UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Generale
Area Relazioni Sindacali e Studi di Genere

Decreto Rettorale 9 aprile 2018, n. 1399
Regolamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

IL RETTORE

Visto il D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia dì tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"’,
Visto il CCNL 16/10/2008 relativo al personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007;
Visto il D.M. n. 363/1998 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i.;
Visto il CCNQ del 10/7/1996 in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 riguardanti il “Rappresentante per la Sicurezza”;
Visto lo Statuto dell’università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012;
Vista la deliberazione n. 5/2018/111/2, adottata dal Senato Accademico nella seduta del 13 febbraio 2018, con la quale è stato approvato il “Regolamento Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per la parte relativa ai docenti e ricercatori”’,
Visto il Protocollo d’Intesa relativo ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la Salute ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, sottoscritto tra la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale in data 20.02.2018;
Vista la deliberazione n. 6/2018/III/2, adottata dal Senato Accademico nella seduta del 13 marzo 2018, con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” ;
Esaminato ogni opportuno elemento;
 

DECRETA

E’ emanato il “Regolamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
 

REGOLAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Capo I - Norme generali
ART. 1 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. I/le Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito indicati come RLS) esercitano le competenze loro attribuite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
2. Il numero di RLS nell’università degli Studi di Torino è complessivamente pari a n. 16, di cui n. 8 in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo (n. 1 per ciascun Polo e n. 1 per l’Amministrazione Centrale).
3. Il mandato di RLS ha durata triennale.
 

ART. 2 -Esercizio del mandato

1. I/le RLS, nello svolgimento del loro mandato, non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione o pressione a causa della conseguente attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
2. La disciplina legale delle attribuzioni dei/delle RLS è contenuta all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare il/la RLS:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato/a preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ateneo;
c) è consultato/a sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato/a in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
e) riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
1) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione è protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
 

ART. 3 - Accesso ai luoghi di lavoro

1. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
2. Il/la RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
3. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
 

ART. 4 - Formazione

1. I/le RLS hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare , loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. I contenuti minimi della formazione sono quelli di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 11.
2. L’Amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico, lo svolgimento di 32 ore iniziali pro capite di formazione, di cui 12 sui rischi specifici presenti nell’università degli Studi di Torino e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. L'Amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico, ai/alle RLS non meno di 8 ore di aggiornamento annue, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, art. 37, comma 11. La formazione e l'aggiornamento potranno essere effettuati anche a distanza.
3. La formazione dei/delle RLS deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli interessati. Per quanto riguarda i docenti e ricercatori, il carico didattico ad essi assegnato potrà essere ridotto in misura corrispondente.
 

ART. 5 - Mezzi, strumenti e permessi retribuiti per l’esercizio delle funzioni

1. Il/la RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/2008, contenuti in applicazioni informatiche.
2. I/le RLS dipendenti dell’università degli Studi di Torino dispongono di appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue, ulteriori rispetto agli eventuali permessi già previsti per le rappresentanze sindacali.
3. Ai/alle RLS non viene detratto il predetto monte ore e la relativa attività è considerata tempo di lavoro, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed 1) dell'art. 50, D.Lgs. 81/2008, ovvero nei casi in cui:
b) sia consultato/a preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) sia consultato/a sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) sia consultato/a in merito all'organizzazione della formazione di cui altari. 37 del D.Lgs. 81/2008;
g) debba ricevere una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008; .
i) formuli osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
1) partecipi alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 (“Riunione periodica”).
 

Capo II - Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori Esperti Linguistici

ART. 6 - Elezioni dei/delle RLS

I/le n. 8 RLS del personale tecnico-amministrativo sono eletti/e contestualmente alla RSU.
 

ART. 7 - Elettorato attivo

1. L’elettorato attivo del personale tecnico-amministrativo e dei Collaboratori Esperti Linguistici (di seguito “CEL”) è costituito da tutto il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, in servizio presso l’Università degli Studi di Torino alla data delle votazioni.
2. Il personale di cui al precedente comma è suddiviso in 8 collegi corrispondenti a ciascuno dei n. 7 Poli, oltre all’Amministrazione Centrale, rispettivamente composti dal personale che svolge la propria attività lavorativa presso:
1. Polo Agraria e Medicina Veterinaria
2. Polo CLE
3. Polo Economia e Management
4. Polo Medicina Torino
5. Polo Medicina Orbassano e Candiolo
6. Polo Scienze della Natura
7. Polo Scienze Umanistiche
8. Amministrazione Centrale
3. Sono incluse nell’elettorato attivo le unità di personale provenienti da altre amministrazioni che prestano servizio presso l’Ateneo in posizione di comando e fuori ruolo.
 

ART. 8 - Elettorato passivo

L’elettorato passivo alla carica di RLS è costituito, per ciascun Collegio, dal personale tecnico-amministrativo a tempo pieno e dai GEL, a tempo indeterminato, che svolge la propria attività lavorativa all’interno dello stesso. Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell’indizione dell’elezione.
 

ART. 9 - Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette con decreto rettorale, di norma nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato precedente e comunque contestualmente all’indizione delle elezioni della RSU, e la relativa comunicazione viene diffusa a tutto l’elettorato attivo interessato tramite mailing list e mediante pubblicazione sul sito web dell’università degli Studi di Torino, nelle pagine dedicate.
 

ART. 10 - Presentazione delle candidature

1. Le candidature possono essere presentate in forma scritta da ciascun/a dipendente secondo le modalità operative che verranno indicate nel decreto di indizione delle elezioni.
2. Ogni candidato/a può presentarsi esclusivamente nel Collegio corrispondente alla propria sede di lavoro; .
 

ART. 11 - Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale per l’elezione dei/delle RLS è la medesima designata per le elezioni della RSU e svolge i seguenti compiti:
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori, diviso per Collegio;
- ricevimento delle candidature;
- verifica delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di candidature;
- definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dèi risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai/alle lavoratori/lavoratrici,
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli/delle eletti/e.
2. Delle attività della Commissione elettorale è redatto apposito verbale.
 

ART. 12 - Formazione delle liste uniche per ciascun Collegio

1. La Commissione elettorale di cui all’art. precedente, all’esito della verifica delle candidature presentate e della decisione circa l’ammissibilità delle stesse, predispone un’unica lista per ciascun Collegio.
2. Le 8 liste formate come sopra descritto dovranno essere comunicate, a cura della Commissione elettorale, tramite mailing list a tutto l’elettorato attivo interessato e dovranno essere altresì pubblicate sulla pagina web dedicata dell’Ateneo, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
 

ART. 13 - Modalità di voto e verbalizzazione

1. Le elezioni si possono svolgere sia con modalità cartacee sia con modalità telematiche idonee a garantire la segretezza del voto.
2. La modalità prescelta è individuata dalla Commissione elettorale di cui all’art. 11.
3. L'elettore/elettrice vota esclusivamente i/le candidati/e del proprio collegio potendo esprimere una sola preferenza.
4. Delle operazioni elettorali viene redatto verbale in cui siano sinteticamente descritte le operazioni stesse e siano riportati i risultati dello scrutinio.
5. Al termine della tornata elettorale i verbali di cui sopra e gli allegati vengono trasmessi alla Commissione elettorale.
 

ART. 14 - Risultati del voto

1. Ogni Collegio esprime 1 eletto/a votato esclusivamente fra i/le candidati/e presentatisi in ciascun Collegio.
2. Risulteranno eletti/e i/le candidati/e che otterranno il maggior numero di voti di preferenza. Non è previsto alcun quorum di partecipazione.
3. In caso di parità di voti fra due o più candidati/e, risulta eletto/a in ciascun Collegio, colui/colei
che ha la minor età.
 

ART. 15 - Pubblicazione dei risultati, ricorsi e proclamazione degli eletti

1. I risultati elettorali, accertati dalla-Commissione elettorale, sono pubblicati sulla pagina web dedicata dell’Ateneo entro tre giorni dalle elezioni.
2. Entro i tre giorni successivi può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale che decide entro tre giorni dalla data di presentazione dello stesso.
 

ART. 16- Incandidabilità ed ineleggibilità

1. Costituiscono causa di incandidabilità:
• l’essere componente della Commissione elettorale;
• la previsione di cessazione dal servizio/incarico, per qualsivoglia motivo, nel corso del triennio interessato.
2. Costituiscono cause di ineleggibilità:
• l’essere Responsabile o addetto/a al Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo;
• l’essere Medico competente; .
• l’essere Esperto/a qualificato/a e/o tecnico per la radioprotezione;
• l’essere Responsabile e/o addetto al Sevizio Veterinario Centralizzato.
 

ART. 17 - Rinuncia o cessazione

1. Nel caso in cui, durante il triennio, il/la RLS rinunci o cessi per qualsiasi motivo dall’incarico, verrà sostituito dal primo dell’elenco dei/delle non eletti/e. In caso di esaurimento di tale elenco si procederà ad elezioni suppletive.
2. Il/la RLS che subentra in corso di mandato rimane in carica fino alla conclusione dello stesso.
 

Capo III- Personale Docente e Ricercatore
ART. 18 - Individuazione dei RLS

1. 1 n. 8 RLS del personale docente e ricercatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sono designati nel seguente modo:
- ciascun Consiglio di Dipartimento presenta al Senato Accademico, a seguito di disponibilità manifestata attraverso consultazione informatica nell’ambito del personale docente e ricercatore ad esso afferente, un docente o ricercatore a tempo indeterminato o determinato.
- il Senato Accademico individua per ciascun Polo, tra i nominativi pervenuti, ordinati in un elenco redatto sulla base del rapporto tra numero dei votanti e voti ottenuti in ciascun Consiglio di Dipartimento, i RLS del personale docente e ricercatore. I RLS sono successivamente nominati con .decreto rettorale.
2. È incompatibile con il ruolo di RLS colui/colei che coadiuva il Datore di Lavoro ai sensi di legge, Statuto è delega e, in ogni caso:
• Medico competente;
• Esperto/a qualificato/a e/o tecnico per la radioprotezione;
• Responsabile e/o addetto al Servizio Veterinario Centralizzato;
• Dirigente ai sensi di cui all’art. 18 D.Lgs. 81/2008;
• Delegato/a ex art. 16 D.Lgs. n. 81/2008.
 

Capo IV-Norme conclusive
ART. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto
rettorale.
2. Al momento della proclamazione degli/delle eletti/e, di cui all’art. 15, e della nomina di cui all’art. 18, decadono i/le RLS in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
 

ART. 20 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sugli aspetti applicativi riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la Salute.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento riguardo alle operazioni di voto, di scrutinio e. ai ricorsi elettorali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei regolamenti elettorali di Ateneo e nella normativa nazionale in materia.