

Titolo XXVI - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 168 - Obbligo del prestatore di lavoro

[…]
Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
È altresì obbligatorio il rispetto della legge 675/96 per i dipendenti, che per motivi di lavoro, vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.

Art. 173 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 130;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
-esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
[…]
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 168;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94;
[…]
- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
[…]

Titolo XXVIII - Relazioni sindacali
Art. 178 - Relazioni nazionali

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito l'Assoced e la Ugl Terziario si incontreranno, entro sei mesi dalla firma del presente contratto, per una valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali. Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall'Osservatorio Paritetico Nazionale ex Commissione Paritetica Nazionale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate dalla Commissione stessa in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.

Art. 179 - Relazioni regionali
Le parti consapevoli delle differenziazioni presenti nelle tipologie dei Centri Elaborazione Dati operanti nelle diverse realtà regionali, si riuniranno - su richiesta di una delle parti - su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazione e del mercato del territorio.
La previsione degli incontri di cui al precedente comma si intende rapportata a livello provinciale per le province autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.

Art. 182 - Assemblea
Nei Centri Elaborazione Dati con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.
[…]

Art. 183 - Delegato provinciale
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da CED con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso i CED con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
[…]

Titolo XXIX - Ente bilaterale e formazione continua
Art. 185 - Ente bilaterale

Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, delegano l'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario - EBNT a svolgere le seguenti finalità: - gestire i contratti di formazione e lavoro;
[…]
- realizzare corsi di formazione professionali;
- svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
- ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
- emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
- esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
- realizzare iniziative di carattere sociale;
- istituire comitato di vigilanza nazionale;
- promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
[…]
- svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L'Ente Bilaterale Nazionale del Terzario dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario sono composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L'Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

Art. 187 - Formazione continua
Le Parti demandano al Fondo per la Formazione del Terziario in sigla "Fofoter", la creazione e la gestione di una rete di supporto per l'erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed all'aggiornamento professionale.
Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL.

Titolo XXX - Composizione delle controversie
Art. 189 - Composizione delle controversie

In sede di soluzione amichevole di eventuali vertenze inerenti l'applicazione del presente CCNL, l'Assoced e le OOSS firmatarie del Contratto si impegnano, prima di adire le vie legali, ad intraprendere il tentativo di conciliazione in sede sindacale.
[…]

Art. 190 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale è composta da quattro componenti designati dalla Assoced, da quattro componenti designati dalla OOSS firmatarie del presente CCNL, da un Presidente nominato di comune accordo tra le parti.
Funzioni della Commissione Paritetica Nazionale sono:
- preparazione dei testi di lavoro per gli incontri nazionali di cui al precedente articolo 178;
- valutazione dello stato di applicazione del CCNL nel territorio;
- definizione di standards applicativi comuni, su tutto il territorio nazionale, degli istituti di cui al presente CCNL;
- istruttoria delle pratiche inerenti le vertenze collettive direttamente collegate con l'autentica interpretazione contrattuale;
- istruttoria della pratiche connesse con le nuove figure professionali o con quelle interessate da rilevanti mutamenti di contenuto professionale ai sensi del precedente art. 127.

Art. 192 - Organismi paritetici
L'Assoced e le OOSS firmatarie del presente CCNL, promuoveranno la costituzione di appositi Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse con:
-Formazione professionale;
-Formazione Continua;
Nota a verbale
Le Parti individuano nella scelta del Fofoter la risposta all'enunciato di cui al precedente articolo.

Titolo XXXI - Accordi integrativi regionali
Art. 195 - Accordi integrativi regionali
In sede di incontro regionale, di cui al precedente art. 179 la Assoced e le OOSS firmatarie del presente CCNL potranno stipulare appositi contratti integrativi regionali per le materie che gli Accordi sulla Politica dei Redditi delegano alla contrattazione di secondo livello.
Analogamente in questa sede, si potranno stipulare accordi di gestione sulle materie rientranti nel passaggio di competenze tra l'amministrazione centrale dello Stato e le Regioni autonome ed ordinarie

Titolo XXXII - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 199 - Molestie sui luoghi di lavoro

Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.

Art. 200 - Lavoratori di lingua non italiana
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all'articolo 90 del presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.

Titolo XXXIII - Telelavoro
Art. 204 - Definizione

Si definisce telelavoro l'attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali aziendali.
Non è telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
- autisti;
- lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
- ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.

Art. 206 - Dotazioni strumentali
Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro dovranno essere fornite dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
[…]

Art. 207 - Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali
In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione all'azienda che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, durante l'orario di lavoro, un proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto ed operare le necessarie riparazioni/sostituzioni.
Il rifiuto di far accedere un tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro ed il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.

Art. 208 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro del dipendente a distanza dovrà essere lo stesso previsto dal contratto.
Viceversa l'orario di inizio e la pausa di metà giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l'azienda ed il lavoratore.
[…]

Art. 210 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni
L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.

Art. 211 - Infortuni
In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrà darne immediata comunicazione all'azienda fornendo una dettagliata relazione sulle modalità che hanno portato all'incidente stesso, salvo comprovati impedimenti.

Art. 213 - Comunicazione dell'accordo di telelavoro
L'azienda dovrà entro il termine di una settimana dall'attivazione del telelavoro, fornirne comunicazione all'EBNT per i soli fini statistici sull'estensione dell'applicazione di tale strumento di flessibilità.
La comunicazione dovrà fornire i seguenti dati: livello di inquadramento del lavoratore, mansione del lavoratore, durata dell'accordo. Nessun dato sensibile dovrà essere inviato all'EBNT che quindi non è tenuto a richiedere la liberatoria ai sensi della legge 196/2003.

Art. 215 - Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto si rimanda al testo contrattuale, all'Ente bilaterale per eventuali controversie applicative ed alla legislazione vigente.

Allegati
Allegato 2 - Protocollo 626
Titolo I Aziende fino a 15 dipendenti
Art. 1 Sfera di applicazione
L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 Elezioni del RLS
L'RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 Durata del mandato
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 Formazione RLS
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo III.

Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione
Per la formazione basica l'RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito.
Nel caso di successive rielezioni l'RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti.
Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.

Art. 7 Rappresentate del lavoratori per la Sicurezza Territoriale
È prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni del RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 8 Applicazione D.Lgs. 626/94
L'RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (O.P.) per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 per il settore dei Centri Elaborazione Dati.
Accedono all'O.P le OO.SS. stipulanti il CCNL CED e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 9 Dimensioni del territorio
L'O.P. designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2.000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

Art. 10 Durata del mandato
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 Clausola estensiva
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge.
Le aziende o U.P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'O.P..

Titolo II organismo paritetico
Art. 12 Costituzione
L'O.P. per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 per i Centri Elaborazione Dati è costituito pariteticamente dalle OO.SS. di cui all'art. 7 e dalla ASSOCED.

Art. 13 Territorialità
L'O.P. si articola su due livelli: nazionale e territoriale.
Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

Art. 14 Funzionamento OP
Il funzionamento dell'O.P. è garantito da una quota associativa pari allo 0,1% della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti.
L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

Art. 15 Retribuzione RLST
L'O.P. provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30 della Legge 300/70.

Art. 16 Notifica nominativi RLST
L'O.P. provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali ed all'UPLMO competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo III Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 Sfera di applicazione
Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 18 Numero degli RLS
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS
- aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS
- aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS.

Art. 19 Monte ore per RLS
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS
- aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS.

Art. 20 Garanzie per gli RLST
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla Legge 300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 21 Modalità di elezione
Per l'elezione dell'RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all'allegato B.

Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 Formazione RLS/RLST
La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'O.P..
È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall'O.P. con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 23 RLST
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'O.P. anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 24 RLS
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'O.P., con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa
Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'O.P. salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.

Art. 25 Permessi per la formazione
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica.
Qualora allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

Titolo V Percorso formativo
Art. 26 Materie formative
La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in tre aree conoscitive: normativa di Legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.

Art. 27 Criteri valutativi
L'O.P. elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 28 Riconoscimento RLS
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare ai RLS un ulteriore monte ore formativo.
Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

Art. 29 Accesso ai luoghi di lavoro
I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'O.P. nel caso di RLST.
Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 30 Modalità di consultazione
Per i diritti di informazione previsti dal D.Lgs. 626/94 l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso.
Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali.
Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.

Art. 31 Informazione
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda.
La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 32 Documentazione aziendale
Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 33 Norme di salvaguardia ed estensive
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo VII Norme transitorie e finali
Art. 34 Sostituzione RLS
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.

Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti
Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti.
Agli RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25.

Art. 37 Sostituzione RLST
L'O.P. potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati.
Per ogni sostituzione e/o modifica l'O.P. seguirà la procedura di cui all'art. 16.

Art. 38 Clausola di salvaguardia
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 Legge 300/70 con retribuzione a cura dell'O.P. sino alla scadenza dell'anno solare.
Dall'1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 39 Decorrenza e durata
Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'O.P. con il collegato Fondo.
Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.