Ministero dell’Interno
Decreto 10 luglio 2020
Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
G.U. 22 luglio 2020, n. 183

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante «Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante «Regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;
Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535;
 

Decreta:

Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 

Art. 2
Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.
 

Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero «71;» è aggiunto il seguente: «72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;».
2. All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente « e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.».
3. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera s), sono aggiunte le seguenti: «t) Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante le "Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale"; u) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, recante il "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"; v) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, recante il "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi."».
4. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.10 - Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all'art. 1.
 

Art. 4
Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2020


Il Ministro dell'interno Lamorgese
Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Franceschini

 

Allegato 1 (art. 1)
 

REGOLE TECNICHE VERTICALI
 

Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
Campo di applicazione
Definizioni
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell'incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore
Sicurezza impianti tecnologici
V.10.1 - Campo di applicazione
1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
V.10.2 - Definizioni
1. Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Nota: Nei beni immobili tutelati sono compresi gli eventuali arredi di interesse culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti, ...).
2. Museo o galleria: struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.
3. Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici destinati permanentemente all'esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili ed opere d'arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico.
4. Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.
5. Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali d'interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
6. Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati.
Nota: dal campo di applicazione della presente RTV sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la presente RTV può comunque costituire un utile riferimento.
V.10.3 - Classificazioni
1. Ai fini della presente regola tecnica, le aree dell'attività sono classificate come segue:
TA: locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi;
Nota: Ad esempio: biglietteria, guardaroba, bookshop, caffetteria, sala fotocopie ...
TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m²;
TM: depositi aventi superficie lorda > 25 m² e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m²;
TK1: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m²;
Nota: Ad esempio: laboratori restauro, officine, falegnamerie ...
TK2: deposito beni tutelati;
TO: locali con affollamento > 100 persone;
Nota: Ad esempio: sala conferenze, sala didattica...
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
Nota: Ad esempio: centri elaborazione dati, sala server, cabine elettriche ...
TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche accessibili al pubblico con particolari condizioni e limitazioni di accesso.
Nota: Ad esempio: zone ipogee, torri, sottotetti ...
2. Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK1.
V.10.4 - Valutazione del rischio di incendio
1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2;
2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
V.10.5 - Strategia antincendio
1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
V.10.5.1 - Reazione al fuoco
1. Nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1).
2. Non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati ivi compresi i beni costituenti arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio).
V.10.5.2 - Resistenza al fuoco
1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.10-1.

Quota di piano dei compartimenti

Classe

> -1 m

30

≤ -1 m

60

Tabella V.10-1: Classe di resistenza al fuoco
2. Per le aree TA, TC, TO, ove la natura di bene tutelato non renda possibile l'adeguamento o la determinazione della classe di resistenza al fuoco richiesta, devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) valore di qf,d < 200 MJ/m², calcolato escludendo gli elementi strutturali portanti combustibili e i beni tutelati;
b) sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione III.
V.10.5.3 - Compartimentazione
1. Le aree di tipo TA e TO non devono essere ubicate a quota < -5 m.
2. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.10-2.

Area

Requisiti aggiuntivi

TA, TC, TO

Nessun requisito aggiuntivo

TM, TT, TK1, TK2

Di tipo protetto

TZ

Secondo le risultanze della valutazione del rischio

 
Tabella V.10-2: Compartimentazione
3. Per le particolari caratteristiche costruttive e architettoniche proprie degli edifici tutelati, la quota 12 m dei piani del paragrafo S.3.6.2 per la compartimentazione multipiano è riferibile a 18 m.
4. Sono ammesse comunicazioni tra le attività di cui al paragrafo V.10.1 e altre attività civili (capitolo S.3), anche se afferenti a responsabili diversi pur in assenza di necessità funzionale. Nel caso in cui tali comunicazioni avvengano tramite un sistema di esodo comune, i compartimenti dovranno essere:
a) di tipo protetto per attività con profili di rischio Rvita A1, A2, B1 o B2;
b) a prova di fumo in tutti gli altri casi.
V.10.5.4 - Esodo
1. Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui alla tabella V.10-3 alle seguenti condizioni aggiuntive:
a) nelle vie di esodo verticali, percorsi d'esodo (corridoi, atri, filtri ...) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti al gruppo GM0 o GM1 di reazione al fuoco, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del paragrafo V.10.5.1;
b) la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle criticità sia progettato per garantire il doppio dell'illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838;
c) siano previste specifiche misure gestionali (capitolo S.5).
Nota: Ad esempio: informazione a tutti gli occupanti, segnaletica, opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e similari, planimetrie, ...

Altezze ≥ 1,8 m lungo le vie d'esodo

Tutte le combinazioni di alzata e pedata dei gradini delle scale previste nel capitolo S.4

Variazioni di alzata e pedata dei gradini nella medesima rampa

Larghezza minima ≥ 800 mm per ciascun percorso delle vie di esodo orizzontali o verticali [1]

[1] Le larghezze minime per le vie d'esodo orizzontali < 800 mm della tabella S.4-28 (capitolo S.4) possono essere applicate ai varchi da ambiti serviti con i criteri previsti.

Tabella V.10-3: Soluzioni conformi per l'esodo
2. Lungo le vie d'esodo, sono ammesse porte anche non facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti a condizione che siano mantenute costantemente aperte durante l'esercizio dell'attività.
3. L'affollamento massimo complessivo degli ambiti serviti dal corridoio cieco in relazione ai profili di rischio Rvita B1, B2 o B3 può essere raddoppiato se si adotta il sistema di gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) di livello di prestazione III.
Nota: La massima lunghezza Lcc del corridoio cieco è quella prevista nel capitolo S.4.
V.10.5.5 - Gestione della sicurezza antincendio
1. Ad integrazione delle soluzioni conformi relative ai livelli di prestazione previsti, deve essere attuato quanto riportato nella tabella V.10-4.
2. Qualora il centro di gestione delle emergenze (capitolo S.4) non possa garantire il rispetto dei requisiti di accesso previsti, le dotazioni (es. planimetrie, schemi funzionali di impianti, strumenti di comunicazione, controllo degli impianti di protezione attiva,...) devono essere duplicate in un compartimento distinto.
3. Le attività di cui al paragrafo V.10.1 con sistemi d'esodo comuni rispetto ad altre attività (capitolo S.3) devono adottare la GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III.
4. I sottotetti (aree TZ) devono essere mantenuti liberi da materiali di ogni genere.

 Struttura organizzativa

 Compiti e funzioni

 Responsabile dell’attività

Nomina il coordinatore dell’unità gestionale GSA

Adotta il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio (capitolo S.5) con le misure necessarie in presenza di eventuali cantieri temporanei e mobili [1]

Assicura che la pianificazione di emergenza (capitolo S.5) sia integrata da un piano di limi-tazione dei danni (paragrafo V.10.5.5.1) che individui una procedura di messa in sicurezza dei beni tutelati in caso d’incendio.

Coordinatore degli addetti al servizio antincendio

Controlla che i materiali combustibili presenti nei vari compartimenti non superino le quantità ammesse in sede di progetto, con particolare riferimento alle aree non presidiate (sottotetti, locali interrati ...)

Verifica l’osservanza delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto il personale esterno che, a vario titolo, opera all’interno dell’edificio.

 [1] Ad esempio disalimentazione impianti elettrici fuori dall’orario di lavoro, adeguamento cartellonistica di sicurezza, impedimento vie di esodo, controllo lavorazioni a caldo, ..


Tabella V.10-4: requisiti aggiuntivi per la GSA
V.10.5.5.1 Piano di limitazione dei danni
1. Il responsabile dell'attività deve predisporre il piano di limitazione dei danni.
2. Il piano di limitazione danni contiene misure e procedure per la salvaguardia dell'edificio e dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
3. Il piano di limitazione dei danni deve individuare:
a. i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell'attuazione delle procedure in esso contenute;
b. la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
c. le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
d. gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
e. le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;
Nota: Ad esempio: copertura con materiali di protezione, puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge ...
f. le eventuali restrizioni nell'utilizzo di sostanze estinguenti.
Nota: Ad esempio: zone in cui è necessario evitare o limitare l'uso di acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in esso contenuti ...
V.10.5.6 - Controllo dell'incendio
1. Il valore del carico di incendio specifico qf da impiegare per i criteri di attribuzione generalmente accettati dei livelli di prestazione del capitolo S.6, può non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.
2. Nelle attività con superficie lorda > 400 m² deve essere attribuito almeno il livello di prestazione IV per la misura antincendio controllo dell'incendio (capitolo S.6) nelle seguenti aree:
a) TK1;
b) TK2, limitatamente ai depositi di beni tutelati combustibili;
c) TZ, limitatamente ai sottotetti con struttura portante combustibile che non costituiscono compartimento autonomo.
3. La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata secondo quanto previsto al capitolo S.6 tenendo in considerazione anche la compatibilità degli stessi con i beni tutelati presenti.
V.10.5.7 - Rivelazione ed allarme
1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.
Nota: le funzioni secondarie dovranno essere realizzate se pertinenti e secondo le risultanze della valutazione del rischio;
V.10.5.8 - Controllo di fumi e calore
1. Per il dimensionamento delle aperture di smaltimento (capitolo S.8) il valore del carico di incendio specifico qf può non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti.
V.10.5.9 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
1. I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA e TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.