Tipologia: CCNL
Data firma: 2 maggio 2006
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2008
Parti: Assiv, Assvigilanza, Univ. Federsicurezza, Ancst-Legacoop, Federlavoro e servizi, Agci-Psl e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza privata
Fonte: CNEL

Sommario:

 Verbale accordo
Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Livello nazionale

Art. 3 - Diritti di informazione
Capo II - Strumenti della bilateralità
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale - Compiti
Art. 5 - Composizione e procedure
Ente Bilaterale Nazionale
Art. 6 - Scopi
Art. 7 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 8 - Contributo di assistenza contrattuale
Capo III - Contrattazione integrativa di secondo livello
Livello territoriale
Art. 9 - Diritti di informazione
Art. 10 - Contrattazione integrativa e materie demandate
Art. 11 - Composizione delle controversie - Procedure
Art. 12 - Collegio arbitrale
Art. 13 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuati
Livello aziendale
Art. 14 - Diritti di informazione
Art. 15
Titolo III - Attività sindacali
Art. 16 - Dirigenti sindacali nazionali e provinciali delle RSA e delle RSU
Art. 17 - Permessi retribuiti
Art. 18 - Diritto di affissione
Art. 19 - Permessi non retribuiti
Art. 20 - Referendum
Art. 21 - Assemblee
Art. 22 - Delegato aziendale
Art. 23 - Contributi associativi sindacali
Titolo IV - Tutele e garanzie
Capo I - Sicurezza sul lavoro

Art. 24 - Sicurezza sul lavoro
Art. 25 - Cambio di appalto e/o affidamento di servizio
Premessa
Art. 26 - Condizioni per attivare la procedura
Art. 27 - Modalità di attivazione e di espletamento della procedura
Capo II - Previdenza integrativa
Art. 28 - Previdenza integrativa
Art. 29 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 30 - Pari opportunità
Titolo V - Classificazione del personale
Capo I - Norme generali

Art. 31 - Classificazione
Art. 32 - Mutamenti di mansioni
Capo II - Norme speciali per i quadri
Art. 33
Capo III - Norme speciali per produttori ed esattori
Art. 34
Titolo VI - Mercato del lavoro
Premessa
Capo I - Apprendistato
Premessa
Art. 35 - Sfera di applicazione
Art. 36 - Limiti di età
Art. 37 - Assunzione
Art. 38 - Percentuali di conferma
Art. 39 - Metodologie applicative
Art. 40 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 41 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 42 - Doveri dell'apprendista
Art. 43 - Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
Art. 44 - Formazione: Durata
Art. 45 - Formazione: contenuti
Art. 46 - Durata
Art. 47 - Tutor
Art. 48 - Trattamento normativo
Art. 49 - Trattamento economico
Art. 50 - Malattia
Art. 51 - Rinvio alla legge
Capo II - Tempo determinato
Art. 52 - Contratto a tempo determinato
Art. 53 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 54 - Monitoraggio
Capo III - Lavoro a tempo parziale
Premessa
Art. 55 - Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 56 - Elementi e durata del rapporto a tempo parziale
Art. 57 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
Art. 58 - Relazioni sindacali aziendali
Art. 59 - Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 60 - Denuncia del patto di prestazione lavorativa in regime di clausola elastica
Art. 61 - Lavoro supplementare
Art. 62 - Registro del lavoro supplementare
Art. 63 - Principio di non discriminazione e di proporzionalità
Art. 64 - Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima
Art. 65 - Condizioni di miglior favore
Art. 66 - Rinvio alla legge
Art. 67 - Part-time, post-maternità
Titolo VII - Rapporto di lavoro
Capo I - Assunzione

Art. 68
Art. 69 - Periodo di prova
Art. 70 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Titolo VIII - Orario di lavoro

Art. 71 - Norme generali
Art .72 - Riposo giornaliero
Art. 73 - Riposo settimanale
Art. 74 - Pause
Art. 75
Art. 76 - Sistema 5+1
Art. 77 - Sistema 6+1+1
Art. 78 - Flessibilità
Art. 79 - Straordinario
 Art. 80
Art. 81 - Banche delle ore
Art. 82
Art. 83 - Ruolo amministrativo
Titolo IX - Permessi, ferie, festivitá e congedi
Capo I - Permessi

Art. 84 - Permessi annuali
Capo II - Ferie
Art. 85 - Ferie
Art. 86
Art. 87
Capo III - Festività
Art. 88 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 89
Capo IV - Congedi
Art. 90 - Norma generale
Art. 91 - Congedo matrimoniale
Art. 92 - Permessi retribuiti lavoratori
Art. 93 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
Art. 94 - Congedi per eventi e cause familiari retribuiti
Art. 95 - Permessi per handicap
Art. 96 - Permessi per donatori di sangue
Art. 97 - Permessi per i famigliari di un tossicodipendente
Art. 98 - Congedi famigliari non retribuiti
Titolo X - Missione e trasferta
Art. 99 - Missione e trasferta
Art. 100 - Rimborso spese
Titolo XI - Doveri del personale e norme di comportamento
Art. 101 - Norme generali
Art. 102 - Sospensione cautelare
Art. 103 - Ritiro patente
Art. 104 - Provvedimenti disciplinari
Titolo XII - Trattamento economico
Art. 105 - Retribuzione normale
Art. 106 - Salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata)
Art. 107 - Indennità di contingenza
Art. 108 - Indennità relative ai servizi prestati
Art. 109 - Indennità di vacanza contrattuale
Art. 110 - Terzi elementi retributivi
Art. 111 - Scatti di anzianità
Art. 112 - Retribuzione di fatto
Art. 113 - Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione
Art. 114 - Prospetto paga
Art. 115 - Paga giornaliera e oraria
Art. 116 - Maggiorazione per lavoro: Festivo - Straordinario
Art. 117 - Mensilità supplementari - (13ª e 14ª)
Art. 118 - Indennità di cassa e/o maneggio denaro
Art. 119 - Divisa e l'equipaggiamento
Art. 120 - Rinnovi: Decreto guardia giurata - Porto d'armi e tassa tiro a segno
Art. 121 - Assistenza legale
Titolo XIII - Sospensione delle prestazioni
Capo I - Malattia

Art. 122
Art. 123
Art. 124
Art. 125 - Conservazione del posto di lavoro
Capo II - Infortuni
Art. 126
Art. 127
Art. 128
Capo III - Gravidanza e puerperio
Art. 129 - Normativa
Art. 130 - Adozione e/o affidamento
• A)- Astensione obbligatoria
• B)- Astensione facoltativa
• C)- Riposi orari
Art. 131 - Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento
Art. 132 - Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino
Art. 133
Art. 134
Art. 135
Art. 136
Art. 137 - Richiamo alle armi - Servizio civile
Titolo XIV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 138 - Recesso
Art. 139 - Preavviso
Art. 140 - Licenziamento per giusta causa
Art. 141 - Anzianità di servizio
Art. 142 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XV
Art. 143 - Una tantum
• Una tantum
Art. 144 - Decorrenza e durata
Art. 145 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 146 - Procedura per la composizione delle controversie collettive
Art. 147 - Distribuzione del contratto
Allegati
Allegato 1 - Statuto dell'Ente Bilaterale Regionale
Allegato 2 - Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Allegato 2/A - Lega Nazionale Cooperative e Mutue Confederazione Cooperative italiane Associazione Generale Cooperative Italiane
Allegato 3 - Accordo applicativo del D.Lgs. n. 626/94
Allegato 4 - Accordo Nazionale per la unificazione del punto di contingenza
Allegato 5 - Direzione Generale dei rapporti di lavoro Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Allegato 6 - Anticipazione sull'indennità di anzianità
Allegato 7 - Priorità per la concessione di anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto
Allegato 8 - Accordo Apprendistato
Allegato 9 - Licenziamenti collettivi
Allegato 10 - Contributi di assistenza contrattuale Coasco
Allegato 11 - Legge 11 maggio 1990, n. 108
Allegato 12 - Legge 20 maggio 1970, n. 300
Allegato 13 - Legge 29 maggio 1982, n. 297
Allegato 14 - Pari opportunità Legge 108 /90
Allegato 15 - Decreto Ministeriale Legge 66 - Circolare Esplicativa, Accordo sulle relative certificazioni
Allegato 16 - Verbale di Accordo
Allegato 17 - Avviso comune sul settore vigilanza privata
Allegato 18 - Assiv - Associazione Italiana Vigilanza

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione VII

Verbale accordo
Il giorno 6 dicembre 2006 presso il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi assistita dalla dott.ssa Barbara Pettine, dal dott. Ferruccio Nobili e dalla dott.ssa Erminia Viggiani
Tra Assiv (Associazione Italiana Vigilanza) […], Assvigilanza (Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata) […], Univ (Unione Nazionale Istituti di Vigilanza) […], Federsicurezza - Confcommercio […], Ancst - Legacoop […], Federlavoro e servizi - Confcooperative […], Agci Psl (Associazione Generale Cooperative Italiane) […], Filcams Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi) […], Fisascat Cisl (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo Servizi) […], Uiltucs (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi)
[…]

Visto
- Il CCNL dell'8 gennaio 2002;
- L'accordo di rinnovo firmato il 2 maggio 2006;
Si é stipulato Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata 2004- 2008

Il giorno 2 maggio 2006, in Roma tra l'Associazione Italiana Vigilanza - Assiv […]; l'Associazione Nazionale istituti di Vigilanza Privata - Assvigilanza […]; l'Unione Nazionale Istituti di Vigilanza - Univ […], con la presenza di Federsicurezza - Confcommercio […]; l'Ancst-Legacoop […]; Federlavoro e servizi - Confcooperative […] e assistiti dal Responsabile delle Relazioni industriali di Confcooperative […]; l'Associazione Generale Cooperative Italiane - Agcl - Produzione e Servizi di Lavoro […] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams- Cgil) […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo Servizi (Fisascat-Cisl) […] con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], la Unione italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs) […] e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) […]

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'8 Gennaio 2002, ed il relativo Accordo di rinnovo siglato il 2 Maggio 2006 si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da istituti di Vigilanza Privata, 2004/2008 comprensivo del primo e secondo biennio nel rispetto del Protocollo del 23 Luglio 1993

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art.1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro fra tutti gli istituti Consorzi e Cooperative di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti ed il relativo personale dipendente, che operano in tutti quei servizi, compiti e categorie di beni mobili ed immobili indicati nell'Avviso Comune sottoscritto tra le parti, che costituisce parte integrate del presente CCNL (allegato 17), nonché alle g.p.g. utilizzate in servizi di vigilanza campestre.

Art. 2
Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce, ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali nazionali, usi e consuetudini. Restano salve le norme di miglior favore degli accordi di 2 livello, sottoscritti dalle parti stipulanti del presente contratto, purché non in contrasto con quanto previsto dal presente CCNL. Per quanto riguarda eventuali norme in contrasto, con il presente CCNL, le parti si incontreranno a livello territoriale per la necessaria armonizzazione.
La sua integrale applicazione, anche per quanto concerne la contrattazione decentrata sottoscritta dalle parti stipulanti il presente CCNL con particolare riferimento a: orario di lavoro, accesso ai servizi dell'Ente Bilaterale, rilascio della relativa certificazione liberatoria, è condizione pregiudiziale per quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 27/04/2006 pubblicato in G.U. n.108 dell'11/05/2006 e dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 557/PAS.7446.100899 (10) dell'1/06/2006 e per il rilascio dell'autorizzazione all'assunzione degli apprendisti.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Livello nazionale
Art. 3 - Diritti di informazione

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OOSS Nazionali firmatarie del presente Contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità;
d) andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele- allarmi, ecc..);
e) stato delle relazioni sindacali a livello territoriale;
2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.
Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente Contratto.

Capo II - Strumenti della bilateralità
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale - Compi
ti
É istituita la Commissione Paritetica Nazionale, organo bilaterale, preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti, l'aggiornamento del Contratto Nazionale della Vigilanza, su quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
In particolare:
1) esamina e decide, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti normativi o di singole clausole contenute nel presente Contratto Nazionale, dei Contratti collettivi di 2° livello, di ogni altro problema prospettato dalle articolazioni locali delle parti stipulanti o da singoli istituti, o da lavoratori per il tramite delle parti stesse a livello locale;
2) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, anche in relazione ai processi di innovazione tecnologica/organizzativa del settore;
3) esamina le proposte avanzate dalle parti stipulanti il presente Contratto ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stesse, per il loro inserimento contrattuale, in occasione dei rinnovi contrattuali;
4) esamina e decide le controversie relative alla stipulazione dei contratti integrativi di 2° livello

Ente Bilaterale Nazionale
Art. 6 - Scopi

L'Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata, disciplinato da apposito Statuto e Regolamento ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello Regionale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza degli statuti con gli schemi allegati e rilasciando i relativi visti di conformità;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore della Vigilanza Privata, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) promuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica;
f) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
g) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
h) promuovere lo sviluppo, anche attraverso sportelli dedicati e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali;
i) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali della Vigilanza Privata e delle relative esperienze bilaterali;
l) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale stesso;
m) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale per la Vigilanza Privata.
n) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di Vigilanza Privata (Parlamento, Ministero dell'interno, Ministero del Lavoro, ecc.) ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore;
o) essere uno strumento per un ruolo attivo a livello centrale e periferico quale interlocutore delle istituzioni competenti in materia di Vigilanza Privata, per la realizzazione di iniziative coerenti alta tipicità del settore e finalizzate al suo miglioramento complessivo;
p) programmare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
q) rilasciare la certificazione liberatoria ai singoli istituti di Vigilanza, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che attesti il recepimento e l'applicazione integrale della contrattazione collettiva nazionale e decentrata stipulata dalle Parti sociali sottoscriventi il presente contratto (allegati 15 e 16);
r) fungere da supporto e da segreteria dell'OPN, curando la realizzazione, stampa e diffusione dell'opuscolo- manuale sulla sicurezza per il settore, di cui all'accordo applicativo del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, e della commissione paritetica nazionale;
s) costituire una banca dati relativa alla professionalità, con il supporto degli enti bilaterali regionali e di area territoriale affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel settore. Le risultanze del lavoro svoltò saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello regionale di nuove figure professionali per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
[…]
u) fatte salve le competenze della commissione paritetica nazionale, decidere sulle controversie derivanti dalle determinazioni degli enti Bilaterali territoriali.
v) assistere gli istituti e/o gli Enti e/o le strutture formative nella definizione di piani e/o progetti formativi rilasciando il relativo certificato. La certificazione è riservata esclusivamente ai piani e/o progetti formativi relativi ai dipendenti di Istituti nel rispetto di quanto previsto dal 2 comma dell'art. 2 del presente CCNL.
L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e del DURC secondo i criteri di cui agli allegati 15 e 16 del presente CCNL.
Gli organi statutari degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL.
L'Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
L'Ente Bilaterale invierà periodicamente alle parti sociali, al Ministero dell'Interno e a tutte le Prefetture, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base Nazionale, determinati dagli aumenti contrattuali del presente CCNL.
Analogo ruolo svolgeranno gli Enti Bilaterali Regionali, o di specifiche aree territoriali, in relazione agli aumenti di costo determinati dalla contrattazione decentrata sottoscritta dalle strutture territoriali delle parti sociali stipulanti il presente CCNL.
L'Ente Bilaterale Nazionale costituirà, se occorre anche con componenti esterni, un Osservatorio che avrà il fine di monitorare il settore della Vigilanza Privata; analoghi Osservatori saranno istituiti presso gli Enti Bilaterali Regionali.
L'Ente Bilaterale Nazionale costituirà una commissione per esprimere il parere di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art. 39 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 secondo comma del presente CCNL.
Il comitato esecutivo dell'Ente Bilaterale Nazionale può istituire apposita commissione, con le modalità definite dallo stesso comitato esecutivo, ai fini del rilascio della certificazione liberatoria prevista dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.7446.10089D(10) del 1 Giugno 2006.
Dichiarazione a verbale "A"
Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 8, vengono fatti salvi gli accordi interconfederali stipulati in materia di formazione tra le Associazioni del Movimento Cooperativo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Dichiarazione a verbale "B"
L'Ente Bilaterale Regionale o di specifiche aree territoriali è strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con appositi Statuto e Regolamento (Allegali). L'Ente Bilaterale Nazionale può autorizzare; la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a specifiche aree territoriali.
Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti che li hanno costituiti, concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.

Capo III - Contrattazione integrativa di secondo livello
Livello territoriale
Art. 9 - Diritti di informazione

Le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OOSS nazionali firmatarie del presente Contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) e d), ed eventuali processi di trasformazione, in atto localmente per i riflessi sui livelli occupazionali.

Art. 10 - Contrattazione integrativa e materie demandate
É ammessa la Contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali (Regionali e/o Provinciali) delle parti stipulanti il presente Contratto Collettivo. La stipula di contratti integrativi potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie:
a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e nelle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni dell'UE, nazionali e degli enti locali competenti in materia, al fine di realizzare possibili sinergie;
b) le azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di pari opportunità uomo- donna;
c) l'adozione di diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro, rispetto a quanto previsto dagli artt. 78 e 81;
d) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del primo comma dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto;
e) la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge;
[…]
i) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;
[…]
k) definizione di accordi in materia di mercato del lavoro;
[…]

Art. 11 - Composizione delle controversie - Procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/1998 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione, costituita presso l'Ente Bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente Contratto.
La Commissione di conciliazione provinciale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Contratto, della Filcams-Cgil, della Fisascat-Cisl o della Uiltucs-Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
[…]

Livello aziendale
Art. 14 - Diritti di informazione

Gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie;
- su ristrutturazione aziendali di particolari rilievi.
In tale ambito le Parti, ferma restando l'autonomia decisionale e gestionale dell'istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.

Art. 15
Le seguenti materie, per la loro specificità sono oggetto di contrattazione aziendale o interaziendale:
a) turni e nastri orari e relativa rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
b) materie demandate dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche;
c) modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
d) quanto delegato alla contrattazione dall'art. 20 della legge 300/70;
e) altri sistemi di distribuzione dell'orario settimanale;
f) quanto demandato dalla normativa sul Mercato del Lavoro, prevista dal presente CCNL.

Titolo III - Attività sindacali
Art. 18 - Diritto di affissione

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 21 - Assemblee
Negli Istituti nei quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 22 - Delegato aziendale
Negli Istituti che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni é nullo ai sensi dell'art. 4 della Legge 15 luglio 1966 n. 604 (allegato 19).
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (allegato 13).
[…]

Titolo IV - Tutele e garanzie
Capo I - Sicurezza sul lavoro

Art. 24 - Sicurezza sul lavoro
Viene confermata la centralità del CCNL in merito alle soluzioni che verranno individuate ed alle metodologie riguardanti le relazioni sindacali previste negli accordi applicativi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, parti integranti del presente Contratto (all. 4/a e 4/b).
L'OPN provvederà a definire un manuale sulla sicurezza sul lavoro che sarà realizzato e diffuso dall'Ebinvip.
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 all'Ebinvip viene assegnato il compito di orientare e promuovere iniziative informative e formative nei confronti dei lavoratori.

Titolo VI - Mercato del lavoro
Premessa

[…]
Le parti, nel rispetto della normativa vigente, individuano, in maniera esclusiva, l'utilizzo delle seguenti tipologie contrattuali non a tempo indeterminato per il settore della Vigilanza privata per le quali definiscono la regolamentazione:
1) lavoro a tempo determinato;
2) apprendistato professionalizzante;
3) il lavoro somministrato a tempo determinato, per il solo personale amministrativo.
Il presente CCNL intende regolamentare inoltre il lavoro a tempo parziale.

Capo I - Apprendistato
Art. 36 - Limiti di età

Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal titolo sesto del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero per il personale del ruolo amministrativo a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 28 marzo 2003 n. 53.

Art. 41 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.

Art. 42 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 44 - Formazione: Durata
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato per l'Apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'Azienda di almeno 120 ore per anno.
Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabili un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
É in facoltà dell'Istituto anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 45 - Formazione: contenuti
Per la formazione degli apprendisti, ai sensi della legislazione vigente, gli istituti faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il presente CCNL di cui all'allegato 8.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare, sia i contenuti a carattere trasversale, sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti anche all'interno degli Enti Bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria, in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro;
Quanto sopra nel rispetto del modello elaborato dall'Ente Bilaterale Nazionale.
I contenuti, nel rispetto delle leggi vigenti, e le competenze da conseguire mediante esperienze di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e i servizi di Settore;
- conoscere e sapere applicare le basi tecniche/scientifiche della professionalità;
- conoscere e sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni tecnologiche di interesse settoriale.
[…]

Art. 47 - Tutor
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni ai fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi dell'art. 49, comma 5, lett. e) del decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
É impegno comune definire modalità di svolgimento dell'attività di tutor compatibile con l'organizzazione del lavoro e dei servizi del settore della Vigilanza Privata, anche attraverso l'utilizzo di personale di qualifica superiore in forme collettive di assistenza alla formazione.

Art. 48 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 44, sono comprese nell'orario di lavoro.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.

Art. 51 - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente Contratto, in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
[…]
Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti si danno attesi atto che nella provincia di Bolzano, Trento e Regione Sicilia l'istituto dell'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
Dichiarazione a verbale n. 3
Il fac-simile di richiesta di parere di conformità e di congruità nonché il fac-simile di riposta da parte delle commissioni istituite in seno agli enti bilaterali e allegato al presente CCNL sarà presentato dagli istituti del settore agli Enti Bilaterali Nazionali e Territoriali.

Capo II - Tempo determinato
Art. 54 - Monitoraggio
In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione à tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all'apposita Commissione costituita presso l'Ente Bilaterale regionale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.

Capo III - Lavoro a tempo parziale
Art. 58 - Relazioni sindacali aziendali

Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, 1° comma,
ultima frase, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali azienda, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.
Ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della Legge 300/70 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.

Art. 63 - Principio di non discriminazione e di proporzionalità
In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare degli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, quali:
[…]
- Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
[…]
- Norme sulla tutela della sicurezza;
- Formazione professionale;
[…]
- Diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 300/70 e successive modificazioni;
[…]

Titolo VII - Rapporto di lavoro
Capo I - Assunzione
Art. 68

[…]
Ai fini della sicurezza ed integrità fisica tutto il personale dipendente dovrà possedere i requisiti per l'ottenimento del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata.
[…]
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (all. 14), per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti istituti di assistenza e previdenza, seconda le vigenti norme di legge.
[…]

Titolo VIII - Orario di lavoro
Art. 71 - Norme generali

Visto quanto previsto dal decreto Interministeriale del 27/04/2006 pubblicato in G.U. n.108 dell'11/05/2006 il presente titolo disciplina in maniera organica ed unitaria l'organizzazione e la gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti dagli istituti di vigilanza.
Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL al titolo orario di lavoro le Parti ribadiscono la coerenza e la continuità dell'attuale impianto contrattuale e normativo per la parte che disciplina l'organizzazione dell'orario di lavoro con quanto già previsto nel precedente CCNL 2001/2004.
Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo.
Pertanto la regolamentazione di cui al presente CCNL in materia di orario di lavoro si applica anche ai lavoratori notturni.
Fermo restando quanto previsto dal D.L. 27/04/2006 per tutto quanto non espressamente regolato dal presente CCNL si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 66/2003.
Le parti stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili al fine di evitare pericoli e/o danni ai beni da vigilare convengono quanto segue:
a) Orario di lavoro settimanale - Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con R.D. 6 Dicembre 1923, n. 2657 e dall'art. 16 lettera "D" del D.Lgs. 66/2003, la prestazione lavorativa si esplica secondo i sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui agli articoli successivi, previo confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso.
In attuazione a quanto previsto dall'art. 3 D.Lgs. 66/2003 ai fini contrattuali l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
b) Durata massima orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario - Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli istituti di Vigilanza, in attuazione a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 66/2003 la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal 1 gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto dal punto a) del presente articolo sull'orario settimanale e dagli art. 76 e 77 primo comma. Per il personale assunto durante l'anno il periodo di riferimento sarà riparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.
c) Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 115, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.

Art. 72 - Riposo giornaliero
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
In attuazione a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 66/2003, tenuto conto della esigenza di non esporre comunque i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, con modalità da concordare tra le parti a livello aziendale o interaziendale, potranno essere utilizzati gli strumenti in deroga previsti dall'art. 17 D.Lgs. 66/2003 per quanto concerne l'art. 7 riguardante il riposo giornaliero.
In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite fissato dall'art. 7 D.Lgs. 66/2003, non godute nell'arco delle 24 ore, dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i trenta giorni successivi.
Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi, dovrà essere corrisposto un risarcimento danni pari al 40% della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 CCNL per ogni ora recuperata oltre il termine.

Art. 73 - Riposo settimanale
Il dipendente ha diritto ai sensi delle vigenti leggi in materie, ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli art. 3 e 16 della Lg. 22/02/1934 n. 370, fermo restando che tale riposo non assorbe quello giornaliero di cui al precedente articolo.
Per il personale tecnico operativo, potrà cadere, in un giorno diverso dalla domenica.
In relazione all'esigenza di non esporre comunque i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi, in attuazione a quanto previsto dall'art. 9 comma 2 lettera "D" del D.Lgs. 66/2003 e 17 comma 4, si conviene che, il personale può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale e che, il periodo di riposo previsto dall'art. 9 - 1° comma del D.Lgs. 66/2003 di 24 ore consecutive da cumulare con il risposo giornaliero di 11 ore, possa essere ridotto.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 72, in materia di riposo giornaliero, il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero delle giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art.105 CCNL nei caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il settimo giorno.
Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto un risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione giornaliera e/o oraria, di cui ad art. 105 del presente CCNL.

Art. 74 - Pause
Qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo, beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente.
Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sul posto di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio.
Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione a quanto previsto dall'art. 17 comma 1- 4 del D.Lgs. 66/2003, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi.

Art. 76 - Sistema 5+1
Ai soli fini contrattuali, il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore.
La settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro.
[…]

Art. 77 - Sistema 6+1+1
Il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 minuti.
La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso.
[…]

Art. 78 - Flessibilità
Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate nella misura massima di un'ora giornaliera.
Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all'orario normale giornaliero contrattuale la prestazione dovrà avvenire in un unico servizio.
Il recupero di tale ora non lavorata dovrà avvenire di seguito a turni ordinari dl lavoro.
Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi, nella misura massima di un'ora giornaliera.
A tal fine non sarà considerata straordinaria l'attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non comporterà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.
Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate.

Art. 79 - Straordinario
Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 66/2003, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per un numero di ore annuali che sommate all'orario normale di lavoro non superi il limite di cui al precedente art. 71 lettera b).
Ai soli fini del presente articolo, per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre il limite di cui agli artt. 76 e 77 del presente CCNL a seconda dell'applicazione dei sistemi 5+1 e 6+1+1.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dai datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]

Art. 80
A richiesta delle strutture sindacali aziendali, gli istituti di Vigilanza forniranno alle stesse, assistite dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali e nel rispetto della legge n. 675/96, di norma semestralmente, informazioni globali sulla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.
In assenza di strutture sindacali aziendali, le informazioni di cui ai precedenti commi verranno fornite alle Organizzazioni Sindacali territoriali.
L'istituto che non ottempera alla verifica corrisponderà in luogo della normale maggiorazione prevista dal Contratto, quella del 50% su tutte le ore di straordinario effettuate.

Art. 81 - Banche delle ore
Con riferimento ai principi stabiliti dall'art. 71 del presente CCNL, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 66/2003 eventuali prestazioni ulteriori di cui al precedente art. 79 potranno essere richieste, fermo restando la volontarietà, nel limite di un'ora per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua. Eventuali ulteriori prestazioni entro il limite di un'ora, calcolata con le modalità di cui sopra, potranno essere concordate a livello locale.
In attuazione dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 66/2003, le predette prestazioni non si computano ai fini della media di cui al precedente art. 71 lettera b).
Tali prestazioni verranno convertite in permessi accantonati in uno speciale conto individuale dai quale il lavoratore attingerà per fruire di riposi giornalieri compensativi, da godersi entro e non oltre il periodo di riferimento (1 gennaio - 31 dicembre) di cui all'art. 71, fatti salvi i periodi di esclusione. Oltre al recupero il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 5% delle quote orarie della normale retribuzione di cui all'art. 105; i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non dovranno superare la percentuale del 5% dell'organico, escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi, quelli dal 10 Dicembre al 10 Gennaio a quelli dal 15 Luglio al 15 Settembre.
La richiesta di usufruire dei permessi per le ore maturate e accantonate nella banca delle ore dovrà avvenire in forma scritta almeno 15 giorni prima della fruizione; ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l'ora di arrivo della richiesta alla sede dell'istituto.

Art. 82
Visto il Decreto interministeriale del 27/04/2006 qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte, i permessi accumulati e/o l'azienda non sia in grado di consentirne, per comprovate esigenze di servizio, la fruizione, lo stesso avrà diritto alla corresponsione della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 del presente CCNL, con la sola maggiorazione del 30% a titolo di risarcimento del danno, nel mese successivo a quello della prestazione.
[…]

Art. 83 - Ruolo amministrativo
Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua di norma sulla base di cinque giornate lavorative per otto ore giornaliere.

Titolo IX - Permessi, ferie, festività e congedi
Capo II - Ferie
Art. 86

[…]
Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetta al lavoratore nell'ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale che gli spetta.
Il periodo feriale deve essere programmato in tempo utile contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori.

Capo IV - Congedi
Art. 95 - Permessi per handicap

c) dopo il terzo anno e fino al 18° anno di età, tre giorni di permesso
[…]
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore di cui alle lettera c) [tre giorni di permesso ogni mese o in alternativa ad una riduzione di orario mensile corrispondente n.d.r.]. Il tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modifica della domanda precedentemente avanzata.
Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i 3 (tre) giorni di congedo.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

Art. 96 - Permessi per donatori di sangue
Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, L. n. 584/1967: art. 1 e 3, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salasso della normale retribuzione.
Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione.

Titolo XI - Doveri del personale e norme di comportamento
Art. 101 - Norme generali

[…]
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:
1) rimprovero verbale o scritto;
2) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
3) sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
C) Il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
- esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
- arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione od uso, con responsabilità;
[…]
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
[…]

Titolo XII - Trattamento economico
Art. 108 - Indennità relative ai servizi prestati

Ribadendo l'intendimento già espresso dalle parti di modificare gradualmente il sistema retributivo in materia del lavoro notturno e domenicale anche mediante la evidenziazione dei relativi ulteriori compensi, e, inoltre, di confermare la relativa regolamentazione a livello nazionale al fine di dare omogeneamente riconoscimento al lavoro notturno e domenicale su tutto il territorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta.
Pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il territorio nazionale saranno le seguenti:
1) - Ruolo tecnico operativo
1.a) Indennità per lavoro notturno (giornaliera)
1.a.1) Zona stradale e trasporto- scorta valori
[…]
1.a.2) Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
[…]
1.b) indennità di rischio (giornaliera)
1.b.1) Zonastradale trasporto- scorta valori- piant. antirapina
[…]
1.b.2) Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa
[…]
2) - Ruolo amministrativo
2.a) Indennità presenza (giornaliera)
[…]
Le indennità di cui ai precedenti punti 1) e 2) del presente articolo sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili ai soli fini del computo della 13ª mensilità.

3) - Indennità di lavoro domenicale ...

Titolo XIII - Sospensione delle prestazioni
Capo II - Infortuni
Art. 126

Il datore di lavoro é tenuto ad assicurare presso l'Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore soggetto all'assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e l'Istituto, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare all'Inail la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.

Art. 128
Il datore di lavoro ha l'obbligo di stipulare, a favore del personale appartenente al ruolo tecnico- operativo, una assicurazione cumulativa contro gli eventi di morte o di inabilità permanente assoluta causati da infortuni sul lavoro, nello svolgimento della propria attività professionale.
[…]
Il datore di lavoro é tenuto ad esibire copia della polizza assicurativa di cui al presente articolo alle Organizzazioni Sindacali Territoriali facenti capo alle OOSS Nazionali firmatarie del presente Contratto che ne facciano richiesta scritta.
[…]

Capo III - Gravidanza e puerperio
Art. 129 - Normativa

[…]
5) É vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
6) Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. (art. 7 Decreto Legislativo 645/96)
[…]
8) La lavoratrice che intende avvalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione al datore di lavoro precisando il periodo in cui intende assentarsi.
[…]
10) Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.

Art. 132 - Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle:
Astensione obbligatoria
A)- Genitore: Madre
1) Durata: 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall'Ispettorato del lavoro;
2) Periodo di godimento:
- Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese ;
- Dopo il parto (3 o 4 mesi, più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro.
[…]
Astensione facoltativa
A) Genitore: Madre
1) Durata: 6 mesi continuativi o frazionati;
2) Periodo di godimento: Nei primi 8 anni di vita del bambino;
[…]
Allattamento e riposi
A) Genitore: Madre
1) Durata: 2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili. Tali riposi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro.
2) Periodo di godimento: Nel primo anno di vita del bambino.
[…]
Malattia del bambino…omissis…

Art. 133
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora l'Ispettorato del Lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
[…]

Art. 135
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo é uno solo quando l'orario giornaliero é inferiore alle sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di una ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'istituto.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della Legge 26 aprile 1934 n.653, sulla tutela del lavoro delle donne.

Art. 136
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Titolo XIV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 140 - Licenziamento per giusta causa

Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
[…]
- la recidività nell'addormentarsi in servizio o l'ubriacarsi in servizio;
- l'abbandono del posto di lavoro;
- l'insubordinazione verso i superiori;
[…]

Titolo XV
Art. 146 - Procedura per la composizione delle controversie collettive

Le controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione, la stipula o il rinnovo dei contratti collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le norme previste dagli artt. 4, 10, 11, 12 e 145.
[…]
Eventuali norme particolari potranno essere definite a livello locale.