Categoria: Prassi amministrativa
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Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Decreto Rettorale 14 luglio 2020, n. 278/2020

IL RETTORE

Premesso che:
- a norma dell’articolo 1, lettera s) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, nelle Università possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL e che per le finalità di cui al precedente periodo, le Università devono assicurare, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;
- a norma di quanto disposto dall’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni devono adeguare le misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del citato d.l. n. 18/2020, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, organizzando il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi - oltre che adottando le misure organizzative che saranno individuate con decreto dal Ministro per la P.A. - attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendone modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità;
- è necessario ed urgente avviare il ripristino graduale delle attività dell’Ateneo nel rispetto di tutte le prescrizioni di prevenzione e di sicurezza, previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall’Allegato 12 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e dal Modello di gestione degli adempimenti da adottare nella fase di rientro al lavoro nelle strutture dell’università degli Studi di Urbino Carlo Bo, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 100/2020 del 28 aprile 2020;
- si è valutata la necessità che in ogni struttura dell’università siano presenti figure giuridiche in grado di vigilare, nell’ambito delle funzioni proprie dell’incarico rivestito, sull’efficacia e sul rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza sul lavoro correlate alla gestione dell’emergenza Covid-19 adottate con il citato Modello di gestione;
Richiamati:
- il vigente Statuto;
- il Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dell'università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 30/2019 del 30 gennaio 2019;
- il Modello di gestione degli adempimenti da adottare nella fase di rientro al lavoro nelle strutture dell’università degli studi di Urbino Carlo Bo, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 100/2020 del 28 aprile 2020;
- l’Organigramma dell’Amministrazione centrale di Ateneo approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 38/2016 del 26 febbraio 2016 e s.m.i.;
- il Funzionigramma di Ateneo;
- tutte le disposizioni adottate dall’Ateneo in relazione all’emergenza Covid-19;
Visti:
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- gli articoli 16 e 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla L. 22 maggio 2020 n. 35;
- il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 aprile 2020;
- la direttiva n. 3/2020 del 4 maggio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
- l’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- l’articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
Considerato opportuno:
- rendere più puntuali e capillari le funzioni di vigilanza relative agli adempimenti di cui al predetto Modello di gestione mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti che, a vario titolo, svolgono funzioni di supervisione e di coordinamento, anche mediante integrazioni del Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dell'università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 30/2019 del 30 gennaio 2019;
- impartire direttive per la puntuale identificazione delle responsabilità connesse agli adempimenti da adottare, in riferimento all’emergenza Covid-19, nella fase di rientro al lavoro nelle strutture dell’università;
 

DECRETA

di impartire, quale datore di lavoro, le seguenti direttive per la identificazione delle responsabilità connesse agli adempimenti da adottare, in riferimento all’emergenza Covid-19, nella fase di rientro al lavoro nelle strutture dell’università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
 

Articolo 1
Disposizioni per la ripresa graduale dell’attività amministrativa

1. In considerazione delle funzioni di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo attribuitegli dall’articolo 21, comma 1, dello Statuto, il Direttore generale è responsabile della ripresa graduale dell’attività amministrativa dell’Ateneo nel rispetto delle disposizioni adottate a livello nazionale e territoriale in relazione all’emergenza Covid-19 e delle misure precauzionali previste dalle disposizioni assunte dall’Ateneo e dal Modello di gestione degli adempimenti da adottare nella fase di rientro al lavoro nelle strutture dell’università degli Studi di Urbino Carlo Bo, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 100/2020 del 28 aprile 2020.
2. Il Direttore generale programma e dispone l’apertura graduale delle strutture dell’Ateneo avvalendosi a tal fine della collaborazione dei Dirigenti, dei Responsabili degli uffici e dei servizi, dei Direttori di Dipartimento, con il supporto dell’ufficio Prevenzione e Protezione. Al riguardo vengono emanati atti specifici.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dell'università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 30/2019 del 30 gennaio 2019, il Direttore generale, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, nella predetta fase di rientro organizza l’attività lavorativa sotto l’aspetto gestionale e vigila su di essa tenendo conto di tutte le disposizioni adottate a tal fine dall’Ateneo e nel rispetto di tutte le prescrizioni precauzionali previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall’Allegato 12 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e dal citato Modello di gestione dell’università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Nei servizi dell’Area Economico-finanziaria ai fini di quanto previsto nel precedente periodo del presente comma si provvede d’intesa con il responsabile di tale Area.
4. Ove sussistano condizioni logistiche che impediscano al personale di svolgere la propria attività nel pieno rispetto del principio del distanziamento sociale e purché tale attività sia compatibile con lo smart working, il Direttore generale dispone il ricorso a tale modalità organizzativa, informandone preventivamente le rappresentanze sindacali.
5. In ogni struttura dell’Ateneo, su proposta del Direttore generale, sono immediatamente individuati nell’ambito del personale amministrativo indicato nell'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, i preposti responsabili dell’attuazione delle misure precauzionali previste dalle disposizioni assunte dall’Ateneo e dal citato Modello di gestione. Nei plessi dipartimentali i preposti di cui al precedente periodo sono individuati sentiti i Direttori dei Dipartimenti afferenti al plesso.
6. Ai preposti di cui al comma precedente spetta vigilare, nell’ambito della struttura di competenza, sull’effettivo espletamento, da parte dei soggetti incaricati, delle misure precauzionali previste dalle disposizioni assunte dall’Ateneo e dal citato Modello di gestione, nonché fornire periodicamente al Direttore generale un riscontro circa la realizzazione dei predetti adempimenti. In ogni caso, non appena ne vengano a conoscenza, i preposti hanno l’obbligo di segnalare immediatamente al Direttore generale eventuali criticità e disfunzioni relative all’applicazione dei predetti adempimenti.
7. I preposti di cui al precedente comma 5 che operano nei plessi dipartimentali inviano per conoscenza il riscontro di cui al precedente comma 6 anche ai Direttori dei Dipartimenti afferenti al plesso, segnalando altresì le eventuali criticità e disfunzioni di cui allo stesso comma.
8. Il Direttore generale, sulla base di quanto previsto dai precedenti commi 5, 6 e 7, esercita la vigilanza complessiva sulla realizzazione dei predetti adempimenti informandone periodicamente il Rettore quale datore di lavoro e Presidente del Consiglio di amministrazione.
 

Articolo 2
Disposizioni per la ripresa graduale delle attività di ricerca

1. In relazione alla ripresa graduale delle attività di ricerca nel rispetto delle determinazioni assunte al riguardo dall’Ateneo, l’organizzazione delle attività medesime ed i connessi compiti di vigilanza relativi all’osservanza delle misure precauzionali previste dalle disposizioni adottate dall’Ateneo e dal citato Modello di gestione spettano ai Direttori di Dipartimento quali Dirigenti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del citato Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 1 in merito all’organizzazione delle attività amministrative ed alla individuazione dei preposti fra il personale amministrativo, in relazione alle finalità del presente articolo in ogni Dipartimento, su proposta del relativo Direttore, sono immediatamente individuati quali preposti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del citato Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, i docenti e i ricercatori che coordinano gruppi di ricerca i quali sono responsabili dell’attuazione delle misure precauzionali previste dal comma precedente del presente articolo e della connessa vigilanza. Nei laboratori i preposti di cui al periodo precedente sono individuati nell’ambito del personale docente, ricercatore e tecnico che svolge attività di ricerca in laboratorio.
3. I preposti di cui al comma precedente forniscono periodicamente al Direttore di Dipartimento un riscontro circa la realizzazione delle predette misure precauzionali. In ogni caso, non appena ne vengano a conoscenza, i preposti hanno l’obbligo di segnalare immediatamente al Direttore di Dipartimento eventuali criticità e disfunzioni relative all’applicazione delle predette misure.
4. I Direttori di Dipartimento, sulla base di quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, esercitano la vigilanza complessiva sulla realizzazione delle predette misure precauzionali informandone periodicamente il Rettore quale datore di lavoro e Presidente del Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda le attività di ricerca nei laboratori, i Direttori di Dipartimento esercitano la vigilanza di cui al periodo precedente in stretta collaborazione con il personale docente, ricercatore e tecnico che svolge le predette attività nonché, ove necessario, con i Presidenti delle Strutture didattiche e i Coordinatori di Dottorato.
 

Articolo 3
Disposizioni per la ripresa graduale delle attività didattiche

1. In relazione alla ripresa delle attività didattiche nel rispetto delle determinazioni assunte al riguardo dall’Ateneo, l’organizzazione delle attività medesime e i connessi compiti di vigilanza relativi all’osservanza delle misure precauzionali previste dalle disposizioni adottate dall’Ateneo e dal citato Modello di gestione spettano ai Direttori di Dipartimento quali Dirigenti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del citato Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro..
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 1 in merito all’organizzazione delle attività amministrative ed alla individuazione dei preposti fra il personale amministrativo, in relazione alle finalità del presente articolo in ogni Dipartimento sono individuati quali preposti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del citato Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, i Presidenti delle Strutture didattiche, i quali sono responsabili dell’attuazione delle misure precauzionali previste dal comma precedente del presente articolo e della connessa vigilanza, avvalendosi a tal fine del costante supporto del personale amministrativo del Dipartimento che si occupa delle attività didattiche. Per quanto concerne le attività didattiche svolte in laboratorio sono individuati come preposti anche i docenti e i ricercatori che, individualmente o come coordinatori di gruppo, svolgono le suddette attività.
3. I preposti di cui al comma precedente forniscono periodicamente al Direttore di Dipartimento un riscontro circa la realizzazione delle predette misure precauzionali. In ogni caso, non appena ne vengano a conoscenza, i preposti hanno l’obbligo di segnalare immediatamente al Direttore di Dipartimento eventuali criticità e disfunzioni relative all’applicazione delle predette misure.
4. I Direttori di Dipartimento, sulla base di quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, esercitano la vigilanza complessiva sulla realizzazione delle predette misure precauzionali informandone periodicamente il Rettore quale datore di lavoro e Presidente del Consiglio di amministrazione.
5. In relazione alle attività didattiche previste nei Dottorati di ricerca, le responsabilità dei Presidenti delle Strutture didattiche di cui ai commi precedenti del presente articolo spettano ai Coordinatori di Dottorato.
 

Articolo 4
Formazione e organizzazione

1. Nel rispetto dell’articolo 19, comma 3, del citato Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, i soggetti di cui ai precedenti articoli ricevono immediatamente a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, i cui contenuti comprendono, oltre quanto previsto dall’articolo 37, comma 7, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, anche gli adempimenti previsti dalle disposizione adottate dall’Ateneo per l’emergenza Covid-19 e dal citato Modello di gestione.
2. I dirigenti e i preposti di cui agli articoli precedenti provvedono all’attuazione delle misure precauzionali di cui alle presenti direttive ed alla relativa vigilanza avvalendosi della costante cooperazione, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 81/2008 e dell’articolo 9 del citato Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, dei componenti del personale docente, amministrativo e tecnico secondo le rispettive competenze e mansioni, ai quali è fornita un’adeguata informazione e formazione sulle predette misure precauzionali.
 

Articolo 5
Monitoraggio

1. Sulla base delle informazioni ricevute, il Rettore, avvalendosi dell’apporto e del confronto con la Commissione di esperti in materia di salute e sicurezza per l’emergenza Covid-19 e con le Rappresentanze del personale, ivi compresi i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), monitora l’attuazione delle presenti direttive riferendone al Consiglio di amministrazione.
2. Le presenti direttive saranno tempestivamente aggiornate ove intervengano ulteriori disposizioni nazionali o territoriali che lo rendano necessario.
 

Articolo 6
Norma finale

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente decreto.

Urbino, 14 luglio 2020


Fonte: ateneo.uniurb.it