Regione Piemonte
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 luglio 2020, n. 77
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 31 luglio 2020 delle ordinanze di cui ai DD.P.G.R. numeri 68, 72, 75 e 76 del 2020.
B.U.R. 15 luglio 2020, n. 28-suppl. n. 8
IL PRESIDENTE
VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante '“Istituzione del servizio sanitario nazionale'” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”;
• l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante '“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
• l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all'art. 1 “Misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la proroga al 13 aprile 2020 “dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante ‘“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante “Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all'art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio”, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, '“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, ““Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 28 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 29 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Parziale revoca ed integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 3 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 11 luglio 2020, recante '“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione del D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:
- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown;
DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID- 19 per il tracciamento attivo dei contatti;
RILEVATO che, in data 9 luglio 2020, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, insieme con i dottori Roberto Testi e Carlo Di Pietrantonj, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 8” datato 7 luglio 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, ha confermato il Piemonte come regione a basso rischio epidemiologico e con un andamento settimanale dei contagi in continuo calo;
RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;
DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 11 giugno 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/96/CR1/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;
RILEVATO che il D.P.C.M. del 11 giugno 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” e lo allega sub 9 al medesimo provvedimento;
VISTA la D.G.R. n. 1-1526 del 13 giugno 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative', in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regione e delle Province autonome, e approvazione della scheda tecnica per ‘Impianti a fune'”, che adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, nonché, aggiuntivamente, la specifica scheda tecnica relativa a “Impianti a fune”;
VISTA la D.G.R. n. 7-1575 del 26 giugno 2020, “Adozione delle ‘Linee di indirizzo per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici' in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19”, che adotta per la Regione Piemonte la specifica scheda tecnica relativa a “Linee guida per lo svolgimento in sicurezza dell'attività all'interno dei rifugi alpini ed escursionistici”;
VISTA la D.G.R. n. 6 - 1640 del 9 luglio 2020 “Adozione delle ‘Linee guida regionali per la ripresa trasporto pubblico a pieno carico'”;
DATO ATTO che, con D.G.R. n. 1-1652 del 11 luglio 2020, “Approvazione Linee di indirizzo in materia di attività ludiche con materiali che non consentono una puntuale ed accurata igienizzazione (es. carte da gioco) e di pubblica lettura per la messa a disposizione di giornali cartacei in locali pubblici”, la Giunta regionale ha recepito i contenuti della scheda “Circoli culturali e ricreativi” ed ha approvato, alla luce dei pareri del coordinatore del Piano regionale della Prevenzione e del responsabile della Programmazione dei servizi sanitarie socio-sanitari e del Gruppo di lavoro per il miglioramento dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria sul territorio piemontese, le linee di indirizzo in materia di attività ludiche e pubblica lettura;
DATO ATTO che l'allegato n. 1 del D.P.C.M. del 14 luglio 2020 sostituisce con nuovo testo l'allegato n. 15, “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”, contenuto nel precedente D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
DATO ATTO che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;
RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale;
CONSIDERATO che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 11 giugno 2020 ha aggiornato ed integrato quanto già contenuto nel precedente D.P.C.M. del 17 maggio 2020, prevedendo esplicitamente la possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;
ASSUNTI quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese:
- il parere del Coordinatore del piano regionale della Prevenzione e del Responsabile del settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione Piemonte che conferma che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte risulta compatibile con la proroga, fino al 31 luglio 2020 come da D.P.C.M. del 14 luglio 2020, delle disposizioni di cui ai Decreti nn. 68, 72, 75 e 76 del Presidente della Regione Piemonte nonché con il recepimento delle disposizioni in merito al Trasporto Pubblico, di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. del 14 luglio 2020, per la loro applicazione integrata con le disposizioni assunte dalla Regione Piemonte in merito alle “Linee Guida per la Ripresa del Trasporto Pubblico a pieno carico”;
- il parere del Gruppo di lavoro di cui alla D.G.R. n. 1-1252 del 20 aprile 2020, datato 14 luglio 2020, favorevole in merito a consentire che le disposizioni, di cui ai Decreti n. 68, 72, 75 e 76 del Presidente della Regione Piemonte, vengano prorogate fino al 31 luglio 2020 come da D.P.C.M. del 14 luglio 2020, e a consentire che le disposizioni in merito al Trasporto Pubblico, di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. del 14 luglio 2020, vengano attuate con le disposizioni integrative assunte dalla Regione Piemonte in merito alle “Linee Guida per la Ripresa del Trasporto Pubblico a pieno carico”;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
RILEVATO che i citati Decreti del Presidente della Regione Piemonte n. 68 del 13 giugno 2020, n. 72 del 29 giugno 2020, n. 75 del 3 luglio 2020 e n. 76 del 11 luglio 2020 sono in vigore con efficacia sino al 14 luglio 2020;
PRESO ATTO che il citato D.P.C.M. del 14 luglio 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, proroga sino al 31 luglio 2020 le misure di cui al D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
RITENUTO in conseguenza di prorogare l'efficacia alla medesima data del 31 luglio 2020 i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13 giugno 2020, n. 72 del 29 giugno 2020, n. 75 del 3 luglio 2020 e n. 76 del 11 luglio 2020, salvo quanto disposto al punto 1 del presente Decreto;
INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;
SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;
SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;
INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;
ORDINA
che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1. dal 15 luglio 2020, ai sensi del combinato disposto fra l'articolo 1, comma 1, lettera ii, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per il trasporto pubblico regionale-locale extraurbano è autorizzata la deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal D.P.C.M. del 11 giugno 2020, consentendo l'occupazione del 100% dei posti “seduti” per i quali il mezzo di trasporto è omologato, fermo restando il rigoroso rispetto delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” allegate sub 1 al D.P.C.M. del 14 luglio 2020 e delle linee guida regionali allegate sub 1 al presente Decreto, richiamando le Autorità vigilanti al puntuale sanzionamento dei comportamenti difformi, in particolare per quanto riguarda il mancato rispetto dell'obbligo di regolare utilizzo della mascherina e del divieto di trasporto di viaggiatori in piedi;
2. l'efficacia dei Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 13 giugno 2020, n. 72 del 29 giugno 2020, n. 75 del 3 luglio 2020 (con esclusione del punto 1 sostituito dal precedente punto 1 del presente Decreto) e n. 76 del 11 luglio 2020 è prorogata sino al 31 luglio 2020;
3. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
Il presente decreto ha efficacia sino alla data del 31 luglio 2020.
INFORMA
il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RIPRESA DEL TRASPORTO PUBBLICO A PIENO CARICO
Torino, 08 luglio 2020
Alla luce della richiesta pervenuta dall'Assessorato Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile. Personale e organizzazione in data 26/06/2020 inerente la possibilità di superare l'obbligo di distanziamento fisico sui mezzi di trasporto pubblico,
richiamate le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative perii contenimento della diffusione dei covid-19 nel settore del trasporto pubblico", di cui all'allegato n. 15 al medesimo DPCM 11 giugno 2020, nonché dalla circolare del Ministero della Salute prot. 14916 del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo. nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2
visto il parere sulla tematica espresso dal Comitato Tecnico Scientifico con nota prot. n. 1352/UC/OTP del 25.06.2020 ;
visto il parere sulla tematica espresso sulla tematica dal Gruppo di lavoro istituito con DGR 20 aprile 2020 n.1-1252 in data 29.06.2020 valutato che sulla base di quanto riportato nel report settimanale n.6 Monitoraggio Fase 2, che riguarda i dati relativi alla settimana 15-21 giugno 2020, validato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020 la situazione regionale risulta sotto controllo per tutti gli indicatori previsti per la gestione dell'epidemia;
tenuto conto che anche i dati del monitoraggio giornaliero dei nuovi casi di COVID-19, svolto dal servizio regionale di epidemiologia e dal SEREMI, per le giornate del 24-25-26 giugno, evidenziano un trend in linea con quello dei report precedenti;
si conferma che la situazione epidemiologica sul territorio della Regione Piemonte risulta compatibile con il superamento dell'obbligo del distanziamento fisico sui mezzi di trasporto pubblico regionale/locale, nel rigoroso rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute, dell'istituto Superiore di Sanità e delle seguenti misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2, ritenute necessarie per consentire la ripresa del trasporto a pieno carico nei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico regionale/locale:
- deve essere garantita un'adeguata informazione al personale addetto e deve essere prevista una comunicazione all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali e richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
- devono essere garantite entrata e uscita dal mezzo separate, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti;
- tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina dì comunità) all'interno dei mezzi;
- i passeggeri devono procedere a una adeguata igienizzazione delle mani;
- il ricambio dell'aria deve essere assicurato in modo costante, predisponendo in -modo stabile l'apertura dei finestrini, qualora possibile, e di altre prese di area naturale o mediante l'apertura prolungata delle porte nelle soste dei mezzi. Per quanto riguarda i treni, si suggerisce di eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie.
- deve essere prevista una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto (almeno ad ogni fine corsa di andata/ritorno, usufruendo delle squadre di pulizia operative nella stazione principale) con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'istituto Superiore di Sanità;
- la seduta deve essere utilizzata dall'utente esclusivamente a tali fini di seduta da parte del singolo utente, senza collocazione di materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti.
Nel rispetto delle misure di cui sopra e di ogni ulteriore misura che l'Ente gestore possa ritenere necessaria per la riduzione del rischio di infezione, può essere consentita l'occupazione del 100% dei posti complessivi "seduti" per i quali il mezzo è omologato, in deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM 11.06.2020.
Resta non consentita al momento la presenza di passeggeri in piedi.
Il presente parere sostituisce il precedente emesso in data 30/06/2020.
Sulla base delle esigenze che potranno manifestarsi, potranno essere emanate, da parte della Regione Piemonte, indicazioni più restrittive o fornite ulteriori interpretazioni operative.