Tipologia: CCNL
Data firma: 19 luglio 2006
Validità: 19.07.2006 - 31.12.2007
Parti: Federproprietà e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals e Confappi e Uppi
Settori: Servizi, Colf e badanti
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I - Generalità e relazioni sindacali
Articolo 1 - Sfera di applicazione
Articolo 2 - Osservatorio nazionale
Articolo 3 - Ente Bilaterale
Articolo 4 - Trattenute sindacali
Titolo II - Classificazione dei lavoratori - Mansioni
Articolo 5 - Categorie dei lavoratori
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Articolo 8 - Costituzione del rapporto di lavoro
Articolo 9 - Periodo di prova
Articolo 10 - Documentazione
Articolo 11 - Contratti a tempo determinato
Articolo 12 - Tutela dei lavoratori adolescenti
Articolo 13 - Trattamento economico contratto intermittente o a chiamata
Articolo 14 - Discontinue prestazioni assistenziali durante l'attesa notturna
Articolo 15 - Prestazioni esclusivamente d'attesa
Articolo 16 - Riposo settimanale
Titolo IV - Orario di lavoro - Festività - Ferie - Permessi
Articolo 17 - Orario di lavoro
Articolo 18 - Lavoro straordinario
Articolo 19 - Festività
Articolo 20 - Ferie
Articolo 21 - Assenze e permessi
Articolo 22 - Permessi sindacali
Articolo 23 - Diritto allo studio
Articolo 24 - Matrimonio
Articolo 25 - Banca ore
Articolo 26 - Tutela delle lavoratrici madri
 Titolo V - Trattamento di malattia
Articolo 27 - Malattia
Articolo 28 - Infortunio
Articolo 29 - Gravidanza, puerperio e assistenza ai portatori di handicap
Titolo VI - Trattamento economico
Articolo 30 - Retribuzione e prospetto paga
Articolo 31 - Minimi retributivi
Articolo 32 - Vitto e alloggio
Articolo 33 - Scatti di anzianità
Articolo 34 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio
Articolo 35 - Tredicesima mensilità
Articolo 36 - Cessazione del rapporto di lavoro
Titolo VII - Trattamento di fine rapporto - Previdenza integrativa
Articolo 37 - Trattamento di fine rapporto
Articolo 38 - Morte del lavoratore - Corresponsione delle indennità
Articolo 39 - Previdenza integrativa
Titolo VIII - Provvedimenti disciplinari e disposizioni finali
Articolo 40 - Sanzioni disciplinari
Articolo 41 - Decorrenza e durata
Tabelle retributive contratto Colf
A) Prima categoria super
B) Prima categoria
C) Seconda categoria
D) Terza categoria
E) Discontinue prestazioni assistenza notturna (Articolo 15)
F) Prestazioni esclusivamente d'attesa (Articolo 16)
G) Valori convenzionali vitto e alloggio

Contratto collettivo nazionale di lavoro colf e badanti

Le sottoscritte Associazioni: Federproprietà (Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia) [...] e Fesica Confsal (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato) […], Confsal Fisals (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri) […] assistite dalla Confsal (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori) […] firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro colf e badanti depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'8/8/2006 dichiarano che: la Confappi (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare) […] e Uppi (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) […] sono cofirmatarie del suddetto Contratto Collettivo Nazionale.

Stipulato il 19/7/2006 tra Federproprietà (Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia), […] e la Fesica Confsal (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato) […] e la Confsal Fisals (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri) [….] assistite dalla Confsal (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori), […]

Titolo I - Generalità e relazioni sindacali
Articolo 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i lavoratori addetti al funzionamento della vita familiare; è ammessa la contrattazione di 2° livello in sede territoriale.

Articolo 2 - Osservatorio nazionale
Le parti, nella consapevolezza dell'importanza delle relazioni sindacali ed al fine di individuare scelte tese alla soluzione dei problemi economici, sociali e dell'occupazione, convengono, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, di costituire l'Osservatorio nazionale i cui componenti sono le parti stipulanti.
L'Osservatorio nazionale dovrà:
1. potenziare, verificare e vigilare sulla sicurezza del lavoro;
2. studiare progetti tesi alla valorizzazione professionale delle risorse umane tramite la formazione e riqualificazione del personale;
3. fornire linee di indirizzo per la contrattazione di 2° livello;
4. fornire interpretazioni delle norme contrattuali;
5. fornire pareri sull'applicazione del presente contratto.
Presso l'Osservatorio è costituita una Commissione nazionale paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da uguale numero di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro.
La Commissione ha il compito di esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, facenti capo alle organizzazioni nazionali che hanno stipulato il presente contratto.

Articolo 3 - Ente Bilaterale
Entro 2 mesi dalla firma del presente contratto le parti contraenti procederanno alla costituzione dell'Ente bilaterale, denominato Ebicoba.
I compiti dell'Ente sono i seguenti:
1. contrattazione e vertenzialità;
2. formazione professionale;
3. costituzione dell'Osservatorio di cui all'articolo precedente;
[…]
5. tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell'ambito del concetto di bilateralità.
L'ente gestirà vari fondi. In via prioritaria si indicano i seguenti:
- fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
- fondo per la formazione professionale;
[…]
- tutti gli altri fondi che si riterrà opportuno promuovere.
[…]

Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Articolo 12 - Tutela dei lavoratori adolescenti

Nei servizi familiari è ammessa l'assunzione di minori con più di 16 anni.
La materia è regolamentata ai sensi della Legge 17/10/1967 n. 977 e seguenti.

Articolo 14 - Discontinue prestazioni assistenziali durante l'attesa notturna
Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all'infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla Tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte.
[…]

Articolo 15 - Prestazioni esclusivamente d'attesa
Il lavoratore assunto per garantire la presenza notturna verrà retribuito come previsto dalla Tabella F, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 7.00, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno.
[…]

Articolo 16 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale è di 36 ore (art. 2109 c.c.); deve essere goduto per 24 ore preferibilmente di domenica (i lavoratori di altra religione possono contrattare un diverso giorno di riposo. In tal caso il lavoro svolto di domenica non dà diritto alla maggiorazione domenicale che verrà però corrisposta nel caso in cui dovesse lavorare nel giorno concordato di riposo) mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti, nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
[…]

Titolo IV - Orario di lavoro - Festività - Ferie - Permessi
Articolo 17 - Orario di lavoro

La media totale delle ore lavorative settimanali è stabilita in 48 ore per i lavoratori conviventi.
Per i lavoratori non conviventi l'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali distribuito in 5 o 6 giorni.
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio retribuito, nelle ore pomeridiane, normalmente non inferiore a 2 ore. È consentito il recupero, consensuale ed a regime normale, di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
Le cure della persona e delle cose personali saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell'orario di lavoro.
[…]

Articolo 18 - Lavoro straordinario
[…]
Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno 48 ore di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari impreviste esigenze.
In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno o diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso.

Articolo 20 - Ferie
L'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. […]
Il periodo minimo di quattro settimane non può essere monetizzato salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno è quindi sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003; ML circ. n. 8/2005).
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile […]

Articolo 21 - Assenze e permessi
[…]
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi, possono usufruire di un monte annuo di 40 ore di permessi retribuiti, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per lavoratori domestici.

Articolo 25 - Banca ore
In sede di contrattazione di 2° livello, possono essere individuate le modalità di costituzione e di funzionamento di una banca-ore per ogni lavoratore, nella quale far affluire le ore corrispondenti alle non regolamentate assenze dal lavoro ai fini della compensazione con quelle di lavoro effettivamente svolto eccedenti l'orario giornaliero contrattualmente stabilito, previa traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni. La compensazione si realizzerà comunque entro 1 anno dall'inizio dell'accumulo delle ore; trascorso tale periodo al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore lavorative ancora non compensate.
L'applicazione delle modalità di cui sopra è subordinata al recepimento di essere nei contratti individuali.

Articolo 26 - Tutela delle lavoratrici madri
Si applicano le norme di legge vigente. In particolare è vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Titolo V - Trattamento di malattia
Articolo 29 - Gravidanza, puerperio e assistenza ai portatori di handicap
Per il trattamento d'assistenza in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, così come per i portatori di handicap.

Titolo VI - Trattamento economico
Articolo 32 - Vitto e alloggio

L'ambiente di lavoro non deve recare pregiudizio all'integrità fisica e morale dello stesso, il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una nutrizione adeguata per qualità e quantità.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo al fine di salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
[…]

Titolo VIII - Provvedimenti disciplinari e disposizioni finali
Articolo 40 - Sanzioni disciplinari

[…]
Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco in caso di mancanze gravi, compresa l'ubriachezza in servizio, che pregiudichino la prosecuzione del rapporto fiduciario.
[…]